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La lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo

Il decreto legge 29 ottobre 1991 n. 345, convertito in legge 410/91, al fine di rendere più efficace la lotta alla criminalità organizzata, ha creato, in seno al Dipartimento della pubblica sicurezza, la Direzione investigativa antimafia, con il compito di assicurare lo svolgimento in modo coordinato delle investigative preventive e di Polizia Giudiziaria con riferimento ai delitti di associazione mafiosa e reati connessi. Il personale destinato alla DIA è scelto tra gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza. L'articolo 5 del decreto legge 144/2005, per rendere più efficace la lotta al terrorismo, ha previsto la costituzione di unità investigative interforze, della cui opera può avvalersi il Pubblico Ministero. Rilevanti novità sono state introdotte con la legge 3 agosto 2007 n. 124, che ha riformato la struttura dei Servizi Segreti. L'attività operativa è svolta dall'AISE.dovranno informare l'autorità giudiziaria competente.

informano il Presidente del Consiglio dei Ministri, o l'Autorità delegata. I direttori hanno l'obbligo di fornire ai competenti organi di Polizia Giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativamente a fatti configurabili come reati, di cui sia stata acquisita conoscenza nell'ambito delle strutture che da essi dipendono. Tale obbligo può essere ritardato, su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, quando ciò sia strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali del Sistema di informazione per la sicurezza.

In conclusione: L'autorità giudiziaria può avvalersi di qualsiasi ufficiale o agente di Polizia Giudiziaria, anche non inquadrato nei servizi o nelle sezioni, ma con tendenziale preferenza per le sezioni e poi anche per i servizi. La subordinazione della Polizia Giudiziaria all'autorità giudiziaria è limitata alle funzioni di indagine.

Le articolazioni

Con funzioni di Polizia Giudiziaria si suddividono in servizi e sezioni.

Non esistendo un autonomo corpo di Polizia Giudiziaria, tutti gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria restano incardinati presso i rispettivi enti.

Servizi e sezioni svolgono attività di Polizia giudiziaria alle dipendenze funzionali dell'autorità giudiziaria. Le sezioni, ma non i servizi, dipendono dai Procuratori presso il Tribunale, sussistendo per i servizi la responsabilità del dirigente verso il procuratore presso il Tribunale ordinario.

Solo una parte delle forze di polizia esercita in via permanente ed esclusiva funzioni di Polizia Giudiziaria.

Ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria: rispettiva legittimazione adatti.

La distinzione tra ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria trae origine dalla qualifica rivestita nelle Istituzioni di provenienza ed è meccanicamente ad essa correlata. Tali parametri di corrispondenza sono analiticamente indicati.

Nell'articolo 57. La qualifica di ufficiale di Polizia Giudiziaria è attribuita anche ai sottoufficiali dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato, nonché ai corrispondenti livelli di Polizia di Stato.

Va aggiunto che, per taluni soggetti, la qualifica di Polizia Giudiziaria ha una restrizione territoriale ed è rapportata allo svolgimento del loro servizio. Altre volte, la qualifica di Polizia Giudiziaria è correlata anche alla materia di competenza istituzionale.

Pur quando non sussiste in nessuna misura la qualifica di Polizia Giudiziaria o questa sussiste ma in altro ambito, tutti i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio devono fare denuncia per iscritto dei reati di cui abbiano avuto notizia nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio.

L'obbligo di denuncia in questione, in tali ipotesi, oltre a non comportare l'assunzione della

qualità di agente od ufficiale di Polizia Giudiziaria, non abilita affatto al compimento di attività investigativa e all'esercizio delle relative attribuzioni o poteri. In ordine all'intensità dei poteri, ha rilevanza la diversa qualità di ufficiale o agente di Polizia Giudiziaria, spettando i poteri di Polizia Giudiziaria nella loro interezza agli ufficiali, ma non anche ai meri agenti, e essendo affidata agli ufficiali una funzione di controllo di legalità su taluni atti compiuti dagli agenti di Polizia Giudiziaria, specialmente a tutela della libertà personale. La maggiore ampiezza di poteri attribuita agli ufficiali di Polizia Giudiziaria trae fondamento nella loro maggiore qualificazione professionalità. Una posizione per taluni aspetti analoga intercorrente a sua volta tra gli ufficiali di Polizia Giudiziaria e il Pubblico Ministero, anche se qui la diversità di poteri riposa su una diversità di attribuzioni.

ricollegabile ad una diversità di istituzioni. Atti cui sono legittimati i soli ufficiali di Polizia Giudiziaria di propria iniziativa:

  • Accertamenti e rilievi necessari sullo stato dei luoghi e delle cose, se vi è pericolo nel ritardo e se il Pubblico Ministero non può intervenire tempestivamente o se non abbia ancora assunto la direzione delle indagini.
  • Accertamenti e rilievi sulle persone non implicanti ispezione personale.
  • Acquisizione di plichi sigillati o di corrispondenza e loro eventuale apertura, se autorizzata dal Pubblico Ministero.
  • Assunzione di informazioni da persona imputata in procedimento connesso o collegato.
  • Assunzione di sommarie informazioni dell'indagato libero ovvero dell'indagato, arrestato o fermato, se sul luogo o nell'immediatezza del fatto.
  • Perquisizioni personali o locali.
  • Sequestro del corpo del reato e delle cose a questo pertinenti, se del caso.
  • Sequestro preventivo di cose pertinenti al reato.

legittimati oltre agli ufficiali di Polizia Giudiziaria anche gli agenti di propria iniziativa:

  • Accompagnamento in caserma, per finalità di identificazione, delle predette persone:
    • eventuali rilievi dattiloscopici o di altra natura a carico del solo investigato.
  • Arresto in flagranza di reato, sia facoltativo sia obbligatorio ed adempimenti conseguenziali.
  • Assunzione di sommarie informazioni dalle persone informate sui fatti.
  • Atti diretti all'assicurazione delle fonti di prova.
  • Conservazione delle tracce e delle cose pertinenti al reato, nonché dello stato dei luoghi o delle cose in attesa dell'intervento del Pubblico Ministero o di un ufficiale di Polizia Giudiziaria.
  • Fermo della persona gravemente indiziata, in caso di pericolo di fuga, prima che il Pubblico Ministero abbia assunto la direzione delle indagini.
  • Identificazione dell'indagato e delle persone in grado di riferire sui fatti.
  • Informativa di reato al Pubblico Ministero.
  • Perquisizioni,

accertamenti su luoghi, cose e persone, ex articoli 352 e 354 commi 2 e 3, o nei casi di particolare necessità e urgenza.

Ricezione passiva di dichiarazioni spontanee dell'indagato, anche se fermato o arrestato o anche in assenza del suo difensore.

Atti eseguibili dai soli ufficiali di Polizia Giudiziaria, in ipotesi di delega da parte dell'autorità giudiziaria:

  • Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni.
  • Ispezioni di luoghi, cose o persone.
  • Perquisizioni personali, locali e domiciliari.
  • Sequestro del corpo del reato e delle cose ad esso pertinenti, anche a seguito di perquisizione.
  • Sequestro di corrispondenza presso uffici postali e telegrafici.
  • Sequestro di documenti, titoli, valori e somme presso banche.

Atti eseguibili oltre che dagli ufficiali anche dagli agenti di Polizia Giudiziaria in caso di delega dell'autorità giudiziaria:

  • Esecuzione delle ordinanze del GIP e poi del giudice competente per il processo in materia di misure

cautelari comportante custodia o altre misure coercitive.

Attività di Polizia Giudiziaria diretta dal Pubblico Ministero: trattasi di attività non delegata alla Polizia Giudiziaria ma compiuta personalmente dal Pubblico Ministero. In tali casi sia gli ufficiali sia gli agenti di Polizia Giudiziaria sono abilitati e obbligati a prestare assistenza al magistrato in tutte le attività da costui compiute, giacché la legittimazione a compierle va rapportata al Pubblico Ministero e non alla qualifica dell'operatore di Polizia Giudiziaria. La documentazione dell'attività compiuta e quindi la redazione del verbale o delle relative annotazioni sommarie compete solo all'ufficiale di Polizia Giudiziaria, non avendo il semplice agente capacità certificante. La mera attività strumentale a quella del Pubblico Ministero non richiede la qualifica di ufficiale di Polizia Giudiziaria. Le notificazioni di atti del Pubblico Ministero ed anche

del giudice possono essere fatte anche da semplici agenti di Polizia Giudiziaria. Così pure l'esplicazione dei poteri coercitivi del Pubblico Ministero e del giudice può essere attuata dagli agenti di Polizia Giudiziaria.

Funzione di controllo degli ufficiali di Polizia Giudiziaria sugli atti compiuti dagli agenti di Polizia Giudiziaria: siffatta ipotesi si verifica sia nel caso di esercizio della facoltà di arresto da parte di privati sia in quella di fermo o arresto esercitato da meri agenti di Polizia Giudiziaria. È prescritto che l'ufficiale di Polizia Giudiziaria, cui il privato abbia consegnato l'arresto o cui l'agente di Polizia Giudiziaria abbia presentato il fermato o l'arrestato, debba disporne l'immediata liberazione, privandone così di ogni effetto l'atto restrittivo della libertà personale, sempre che risulti l'ingiustizia dello stato di custodia, sia per errore di persona sia.

Perché essa non avrebbe potuto essere attuata sia perché è divenuta inefficace per omissione dei prescritti adempimenti.

Dettagli
A.A. 2020-2021
32 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher francesca ghione di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Voena Giovanni Paolo.