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Diritto privato

Il codice civile è la fonte primaria del diritto privato. Il codice civile nasce nel 1942 e nel tempo è via via cambiato in relazione agli interventi legislativi che vengono apportati. Un codice civile esiste quasi in ogni paese nel mondo e le caratteristiche e contenuti sono tutti molto simili poiché derivano tutti dal Codice Napoleonico francese.

Il codice napoleonico

La Rivoluzione Francese scoppia a causa delle grandi differenziazioni tra le persone che godevano di diversi status (aristocratici e chiesa avevano determinate leggi e comuni cittadini diverse leggi) che penalizzavano la borghesia comune. In questo contesto Napoleone (imperatore) decise di redigere un sistema normativo conoscibile da tutti che ponesse fine ai privilegi di una classe rispetto a un’altra: il codice napoleonico. Il principio base del codice era quello di vietare qualsiasi collegamento ad altre fonti (sono tutte abrogate/soppresse). I fenomeni che permisero la diffusione del codice napoleonico in tutto il mondo furono quelli coloniali di quei periodi.

Eccezioni al codice napoleonico

L’unica eccezione all’utilizzo del codice napoleonico furono gli inglesi e, in conseguenza, il Nord America (eccetto Louisiana francese). A differenza della maggior parte dei paesi, l’Inghilterra e le sue varie ex colonie decisero di applicare il sistema di common law secondo cui le sentenze degli organi giudiziari superiori rappresentano procedimenti vincolanti ai quali tutti i giudici dello stato devono attenersi a meno che non diano specifiche motivazioni e informazioni.

Storia del codice civile

Prima del codice del '42 c’era il codice del 1865 che era una mera traduzione di quello napoleonico.

I codici esistenti

  • Codice civile
  • Codice penale
  • Codice di procedura civile
  • Codice di procedura penale
  • Codice degli appalti
  • Testo unico dell’edilizia

Struttura del codice civile

Il codice civile si compone di 6 libri:

  • Delle persone e della famiglia
  • Delle successioni
  • Della proprietà
  • Delle obbligazioni
  • Del lavoro
  • Della tutela dei diritti

Libro I - Persone e famiglia (Artt. 1 -> 455)

Soggetti giuridici

I soggetti giuridici sono i destinatari delle norme giuridiche e si dividono in:

  • Persone fisiche
  • Persone giuridiche

Complesso organizzato di persone o beni destinati a uno scopo, cui l’ordinamento giuridico attribuisce la qualità di soggetto di diritto.

Persona fisica

Sede della persona fisica

  • Domicilio: Luogo dove la persona ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi (più domicili).
  • Residenza: Luogo in cui la persona ha dimora abituale ed è unica.
  • Dimora: Luogo dove la persona si trova.

La cittadinanza

La cittadinanza italiana si basa sullo ius sanguinis. L’acquisto della cittadinanza può avvenire:

  • Per nascita: È cittadino italiano il figlio di genitore/i italiani o di residenti ignoti o apolidi in Italia.
  • Per matrimonio: Diventa cittadino italiano chiunque si sposi con un cittadino italiano, dopo 3 anni dalla data del matrimonio.
  • Per concessione: Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’Interno.

Cessazione della persona fisica

L’ordinamento considera la nascita come acquisizione della capacità giuridica e la morte come il cessare dei diritti della persona. La cessazione della persona fisica può accadere in 5 modi:

  • Morte della persona
  • Commorienza: Morte simultanea di 2 o più persone legate per parentela.
  • Scomparsa (art.48): Una persona fisica è scomparsa quando non appare più nella sua ultima residenza e non se ne hanno notizie. L’istituto della scomparsa rileva (a fini conservativi) il patrimonio dello scomparso e prevede la nomina di un curatore dei beni.
  • Assenza (art.49): L’assenza è dichiarata con una sentenza dal tribunale 2 anni dopo la dichiarazione di scomparsa. Gli effetti principali dell’istituto sono:
  • Effetti patrimoniali: Gli eredi sono ammessi al possesso temporaneo dei beni per successione ma senza procedere alla loro vendita/donazione o mutazione (non sono ancora di sua proprietà ma di proprietà dello scomparso).
  • Effetti personali: Il coniuge dell’assente non può dirsi libero di stato e non può contrarre nuovo matrimonio.
  • Morte presunta (art. 58): La morte presunta è dichiarata a 10 anni dal giorno in cui risale l’ultima notizia prima della scomparsa. Le conseguenze della morte presunta sono le stesse della morte reale.

Gli eredi possono disporre liberamente dei beni del morto presunto e il coniuge può contrarre nuovo matrimonio (art.65). Nel caso in cui il morto presunto ricompare o ne è comunque provata l’esistenza, esso ha diritto a recuperare tutti i suoi beni eccetto nei casi in cui non è possibile restituirli (art. 66). Il codice civile all’art. 68 afferma che il matrimonio contratto successivamente alla dichiarazione di morte presunta è nullo se lo scomparso ritorna.

Art 60 – Casi particolari di dichiarazione di morte presunta: Quando qualcuno è scomparso in: operazioni belliche, prigionieri di guerra o in caso di calamità, si dichiara la morte presunta dopo 2 anni.

Diritti della personalità

I diritti della personalità proteggono l’uomo come individuo e come membro della società civile. La Costituzione individua e riconosce come diritti inviolabili: la libertà personale, la libertà religiosa, la libertà di espressione e divulgazione del pensiero, la libertà di associazione. I diritti della personalità sono:

  • Assoluti
  • Inviolabili
  • Imprescrittibili
  • Intrasmissibili
  • Indisponibili
  • Inalienabili

Capacità giuridica (art. 1)

Ogni persona acquisisce con la nascita la capacità giuridica, ovvero la capacità di essere oggetto di diritti (ex. diritto al nome, all’immagine personale, di ricevere eredità). Questo non significa idoneità a svolgere atti giuridici in quanto il soggetto dev’essere in possesso anche della capacità di agire.

Capacità di agire (art. 2)

Capacità di compiere atti giuridici ovvero di disporre e amministrare i propri beni che si acquisisce quando si diventa maggiorenni.

Incapacità e misure di protezione

Incapace è colui che è mancante di totale o parziale capacità di agire. L’incapacità può essere di 2 livelli:

  • Incapacità assoluta (interdizione, tutore): L’istituto dell’interdizione è destinato ad operare come extrema ratio, quando gli altri istituti di protezione come l’inabilitazione e l’amministrazione di sostegno non risultino essere idonei o sufficienti a garantire le esigenze del soggetto interessato. Riguarda i casi di incapacità assoluta dei soggetti che può essere:
  • Naturale: Soggetto diventa assolutamente privo della coscienza e del significato dei propri atti.
  • Legale: Quando l’incapacità assoluta deriva da:
  • Minore età: Non hanno capacità di agire ovvero di porre in essere atti giuridici ma solo fatti giuridici (ex. acquisto). Il minore è soggetto alla potestà dei genitori o affiancato ad un tutore. Può essere interdetto o inabilitato nell’ultimo anno della sua minore età qualora necessiti tale istituto con effetto dal giorno in cui il minore raggiunge la maggiore età.
  • Interdizione giudiziale: Lo stato di interdizione viene accertato attraverso il giudice e dichiarato con una sentenza di revoca della capacità di agire.
  • Interdizione legale: Deriva dalla legge e ha natura sanzionatoria per tutti coloro condannati a reclusioni superiori ai 5 anni (pena accessoria).
  • Incapacità relativa (inabilitazione, emancipazione) (curatore): Situazioni nelle quali lo stato psico-fisico del soggetto richiede solo una riduzione parziale della capacità di agire.
  • Emancipazione: È il caso del minore con età superiore ai 16 anni che, per gravi motivi, è stato autorizzato a matrimonio. In questo modo si emancipa, acquisendo una capacità di agire ridotta riguardante la possibilità di compiere atti di ordinaria amministrazione.
  • Inabilitazione: Lo stato di inabilitazione riguarda soggetti infermi di mente ma non in modo grave da dar luogo all’interdizione giudiziale. Riguarda soggetti che non sono in grado di svolgere gli atti di straordinaria amministrazione. Possono essere inabilitati anche coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici. Possono infine essere inabilitati il sordo e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un’educazione sufficiente.

Disciplina dell’interdizione e inabilitazione

L’istanza di interdizione o inabilitazione dev’essere promossa dai familiari e parenti entro il quarto grado, dal PM o dal convivente. Il Giudice del Tribunale procede all’esame dell’interdicendo o inabilitando con interrogazione dei parenti. Dopodiché pronuncia la sentenza e i suoi effetti saranno prodotti il giorno della pubblicazione. La sentenza può essere revocata solo da un altro giudice.

  • Se interdetto, il soggetto viene affiancato da un tutore e ogni atto compiuto dal soggetto senza il consenso del tutore può essere annullato.
  • Se inabilitato, il soggetto viene affiancato a un curatore e tutti gli atti eccedenti l’amministrazione ordinaria possono essere revocati dal curatore.

Amministratore di sostegno

(Altra soluzione a interdizione e inabilitazione) Ai sensi dell’art. 414 il maggiorenne o il minorenne emancipato, i quali si trovano in situazioni abituali di infermità di mente, possono essere affiancati da un Amministratore di Sostegno. Il beneficiario di amministratore di sostegno conserva la propria capacità di agire per tutti gli atti di vita quotidiana ma non per quelli che richiedono rappresentanza esclusiva. L’amministratore deve tener conto dei bisogni e aspirazioni del beneficiario e deve informare esso circa gli atti da compiere.

Art. 5 Atti di disposizione del proprio corpo (diritto all’integrità fisica)

La vita è il presupposto di ogni diritto, sociale o politico, e la sua difesa è il compito primo della società civile. Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando provocano una lesione permanente dell’integrità fisica della persona, o quando siano contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume. Ciò non vale per i casi di donazione di rene tra soggetti viventi o di sangue.

Art. 6 Diritto al nome

Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito. Nel nome si comprendono il prenome e il cognome e non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati.

Art. 7 Tutela del diritto al nome

La persona alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne facciano, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni. L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali. Ciascuno ha diritto di difendersi nei confronti di chi abusivamente utilizzi il suo nome (ex. Facebook) nonché il diritto di non essere coinvolti in questioni che non ci riguardano o questioni che non abbiamo autorizzato.

Art. 9 Tutela dello pseudonimo

“Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome, può essere tutelato ai sensi dell'articolo 7“ (il nome d’arte è tutelato pari al nome vero).

Art. 10 Tutela dell’immagine

“Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata al di fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni”.

L’articolo sancisce che l’immagine di una persona non può essere esposta o pubblicata con pregiudizio al decoro o reputazione. Immagine vale sia come fotografia/immagine materiale sia come immagine fisica sia come immagine in senso figurato/morale della persona.

Condizioni di pubblicazione dell’immagine

A quali condizioni è lecito pubblicare l’immagine di una persona? Dobbiamo partire dal presupposto che non tutti sono uguali. Infatti, bisogna sottolineare 2 cose:

  • Il diritto alla tutela dell’immagine si configura in modo diverso a seconda che il soggetto chiamato in causa sia un personaggio sconosciuto o personaggio pubblico.
  • Il personaggio pubblico è soggetto al diritto di cronaca che limita il suo diritto di reagire a tutela della propria immagine soprattutto per ciò che riguarda le pubblicazioni di foto in luogo pubblico.

La ragione che giustifica il fatto è che ha scelto di aprirsi al pubblico a differenza dei personaggi qualunque. Fa parte della tutela dell’immagine anche il diritto a una sfera di riservatezza (diritto ad essere lasciati in pace mentre si vive la propria vita privata). Ci sono aspetti di noi che sono privati e non c’è ragione che ciò diventi di dominio pubblico. La pubblicazione di un’immagine dev’essere autorizzata dall’interessato nel caso avvenga in un luogo privato. Se la foto è stata fatta da un soggetto terzo, ci vuole l’autorizzazione dall’autore dello scatto che gode dei diritti d’autore. Il trattamento di dati deve sempre essere autorizzato dalla persona alla quale quei dati si riferiscono. Ci sono dati più protetti di altri (dati sensibili) attinenti alla sfera più privata della persona (ex. sesso, opinione politica, cartella clinica) e sono dati in linea di massima intoccabili.

All’art.10 inerente il diritto all’immagine si collega il diritto all’oblio; diritto ad essere dimenticati su aspetti della propria vita che non si desidera vengano pubblicati/riportati alla luce. Una sentenza della corte di giustizia UE affermò che: “A richiesta dell’interessato, Google deve cancellare il link di quelle notizie che nel tempo perdono di interesse, rispettando il diritto all’oblio della persona”. L’art. 10 del codice civile scritto nel 1942 è utilizzato ancora oggi e si presta adeguatamente a disciplinare la materia nonostante il contesto completamente mutato.

Persona giuridica

Complesso organizzato di persone e beni che perseguono uno scopo comune, cui l’ordinamento giuridico attribuisce la qualità di soggetto di diritto. L’ordinamento giuridico definisce come ente tutte le entità anche se non sono persone fisiche.

Modi di acquisto della personalità giuridica

  • Riconoscimento da parte della pubblica autorità
  • Iscrizione nel registro delle persone giuridiche (registro delle imprese) presso le Prefetture

Tra le persone giuridiche/enti si distinguono:

  • Persone giuridiche pubbliche (enti pubblici) (art. 11): Hanno come scopo primario il soddisfacimento di interessi pubblici (Regioni, Enti pubblici). Possono essere:
  • Territoriali (comuni, province, regioni, camera commercio), ente o istituzione che ha competenza in un territorio.
  • Non territoriali (ex. università).
  • Persone giuridiche private (enti privati) (art. 12): Possono essere:
  • Con personalità giuridica (fondazioni, associazioni, società di capitali). Sono con personalità giuridica quegli enti con autonomia patrimoniale perfetta.
  • Senza personalità giuridica (società di persone, comitati, associazioni non riconosciute). Autonomia patrimoniale imperfetta.

Persone giuridiche private con personalità giuridica

  • Associazioni (Art. 18 Costituzione): “I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente per fini che non sono vietati dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.” L’associazione è un ente con personalità giuridica costituito da un’organizzazione e da un complesso di persone che perseguono uno scopo comune non lucrativo.

Si parla di associazione con personalità giuridica qualora abbia un patrimonio tale da consentirle di rispondere dei propri debiti. Per le associazioni con personalità giuridica vale la regola di ogni persona giuridica ovvero la trasparenza assoluta in quanto vi è un’esigenza pubblica nel conoscere la persona giuridica (affidabilità, ...).

Un’associazione si costituisce mediante:

  • Atto costitutivo: Atto pubblico redatto da un notaio che riconosce e determina l’effettiva nascita dell’associazione. Esso è composto da: data di creazione, luogo e i nomi dei fondatori con i loro dati anagrafici e la dichiarazione di costituzione dell’associazione.
  • Statuto scritto: Contiene le norme che regolano la vita dell’associazione e la sua organizzazione, ne determinano i fini, fissano la struttura e disciplinano i rapporti interni nonché le condizioni di ammissione di nuovi soci.

Per quanto riguarda il patrimonio, l’associazione è titolare del proprio patrimonio che viene utilizzato per il perseguimento dei suoi scopi statutari.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher edodaprince di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Vaccà Cesare.
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