I soggetti del diritto
La nostra società è formata sia da persone fisiche, ossia da ciascun essere umano vivente, sia da moltissimi altri soggetti le cui attività sono sottoposte a regole giuridiche: pensiamo, per esempio, alla nostra scuola, alla fabbrica che ha prodotto i vestiti che indossiamo, ai negozi e ai supermercati che vediamo passeggiando per la strada, alle numerose associazioni sportive, culturali o ambientali presenti nella nostra città. Anch'essi sono destinatari di norme giuridiche e, per distinguerli dalle persone fisiche, sono definiti organizzazioni collettive. I soggetti del diritto sono quindi sia le persone fisiche che le organizzazioni collettive.
Le persone fisiche
L'articolo 1 del Codice civile attribuisce a ogni persona, dal momento della nascita fino al momento della morte, la capacità giuridica, ossia la possibilità di essere titolare di diritti e obblighi giuridici; per esempio, di essere proprietari di una casa, oppure avere diritto al proprio nome, alla tutela della propria immagine ecc.
L'articolo 2 del Codice civile prevede che, con la maggiore età, cioè con il compimento del diciottesimo anno, le persone acquistino anche la capacità di agire. Ciò significa che possono compiere autonomamente atti giuridici, cioè tutte quelle azioni e comportamenti regolati dal diritto, possono esercitare diritti e assumersi obblighi come, per esempio, comprare o vendere una casa, oppure possono assumersi l'obbligo di effettuare un pagamento a favore di una persona, votare alle elezioni, contrarre matrimonio ecc.
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