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La persona fisica e la capacità giuridica

Art. 1: La capacità giuridica si acquista con la nascita. Il legislatore non ha definito la capacità giuridica perché il termine è in uso da quasi tre secoli: nel 1600 riassumeva le tre posizioni fondamentali che la persona poteva rivestire nel mondo del diritto (cittadinanza - status civitatis, libertà - libertatis, famiglia - familiae). Con le grandi rivoluzioni si afferma il principio di eguaglianza davanti alla legge, l'idea che tutti siano capaci di diritto dalla nascita senza distinzioni assume un valore di principio fondamentale. La capacità giuridica diviene anche una prerogativa costituzionale dell'individuo: secondo l'articolo 2 della Costituzione "nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica".

Per molto tempo nel definire la capacità l'accento è stato posto sull'attitudine ad avere diritti.

L'idea più tecnica maturata per cui la capacità giuridica è l'attitudine ad essere titolare di diritti e obblighi, ovvero di rapporti giuridici. La funzione di regola dell'articolo uno può sembrare scontata e di scarso valore pratico ma in altri periodi storici un uomo schiavo poteva essere comprato e venduto, anche nel caso era considerato come una morte civile. La situazione dello straniero extracomunitario espressa nell'articolo 16 delle Disposizioni preliminari dispone che lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità, cioè a condizione che l'ordinamento dello Stato cui il soggetto appartiene riconosca eguale posizione ai cittadini italiani. I flussi migratori degli ultimi anni hanno indotto il legislatore a riconoscere i diritti civili a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato. Diritti civili = diritti nascenti da rapporti di

diritto privato. I diritti che la legge riconosce al nascituro vanno distinti tra:

  • nell'ambito patrimoniale, capacità di succedere per successione legittima o per testamento (art. 462 comma 1) e di ricevere una donazione (art. 784). Per testamento può ricevere anche il non-concepito, figlio di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore (art. 462 comma 3), criterio parallelo per la donazione. Queste attribuzioni sono subordinate alla nascita: in caso di mancata nascita si considerano come mai avvenute, mentre se la nascita si verifica diventano definitive.
  • in ambito non patrimoniale, si discute molto se ci siano diritti personali del nascituro concepito. La disciplina dell'interruzione di gravidanza (l.n. 194 / 1978) implica la protezione della vita del nascituro (art.1); in caso di conflitto tra la vita del feto e la salute della madre (art. 4,5,6) si discute del diritto al risarcimento del danno per lesione dell'integrità fisica.

subita durante la gravidanza o con la procreazione. Nel caso della terapia prenatale (trattamenti medici per prevenire o curare malattie del feto), il feto deve essere trattato come un paziente rappresentato naturalmente dai genitori. Per quanto riguarda le nuove tecniche di formazione dell'embrione in vitro, in Italia la legge del 19 Febbraio 2004 n. 40 contiene diverse misure di protezione dell'embrione: vieta la sperimentazione sull'embrione umano e consente la ricerca sperimentale per finalità di diagnosi e terapia, vieta la formazione di embrioni con fine diverso da quello della procreazione assistita e di selezioni a fini eugenetici. La crioconservazione è ammessa solo in limitate ipotesi.

Se una persona è considerata dal nostro ordinamento idonea a essere titolare di un determinato tipo di rapporto giuridico si parla di capacità giuridica speciale. L'articolo 2 comma 2 fa rinvio alle norme che stabiliscono un'età inferiore ai

18 anni per la capacità di prestare il proprio lavoro. La donna era esclusa da alcuni rapporti di lavoro per ragioni di protezione contro un impiego troppo pesante o per ragioni di presunta incompatibilità con il sesso, discriminazioni in gradualmente cadute. Altri esempi di capacità giuridica speciale sono legati all'età: per contrarre matrimonio o per il riconoscimento del proprio figlio. L'articolo 1 collega la soggettività della persona alla nascita, la prova della nascita viene fatta coincidere con la prova dell'autonoma respirazione; ma il criterio è in tensione in quanto anche per la sopravvivenza dei neonati si afferma l'impiego di strumenti di rianimazione. Quanto riguarda la fine della vita umana il nostro legislatore aveva evitato di enunciare la definizione di morte. La legge faceva implicito rinvio alla pratica medica, al medico era rimesso l'accertamento della morte. Disciplina però inadeguata rispetto ai problemi.

delle tecniche di rianimazione, sopravvivenza assistita e alle pratiche di prelievo di organi ai fini trapianto. La materia è disciplinata dalla legge del 29 dicembre 1993 numero 578 per cui la morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo (morte cerebrale). Questo evento si accerta in modi diversi: - modi tradizionali, rilievo empirico della cessazione del battito cardiaco e della respirazione, con la cautela di un periodo di osservazione di 24 ore – art. 4 - modi rigidamente disciplinati di accertamento precoce che sono: la morte "per arresto cardiaco" (avvenuta quando la respirazione e la circolazione cessate sono per un intervallo di tempo tale da comportare la perdita irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo) e la morte nel caso di soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a rianimazione (la cessazione irreversibile si accerta rilevando per un periodo di osservazione non inferiore a sei ore unaserie di condizioni la cui simultanea presenza determina il momento della morte). Non sempre la morte può essere materialmente constatata, particolari regole vigono per i casi di scomparsa della persona in cui si prevede la possibilità di accertamenti presuntivi della morte. In altri casi può essere impossibile determinare esattamente il momento della morte; ad esempio, se in una stessa occasione sono morte più persone. Se un effetto giuridico dipende dal momento della morte quando la realtà non può essere accertata si applica la regola della commorienza (art. 4): tutte le persone si considerano morte nello stesso momento. Nessuna regola espressa enuncia l'effetto primario della morte, cioè l'estinzione della personalità del defunto dal punto di vista del diritto. 4. Scomparsa, assenza, dichiarazione di morte presunta Particolare disciplina è prevista per il caso in cui una persona, allontanandosi dal suo domicilio, non dia

piùnotizie di sé, in modo che si ignora se sia ancora in vita (la scomparsa). Norme speciali sono dettate per lascomparsa in guerra, in naufragio o incidente aereo; nei casi di terremoto si è disposto tramite leggi speciali.

Tre fasi:

  1. il tribunale può nominare un curatore che amministri i beni dello scomparso (art. 48) - situazione assimilabile alla rappresentanza legale;
  2. dopo due anni, si può chiedere la dichiarazione di assenza (art. 49), che consente l'apertura del testamento, se esiste. Coloro che sarebbero eredi o legatari ottengono l'immissione nel possesso temporaneo dei beni. L’immesso ha il potere di amministrare i beni a lui affidati e di rappresentare in giudizio l'assente, che rimane il titolare (art. 52). La dichiarazione di assenza non scioglie il matrimonio e non permette seconde nozze, il nuovo matrimonio non può essere impugnato finché dura l'assenza (art. 117 comma 2);
  3. 10 anni si può

chiedere la dichiarazione di morte presunta (artt. 58 e ss.), una sentenza che accerta l'altissima probabilità della morte e crea una fictio iuris. Per il patrimonio, la sentenza produce gli stessi effetti della morte: gli aventi diritto alla successione conseguono il pieno esercizio dei diritti loro spettanti (art. 64), si verifica l'apertura della successione. Per i rapporti personali, il coniuge del presunto morto può risposarsi, come se il matrimonio fosse sciolto (art. 65). Se il morto presunto però ricompare la fictio cade il matrimonio celebrato è nullo (art. 68). Le medesime regole che valgono per i coniugi si applicano anche tra due persone che abbiano costituito un'unione civile.

5. I luoghi della persona: domicilio, residenza, dimora

Il Titolo III del Libro I riguarda i criteri di collegamento tra persone e luoghi. L'articolo 43 comma 1 regola il domicilio definito come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei

Suoi affari e interessi. I punti principali della definizione sono l'oggettiva prevalenza e gli interessi, non solo di natura economica ma anche personale, sociale e politica. Dal domicilio generale si distingue il domicilio speciale o elettivo: essenziale la dichiarazione del soggetto che elegge il domicilio in una sede per determinati atti o affari. Il domicilio legale è quello dell'incapace di agire, il minore ha domicilio nel luogo di residenza della famiglia o del tutore, come avviene anche per l'interdetto. Fino al '75 anche la donna sposata aveva il domicilio del marito, oggi ognuno dei coniugi ha il proprio domicilio; stabiliscono d'accordo comune la residenza nella quale si situa il domicilio dei figli minori.

Il secondo comma dell'articolo definisce la residenza come luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La dimora è il luogo in cui una persona si trova ad abitare. È possibile avere più di una residenza di fatto.

La residenza è un fatto giuridico, oggetto di pubblicità nei registri anagrafici. Se una persona cambia residenza e non denuncia il fatto nei modi previsti dalla legge (art. 44) il cambiamento è inopponibile ai terzi di buona fede, cioè che non ne fossero comunque a conoscenza. L'articolo 46 dispone che quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giuridiche si fa riferimento al luogo in cui è stabilita la sede. La capacità d'agire Nell'articolo 2 la capacità d'agire è definita: con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa. E dunque l'attitudine a compiere atti giuridici che si acquisisce per la generalità degli atti al compimento del diciottesimo anno di età. Due precisazioni: - la capacità d'agire è l'attitudine a compiere atti.validamente atti giuridici, gli atti compiuti da una persona che manca di capacità d'agire non sono completamente nulli ma annullabili (art. 1425) e, finché non è annullato, produce i suoi effetti;- la capacità
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A.A. 2021-2022
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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sara_pag di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Macerata o del prof Manca Anna.