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Contratti del consumatore e le clausole vessatorie

L'art. 1469ter stabilisce che le norme del c.c. sul contratto si applicano ai contratti del consumatore che non derogano al codice del consumo o ad altre disposizioni a favore della consumatrice. Si inseriscono in queste norme la tutela sia alla possibilità che il consumatore non sottoscriva clausole che risultano non negoziate e non contraibili da discorsi vedanziali al contratto.

La legge definisce vessatorie le clausole che, malgrado buona fede, determinano uno squilibrio a danno del consumatore (squilibrio significante nell'equilibrio tra diritto & obblighi derivanti dal contratto). Il giudizio di vessatorietà deve essere formulato tenendo conto della natura del bene/servizio, delle circostanze che hanno determinato la conclusione del contratto, di altre clausole contenute nello stesso e del comportamento delle parti.

Il controllo di vessatorietà opera sull'intero regolamento contrattuale: non può riguardare oggetto del contratto, il carattere/adeguatezza delle reciproche prestazioni. Disposizione centrale del giudizio è della buona fede. Si tratta del requisito essenziale delle clausole (art. 1375) che ha base costituzionale (art. 2 Costituzione italiana) ed è comune a tutto il diritto europeo. Le clausole contrattuali devono conformarsi a parametri di correttezza, ragionevolezza e buona fede.

Distinzione tra clausole

La legge distingue due categorie di clausole:

  • Clausole -> lista bianca (non vessatorie) = LISTA BIANCA (107, 108)
  • Clausole -> lista nera (vessatorie) = LISTA NERA (104)

Per le clausole della lista bianca non è possibile considerarle vessatorie fino a prova contraria. Il contratto del consumatore è il contratto la cui conclusione è avvenuta proiettato tra un cliente e un professionista. Esso ha una funzione economico-sociale che non riguarda l’oggetto. Per determinare l'essenziale del contratto si determina il loro equilibrio ed il rispettivo valore economico.

I pregiudizi sulla clausola possono sorgere o a bilanciare l'economia, quindi presuppongono l'applicazione di quelli effetti negoziali o da compilazione all'interno del regolamento dell'oggetto, ma risistemazione di ruolo del consumatore e di chi lo compete. Le clausole contrattuali possono avere natura non espressive di delle. No contrattati come intero. Il professionista & il consumatore si impegnano a non prescindere dal diritto e dalla normativa, bensì ad allinearsi al modello colletaneo disegnato (codice del consumo) e all'art. 2 della Costituzione italiana.

Art. 1469 bis e le clausole vessatorie

L’art. 1469bis stabilisce che le norme del c.c. sul contratto in generale si applicano anche ai contratti del consumatore che non regolati dal codice del consumo ma che le disposizioni più favorevoli restano applicabili. In seguito a questo si è resa necessaria una distinzione fra le clausole contrattuali automaticamente vessatorie (lista nera) e clausole che possono essere dichiarate vessatorie (lista grigia) all’interno del contratto.

La legge definisce vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio nei diritti ed obblighi derivanti dal contratto.

La legge distingue due categorie di clausole:

  • Clausole di lista nera (art. 36, comma 2, codice del consumo): sono sempre e automaticamente vessatorie fino a prova contraria, unicamente basata sulla volontà delle parti o negoziata individualmente.
  • Clausole di lista grigia (art. 36, comma 3, codice del consumo): sono presunte vessatorie, ma con possibilità di prova contraria. Ricordare che per le clausole grigie la presunzione di vessatorietà può essere vinta. Tale presunzione non opera nei contratti da sottoscrivere per esteso o integrati dalla “dichiarazione di espressione del consumatore”.

Il commercio elettronico

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Commercializzazione a distanza di servizi finanziari

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Singoli contratti del consumatore: multiproprietà e prestazioni di servizi turistici

Il cns. regola norme di legge se comu, che disciplinano alcuni specifici consumi destinat al pubblico ai consumatori. Contratti relativi, analogico, ditemi di elemento appente sui luminali unilaborali (c.d. multiproprietà). Contratti relativi ai servizi multiproprietà previsti nel conforme e situazioni turistiche divenuti elemento oggetti o acquista, a titolo, quello l'abito, in ciascuno per i normativi prestazioni relativamenti adottati al titolare e l'accetta al consumatore semplicità pubblicato o attempati, il marchio ai consumatori. La disposizione del cns. è stata modificata dal 104 in il.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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