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Agendo per scopi estranei alla professione
abitualmente esercitata l’acquisto o il contratto che va
a stipulare potrebbe essere un contratto che non ha
mai trattato, di cui non conosce i pericoli, di cui ignora
le responsabilità, di cui trascura le conseguenze
Ma a tale lettura per così dire pratica del
fenomeno consumatore va aggiunta una
lettura più tecnica e giuridica.
La situazione in cui si trova il consumatore è
generalmente una situazione sprovvista di
potere decisionale e di comprensione del testo
contrattuale
Esistono almeno due tipi di asimmetria
L’asimmetria informativa e l’asimmetria di
potere contrattuale
La prima risiede nella mancanza di conoscenza
e competenze che invece la parte forte del
rapporto ha e manifesta nella redazione del
testo contrattuale. Un esempio per tutti è
rappresentato dal contratto di investimento di
titoli di investimento. Il risparmiatore, si pensi
al pensionato, alla casalinga, allo studente che
riceve una somma come regalo di laurea, si
reca in banca per investire la propria somma di
denaro in un prodotto scelto, consigliato e
proposto dal consulente bancario.
Questi inevitabilmente sarà guidato dalla scelta
di un prodotto che potrebbe, per esempio,
metterlo in luce con il proprio capo e perciò
proporrà quel determinato investimento spinto
maggiormente dall’ambizione personale che
non dalle caratteristiche del risparmiatore che
si è presentato da lui.
Peraltro nell’esempio appena
riportato diverse possono essere le
scelte di investimento dettate dal
pensionato rispetto alla casalinga o
allo studente.
E’ quello che normalmente accade in
caso di richiesta di mutuo. La banca
sceglierà un determinato tipo di mutuo,
con restituzione e rendimenti a seconda
che il richiedente sia uno studente, un
lavoratore precario, un dipendente a
tempo indeterminato, un pensionato.
Il tempo di restituzione della somma, le
garanzie patrimoniali ma la stessa
somma concessa a mutuo dipenderà
dalle circostanze relative al richiedente.
Oltre all’asimmetria informativa v’è
un’asimmetria relativa al potere del
consumatore di incidere sul contenuto
del contratto.
In tale contesto lo strumento più diffuso è la
contrattazione di massa che di regola
avviene attraverso la redazione di moduli c.d.
standardizzati nei quali la parte che propone
la conclusione del contratto (professionista)
determina preventivamente l’intero testo
contrattuale che assumono la forma di
contratti standardizzati.
Questi contratti costituiti per lo più da
condizioni generali di contratto sono
espressamente disciplinati già nel codice civile
del 1942 artt. 1341 e 1342.
L’esigenza di rapidità nelle contrattazioni di massa,
i numeri di soggetti coinvolti in questo tipo di
contrattazione e la possibilità di prevedere i costi
in termini di prestazioni e in termini di litigiosità
fanno sì che attualmente i contratti standard
siano quelli utilizzati per diverse rapporti
contrattuali: es. luce, gas, telefonia, banche,
assicurazioni, trasporto, società immobiliari,
rapporti di agenzia.
In questi settori, per quanto possa essere
apprezzabile per ogni consumatore
discutere individualmente con il proponente
di ogni singola clausola, si rivela
impensabile ed eccessivamente onerosa la
conclusione del contratto attraverso le
trattative individuali.
Il problema che si pone riguarda principalmente
la valida formazione del consenso del
consumatore che si trova di fronte ad un testo
contrattuale già predisposto, su cui non può
incidere e che può semplicemente scegliere se
aderirvi oppure no.
Perché il consenso sia validamente
espresso, l’art. 1341 stabilisce che le
condizioni generali di contratto sono
ritenute efficaci nei confronti di chi le ha
sottoscritte se al momento della
conclusione questi le ha conosciute o
avrebbe dovuto conoscerle usando
l’ordinaria diligenza. In questo caso
pertanto il predisponente ha soltanto
l’onere di dimostrare che vi fosse un
certo grado di conoscibilità
Quando però si tratti di clausole che
determinino un eccessivo vantaggio a
favore del predisponente o un eccessivo
squilibrio a danno dell’aderente
[CLAUSOLE VESSATORIE] queste non
hanno effetto se non sono
specificamente approvate per iscritto.
L’elenco è tassativo e riguarda i casi di:
• limitazioni di responsabilità;
• facoltà di recedere dal contratto o
sospenderne l’esecuzione;
• limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni;
• restrizioni alla libertà contrattuale nei
rapporti con i terzi;
• tacita proroga o rinnovazione del contratto;
• clausole compromissorie;
• deroghe alla competenza dell’autorità
giudiziaria.
In questi casi il predisponente avrà l’onere di
dimostrare che il consumatore non soltanto
abbia preso visione delle clausole vessatorie
ma che le abbia approvate per iscritto. In caso
di dubbio, le clausole vengono interpretate a
favore dell’aderente.
La disciplina contenuta nel codice civile si è
rivelata ben presto inadeguata a tutela le
diverse esigenze di protezione del
consumatore
Esigenza soddisfatta nel nostro
ordinamento attraverso il recepimento di
una serie di direttive europee (direttiva
sulle clausole abusive o vessatorie;
direttiva sul commercio elettronico;
direttiva sui viaggi tutto compreso;
contratti conclusi fuori dai locali
commerciali; contratti a distanza; ecc.)
che attualmente sono state armonizzate
e trasposte nel Codice del consumo
(d.lgs. n. 206 del 2005)
Dal codice del consumo emerge
chiaramente che si considerano
VESSATORIE tutte quelle clausole che
determinano a carico del consumatore
un significativo squilibrio dei diritti e
degli obblighi derivanti dal contratto e
ciò indipendentemente dall’eventuale
buona fede del professionista. Tali
clausole sono nulle c.d. nullità di
protezione mentre il resto del contratto
resta valido
Per stabilire la vessatorietà di una
clausola si deve tener conto:
• della natura del bene o del servizio oggetto
del contratto;
• delle circostanze al momento della
stipulazione;
• delle altre clausole ad esso collegate.
Non rientrano nella indagine di
vessatorietà l’oggetto del contratto e il
suo valore economico
Non sono vessatorie le clausole che siano
conformi a disposizioni o norme contenute in
Convenzioni internazionali.
La clausola non può definirsi vessatoria
se è stata oggetto di trattativa individuale
L’onere della prova spetta al professionista.
Non è sufficiente la semplice sottoscrizione
apposita
Inoltre per evitare l’aumento
esponenziale di controversie giudiziarie
vi sono una serie di casi nei quali si
presume la vessatorietà della clausola
che ne determina la nullità salvo che si
dimostri che siano state oggetto di
trattativa individuale e sono le clausole
che per attengono per es.:
- alla limitazione della responsabilità;
- alla esclusione o limitazione di azioni
individuali;
- limitazioni dei diritti del consumatore;
- recesso a favore del professionista;
- modifica unilaterale delle clausole del
contratto da parte del professionista e senza
giustificato motivo ecc.
Vi sono poi delle clausole che sono senz’altro
nulle anche se oggetto di trattativa individuale
(art. 36, nullità di protezione)
• Limitazione di responsabilità in caso di morte
o danno alla persona del consumatore;
• escludere o limitare le azioni da parte del
consumatore;
• adesione a parti del contratto che il
consumatore non ha di fatto potuto
conoscere prima della conclusione del
contratto.
Tale nullità opera a vantaggio del consumatore
e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
La tutela del consumatore è rafforzata dalla previsione
di azioni a tutela degli interassi collettivi da parte di
associazioni rappresentative che possano inibire l’uso
di determinate clausole di cui si sia accertata la
vessatorietà
Recentemente sono state anche introdotte le
azioni di classe.