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ANNULLABILE.

Es 2: compro un orologio affermando al venditore di volerlo comprare

perché il giorno dopo si sarebbe laureato il mio amico. Il venditore

sapeva che il mio amico si sarebbe laureato tra due anni. In tal caso il

contratto è annullabile perché ho affermato la motivazione che mi

spingeva a comprare quell’orologio.

Es 3: compro l’orologio perché il venditore mi ha detto che il mio amico si

sarebbe laureato domani. Annullabile per dolo.

Es 4: compro l’orologio perché un terzo mi ha detto che il mio amico si

laureerà domani. In tal caso il contratto è annullabile, ma devo

dimostrare che i raggiri del terzo erano noti al venditore che ha tratto

vantaggio dalla vendita dell’orologio.

Dal dolo determinante si distingue il dolo incidente, che si limita a

incidere sulle condizioni contrattuali. Questa figura ricorre quando la

vittima dell’inganno non ha stipulato il contratto solo e esclusivamente a

causa del raggiro, ma se non fosse stata indotta in errore avrebbe

comunque stipulato l’atto a condizioni diverse. In questo caso il contratto

non è annullabile perché il comportamento fraudolento del raggirante

non è stato determinante del consenso, ma la vittima ha diritto di

ottenere dall’autore del dolo il risarcimento del danno conseguente al

raggiro.

- Violenza. Si divide in violenza psichica e fisica. La prima consiste

nella minaccia di un male ingiusto, rivolta a una persona allo

specifico scopo di estorcerle il consenso alla stipulazione di un

contratto o indurla a porre in essere un altro tipo di negozio

giuridico; la seconda costituisce un evento insolito, che si verifica

quando manca del tutto la volontà di emettere la dichiarazione e

l’atto fisico in cui consiste la manifestazione della volontà è il

risultato di un comportamento materiale di un terzo.

In caso di violenza fisica la volontà della parte è del tutto mancante e

pertanto il negozio è radicalmente nullo. Invece, in caso di violenza

psichica la volontà non manca, ma è viziata e comporta l’annullabilità del

negozio compiuto dal soggetto minacciato.

La violenza va distinta dal timore riverenziale, che consiste nell’intenso

rispetto che si nutre verso persone autorevoli; va distinta dallo stato di

pericolo, nel quale caso, se una persona ha assunto obbligazioni a

condizioni inique, il negozio non è annullabile, ma rescindibile ai sensi

dell’art 1447 c.c.. lo stato di pericolo influisce sulla volontà del soggetto,

ma la legge non lo prende in considerazione come vizio della volontà,

bensì sotto il profilo dell’ingiusta lesione di una delle parti a cui esso dà

luogo.

La violenza intesa come vizio della volontà ricorre solo quando la

minaccia sia diretta a indurre la vittima a perfezionare il negozio che le si

chiede di concludere. Il male minacciato deve essere ingiusto e notevole

e deve riguardare la vittima stessa, il coniuge o un discendente o

ascendente, o i rispettivi beni.

A differenza del dolo che è rilevante solo se proveniente dall’altro

contraente, o che quanto meno gli è noto, la violenza produce

l’annullabilità del negozio anche se esercitata da un terzo e anche se

l’altro contraente non è al corrente di tale violenza.

LA SIMULAZIONE DI UN CONTRATTO.

Nozione.

Un contratto si considera simulato quando le parti pongono in essere

l’esteriorità di una dichiarazione contrattuale, al fine di poterla invocare

di fronte ai terzi, ma sono tra loro d’accordo che gli effetti previsti

dall’atto simulato non sono voluti e non si devono verificare.

Conseguentemente i simulanti convengono, già prima della stipulazione

del contratto fittizio, che non daranno esecuzione alle prestazioni da esso

previste, in quanto non dovute.

La simulazione si dice assoluta se le parti con i loro accordi interni si

limitano a escludere la rilevanza del contratto apparentemente stipulato,

cosicché la situazione giuridica preesistente rimane immutata; si dice

invece relativa qualora le parti concordino che nei loro rapporti interni

assuma rilevanza un diverso negozio, che si dice dissimulato, in quanto

celato sotto l’ombrello del negozio simulato.: in questo caso le parti non

vogliono lasciare immutata la situazione giuridica preesistente, ma

intendono produrre effetti giuridici.

Effetti della simulazione tra le parti.

In caso di simulazione assoluta, la legge concede rilevanza all’intesa

simulatoria e stabilisce che il negozio simulato non produce effetto tra le

parti.

Es: se Tizio ha simulato di vendere a Caio un immobile e quest’ultimo

pretende di esercitare effettivamente i diritti nascenti a suo favore

dall’atto apparente, Tizio può agire per far dichiarare che l’atto è

simulato e perciò non ha prodotto gli effetti corrispondenti alla

dichiarazione esteriorizzata dai contraenti. L’azione mira semplicemente

a far constatare dal giudice quale sia l’effettiva situazione giuridica

esistente tra le parti: si tratta di un’azione di accertamento. La

giurisprudenza qualifica il contratto simulato come nullo, e ne deduce

l’imprescrittibilità della relativa azione.

In caso di simulazione relativa, il contratto simulato non può produrre

effetti tra le parti, in quanto esse sono d’accordo di aver stipulato il

contratto senza volerne gli effetti.

Effetti della simulazione rispetto a terzi.

Se i terzi sono interessati a dedurre la simulazione, per l’art 1415.2 c.c., i

terzi estranei al contratto simulato possono farne accertare l’inefficacia.

Es: i creditori di tizio (simulato alienante) possono far dichiarare la

simulazione della finta vendita, allo scopo di aggredire il bene del loro

debitore, solo apparentemente uscito dal patrimonio di quest’ultimo.

Ovvero i figli di tizio, interessati a dimostrare dopo la morte del padre che

la vendita a caio dissimulava una donazione lesiva dei loro diritti in

quanto legittimari, potranno agire per far accertare la simulazione per

ottenere la loro quota di eredità. Sono quindi interessati a far prevalere la

realtà sull’apparenza creata dalla simulazione.

Se invece gli effetti riguardano terzi che abbiano acquistato diritti dal

titolare apparente, l’art 1415.1 c.c. dispone che la simulazione non può

essere opposta ne dalle parti contraenti, né dagli aventi causa o dai

creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede hanno

acquistato diritti dal titolare apparente.

Effetti della simulazione nei confronti dei creditori.

I creditori dell’apparente alienante hanno interesse a far valere la

simulazione perché ne vengono a essere pregiudicati, in quanto non

possono agire sui beni che sono apparentemente usciti dal patrimonio

del loro debitore; quelli dell’acquirente simulato hanno un interesse

contrario: essi hanno tutto da guadagnare dalla possibilità di espropriare

i beni che sono fittiziamente entrati nel patrimonio del loro debitore.

I creditori del simulato alienante possono far accertare la simulazione che

pregiudica i loro diritti e, facendo prevalere la realtà sull’apparenza, agire

sui beni dei quali il loro debitore si è solo apparentemente spogliato.

Per quanto riguarda la posizione dei creditori di colui che appare

acquirente per effetto del negozio simulato, si tratta di stabilire quando e

a quali condizioni la simulazione sia a loro opponibile dal simulato

alienante e\o dai creditori di lui.

Negozio indiretto e negozio fiduciario.

Il negozio simulato si distingue anche da quello fiduciario e da quello

indiretto.

Si ha il negozio indiretto quando un determinato effetto giuridico non

viene perseguito direttamente, ma viene conseguito mediante una via

traversa, ponendo in essere atti tipicamente diretti a altri effetti, ma che,

grazie all’inserimento di apposite clausole, realizzano egualmente il

risultato pratico perseguito dalle parti o un risultato simile.

Di negozio fiduciario si parla quando un soggetto (fiduciante) trasferisce

o fa trasferire da un terzo a un fiduciario la titolarità di un bene, ma con il

patto che l’intestatario utilizzerà e disporrà del bene in conformità alle

istruzioni che il fiduciante gli ha già impartito o gli impartirà. Nel negozio

fiduciario, dunque, le parti vogliono che il fiduciario acquisti la titolarità

del diritto trasferitogli, ma vogliono al contempo che egli non utilizzi

questa titolarità nel proprio interesse, ma solo nell’interesse del

fiduciante e attenendosi alle sue istruzioni.

LA RESCISSIONE E LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

La rescissione del contratto concluso in istato di pericolo.

La rescissione del contratto può chiudersi in due ipotesi:

- Perché è stato concluso in istato di pericolo

- Per stato di bisogno o lesione.

L’art 1447 c.c. prevede che in caso di rescissione del contratto concluso

in istato di pericolo prevede alcuni presupposti:

- Lo stato di pericolo in cui uno dei contraenti o l’altra persona si

trovava, al quale il contraente stesso ha voluto ovviare con la

conclusione del contratto. Deve trattarsi di un pericolo attuale di un

danno grave alla persona; non sarebbe sufficiente un pericolo

riguardante esclusivamente le cose. Il contratto è rescindibile anche

se lo stato di pericolo è stato volontariamente causato o era

evitabile.

- Il fatto che lo stato di pericolo fosse noto alla controparte.

- L’iniquità delle condizioni a cui il contraente ha dovuto soggiacere.

Rescissione per stato di bisogno o lesione.

Ai sensi dell’art 1448 c.c. si richiedono alcuni presupposti:

- Sproporzione tra le obbligazioni delle parti.

- Bisogno economico della persona.

Es: tizio ha un ristorante e conosce un pescatore. Tizio si mette d’accordo

col pescatore e decidono che tutto ciò che oggi il pescatore pesca dovrà

darlo a lui e lui dara al pescatore 1000€. Il pescatore torna la sera con un

solo pesce. In tal caso il contratto non è rescindibile perché è un

contratto basato su questo rischio, contratto aleatorio. La rescissione non

si applica ai contratti aleatori. Il contratto viene stipulato

preventivamente. Come il contratto di assicurazione.

Nel caso invece di una villa che vale un milione e viene venduta a cento

mila. Il proprietario che ha venduto la villa dice che il contratto è

rescindibile perché stipulato in caso di bisogno e l’altro contraente ne ha

approfittato. Art 1450 c.c.: offerta di modificazione del contratto. in virtù

di questa norma può accadere che la controparte per evitare la

rescissione del contratto può offrire una somm

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A.A. 2019-2020
141 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ilariapieragnoli di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Putorti' Vincenzo.