I rapporti tra genitori e figli
Entrambi i genitori sono tenuti a esercitare la potestà nei confronti dei loro figli minori. La potestà è un insieme di diritti e di doveri che i genitori esercitano nell’interesse esclusivo dei figli. Il Codice civile stabilisce che ognuno dei due genitori è obbligato a mantenere, istruire ed educare i figli, sia legittimi, sia naturali, in proporzione alle sue sostanze e capacità di lavoro, professionale o casalingo: tale obbligo non viene meno in caso di separazione o divorzio. Solo il giudice può, per gravi motivi (maltrattamenti, abusi, costante negligenza verso i figli), privare uno o entrambi i genitori della potestà e, in quest’ultimo caso, conferirla a un tutore.
I genitori o l’eventuale tutore hanno anche la rappresentanza legale dei minori e compiono tutta una serie di atti finalizzati al mantenimento, all’educazione e all’istruzione dei minorenni, di cui gestiscono altresì il patrimonio fino al compimento della maggiore età. Il mantenimento è un obbligo patrimoniale e consiste nel provvedere alle esigenze dei propri figli, in base alle disponibilità economiche della famiglia.
L’educazione dipende da scelte comuni da parte dei due coniugi, che individuano quei principi morali ai quali i figli devono attenersi. L’istruzione comporta l’obbligo di iscrivere i figli alle scuole dell’istruzione obbligatoria, mentre il proseguimento degli studi, presso la scuola non dell’obbligo, dipende da decisioni indubbiamente condizionate dalle possibilità economiche della famiglia, ma per le quali l’ordinamento impone di tener conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli.
I figli sono tenuti a rispettare i propri genitori e, fino a quando convivono nella residenza familiare, sono anche obbligati a contribuire al mantenimento della famiglia, proporzionalmente al proprio reddito o a qualsiasi altra fonte patrimoniale. È importante osservare, infine, che la legge equipara completamente i figli legittimi, cioè nati da persone tra loro sposate, con i figli naturali, ossia nati al di fuori del matrimonio: entrambi hanno gli stessi diritti e doveri.
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