Estratto del documento

I soggetti

Il giudice

Il codice di rito si apre con la normativa intitolata al giudice, in coerenza col sistema accusatorio adottato, proprio per evidenziare la centralità della sua figura e la preminenza del suo ruolo nello schema del processo di parti. Il giudice è un soggetto processuale, che per la somma di poteri e facoltà di cui è dotato, è per definizione super partes. La sua funzione, volta alla corretta applicazione della legge al fatto reato in esame, è diversa da quella del Pubblico Ministero. Infatti, il Pubblico Ministero è tipicamente titolare del potere d’accusa, mentre il giudice è il titolare del potere decisionale, è colui che si pronuncia sul fondamento dell’imputazione. Egli, inoltre, a differenza del Pubblico Ministero, ha una posizione intermedia tra accusa e difesa e funzione di garante della legalità e ritualità del procedimento.

Centrale nel processo è la figura del giudice, garante del rispetto delle regole. Non può aversi giurisdizionalità senza giudice e che giudice, per definizione, è un soggetto imparziale, obiettivo ed indipendente, titolare di una molteplicità di poteri. Nel procedimento penale, a differenza di quanto avviene in altre specie di processi, sul giudice grava sempre la drammatica responsabilità di giudicare un proprio simile, incidendo sui beni fondamentali della libertà personale, dell’onorabilità, del patrimonio altrui. A seconda dei vari sistemi penalprocessuali, diversa è l’ampiezza dei poteri del giudice: non sempre è a lui rimessa, nella sua interezza, la fase decisionale; quasi mai, la fase investigativa.

La presenza del giudice nella fase pre processuale delle indagini preliminari è, nel nostro sistema, tendenzialmente esclusa. La conduzione delle investigazioni compete esclusivamente al Pubblico Ministero e alla Polizia Giudiziaria. Il giudice per le indagini preliminari interviene non per dirigere le investigazioni, ma per controllarle, assicurando così la giurisdizionalità del controllo, allorché le indagini interferiscono con beni costituzionalmente tutelati: la libertà personale, l’inviolabilità del domicilio, la libertà delle comunicazioni, il patrimonio. La giurisdizionalità dell’investigazione preliminare è accidentale, eventuale ed estranea alla sua intima struttura. Il GIP non conduce le indagini, ma tutela interessi diversi o contrapposti a quelli dell’investigazione, in occasione di una verifica preventiva o successiva.

L’avvenuta soppressione della figura del giudice istruttore, prevista dal codice Rocco, eliminando la figura del giudice – inquisitore, ha ora reso possibile la partecipazione dell’accusa, impersonata dal Pubblico Ministero, e alla difesa al procedimento su basi di parità. Nella fase delle indagini preliminari, la parità dialettica tra accusa e difesa è sminuita, a danno della difesa, configurandosi una somma di poteri in testa al Pubblico Ministero, tali da ricordare taluni caratteri del sistema inquisitorio. Oltre alla forma scritta, segreta, il Pubblico Ministero ha un ruolo determinante in tutta la fase investigativa, ponendosi quale dominus di questa e formando taluni atti con rilevanza probatoria, avvalendosi anche dell’ausilio della Polizia Giudiziaria.

In ossequio al sistema accusatorio, il Pubblico Ministero è privato dei poteri di coercizione personale o limitativi della libertà di comunicazione, né può adottare misure cautelari reali, quali i sequestri di natura conservativa o preventiva, spettando tali potestà al giudice delle indagini preliminari. Solo di recente tale situazione è stata riequilibrata attraverso la legge 7 dicembre 2000 n.397, che ha introdotto la possibilità per i difensori di svolgere investigazioni difensive. Il GIP interviene nelle indagini quale garante della loro legittimità, per gli atti compiuti dal Pubblico Ministero e dalla Polizia Giudiziaria; opera quale soggetto investito di poteri giurisdizionali, per gli atti direttamente da lui compiuti o innanzi a lui posti in essere. Innanzi a lui prende vita la dialettica paritaria. Nel dibattimento tale parità dialettica è piena e completa, essendo immanente e connaturale. In presenza di un giudice, il Pubblico Ministero perde ogni potere decisionale e ogni capacità potestativa verso l’imputato.

Espressione assai sintomatica di siffatta posizione paritaria sono quei procedimenti speciali, che hanno a loro fondamento un accordo tra Pubblico Ministero e imputato. Nel patteggiamento l’applicazione della pena concordata richiede il consenso di entrambe le parti, potendo la richiesta partire indifferentemente da una di esse ed occorrendo sempre l’assenso dell’altra. Singolare, in proposito, è che il giudice dibattimentale, allorché ritenga ingiustificato il dissenso del Pubblico Ministero e congrua la pena richiesta dall’imputato, può egualmente applicare lo sconto di pena con la sentenza di condanna.

L’oralità sta ad indicare che il giudice dibattimentale, all’inizio del processo, non avrà conoscenza di tutte le fonti di prova scritte raccolte dal Pubblico Ministero e dalle altre parti nel corso delle indagini; ciò perché la prova si deve formare innanzi a lui oralmente ed in contraddittorio.

Tipica del sistema accusatorio è la sottrazione al giudice di ogni potere di iniziativa di incriminazione penale e di ricerca delle prove. Il codice Vassalli rispetta i canoni, affidando al Pubblico Ministero l’esercizio dell’azione penale e la funzione investigativa. Il giudice non ha poteri di ricerca e di scelta delle prove, l’allegazione di esse è rimessa alle parti. Ma una siffatta demarcazione di poteri non è assoluta. Circa l’iniziativa penale, in caso di richiesta di archiviazione, il giudice, se dissidente, dopo aver fissato un’apposita udienza, dispone che il Pubblico Ministero formuli l’imputazione. In tal caso, l’esigenza del controllo giurisdizionale sull’operato del Pubblico Ministero, superando il principio ne procedat iudex ex officio, affida al magistrato giudicante il potere di accusa, sicché al Pubblico Ministero non resta che l’esecuzione tecnica della formulazione dell’incolpazione (atto dovuto).

Circa la ricerca delle prove, il giudice ha il ruolo di terzo impassibile spettatore dello scontro giudiziario, che si svolge innanzi a lui, tranne in taluni casi particolari. In sede di udienza preliminare, allorché è investito dal Pubblico Ministero con la richiesta di rinvio a giudizio dell’imputato, il giudice, alla fine della discussione, allorché non ritiene di poter decidere allo stato degli atti, può ingerirsi nell’attività di ricerca delle prove, ordinando al Pubblico Ministero lo svolgimento di ulteriori indagini, ovvero disponendo in udienza un’attività di integrazione probatoria. In mancanza di previsione di siffatti poteri propulsivi, il giudice avrebbe dovuto pronunciare sentenza di non luogo a procedere, ovvero decreto di citazione a giudizio. Nel corso del giudizio abbreviato, può disporre un’integrazione probatoria. In fase di istruzione dibattimentale è data al giudice una duplice attività. In primo luogo può provocare la ricerca di nuove prove, sia a favore sia a danno dell’imputato o delle altre parti private, indicando alle stesse e al Pubblico Ministero temi di prova nuovi o più ampi, utili per la completezza dell’esame delle parti stesse o dei testimoni. In secondo luogo, può disporre anche d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova. In tale ipotesi, il giudice abbandona il ruolo di arbitro imparziale, concorre all’acquisizione delle prove che dovrà valutare, sopperendo così all’inerzia delle parti. Un analogo ruolo propulsivo il giudice svolge allorché, in dissenso sulla richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero, indica a costui le indagini ulteriori da svolgere, ritenute necessarie. Tali indagini possono risolversi nella raccolta di nuovi elementi a carico dell’imputato, idonei a sostenere il rinvio a giudizio; ovvero di elementi a favore dell’imputato, che potrà così beneficiare dell’archiviazione in sede di udienza preliminare. Trattasi, in entrambi i casi, di intromissione nell’attività investigativa, istituzionalmente estranea alla sfera del giudice, in un sistema accusatorio puro.

La presenza del giudice ed i poteri decisionali che a lui competono danno natura giurisdizionale al rapporto processuale, conferendo dignità e rango di processo alla vicenda che innanzi a lui si dipana.

Indipendenza ed imparzialità

L’indipendenza attiene al profilo esterno della giurisdizione, riguardando la posizione istituzionale del giudice in relazione agli altri poteri dello Stato. Essa consiste nella soggezione soltanto alla legge così come previsto dalla legge 101 della Costituzione, la quale aggiunge poi, al fine di rendere effettiva tale indipendenza, che la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari, salvo le ipotesi di partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia. Tali concetti sono espressamente richiamati nell’articolo 1 cpp. Al fine di rafforzare l’indipendenza del giudice, l’articolo 107 Costituzione prevede la garanzia di inamovibilità.

Dispone l’articolo 104 della Costituzione che la magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere. A proposito di tale duplice garanzia, autorevole dottrina ha precisato che l’autonomia deve intendersi con riferimento all’aspetto organizzativo della magistratura, disciplinato dall’ordinamento giudiziario; l’indipendenza, invece, più che riferirsi all’ordine nel suo complesso, si riferisce al singolo magistrato nell’esercizio delle sue funzioni.

Il carattere di imparzialità concerne il profilo interno della giurisdizione, non dovendo il giudice propendere né per l’accusa né per la difesa. Nel sistema accusatorio ciò implica l’assenza di un pre giudizio prima della formazione delle prove in dibattimento. Infatti il diritto di difesa, costituzionalmente garantito, e la precostituzione del giudice mirano proprio ad evitare parzialità nella formazione e valutazione delle prove, nonché nella scelta del giudice a seconda del singolo processo. Stesse finalità hanno anche la rimessione, l’incompatibilità, l’astensione e la ricusazione del giudice, in singoli determinati processi.

La rimessione

Consiste in un’attribuzione di competenza a un giudice diverso da quello territorialmente competente secondo le regole ordinarie, e più precisamente al giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte d’Appello determinato secondo criteri predeterminati per legge. La rimessione non viola il principio di predeterminazione del giudice, in quanto costituisce anch’esso un criterio attributivo della competenza, astratto e prefissato.

La disciplina della rimessione è stata oggetto di un’importante riforma ad opera della legge 7 novembre 2002 n. 248. I casi di rimessione, la cui sussistenza deve essere valutata in modo restrittivo, in quanto costituiscono deroghe al principio del giudice naturale, dagli originari due, ora sono divenuti tre:

  • Gravi situazioni di pericolo alla sicurezza ed incolumità pubblica.
  • Turbamento della libertà di determinazione delle persone (legittima suspicione) che partecipano al processo. Deve trattarsi di situazioni di turbamento reali, consistenti in coartazioni fisiche o psichiche, non meramente ipotetiche, tali da avere conseguenze negative sul processo, precludendo una serena attività di giudizio.
  • Il legittimo sospetto, cioè quelle situazioni di dubbio sull’imparzialità e serenità del giudice, ancorata non a fatti concreti, ma a seri dubbi di ostilità ambientale. Tale causa di rimessione è stata introdotta dalla legge 248/2002. La nuova legge si applica anche ai processi in corso.

Nella prima interpretazione della nuova legge, le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza emessa il 26 marzo 2003 n. 13687, ha avuto modo di precisare che l’istituto della rimessione ha carattere eccezionale, implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e, come tale, comporta la necessità di un’interpretazione restrittiva. Ne consegue che, da un lato, per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l’ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per l’imparzialità del giudice o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo e, dall’altro, che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa.

Le Sezioni Unite, inoltre, hanno affermato altri due rilevanti principi:

  • Che la situazione di legittimo sospetto può essere determinata da censurabili comportamenti del Pubblico Ministero.
  • Che le decisioni dei giudici, determinate da una grave situazione locale, possono essere sintomatiche di una situazione di legittimo sospetto.

La richiesta di rimessione può essere avanzata, in ogni stato e grado del processo di merito, dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello, dal Pubblico Ministero presso il giudice che procede ovvero dall’imputato. Non sono legittimati il difensore dell’imputato nonché le altre parti private. Dopo il deposito in cancelleria, l’istanza deve essere notificata entro 7 giorni alle altre parti, a meno di inammissibilità. Circa gli effetti della richiesta sul corso del processo, il giudice di merito o la Corte di Cassazione possono disporre la sospensione del processo, secondo una valutazione discrezionale, fino a quando non interviene la decisione.

La sospensione è obbligatoria quando il ricorso è stato assegnato per la decisione ad una sezione della Corte di Cassazione: in tal caso, se il processo è giunto alla fase delle conclusioni o della discussione, deve essere sospeso ed il giudice non può pronunciare sentenza o decreto che dispone il giudizio. La sospensione non può essere concessa nel caso di presentazione di nuova istanza di rimessione non fondata su elementi nuovi.

Durante il periodo di sospensione del processo, sono sospesi anche i termini di prescrizione del reato e i termini di fase di durata massima della custodia cautelare. La Corte di Cassazione decide sul ricorso con procedimento in camera di consiglio, all’esito del quale può decidere per inammissibilità dell’istanza, per il suo rigetto o l’accoglimento: in tal caso gli atti devono essere trasmessi a cura del giudice a quo, al nuovo giudice designato, secondo i criteri di cui all’articolo 11 cpp.

In ordine agli effetti della rimessione, è previsto che il nuovo giudice debba provvedere al rinnovo degli atti compiuti anteriormente al provvedimento di rimessione, solo però se vi è esplicita richiesta di una delle parti, con esclusione per quegli atti che siano divenuti irripetibili.

Incompatibilità

È disciplinata dagli articoli 34 e 35. La ratio dell’istituto è quella di garantire la celebrazione del giusto processo così come voluto dalla Costituzione. Per realizzare tale finalità è assolutamente necessario garantire l’imparzialità del giudice, rimuovendo tutte le cause che potrebbero vulnerarla. La previsione di ipotesi di incompatibilità, come per gli istituti della ricusazione, astensione e rimessione, consente di garantire la gestione del giusto processo da parte di un giudice – terzo.

Le cause di incompatibilità possono trarre origine da procedenti atti compiuti nel procedimento o da ragioni di parentela. L’incompatibilità determina la sostituzione della persona fisica del giudice, e non anche del Pubblico Ministero, con altro, appartenente allo stesso ufficio. L’incompatibilità va tenuta distinta dalla rimessione: nel primo caso vi è infatti un’inidoneità a giudicare di un singolo giudice mentre nel secondo tale inidoneità tocca un intero ufficio giudiziario ed è per tale motivo che solo la rimessione produce uno spostamento della competenza territoriale. Il provvedimento giurisdizionale adottato da un giudice incompatibile non è però affetto da nullità, in quanto la sussistenza di cause di incompatibilità legittima solo a chiedere la ricusazione del giudice.

Può avere scaturigine o da ragioni processuali o da legami personali. In particolare, con riferimento all’ipotesi delle ragioni di parentela, l’articolo 35 prevede che non possono svolgere, nello stesso processo, funzioni anche se separate o diverse, giudici che non sono tra loro coniugi, parenti o affini fino al secondo grado. L’articolo 34 disciplina l’incompatibilità determinata da atti compiuti in precedenza nel corso dello stesso procedimento, in fasi diverse: pronuncia di una sentenza o un provvedimento provvisoriamente conclusivo dell’azione penale o svolgimento del ruolo di parte o di soggetto processuale o di minore figura. È da precisare che se uno degli atti indicati nell’articolo 34 è stato compiuto dal giudice nello stesso procedimento, potendo minare la sua imparzialità, opera l’istituto dell’incompatibilità; se, invece, si tratta di atti compiuti in procedimenti diversi, ove ne ricorrano i presupposti, possono integrare ipotesi di astensione o di ricusazione.

Il decreto legislativo 51/98 ha introdotto un’ulteriore causa di incompatibilità: non può svolgere funzioni di giudice dell’udienza preliminare il magistrato che ha svolto nello stesso procedimento.

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

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