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CASSAZIONE
La Cassazione invece stravolge il punto di vista del Trib. Di Roma nel caso del finanziamento tra De Angelo e Deutsche Bank.
Massima - al fine dell'applicazione della disciplina sulle clausole vessatorie, deve essere considerato la persona fisica che conclude contratti per le esigenze del consumatore sua vita quotidiana, mentre è colui che conclude contratti anche per esigenze connesse all'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale.
TRIBUNALE DI MILANO 1994
Va accolta la richiesta di provvedimento cautelare urgente avanzata dall'assicurato nei confronti di una compagnia assicuratrice che, a seguito della conversione in partito-impresa, abbia violato la libertà di associazione politica del cliente e al tempo stesso si sia resa inadempiente, impegnando (in violazione dell'obbligo di esecuzione in buona fede - art.1375 c.c.) l'assicurato a contribuire economicamente all'attività del partito.
stesso( nella specie alla compagnia assicuratrice è stato ordinato il deposito dell'importo premi, versati in adempimento del contratto di assicurazione vita, sul libretto di risparmio vincolato alla definizione della causa di merito). Ricorso ai sensi dell'art.700 c.p.c.
FUMUS BONI IURIS
Il ricorrente denuncia la commistione tra attività partitica e imprenditoriale, insorta nelle società facenti capo a Berlusconi, a seguito dell'iniziativa politica da questi assunta e attuata attraverso la creazione di un movimento partito ("forza italia").
Mediolanum vita(controllata da Berlusc.)->Programma Italia Investimenti(incaricata di provvedere all'acquisizione di polizze assicurative)->Forza Italia
L'utilizzazione delle reti di vendita delle società controllate e di personale dipendente di queste ultime, da parte di Berlusconi, per la costituzione e l'attività del partito "forza Italia", non solo
può ritenersi fatto notorio perché ripetutamente riferita da organi d'informazione di diversa ispirazione, ma provato indiziariamente: la costituzione e l'operatività di un nuovo partito politico, nel volgere di un tempo ridottissimo, voluta e decisa da un imprenditore, non sarebbe possibile se non ricorrendo all'organizzazione imprenditoriale esistente. Si è assistito all'affiancamento, all'originario scopo economico dell'impresa, di un fine politico o addirittura partitico e i destinatari dei servizi vengono coinvolti nell'attività partitica, contribuendo alla stessa, sia pure per una quota minima, cioè le quote versate dalla Mediolanum Vita a Programma Italia Inv. per l'acquisizione di contratti, copriranno, seppure per una quota minima i costi di Progr. Italia per la costituzione dei club "Forza Italia". Questo può comportare una riduzione di rendimento dei premi assicurativi.corrispondenza alla compagnia e in un parziale contributo all'organizzazione partitica. Il ricorrente a ragione teme di essere sostanzialmente affiliato al partito impresa in questione. L'anomala trasformazione appena descritta è rilevante come inadempimento dell'impresa contraente. In contrasto con il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto (art.1375 c.c.) Tutto ciò pone l'assicurato nella situazione di dover subire comunque una lesione dei propri diritti: *per violazione del diritto costituzionale alla libertà di associazione (art.18 Cost.) *recedendo dal contratto con l'unico mezzo consentitogli dal regolamento negoziale, sarebbe esposto al danno della decurtazione dei premi ad oggi versati, come previsto in caso di "riscatto". Tutto ciò supera certamente la soglia del richiesto ai fini del provvedimento cautelare. PERICOLO NEL RITARDO Sarebbe improponibile che la lesione dei principi costituzionali inTema di libertà di associazione si estendesse fino all'accertamento in via ordinaria della pretesa del ricorrente. Del pari improponibile è la coazione a riscattare la polizza, subendo i relativi pregiudizi, onde far cessare la lesione della propria libertà di associazione. La situazione è destinata a protrarsi nel tempo in quanto l'organizzazione del movimento-partito Forza Italia lascia chiaramente intendere che l'apparato si propone fini che superano il semplice orizzonte elettorale.
CASSAZIONE 3840/1987
Adriano Cementano cita la "Produzioni Atlas Cinematografica" per aver pubblicizzato un film utilizzando il nome e l'immagine del personaggio da lui interpretato, mentre il contratto prevedeva solo un limite all'utilizzazione del nome del cantante. In primo grado il Tribunale accoglie la domanda, in appello la domanda viene respinta e il cantante si rivolge in Cassazione.
Motivi di Cementano: il tribunale non avrebbe indagato
La "comune intenzione delle parti" quindi venendo meno al principio dell'interpretazione in buona fede del contratto violando quindi gli artt.1362-1365 e 1366. La casa cinematografica avrebbe infatti dovuto astenersi da qualsiasi comportamento, anche se formalmente in aderenza al patto, che avrebbe potuto incentrare la pubblicità sulla persona del cantante. La casa invece ha obliquamente conseguito lo stesso risultato che, con l'inibitoria riferita al nome, si era inteso scongiurare.
Non si è nemmeno presa in considerazione l'interpretazione sistematica (1363), né l'ulteriore criterio ermeneutico dell'art.1365 che consente sussidiariamente l'interpretazione estensiva di clausole contrattuali letteralmente inadatte a esprimere la reale volontà delle parti.
Inoltre con l'uso del nome del personaggio interpretato dal Cementano's print boss' si sarebbe creato un inevitabile collegamento al cantante ("il molleggiato").
Il ricorso non è fondato. Per quanto riguarda l'INTERPRETAZIONE DI BUONA FEDE, in uno strumento di autonomia come il contratto, l'uso di tecniche eterointegrative, non legittimate e imposte da norme cogenti, darebbe inevitabilmente luogo ad arbitrarie dilatazioni della volontà pattizia, risolvendosi nel disconoscimento del potere dispositivo delle parti. Il canone interpretativo di cui all'art. 1366 c.c. deve essere utilizzato non per ampliare, ma per accertare il contenuto sostanziale del contratto. L'interprete non può pretendere di tutelare il proprio interesse ad oltranza, supplendo autoritativamente col proprio intervento addizionante all'inadeguatezza dell'atto di autonomia. Per quanto riguarda il PRINCIPIO DI BUONA FEDE OGGETTIVA NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, anche questaregola non può essere esaltata al punto da conferirle attitudine integrativa rispetto alle determinazioni delle parti, essendo destinata ad operare nel momento esecutivo e presupponendo, perciò, un regolamento d'interessi già definito. Quindi l'esecuzione non deve comportare un'alterazione contenuto precostituito con applicazioni arbitrarie.