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Potestà genitoriale

La potestà genitoriale è un potere che non è attribuito ai genitori nel loro interesse personale, né nell'interesse della famiglia come collettività, ma ai figli, al quale è nell'esclusivo interesse degli stessi figli. I figli sono soggetti fino al raggiungimento della maggiore età o fino all'emancipazione se alcuni doveri a seguito del matrimonio, anche del genitore non si esauriscono con il compimento del diciottesimo anno del figlio (v. dovere di mantenere il figlio maggiorenne non autonomo economicamente).

La potestà, attribuita ad entrambi i genitori, deve essere esercitata di comune accordo tra essi (art. 316 cc...); se i genitori si trovano in disaccordo, possono ricorrere senza formalità al giudice, che, sentito anche il che ha compiuto 14 anni ed i genitori minore suggerirà i provvedimenti idonei all'interesse del figlio. Se sussiste il pericolo di un grave pregiudizio per il figlio, sarà il padre ad avere la

facoltà di decisione. Pur rimanendo della potestà un genitore può perdere il titolare dell’esercizio, nei seguenti casi:

  1. Se l’altro genitore è lontano (lontananza non momentanea ma continuativa e definitiva), incapace o impedito all’esercizio della potestà (una malattia per esempio)
  2. Se a causa di separazione, divorzio, annullamento del matrimonio, rottura della convivenza more-uxorio, il giudice affida il figlio ad uno solo dei genitori il quale ha, salvo diversa disposizione del giudice, l’esercizio della potestà esclusivo
  3. Se vi è stato riconoscimento del figlio naturale da parte di entrambi i genitori, ma questi non convivono: l’esercizio è attribuito al genitore che convive con il figlio
  4. Se entrambi i genitori non vivono con il figlio, l’esercizio della potestà è attribuito al primo che ha effettuato il riconoscimento

Tuttavia in questi casi il giudice del tribunale dei minori

potestà può, nell'esclusivo interesse del figlio, disporre diversamente ovvero escludere entrambi i genitori dall'esercizio della potestà e nominare un tutore (l'ordinamento tende a collegare strettamente funzione educativa e potestà) Art. 333 cc. Condotta del genitore pregiudizievole ai figli: la potestà di uno o entrambi i genitori può essere limitata con provvedimento. Durante lo stato di adottabilità del figlio. Il genitore che perde l'esercizio della potestà continua però ad avere diritti e doveri nei confronti del figlio: in caso di separazione e affidamento ad uno dei genitori, le decisioni di maggiore interesse per i figli devono essere prese da entrambi i genitori; inoltre il genitore non affidatario deve vigilare sull'istruzione e educazione dei figli e può ricorrere al giudice se ritiene che siano state assunte decisioni pregiudizievoli all'interesse dei figli. Il genitore nell'esercizio della potestà.potestà deve tutelare gli interessi del figlio, sia personali che patrimoniali. Ha nei confronti del figlio un potere-dovere di cura della persona, di sostegno e di vigilanza. I genitori esercenti la potestà hanno in comune l'usufrutto legale dei beni del figlio e possono destinare i frutti percepiti al mantenimento della famiglia e all'istruzione e educazione dei figli. L'ordinamento prevede che non possono essere oggetto di usufrutto i beni acquisiti dai figli con il proprio lavoro o ricevuti tramite eredità, legato o donazione. Il genitore ha l'obbligo di vigilanza sul minore ed è responsabile per i fatti illeciti da lui commessi. L'ordinamento attribuisce al genitore una responsabilità presunta per i danni cagionati a terzi dal figlio che abiti con lui. La prova liberatoria della presunzione di responsabilità non si limita alla dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto illecito, ma si estende alla dimostrazione di aver impartito.al minore un'adeguata educazione, di aver vigilato sulla sua condotta, ecc. l'ordinamento ritiene i genitori per i danni cagionati dal responsabile per difetto di sorveglianza minore incapace di intendere e di volere, ma anche per i danni cagionati dal minore capace di intendere e di volere a meno che non si dimostri di non aver potuto impedire il fatto. La potestà è soggetta a limiti: 1. Limiti impongono al genitore di autoregolarsi interni, che nell'esercizio della potestà conformemente all'interesse e alle esigenze del figlio (ad esempio adeguando il proprio comportamento all'età del figlio). 2. Limiti alcuni casi la legge riconosce importanti esterni: in "spazi di libertà" al minorenne, anche se nel caso di decisioni gravi e potenzialmente irreversibili, si richiede l'intervento del giudice; per altre il minore può agire in totale autonomia - il minorenne, maggiore di 16 anni, può sposarsi, se autorizzato dal TM, anche.contro la volontà dei genitori che però devono essere sentiti dal giudice - la minorenne può essere autorizzata ad abortire dal GT, anche contro la volontà dei genitori, che, se vi sono gravi ragioni, possono anche essere sentiti dal giudice - il minorenne maggiore di 16 anni può riconoscere il proprio figlio - il minorenne che abbia compiuto 14 anni deve consentire alla propria adozione - il minorenne maggiore di 16 anni può chiedere al giudice che gli venga nominato un curatore speciale per l'esercizio dell'azione di disconoscimento o l'impugnazione del riconoscimento; deve inoltre consentire al proprio riconoscimento da parte del genitore naturale. Può decidere autonomamente: - dopo i 13/14 anni, riconoscimento della capacità sessuale - la minorenne può rivolgersi ai consultori familiari ed alle strutture pubbliche e chiedere la somministrazione di anticoncezionali - studenti della scuola superiore possono decidere se avvalersi.

Dell'insegnamento della religione cattolica e candidarsi alle elezioni di istituto. Come ho già detto, in genere i genitori sono entrambi titolari della potestà esistono due fattispecie in cui si può perdere non solo genitoriale. Tuttavia l'esercizio, ma anche può pronunciare la titolarità della potestà: il TM la decadenza giudice può pronunciare la del genitore dalla potestà genitoriale (art. 330 cc: il decadenza della n potestà con grave pregiudizio quando il genitore viola o trascura i doveri connessi con l'esercizio della potestà o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio: in questo caso il giudice può disporre l'allontanamento del minore dalla residenza familiare ovvero disporre l'allontanamento del genitore o caso in cui si perde la titolarità della potestà convivente che maltratta il minore. Altro è il (L. 184/183 passaggio in giudicato della sentenza di

adozione del figlio sull'adozione) La condotta pregiudizievole, rilevante ai fini della dichiarazione di decadenza può consistere non solo in maltrattamenti... ma anche nell'incapacità di capire i bisogni del minore, del suo essere della sua personalità specialmente se i servizi sociali sono intervenuti a tutela del minore, ma l'atteggiamento dei genitori nei confronti della prole sono rimasti immutati. È possibile reintegrare la potestà se cessano i motivi per cui era stato preso il provvedimento e non sussiste il pericolo di pregiudizio per il minore. In alcuni casi può sembrare non necessaria l'ablazione della potestà, anche se la condotta del genitore risulta pregiudizievole al figlio, ma non in maniera tale da giustificare un'ablazione della potestà: il giudice ricorre in questo caso a giudice in questa limitazione della potestà. Il casi interviene convocando le parti per cercare di prendere una decisione.

adottare il provvedimento più opportuno al caso: può imporre determinati comportamenti ai genitori, prescrivere terapie psicologiche o sociali ai genitori, fino a disporre l'affidamento al servizio sociale per interventi di sostegno pedagogico e psicologico. Oppure può disporre l'allontanamento del figlio (e con la L.149/2001, al fine di non privare il minore del suo ambiente, delle sue abitudini, il TM può disporre l'allontanamento del genitore o del convivente che maltratta o abusa del minore. Anche i provvedimenti di limitazione della potestà sono revocabili. PROCEDIMENTO PER IL CONTROLLO GIUDIZIARIO PER L'ESERCIZIO DELLA del TM, in particolare, del luogo in cui risiede il minore POTESTÀ: Competenza abitualmente. I provvedimenti sono adottati su ricorso del genitore, di parenti e del PM; il minore, purtroppo nel nostro ordinamento non ha questo potere - Moro il fatto che il minore stesso non possa adire il giudice a facoltà.Secondo tutela dei suoi diritti è ingiusto; al minore che ha compiuto 14 anni è nei confronti dei propri genitori, ma riconosciuto il diritto di querela, anche non ha la possibilità di chiedere direttamente al giudice protezione contro abusi o maltrattamenti. La legge di riforma del 2001 vede che sia nominato un sia al minore che ai genitori; il procedimento si svolge con difensore tecnico la decisione si basa sulle informazioni assunte; il può rito camerale, e decreto essere impugnato in appello; le decisioni prese in corte d’appello in sede di reclamo non sono impugnabili per ricorso in cassazione. Il tribunale in caso di urgente necessità, può adottare d’ufficio provvedimenti temporanei, non reclamabili. Nei casi in cui il genitore non possa o non sia in grado di esercitare le funzioni che la potestà conferisce ovvero cura, vigilanza, rappresentanza ed amministrazione dei beni del minore, l’ordinamento prevede l’attribuzione di questi.

poteri-doveri a persona diversa dal genitore, il essere tutore, che deve essere nominato per:

  • il minore orfano di genitore oppure figlio di ignoti
  • i minori i cui genitori siano stati dichiarati decaduti dalla potestà, che l'abbiano perduta o che abbiano subito la sospensione dell'esercizio a causa di una condanna penale
  • ai minori dichiarati adottabili e a cui il TM abbia nominato un tutore provvisorio
  • ai minori i cui genitori non possano adempiere adeguatamente alla potestà per incapacità, lontananza, latitanza
  • minori i cui genitori siano detenuti
  • minori stranieri che non abbiano genitori all'interno dello stato italiano

Il procedimento di tutela si apre

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
8 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valeria0186 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e di famiglia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Ciatti Alessandro.