I soggetti
L'idea di soggetto di diritto
L'ordinamento giuridico è un sistema di regole che ha lo scopo di dare un ordine alla realtà sociale animata da diversi protagonisti, regolando i comportamenti tende a realizzare una ragionevole composizione degli interessi in campo e a prevenire o risolvere i conflitti di interessi. Se guardiamo un ordinamento come un insieme di prescrizioni che stabiliscono come ci si debba o ci si possa comportare nelle relazioni sociali, i veri e necessari protagonisti sono soltanto gli uomini, i cui comportamenti sono regolati dalla legge. Ma se guardiamo all'ordinamento come ad un sistema di composizione dei conflitti di interesse, la prospettiva cambia. I portatori di interessi sono singoli uomini, gruppi, organizzazioni, categorie, istituzioni. Essi appaiono come titolari di situazioni giuridiche attive o passive, e quindi come parti dei rapporti giuridici regolati dalle norme. Al capo di imputazione di diritti e obblighi, cioè al portatore degli interessi regolati, viene tuttavia riferita anche l'attività giuridica con meccanismi diversi. Un atto giuridico può essere riferibile anche ad un gruppo organizzato o ad un ente, se compiuto da una persona che ha il potere di agire per il gruppo o per l'ente secondo le regole della legge dello statuto (c.d. rappresentanza organica).
Il protagonista delle relazioni e delle attività regolate dal diritto è il soggetto:
- Soggetto di diritti e di obblighi, capo di imputazione di situazioni e di rapporti giuridici, si riconosce a quegli uomini o a quegli enti che fungono da centri di imputazione dei rapporti regolati dalle norme dell'ordinamento;
- Soggetto di attività giuridica, o capo di imputazione di atti e fatti giuridici, secondo modalità diverse a seconda che si tratti di un individuo umano, di una persona sostituita nell'attività giuridica, o di un gruppo o di una istituzione che agiscono tramite i loro organi.
La funzione di soggetto dell'attività giuridica può essere svolta anche da protagonisti che non hanno qualità di soggetto di diritto: condizione dell'associazione non riconosciuta.
La determinazione dei soggetti. Soggetto e “persona”
Ogni ordinamento giuridico individua i propri soggetti: stabilisce chi possa avere diritti e obblighi nell'ambito dell'ordinamento stesso o quali protagonisti debbano essere presi in considerazione come centri di interessi protetti dalle norme giuridiche. La scelta può essere esplicita o implicita: in assenza di una regola espressa i soggetti si individuano in base al modo con cui le comuni norme dell'ordinamento attribuiscono diritti e obblighi.
Nel Libro I del Codice civile i protagonisti sono indicati con il termine persona, che subito si sdoppia in due specie: nel Titolo 1 (artt. 1-10) le norme riguardano le persone fisiche (esseri umani), nel Titolo 2 riguardano le persone giuridiche (centri di interesse diversi dall’uomo singolo). Per indicare la qualità di soggetto delle persone fisiche il legislatore usa l'espressione capacità giuridica. L'articolo 1 stabilisce che la capacità giuridica si acquista con la nascita ed è l’attitudine a essere titolari di diritti e obblighi, dunque la qualità di soggetto di diritto. L'articolo 2 disciplina la capacità d’agire, cioè l’attitudine a compiere validamente atti giuridici che producono effetti per l’agente, persona fisica considerata come soggetto di attività giuridica.
Per quanto riguarda le persone giuridiche, la legge stabilisce in quale modo acquistano la personalità giuridica, situazione di quegli enti diversi dall'uomo che godono dei diritti come se fossero persone (art. 11). Questo linguaggio riflette l'idea tradizionale che persone diverse dall'uomo singolo possano diventare persone per l'ordinamento giuridico, questa idea non corrisponde alla realtà del nostro sistema infatti:
- La soggettività di un gruppo si avvicina a quella degli uomini ma non è mai uguale;
- La possibilità di avere diritti e obblighi propri si riscontra anche in gruppi che non hanno la qualità formale di persone giuridiche.
La persona fisica
La capacità giuridica
Art. 1: la capacità giuridica si acquista con la nascita. Il legislatore non ha definito capacità giuridica perché il termine è in uso da quasi tre secoli: nel 1600 riassumeva le tre posizioni fondamentali che la persona poteva rivestire nel mondo del diritto (cittadinanza – status civitatis, libertà - libertatis, famiglia - familiae). Con le grandi rivoluzioni si afferma il principio di eguaglianza davanti alla legge, l'idea che tutti siano capaci di diritto dalla nascita senza distinzioni assume un valore di principio fondamentale. La capacità giuridica diviene anche una prerogativa costituzionale dell'individuo: secondo l’articolo 2 della Costituzione “nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica”.
Per molto tempo nel definire la capacità l'accento è stato posto sull’attitudine ad avere diritti. L'idea più tecnica maturata per cui la capacità giuridica è l’attitudine ad essere titolare di diritti e obblighi, ovvero di rapporti giuridici. La funzione di regola dell'articolo uno può sembrare scontata e di scarso valore pratico ma in altri periodi storici un uomo schiavo poteva essere comprato e venduto, anche nel gastro era considerato come una morte civile.
La situazione dello straniero extracomunitario espressa nell'articolo 16 delle Disposizioni preliminari dispone che lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità, cioè in quanto l'ordinamento dello Stato cui il soggetto appartiene riconosca eguale posizione ai cittadini italiani. I flussi migratori degli ultimi anni hanno indotto il legislatore a riconoscere i diritti civili a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato. Diritti civili = diritti nascenti da rapporti di diritto privato.
I diritti che la legge riconosce al nascituro vanno distinti tra:
- Nell'ambito patrimoniale, capacità di succedere per successione legittima o per testamento (art. 462 comma 1) e di ricevere una donazione (art. 784). Per testamento può ricevere anche il non-concepito, figlio di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore (art. 462 comma 3), criterio parallelo per la donazione. Queste attribuzioni sono subordinate alla nascita: in caso di mancata nascita si considerano come mai avvenute, mentre se la nascita si verifica diventano definitive.
- In ambito non patrimoniale, si discute molto se ci siano diritti personali del nascituro concepito.
La disciplina dell'interruzione di gravidanza (l.n. 194 / 1978) implica la protezione della vita del nascituro (art.1); in caso di conflitto tra la vita del feto e la salute della madre (art. 4,5,6) si discute del diritto al risarcimento del danno per lesione dell'integrità fisica subita durante la gravidanza o con la procreazione. Nel caso della terapia prenatale (trattamenti medici per prevenire o curare malattie del feto), il feto deve essere trattato come un paziente rappresentato naturalmente dai genitori. Per quanto riguarda le nuove tecniche di formazione dell'embrione in vitro, in Italia la legge del 19 Febbraio 2004 n. 40 contiene diverse misure di protezione dell'embrione: vieta la sperimentazione sull'embrione umano e consente la ricerca sperimentale per finalità di diagnosi e terapia, vieta la formazione di embrioni con fine diverso da quello della procreazione assistita e di selezioni a fini eugenetici. La crioconservazione è ammessa solo in limitate ipotesi.
Se una persona è considerata dal nostro ordinamento idonea a essere titolare di un determinato tipo di rapporto giuridico si parla di capacità giuridica speciale. L'articolo 2 comma 2 fa rinvio alle norme che stabiliscono un'età inferiore ai 18 anni per la capacità di prestare il proprio lavoro. La donna era esclusa da alcuni rapporti di lavoro per ragioni di protezione contro un impiego troppo pesante o per ragioni di presunta incompatibilità con il sesso, discriminazioni in gradualmente cadute. Altri esempi di capacità giuridica speciale sono legati all'età: per contrarre matrimonio o per il riconoscimento del proprio figlio.
L'articolo 1 collega la soggettività della persona alla nascita, la prova della nascita viene fatta coincidere con la prova dell’autonoma respirazione; ma il criterio in tenzione in quanto anche per la sopravvivenza dei neonati si afferma l'impiego di strumenti di rianimazione. Quanto riguarda la fine della vita umana il nostro legislatore aveva evitato di enunciare la definizione di morte. La legge faceva implicito rinvio alla pratica medica, al medico era rimesso l'accertamento della morte. Disciplina però inadeguata rispetto ai problemi delle tecniche di rianimazione, sopravvivenza assistita e alle pratiche di prelievo di organi ai fini trapianto. La materia è disciplinata dalla legge del 29 dicembre 1993 numero 578 per cui la morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo (morte cerebrale). Questo evento si accerta in modi diversi:
- Modi tradizionali, rilievo empirico della cessazione del battito cardiaco e della respirazione, con la cautela di un periodo di osservazione di 24 ore – art. 4
- Modi rigidamente disciplinati di accertamento precoce che sono: la morte “per arresto cardiaco” (avvenuta quando la respirazione e la circolazione cessate sono per un intervallo di tempo tale da comportare la perdita irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo) e la morte nel caso di soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a rianimazione (la cessazione irreversibile si accerta rilevando per un periodo di osservazione non inferiore a sei ore una serie di condizioni la cui simultanea presenza determina il momento della morte).
Non sempre la morte può essere materialmente constatata, particolari regole vigono per i casi di scomparsa della persona in cui si prevede la possibilità di accertamenti presuntivi della morte. In altri casi può essere impossibile determinare esattamente il momento della morte; ad esempio, se in una stessa occasione sono morte più persone. Se un effetto giuridico dipende dal momento della morte quando la realtà non può essere accertata si applica la regola della commorienza (art. 4): tutte le persone si considerano morte nello stesso momento. Nessuna regola espressa enuncia l'effetto primario della morte, cioè l'estinzione della personalità del defunto dal punto di vista del diritto.
Scomparsa, assenza, dichiarazione di morte presunta
Particolare disciplina è prevista per il caso in cui una persona, allontanandosi dal suo domicilio, non dia più notizie di sé, in modo che si ignora se sia ancora in vita (la scomparsa). Norme speciali sono dettate per la scomparsa in guerra, in naufragio o incidente aereo; nei casi di terremoto si è disposto tramite leggi speciali. Tre fasi:
- Il tribunale può nominare un curatore che amministri i beni dello scomparso (art. 48) - situazione assimilabile alla rappresentanza legale;
- Dopo due anni, si può chiedere la dichiarazione di assenza (art. 49), che consente l'apertura del testamento, se esiste. Coloro che sarebbero eredi o legatari ottengono l'immissione nel possesso temporaneo dei beni. L’immesso ha il potere di amministrare i beni a lui affidati e di rappresentare in giudizio l'assente, che rimane il titolare (art. 52). La dichiarazione di assenza non scioglie il matrimonio e non permette seconde nozze, il nuovo matrimonio non può essere impugnato finché dura l'assenza (art. 117 comma 2);
- 10 anni si può chiedere la dichiarazione di morte presunta (artt. 58 e ss.), una sentenza che accerta l'altissima probabilità della morte e crea una fictio iuris.
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