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I PRESUPPOSTI DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE

L’ingiustizia del danno

L’articolo 2043 dice che un danno è risarcibile solo se è ingiusto. Ingiusto viene da

“ius” che significa contrario al diritto. Il primo criterio porta a qualificare come

ingiusto il danno causato da un comportamento che viola una norma. Come le

norme penali, che vietano l’omicidio, le lesioni personali. O norme civili, come la

norma che vieta agli imprenditori di farsi concorrenza con metodi scorretti. Questo

criterio è collegato alla funzione sanzionatoria della responsabilità civile:

applicandolo si colpisce con la sanzione la responsabilità un soggetto che ha tenuto

un comportamento riprovevole.

Possono esserci casi di danno causato da un comportamento che non viola nessuna

norma, ma che però il danno può risultare ingiusto, può manifestarsi con l’esigenza

di risarcire il danno. Si collega alla funzione compensativa. Occorre dunque un

secondo criterio orientato alla funzione compensativa della responsabilità: è ingiusto

il danno che corrisponde balla lesione di un interesse protetto dal diritto. Criterio che

sposta l’attenzione dal danneggiante al danneggiato B abbia scritto articolo in cui

divulga fatti intimi della sua vita privata, e chiede il risarcimento del danno

corrispondente alla lesione del suo interesse. L’interesse di a è protetto dalle norme,

ma anche l’interesse di B è protetto dalle norme a fare il suo mestiere di giornalista, e

informare i suoi lettori sui fatti che possono interessare l’opinione pubblica. In questo

caso occorre svolgere un giudizio comparativo fra i due interessi in gioco, che

consente di verificare quale dei due è prevalente. La valutazione comparativa viene

svolta da un giudice, chiamato a decidere sulle pretese di risarcimento. È ovvio che se

l’indiscrezione riguarda un personaggio pubblico, la sua lesione sulla privacy ha

meno possibilità di risultare ingiusta rispetto a quello di una persona qualunque. Il

giudice, inoltre deve dare la prevalenza all’interesse più importante per la società nel

suo insieme.

Il nesso di causalità

Per accertare l’esistenza del nesso di causalità. Il primo è il criterio della causalità

materiale, che corrisponde al “cagiona”, un danno può dirsi causato da un fatto, se in

assenza di quel fatto quel danno non si sarebbe verificato. Ad esempio A chiede a B

di raggiungerlo in un certo luogo, prima di andare al lavoro, per un appuntamento

urgente; la pioggia improvvisa e torrenziale che quella mattina si scatena sulla città

sorprende e bagna completamente B, causandogli una brutta polmonite. Se B

chiedesse il risarcimento ad A, sostenendo di essersi ammalato per la pioggia presa

mentre andava all’appuntamento chiesto da A, la sua pretesa sarebbe respinta per

mancanza del nesso di causalità.

L’esistenza del nesso di causalità materiale tra fatto e danno è un requisito necessario

della responsabilità; ma non è un requisito sufficiente; bisogna proseguire l’indagine,

sulla base di un ulteriore criterio della causalità giuridica (Art.1223), questo criterio

esiste quando in base a un criterio di regolarità statica, c’è la ragionevole probabilità

che quel determinato fatto abbia prodotto quel determinato danno. Non occorre la

certezza assoluta, basta una probabilità relativa.

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
2 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher chiara1207 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Conte Giuseppe.