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ANNULLABILE.
Es 2: compro un orologio affermando al venditore di volerlo comprare
perché il giorno dopo si sarebbe laureato il mio amico. Il venditore
sapeva che il mio amico si sarebbe laureato tra due anni. In tal caso il
contratto è annullabile perché ho affermato la motivazione che mi
spingeva a comprare quell’orologio.
Es 3: compro l’orologio perché il venditore mi ha detto che il mio amico si
sarebbe laureato domani. Annullabile per dolo.
Es 4: compro l’orologio perché un terzo mi ha detto che il mio amico si
laureerà domani. In tal caso il contratto è annullabile, ma devo
dimostrare che i raggiri del terzo erano noti al venditore che ha tratto
vantaggio dalla vendita dell’orologio.
Dal dolo determinante si distingue il dolo incidente, che si limita a
incidere sulle condizioni contrattuali. Questa figura ricorre quando la
vittima dell’inganno non ha stipulato il contratto solo e esclusivamente a
causa del raggiro, ma se non fosse stata indotta in errore avrebbe
comunque stipulato l’atto a condizioni diverse. In questo caso il contratto
non è annullabile perché il comportamento fraudolento del raggirante
non è stato determinante del consenso, ma la vittima ha diritto di
ottenere dall’autore del dolo il risarcimento del danno conseguente al
raggiro.
- Violenza. Si divide in violenza psichica e fisica. La prima consiste
nella minaccia di un male ingiusto, rivolta a una persona allo
specifico scopo di estorcerle il consenso alla stipulazione di un
contratto o indurla a porre in essere un altro tipo di negozio
giuridico; la seconda costituisce un evento insolito, che si verifica
quando manca del tutto la volontà di emettere la dichiarazione e
l’atto fisico in cui consiste la manifestazione della volontà è il
risultato di un comportamento materiale di un terzo.
In caso di violenza fisica la volontà della parte è del tutto mancante e
pertanto il negozio è radicalmente nullo. Invece, in caso di violenza
psichica la volontà non manca, ma è viziata e comporta l’annullabilità del
negozio compiuto dal soggetto minacciato.
La violenza va distinta dal timore riverenziale, che consiste nell’intenso
rispetto che si nutre verso persone autorevoli; va distinta dallo stato di
pericolo, nel quale caso, se una persona ha assunto obbligazioni a
condizioni inique, il negozio non è annullabile, ma rescindibile ai sensi
dell’art 1447 c.c.. lo stato di pericolo influisce sulla volontà del soggetto,
ma la legge non lo prende in considerazione come vizio della volontà,
bensì sotto il profilo dell’ingiusta lesione di una delle parti a cui esso dà
luogo.
La violenza intesa come vizio della volontà ricorre solo quando la
minaccia sia diretta a indurre la vittima a perfezionare il negozio che le si
chiede di concludere. Il male minacciato deve essere ingiusto e notevole
e deve riguardare la vittima stessa, il coniuge o un discendente o
ascendente, o i rispettivi beni.
A differenza del dolo che è rilevante solo se proveniente dall’altro
contraente, o che quanto meno gli è noto, la violenza produce
l’annullabilità del negozio anche se esercitata da un terzo e anche se
l’altro contraente non è al corrente di tale violenza.
LA SIMULAZIONE DI UN CONTRATTO.
Nozione.
Un contratto si considera simulato quando le parti pongono in essere
l’esteriorità di una dichiarazione contrattuale, al fine di poterla invocare
di fronte ai terzi, ma sono tra loro d’accordo che gli effetti previsti
dall’atto simulato non sono voluti e non si devono verificare.
Conseguentemente i simulanti convengono, già prima della stipulazione
del contratto fittizio, che non daranno esecuzione alle prestazioni da esso
previste, in quanto non dovute.
La simulazione si dice assoluta se le parti con i loro accordi interni si
limitano a escludere la rilevanza del contratto apparentemente stipulato,
cosicché la situazione giuridica preesistente rimane immutata; si dice
invece relativa qualora le parti concordino che nei loro rapporti interni
assuma rilevanza un diverso negozio, che si dice dissimulato, in quanto
celato sotto l’ombrello del negozio simulato.: in questo caso le parti non
vogliono lasciare immutata la situazione giuridica preesistente, ma
intendono produrre effetti giuridici.
Effetti della simulazione tra le parti.
In caso di simulazione assoluta, la legge concede rilevanza all’intesa
simulatoria e stabilisce che il negozio simulato non produce effetto tra le
parti.
Es: se Tizio ha simulato di vendere a Caio un immobile e quest’ultimo
pretende di esercitare effettivamente i diritti nascenti a suo favore
dall’atto apparente, Tizio può agire per far dichiarare che l’atto è
simulato e perciò non ha prodotto gli effetti corrispondenti alla
dichiarazione esteriorizzata dai contraenti. L’azione mira semplicemente
a far constatare dal giudice quale sia l’effettiva situazione giuridica
esistente tra le parti: si tratta di un’azione di accertamento. La
giurisprudenza qualifica il contratto simulato come nullo, e ne deduce
l’imprescrittibilità della relativa azione.
In caso di simulazione relativa, il contratto simulato non può produrre
effetti tra le parti, in quanto esse sono d’accordo di aver stipulato il
contratto senza volerne gli effetti.
Effetti della simulazione rispetto a terzi.
Se i terzi sono interessati a dedurre la simulazione, per l’art 1415.2 c.c., i
terzi estranei al contratto simulato possono farne accertare l’inefficacia.
Es: i creditori di tizio (simulato alienante) possono far dichiarare la
simulazione della finta vendita, allo scopo di aggredire il bene del loro
debitore, solo apparentemente uscito dal patrimonio di quest’ultimo.
Ovvero i figli di tizio, interessati a dimostrare dopo la morte del padre che
la vendita a caio dissimulava una donazione lesiva dei loro diritti in
quanto legittimari, potranno agire per far accertare la simulazione per
ottenere la loro quota di eredità. Sono quindi interessati a far prevalere la
realtà sull’apparenza creata dalla simulazione.
Se invece gli effetti riguardano terzi che abbiano acquistato diritti dal
titolare apparente, l’art 1415.1 c.c. dispone che la simulazione non può
essere opposta ne dalle parti contraenti, né dagli aventi causa o dai
creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede hanno
acquistato diritti dal titolare apparente.
Effetti della simulazione nei confronti dei creditori.
I creditori dell’apparente alienante hanno interesse a far valere la
simulazione perché ne vengono a essere pregiudicati, in quanto non
possono agire sui beni che sono apparentemente usciti dal patrimonio
del loro debitore; quelli dell’acquirente simulato hanno un interesse
contrario: essi hanno tutto da guadagnare dalla possibilità di espropriare
i beni che sono fittiziamente entrati nel patrimonio del loro debitore.
I creditori del simulato alienante possono far accertare la simulazione che
pregiudica i loro diritti e, facendo prevalere la realtà sull’apparenza, agire
sui beni dei quali il loro debitore si è solo apparentemente spogliato.
Per quanto riguarda la posizione dei creditori di colui che appare
acquirente per effetto del negozio simulato, si tratta di stabilire quando e
a quali condizioni la simulazione sia a loro opponibile dal simulato
alienante e\o dai creditori di lui.
Negozio indiretto e negozio fiduciario.
Il negozio simulato si distingue anche da quello fiduciario e da quello
indiretto.
Si ha il negozio indiretto quando un determinato effetto giuridico non
viene perseguito direttamente, ma viene conseguito mediante una via
traversa, ponendo in essere atti tipicamente diretti a altri effetti, ma che,
grazie all’inserimento di apposite clausole, realizzano egualmente il
risultato pratico perseguito dalle parti o un risultato simile.
Di negozio fiduciario si parla quando un soggetto (fiduciante) trasferisce
o fa trasferire da un terzo a un fiduciario la titolarità di un bene, ma con il
patto che l’intestatario utilizzerà e disporrà del bene in conformità alle
istruzioni che il fiduciante gli ha già impartito o gli impartirà. Nel negozio
fiduciario, dunque, le parti vogliono che il fiduciario acquisti la titolarità
del diritto trasferitogli, ma vogliono al contempo che egli non utilizzi
questa titolarità nel proprio interesse, ma solo nell’interesse del
fiduciante e attenendosi alle sue istruzioni.
LA RESCISSIONE E LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.
La rescissione del contratto concluso in istato di pericolo.
La rescissione del contratto può chiudersi in due ipotesi:
- Perché è stato concluso in istato di pericolo
- Per stato di bisogno o lesione.
L’art 1447 c.c. prevede che in caso di rescissione del contratto concluso
in istato di pericolo prevede alcuni presupposti:
- Lo stato di pericolo in cui uno dei contraenti o l’altra persona si
trovava, al quale il contraente stesso ha voluto ovviare con la
conclusione del contratto. Deve trattarsi di un pericolo attuale di un
danno grave alla persona; non sarebbe sufficiente un pericolo
riguardante esclusivamente le cose. Il contratto è rescindibile anche
se lo stato di pericolo è stato volontariamente causato o era
evitabile.
- Il fatto che lo stato di pericolo fosse noto alla controparte.
- L’iniquità delle condizioni a cui il contraente ha dovuto soggiacere.
Rescissione per stato di bisogno o lesione.
Ai sensi dell’art 1448 c.c. si richiedono alcuni presupposti:
- Sproporzione tra le obbligazioni delle parti.
- Bisogno economico della persona.
Es: tizio ha un ristorante e conosce un pescatore. Tizio si mette d’accordo
col pescatore e decidono che tutto ciò che oggi il pescatore pesca dovrà
darlo a lui e lui dara al pescatore 1000€. Il pescatore torna la sera con un
solo pesce. In tal caso il contratto non è rescindibile perché è un
contratto basato su questo rischio, contratto aleatorio. La rescissione non
si applica ai contratti aleatori. Il contratto viene stipulato
preventivamente. Come il contratto di assicurazione.
Nel caso invece di una villa che vale un milione e viene venduta a cento
mila. Il proprietario che ha venduto la villa dice che il contratto è
rescindibile perché stipulato in caso di bisogno e l’altro contraente ne ha
approfittato. Art 1450 c.c.: offerta di modificazione del contratto. in virtù
di questa norma può accadere che la controparte per evitare la
rescissione del contratto può offrire una somm