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Estratto del documento

Agendo per scopi estranei alla professione

abitualmente esercitata l’acquisto o il contratto che va

a stipulare potrebbe essere un contratto che non ha

mai trattato, di cui non conosce i pericoli, di cui ignora

le responsabilità, di cui trascura le conseguenze

Ma a tale lettura per così dire pratica del

fenomeno consumatore va aggiunta una

lettura più tecnica e giuridica.

La situazione in cui si trova il consumatore è

generalmente una situazione sprovvista di

potere decisionale e di comprensione del testo

contrattuale

Esistono almeno due tipi di asimmetria

L’asimmetria informativa e l’asimmetria di

potere contrattuale

La prima risiede nella mancanza di conoscenza

e competenze che invece la parte forte del

rapporto ha e manifesta nella redazione del

testo contrattuale. Un esempio per tutti è

rappresentato dal contratto di investimento di

titoli di investimento. Il risparmiatore, si pensi

al pensionato, alla casalinga, allo studente che

riceve una somma come regalo di laurea, si

reca in banca per investire la propria somma di

denaro in un prodotto scelto, consigliato e

proposto dal consulente bancario.

Questi inevitabilmente sarà guidato dalla scelta

di un prodotto che potrebbe, per esempio,

metterlo in luce con il proprio capo e perciò

proporrà quel determinato investimento spinto

maggiormente dall’ambizione personale che

non dalle caratteristiche del risparmiatore che

si è presentato da lui.

Peraltro nell’esempio appena

riportato diverse possono essere le

scelte di investimento dettate dal

pensionato rispetto alla casalinga o

allo studente.

E’ quello che normalmente accade in

caso di richiesta di mutuo. La banca

sceglierà un determinato tipo di mutuo,

con restituzione e rendimenti a seconda

che il richiedente sia uno studente, un

lavoratore precario, un dipendente a

tempo indeterminato, un pensionato.

Il tempo di restituzione della somma, le

garanzie patrimoniali ma la stessa

somma concessa a mutuo dipenderà

dalle circostanze relative al richiedente.

Oltre all’asimmetria informativa v’è

un’asimmetria relativa al potere del

consumatore di incidere sul contenuto

del contratto.

In tale contesto lo strumento più diffuso è la

contrattazione di massa che di regola

avviene attraverso la redazione di moduli c.d.

standardizzati nei quali la parte che propone

la conclusione del contratto (professionista)

determina preventivamente l’intero testo

contrattuale che assumono la forma di

contratti standardizzati.

Questi contratti costituiti per lo più da

condizioni generali di contratto sono

espressamente disciplinati già nel codice civile

del 1942 artt. 1341 e 1342.

L’esigenza di rapidità nelle contrattazioni di massa,

i numeri di soggetti coinvolti in questo tipo di

contrattazione e la possibilità di prevedere i costi

in termini di prestazioni e in termini di litigiosità

fanno sì che attualmente i contratti standard

siano quelli utilizzati per diverse rapporti

contrattuali: es. luce, gas, telefonia, banche,

assicurazioni, trasporto, società immobiliari,

rapporti di agenzia.

In questi settori, per quanto possa essere

apprezzabile per ogni consumatore

discutere individualmente con il proponente

di ogni singola clausola, si rivela

impensabile ed eccessivamente onerosa la

conclusione del contratto attraverso le

trattative individuali.

Il problema che si pone riguarda principalmente

la valida formazione del consenso del

consumatore che si trova di fronte ad un testo

contrattuale già predisposto, su cui non può

incidere e che può semplicemente scegliere se

aderirvi oppure no.

Perché il consenso sia validamente

espresso, l’art. 1341 stabilisce che le

condizioni generali di contratto sono

ritenute efficaci nei confronti di chi le ha

sottoscritte se al momento della

conclusione questi le ha conosciute o

avrebbe dovuto conoscerle usando

l’ordinaria diligenza. In questo caso

pertanto il predisponente ha soltanto

l’onere di dimostrare che vi fosse un

certo grado di conoscibilità

Quando però si tratti di clausole che

determinino un eccessivo vantaggio a

favore del predisponente o un eccessivo

squilibrio a danno dell’aderente

[CLAUSOLE VESSATORIE] queste non

hanno effetto se non sono

specificamente approvate per iscritto.

L’elenco è tassativo e riguarda i casi di:

• limitazioni di responsabilità;

• facoltà di recedere dal contratto o

sospenderne l’esecuzione;

• limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni;

• restrizioni alla libertà contrattuale nei

rapporti con i terzi;

• tacita proroga o rinnovazione del contratto;

• clausole compromissorie;

• deroghe alla competenza dell’autorità

giudiziaria.

In questi casi il predisponente avrà l’onere di

dimostrare che il consumatore non soltanto

abbia preso visione delle clausole vessatorie

ma che le abbia approvate per iscritto. In caso

di dubbio, le clausole vengono interpretate a

favore dell’aderente.

La disciplina contenuta nel codice civile si è

rivelata ben presto inadeguata a tutela le

diverse esigenze di protezione del

consumatore

Esigenza soddisfatta nel nostro

ordinamento attraverso il recepimento di

una serie di direttive europee (direttiva

sulle clausole abusive o vessatorie;

direttiva sul commercio elettronico;

direttiva sui viaggi tutto compreso;

contratti conclusi fuori dai locali

commerciali; contratti a distanza; ecc.)

che attualmente sono state armonizzate

e trasposte nel Codice del consumo

(d.lgs. n. 206 del 2005)

Dal codice del consumo emerge

chiaramente che si considerano

VESSATORIE tutte quelle clausole che

determinano a carico del consumatore

un significativo squilibrio dei diritti e

degli obblighi derivanti dal contratto e

ciò indipendentemente dall’eventuale

buona fede del professionista. Tali

clausole sono nulle c.d. nullità di

protezione mentre il resto del contratto

resta valido

Per stabilire la vessatorietà di una

clausola si deve tener conto:

• della natura del bene o del servizio oggetto

del contratto;

• delle circostanze al momento della

stipulazione;

• delle altre clausole ad esso collegate.

Non rientrano nella indagine di

vessatorietà l’oggetto del contratto e il

suo valore economico

Non sono vessatorie le clausole che siano

conformi a disposizioni o norme contenute in

Convenzioni internazionali.

La clausola non può definirsi vessatoria

se è stata oggetto di trattativa individuale

L’onere della prova spetta al professionista.

Non è sufficiente la semplice sottoscrizione

apposita

Inoltre per evitare l’aumento

esponenziale di controversie giudiziarie

vi sono una serie di casi nei quali si

presume la vessatorietà della clausola

che ne determina la nullità salvo che si

dimostri che siano state oggetto di

trattativa individuale e sono le clausole

che per attengono per es.:

- alla limitazione della responsabilità;

- alla esclusione o limitazione di azioni

individuali;

- limitazioni dei diritti del consumatore;

- recesso a favore del professionista;

- modifica unilaterale delle clausole del

contratto da parte del professionista e senza

giustificato motivo ecc.

Vi sono poi delle clausole che sono senz’altro

nulle anche se oggetto di trattativa individuale

(art. 36, nullità di protezione)

• Limitazione di responsabilità in caso di morte

o danno alla persona del consumatore;

• escludere o limitare le azioni da parte del

consumatore;

• adesione a parti del contratto che il

consumatore non ha di fatto potuto

conoscere prima della conclusione del

contratto.

Tale nullità opera a vantaggio del consumatore

e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

La tutela del consumatore è rafforzata dalla previsione

di azioni a tutela degli interassi collettivi da parte di

associazioni rappresentative che possano inibire l’uso

di determinate clausole di cui si sia accertata la

vessatorietà

Recentemente sono state anche introdotte le

azioni di classe.

Dettagli
Publisher
A.A. 2013-2014
30 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Perieci di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bergamo o del prof Manfredonia Benedetta.