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I presupposti della responsabilità civile

L'ingiustizia del danno

L'articolo 2043 dice che un danno è risarcibile solo se è ingiusto. Ingiusto viene da “ius” che significa contrario al diritto. Il primo criterio porta a qualificare come ingiusto il danno causato da un comportamento che viola una norma. Come le norme penali, che vietano l’omicidio, le lesioni personali. O norme civili, come la norma che vieta agli imprenditori di farsi concorrenza con metodi scorretti. Questo criterio è collegato alla funzione sanzionatoria della responsabilità civile: applicandolo si colpisce con la sanzione la responsabilità un soggetto che ha tenuto un comportamento riprovevole.

Possono esserci casi di danno causato da un comportamento che non viola nessuna norma, ma che però il danno può risultare ingiusto, può manifestarsi con l’esigenza di risarcire il danno. Si collega alla funzione compensativa. Occorre dunque un secondo criterio orientato alla funzione compensativa della responsabilità: è ingiusto il danno che corrisponde alla lesione di un interesse protetto dal diritto. Criterio che sposta l’attenzione dal danneggiante al danneggiato.

Esempio: B abbia scritto un articolo in cui divulga fatti intimi della sua vita privata, e chiede il risarcimento del danno corrispondente alla lesione del suo interesse. L’interesse di A è protetto dalle norme, ma anche l’interesse di B è protetto dalle norme a fare il suo mestiere di giornalista, e informare i suoi lettori sui fatti che possono interessare l’opinione pubblica. In questo caso occorre svolgere un giudizio comparativo fra i due interessi in gioco, che consente di verificare quale dei due è prevalente. La valutazione comparativa viene svolta da un giudice, chiamato a decidere sulle pretese di risarcimento. È ovvio che se l’indiscrezione riguarda un personaggio pubblico, la sua lesione sulla privacy ha meno possibilità di risultare ingiusta rispetto a quella di una persona qualunque. Il giudice, inoltre, deve dare la prevalenza all’interesse più importante per la società nel suo insieme.

Il nesso di causalità

Per accertare l’esistenza del nesso di causalità. Il primo è il criterio della causalità materiale, che corrisponde al “cagiona”, un danno può dirsi causato da un fatto, se in assenza di quel fatto quel danno non si sarebbe verificato. Ad esempio, A chiede a B di raggiungerlo in un certo luogo, prima di andare al lavoro, per un appuntamento urgente; la pioggia improvvisa e torrenziale che quella mattina si scatena sulla città sorprende e bagna completamente B, causa...

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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