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La relazione familiare tra genitori e figli

Il rapporto giuridico di filiazione

Il rapporto giuridico di filiazione può scaturire dalla generazione, ed il genitore è responsabile per il fatto della procreazione. Secondo l'articolo 30, è dovere e diritto dei genitori istruire, mantenere ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede. La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

  • Art. 147 cc: Doveri verso i figli, il matrimonio impone ai coniugi di educare tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
  • Art. 261: Diritti e doveri che derivano dal riconoscimento, v. art 30.
  • Art. 277: Effetti della sentenza di legittimazione.
  • Art. 279 cc: Responsabilità per il mantenimento e l’educazione. In ogni caso in cui non è possibile proporre l’azione di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, il figlio naturale può agire per ottenere il mantenimento, l’istruzione e l’educazione. Il figlio naturale ha la facoltà, se maggiorenne e in stato di bisogno, di agire per ottenere gli alimenti. L’azione può essere promossa anche da un curatore speciale, nominato dal giudice su richiesta del PM o del genitore che esercita la potestà.

Il rapporto giuridico di filiazione può scaturire anche dall'adozione, secondo la Legge 184/1983:

  • Art. 27: L'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. Se l'adozione è disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi dell'art. 25, quinto comma, l'adottato assume il cognome della famiglia di lei. Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine, salvi i divieti matrimoniali.
  • Art. 48 (legge 184): Se il minore è adottato da due coniugi, o dal coniuge di uno dei genitori, la potestà sull'adottato ed il relativo esercizio spettano ad entrambi. L'adottante ha l'obbligo di mantenere l'adottato, di istruirlo ed educarlo conformemente a quanto prescritto dall'art. 147 del codice civile.

Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante la minore età dell'adottato stesso, spetta all'adottante, il quale non ne ha l'usufrutto legale, ma può impiegarne le rendite per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione del minore con l'obbligo di investirne l'eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le disposizioni dell'art. 382 del codice civile (Responsabilità del tutore e del protutore: il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia e risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato. Lo stesso vale per il protutore).

I principi generali

I principi generali di questa materia sono:

  • Uguaglianza tra figli naturali e figli legittimi ed uguaglianza dei genitori.

I diritti nei confronti dei genitori

Il minore ha il diritto di essere aiutato a compiere il proprio itinerario formativo dalla nascita, all’adolescenza, fino al conseguimento di un’autonomia personale sia a livello individuale che sociale. Il minore ha diritto ad ottenere amore, sostegno, guida e protezione per strutturarsi adeguatamente come persona. I diritti del minore nei confronti dei genitori sono essenzialmente tre:

Diritto al mantenimento

Il diritto al mantenimento provvede alle esigenze del figlio non solo per le esigenze primarie, ma anche per soddisfare i bisogni necessari ad un adeguato sviluppo della persona. L’obbligo del mantenimento non cessa con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae fino a che il figlio non sia in grado di provvedere alle proprie esigenze, secondo l'art. 155-quinquies. Il giudice, valutate le circostanze, può disporre il pagamento di un assegno periodico in favore dei figli maggiorenni non ancora indipendenti economicamente, che salvo diversa decisione del giudice, verrà versato direttamente all’avente diritto. Ai figli maggiorenni portatori di grave handicap si applicano integralmente le norme previste in favore dei figli minori.

Diritto all’istruzione

Il genitore deve assicurarsi che il figlio adempia alla scuola dell'obbligo, pena sanzione penale al genitore. Terminata la scuola dell’obbligo, se il genitore desidera che il figlio contribuisca economicamente alla vita della famiglia lavorando, ma il figlio desidera, per realizzare se stesso, continuare gli studi, è questa esigenza che deve essere privilegiata.

Diritto all’educazione

Il genitore deve accompagnare il figlio nell’acquisizione della propria identità.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valeria0186 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e di famiglia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Ciatti Alessandro.
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