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Legge sull'interdizione e l'inabilitazione
Secondo l'articolo 417 del codice civile: "L'interdizione o l'inabilitazione non può essere promossa se l'interdicendo o l'inabilitando è sotto la patria potestà o ha per curatore uno dei genitori, se non su istanza del genitore stesso o del pubblico ministero".
L'articolo 418 del codice civile stabilisce: "Una volta avviato il procedimento di interdizione, può essere dichiarata anche d'ufficio l'inabilitazione per infermità di mente. Se durante il procedimento di inabilitazione emergono le condizioni necessarie per l'interdizione, il pubblico ministero chiede al tribunale di pronunciare l'interdizione e il tribunale provvede nello stesso procedimento, previa l'adeguata istruttoria".
L'articolo 419 del codice civile stabilisce: "Non è possibile pronunciare l'interdizione o l'inabilitazione senza aver esaminato l'interdicendo o l'inabilitando. Il giudice può avvalersi di un consulente tecnico. Può anche"
delle persone che hanno un rapporto di parentela fino al quarto grado e dei soggetti che hanno un rapporto di affinità fino al secondo grado”.Art. 428 c.c.: “Il tutore/curatore può essere revocato per giusta causa, su istanza di chiunque• abbia interesse, anche se non sia parente o coniuge dell'interdetto/inabilitato”.Art. 429 c.c.: “La revoca del tutore/curatore non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi in• buona fede”.Art. 430 c.c.: “Il tutore/curatore può essere revocato anche per giusta causa su istanza del• pubblico ministero”.Art. 431 c.c.: “La revoca del tutore/curatore non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi in• buona fede”.degli ascendenti o dei discendenti”.
Art. 427 c.c.: “Nella sentenza che pronuncia l’interdizione/inabilitazione, o in successivi• provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore. Gli atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza di interdizione possono essere annullati su istanza del tutore, dell'interdetto o dei suoi eredi o aventi causa. Sono del pari annullabili gli atti compiuti dall'interdetto dopo la nomina del tutore provvisorio, qualora alla nomina segua la sentenza d’interdizione. Possono essere annullati su istanza dell'inabilitato o dei suoi eredi o aventi causa gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.
fatti dall'inabilitato, senza l'osservanza delle prescritte formalità".
Amministrazione di sostegno (Art. 404 c.c.): il soggetto amministrato di sostegno non può compiere determinati atti stabiliti dal giudice senza l'assistenza dell'amministratore di sostegno, e se li compie in sua assenza sono annullabili.
DIFFERENZA TUTORE E CURATORE: la tutela rappresenta una vera e propria forma di rappresentanza legale. Di contro, la curatela assume più una funzione di tipo assistenziale in quanto il curatore non sostituisce, bensì integra la volontà del soggetto inabilitato, intervenendo soltanto per alcuni atti. Nella pratica, il curatore ha la funzione di occuparsi degli interessi di natura patrimoniale e della cura dei beni, mentre il tutore ha anche delle funzioni di carattere personale e interviene in qualsiasi occasione.
CONSEGUENZE DELL'INCAPACITÀ DI AGIRE E DI INTENDERE E DI VOLERE- Annullabilità del contratto (Art.
428 c.c.): la parte che merita di essere protetta, può chiedere al giudice di annullare il contratto (contratto claudicante=quando uno dei 2 contraenti non è nelle condizioni richieste per contrarre validamente). È una forma di invalidità del contratto (=non c'è l'incontro delle 2 volontà).
Art. 1425 c.c.: "Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrarre. È parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 428, il contratto stipulato da persona incapace di intendere e volere".
Art. 1426 c.c.: "Il contratto non è annullabile, se il minore ha con raggiri occultato la sua minore età; ma la semplice dichiarazione da lui fatta di essere maggiorenne non è di ostacolo all'impugnazione del contratto".
Art. 1441 c.c.: L'annullamento può essere chiesto solo dalla parte nel cui interesse
È stabilito dalla legge. L'azione di annullamento si prescrive in 5 anni decorrenti da: momento in cui il minore ha raggiunto la maggiore età, momento della conclusione del contratto.