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I PRESUPPOSTI DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE
L’ingiustizia del danno
L’articolo 2043 dice che un danno è risarcibile solo se è ingiusto. Ingiusto viene da
“ius” che significa contrario al diritto. Il primo criterio porta a qualificare come
ingiusto il danno causato da un comportamento che viola una norma. Come le
norme penali, che vietano l’omicidio, le lesioni personali. O norme civili, come la
norma che vieta agli imprenditori di farsi concorrenza con metodi scorretti. Questo
criterio è collegato alla funzione sanzionatoria della responsabilità civile:
applicandolo si colpisce con la sanzione la responsabilità un soggetto che ha tenuto
un comportamento riprovevole.
Possono esserci casi di danno causato da un comportamento che non viola nessuna
norma, ma che però il danno può risultare ingiusto, può manifestarsi con l’esigenza
di risarcire il danno. Si collega alla funzione compensativa. Occorre dunque un
secondo criterio orientato alla funzione compensativa della responsabilità: è ingiusto
il danno che corrisponde balla lesione di un interesse protetto dal diritto. Criterio che
sposta l’attenzione dal danneggiante al danneggiato B abbia scritto articolo in cui
divulga fatti intimi della sua vita privata, e chiede il risarcimento del danno
corrispondente alla lesione del suo interesse. L’interesse di a è protetto dalle norme,
ma anche l’interesse di B è protetto dalle norme a fare il suo mestiere di giornalista, e
informare i suoi lettori sui fatti che possono interessare l’opinione pubblica. In questo
caso occorre svolgere un giudizio comparativo fra i due interessi in gioco, che
consente di verificare quale dei due è prevalente. La valutazione comparativa viene
svolta da un giudice, chiamato a decidere sulle pretese di risarcimento. È ovvio che se
l’indiscrezione riguarda un personaggio pubblico, la sua lesione sulla privacy ha
meno possibilità di risultare ingiusta rispetto a quello di una persona qualunque. Il
giudice, inoltre deve dare la prevalenza all’interesse più importante per la società nel
suo insieme.
Il nesso di causalità
Per accertare l’esistenza del nesso di causalità. Il primo è il criterio della causalità
materiale, che corrisponde al “cagiona”, un danno può dirsi causato da un fatto, se in
assenza di quel fatto quel danno non si sarebbe verificato. Ad esempio A chiede a B
di raggiungerlo in un certo luogo, prima di andare al lavoro, per un appuntamento
urgente; la pioggia improvvisa e torrenziale che quella mattina si scatena sulla città
sorprende e bagna completamente B, causandogli una brutta polmonite. Se B
chiedesse il risarcimento ad A, sostenendo di essersi ammalato per la pioggia presa
mentre andava all’appuntamento chiesto da A, la sua pretesa sarebbe respinta per
mancanza del nesso di causalità.
L’esistenza del nesso di causalità materiale tra fatto e danno è un requisito necessario
della responsabilità; ma non è un requisito sufficiente; bisogna proseguire l’indagine,
sulla base di un ulteriore criterio della causalità giuridica (Art.1223), questo criterio
esiste quando in base a un criterio di regolarità statica, c’è la ragionevole probabilità
che quel determinato fatto abbia prodotto quel determinato danno. Non occorre la
certezza assoluta, basta una probabilità relativa.