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I contratti d’impresa

Particolare rilievo nell’ambito del diritto è la distinzione fra la categoria di contratti

commerciali, distinta da quella dei contratti cosiddetti comuni; dibattito per altro

originato già nel Codice del Commercio del 1865 con la distinzione fra “atti civili” e

“atti commerciali”, distinzione che è stata però soppressa dal codice civile vigente (del

1942);

• Senza entrare nel merito di tale dibattito, certo è che la materia dei contratti di

imprese risente di talune specificità proprio in ragione del contesto in cui tali

contratti sorgono e dei soggetti che vi prendono parte; c’è quindi da specificare

che non è semplicemente la mera partecipazione dell’imprenditore al

contratto a determinarne la sua qualificazione di “contratto d’impresa"

bensì il suo essere strumento dell’attività imprenditoriale, ovvero il suo

essere un mezzo attraverso cui tale attività è posta in essere;

Ci sono contratti per così dire essenzialmente commerciali proprio perché dedicati

all’esercizio dell’attività di impresa ed altri che possono esserlo, ad esempio il

contratto di compravendita che è il contratto che può svilupparsi nell’ambito

di un rapporto di impresa ma che può svilupparsi anche al di fuori di tale

rapporto, e quindi a prescindere dal fatto che ad esso partecipi o meno un

soggetto imprenditore;

All’opposto, ci sono contatti che non possono che essere stipulati

dall’imprenditore; è il caso del diffuso contratto d’appalto, in cui

l’appaltatore (che si impegna all’esecuzione di un’opera o alla prestazione di un

servizio con un’organizzazione di mezzi e di persone) non può che essere un

imprenditore

• Di seguito verranno elencati i più diffusi contratti TIPICI di impresa:

- Compravendita

- Permuta

- Contratto di somministrazione

- Contratto estimatorio

- Appalto

- Mandato

• Categorie che si completano con alcuni esempi di contratti ATIPICI molto diffusi

come:

- Leasing

- Factoring

- Negozi di garanzia atipici

- Dichiarazioni di patronage

• O ancora alcuni contratti la cui specificità è riferita al tipo di attività esercitata come

nei casi dei contratti bancari o assicurativi

• Ed, in riferimento a questi, si tratterà:

- dei riferimenti normativi

- delle modalità di conclusione

- dei contenuti delle prestazioni a carico delle parti

Al di là di tali classificazioni occorre evidenziare che proprio perché strumenti utilizzati

nell’esercizio dell’attività di impresa, questi contratti perdono nella gran parte

1

dei casi la loro connotazione soggettiva restando cioè insensibili alle vicende

personali dell’imprenditore che ne è parte;

Per tale motivo quindi, ad esempio nel caso di trasferimento dell’azienda, i

contratti in cui è parte l’imprenditore cedente si trasferiscono

automaticamente in capo all’imprenditore acquirente salvo i casi in cui essi

abbiano natura personale (come nel caso del mandato)

La disciplina

L’imprenditore stipula contratti di impresa allo scopo di organizzare i mezzi

di produzione strumentali all’attività che esercita (ad esempio, contratti con

dipendenti, fornitori e clienti attraverso vendita di beni eccetera);

Questa nozione richiama l’art.2082 dell’imprenditore richiamando il concetto di

organizzazione “dell’attività economica”

• La sezione del c.c. dedicata ai contratti è costituita da una parte “generale”

applicata a tutti i contratti indipendentemente dal loro carattere specifico;

esempi di queste norme sono ad esempio quelle dedicate a proposta e accettazione

(art.1330) o per le condizioni generali di contratto (art.1341); sono norme generali

queste, che devono essere salvaguardate solo quando contrae l’imprenditore

Questa parte generale prevede anche un insieme di norme sui singoli contratti

dedicati all’imprenditore:

- Contratti necessariamente di impresa = almeno una delle parti deve essere

un imprenditore (es. contratti di appalto,consorzi ecc.)

- Contratti naturalmente di impresa = nella sostanza sono posti in essere

dall’imprenditore, pensati per l’imprenditore pur essendo previsti dal diritto

comune (es. contratto di trasporto)

- Contratti atipici = leasing, franchising, factoring, catering ecc…; almeno uno

dei contraenti deve essere imprenditore

C’è da precisare che queste tre tipologie non rappresentano comunque delle vere e

proprie categorie

La dottrina sostiene che sembrerebbe individuabile, nel nostro ordinamento,

un’insieme di norme comuni a tutti i contratti di seguito in esame, il che ne

giustifica la considerazione unitaria tanto nella fase precontrattuale che in quella

della sua esecuzione e di interpretazione:

• Formazione del contratto = norme di riferimento art. 1330,1341,1342; le

condizioni generali sono efficaci a prescindere dall’accettazione della controparte

(basta la conoscenza o il fatto che “poteva venirne a conoscenza”); per

l’approvazione delle clausole vessatorie si richiede una specifica approvazione per

iscritto da pare dell’aderente

• Incidenza sulle vicende personali dell’imprenditore = come già visto

precedentemente i contratti perdono nella gran parte dei casi la loro connotazione

soggettiva restando cioè insensibili alle vicende personali dell’imprenditore che ne è

parte (art.1330 - principio di conservazione)

2

• Contenuto del contratto = in riferimento alle norme e la protezione sul

contraente debole (consumatore); problema delle clausole vessatorie che causano

squilibri di diritti e obblighi fra imprenditore e consumatore, disciplina e protezione

del consumatore; divieto dei patti di abuso di stato di dipendenza economica

• Fase precontrattuale = [l. 74/1992 su pubblicità ingannevole; l. 50/1992 su

contratti stipulati fuori dai locali commerciali; l. 185/199 sui contratti a distanza];

riguardano principalmente l’adeguata informazione a favore dell’altro contraente;

“trasparenza” nella contrattazione

• Interpretazione del contratto = art.1370,1368; le clausole generali di contratto

si interpretano in caso di dubbio a favore dell’altro;

• Vicende del rapporto contrattuale = [artt. 72 – 83 l. fall.;art. 2558 c.c. sul

subingresso automatico nel caso di cessione d’azienda];

• Rappresentanza commerciale.

Il contratto di vendita (art.1470 e seguenti)

La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà

di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un

prezzo [art.1470 c.c.].

È un contratto consensuale ad efficacia reale [art. 1376 c.c.].

E’ quindi questa una operazione economica di scambio tra l’alienazione di un diritto e

il prezzo

• È un contratto a titolo oneroso, con prestazioni corrispettive (contratto

sinallagmatico); ovvero oggetto della vendita è la correlazione fra il trasferimento

della proprietà (quindi del diritto) verso il compratore e il pagamento del

corrispettivo verso l’alienante

Il prezzo può essere determinato a giudizio di un terzo (arbitratore) oppure può essere

commisurato al prezzo normalmente praticato dal venditore (cd. giusto prezzo) se il

contratto ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente o non è pattuito

alcun prezzo [art. 1474 c.c.].

Articoli fondamentali di riferimento, richiamati anche dallo stesso 1470 sono ad

esempio:

- Principio del consenso traslativo ed efficacia reale (art.1376 e 1465) = il

trasferimento è effetto del consenso che è quindi sufficiente per la produzione degli

effetti del trasferimento (da qui la definizione del contratto consensuale traslativo

con effetti reali); l’effetto traslativo quindi è immediato e si produce con il

perfezionamento del contratto (non sono ammesse prestazioni di dare)

- art.1476 = obblighi del venditore

- art. 1498 = pagamento del prezzo

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Casi di vendita obbligatoria

L’effetto traslativo della vendita può anche essere differito nel tempo, con obbligo per

il venditore di far acquistare il diritto al compratore; in pratica nei casi di vendita

obbligatoria l’effetto traslativo (trasferimento del diritto) è solo eventuale,

ovvero avviene solo al verificarsi di determinati fatti od atti; ovvero nei casi

cosiddetti di vendita obbligatoria elencati di seguito non potendosi verificare

immediatamente l’effetto traslativo, sorge, a carico dell’imprenditore,

l’obbligazione di far acquistare la cosa al compratore

Fattispecie tipiche di vendita obbligatoria sono:

1. Trasferimento di cosa determinata solo nel genere [art. 1378 c.c.] = oggetto

di questo contratto non è una cosa specifica, ma una cosa determinata solo nel suo

genere; l’individuazione della cosa è fatta dall’accordo fra le parti nei modi da essi

stabiliti. Una volta individuata, la proprietà della cosa si trasferisce al compratore

1. Vendita di cosa futura: [art. 1472 c.c.] = il bene non è ancora venuto

all’esistenza. Sorge in capo al venditore l’obbligazione di far in modo che il

compratore l’acquisisca quando viene ad esistenza (obbligo di fare)

- Emptio rei speratae: è un contratto con la conseguenza che se il bene non

viene ad esistenza, il contratto è nullo ed il compratore non deve pagare nessuno

prezzo (impugnazione per inadempimento)

- Emptio spei: è un contratto aleatorio, ovvero il compratore si assume il rischio

che la cosa futura possa non venire ad esistenza e quindi dovrà, in questo caso,

pagare ugualmente il prezzo della cosa anche se non viene ad esistenza

1. Vendita di cosa altrui: [art. 1478 c.c.] = il bene esiste già al momento del

perfezionamento del contratto, ma non è di proprietà del venditore, ma di una terzo.

Il compratore diviene proprietario quando il venditore acquista il bene dal terzo

(obbligazione di fare imposta al venditore);

Questa obbligazione di fare del venditore può avvenire in modo:

- Diretto: il venditore acquista la cosa dal terzo e la trasferisce al compratore

- Indiretto: il venditore fa in modo che il terzo venda la cosa al compratore

Ci sono 2 fattispecie di vendita di cosa altrui:

- Ipotesi fisiologica: il compratore è a conoscenza che il bene è di terzi e non del

venditore

- Ipotesi patologica: il compratore ignora l’altruità della res; il venditore quindi si

presenterà come proprietario anche se non lo è

La distinzione di queste due ipotesi sta nel fatto che nella prima ipotesi ci può

essere una risoluzione del contratto solo se il venditore abbia omesso di far

conoscere l’altruità della res, nella seconda ipotesi invece si può agire

immediatamente

1. Vendita alternativa: [art. 1285 c.c.] = ha ad oggetto due cose specifiche, ma il

venditore intende trasferire “o l’una o l’altra”, a sua scelta; A differenza della

“vendita con facoltà alternativa”, quest’ultima ha ad oggetto un bene unico e

determinato

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1. Vendita a rate con riserva della proprietà (art.1523) = è una modalità molto

diffusa perché consente di bilanciare gli interessi del venditore e del compratore

consentendo al primo di collocare il bene sul mercato e mantenere comunque la

proprietà della cosa e al compratore di poter pagare il prezzo a rate;

Si possono quindi riassumere 3 effetti di questo contratto:

- La proprietà del bene resta del compratore; questa è trasferita solo al

pagamento dell’ultima rata

- I rischi sul perimento della res sono a carico del compratore

- Il prezzo è rateizzato

Risoluzione per inadempimento (art.1525) —-> deroghe

- E’ previsto un limite minimo alla valutazione della gravità per inadempimento che

generalmente è determinata dal legislatore; quando il compratore non paga 2

rate che non superino il 1/8 del prezzo, non è prevista risoluzione del

contratto per inadempimento

- In caso di risoluzione del contratto, questa è retroattiva, ovvero

bisognerà restituire le rate riscosse, ma si ha comunque diritto a

richiedere un equo compenso per la parte di uso concesso

Obbligazioni del venditore (art.1476)

Il venditore è obbligato:

1. a consegnare la cosa al compratore —> 1477

2. a fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto —->

1376,1377,1378,1472,1478,1523

3. a garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa —-> 1483 ss. e

1490 ss.

Garanzia per vizi e mancanza di qualità (art.1490)

Il venditore è tenuto a garantire (come visto poc’anzi), salvo patto contrario,

che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso cui è

destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

La garanzia di cui si tratta in questo articolo però, copre solo i vizi occulti.

• I principali rimedi previsti, chiamati anche “azioni edilizie”, concessi al

compratore sono alternativamente:

- La risoluzione della vendita che comporta restituzione del prezzo e

rimborso delle spese fatte per il contatto ——> Azione redibitoria [art. 1492-

1493 c.c.];

- La restituzione del prezzo in misura proporzionale al minor valore che la

cosa ha a causa dei vizi ——> Azione estimatoria (o quantis minoris) [art.

1492 c.c.];

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- Entrambi questi rimedi operano indipendentemente dalla colpa del venditore, a

differenza del risarcimento del danno [art. 1494 c.c.], che presuppone invece

la conoscenza o la conoscibilità del vizio da parte del venditore, a carico del quale è

però prevista la relativa prova liberatoria.

L’esercizio di uno di questi 3 rimedi è sottoposto a brevi termini sia di scadenza che di

prescrizione. Il compratore infatti decade dalla garanzia se non denuncia i vizi

entro 8 giorni dalla scoperta e vede estinguersi i diritti sull’esercizio di

questi rimedi con una prescrizione di 1 anno dalla consegna (art.1496)

"Aliud pro alio"

Nei casi più gravi di radicale diversità della cosa trasferita rispetto al bene

indicato nel contratto di vendita, si applicano le norme di diritto comune in

materia di inadempimento [art. 1218 ss. e 1453 ss. c.c.].

Garanzia di buon funzionamento (art.1512)

Riguarda la vendita mobiliare (commercio di macchine, apparecchiature e in generale

prodotti industriali)

• La norma (derogabile) prevede che quando in forza di un patto espresso il

venditore garantisce il buon funzionamento della cosa per un tempo

determinato, il giudice può assegnargli un termine per riparare o sostituire

la cosa, salvo il risarcimento del danno [art. 1512 c.c.] a patto che il difetto

di funzionamento sia, a pena di decadenza, denunziato entro trenta giorni

dalla scoperta.

• L’azione si prescrive in sei mesi dalla scoperta.

Garanzia comunitaria di buon funzionamento nella vendita di beni di consumo

Per il compratore-consumatore è prevista una tutela più forte di origine

comunitaria, confluita nel Codice del Consumo [art. 128 ss., d. lgs.n. 206/2005]; la

tutela comunitaria è rivolta solo a quelle vendite tra professionista e consumatore

aventi per oggetto beni mobili

Uno dei tratti caratterizzanti della nuova disciplina è costituito dall’obbligo del

venditore di garantire che la cosa consegnata sia immune da vizi e conforme

al contratto, così da consentire l’utilizzazione del bene e dunque l’accesso al

consumo.

I beni di consumo sono ritenuti conformi al contratto ove siano:

- idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo, o all’uso

particolare voluto dal compratore e portato a conoscenza del venditore al momento

della conclusione del contratto;

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- conformi alla descrizione fatta dal venditore e alle qualità che il venditore ha

presentato al consumatore come campione o modello;

- conformi alle qualità e alle prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo.

• In caso di difetto di conformità, il consumatore può chiedere il ripristino

della conformità del bene senza spese, mediante riparazione o

sostituzione. Se questi rimedi non sono possibili o sono troppo onerosi, oppure il

venditore non vi provvede entro un congruo termine, il consumatore può

chiedere la restituzione (totale o parziale) delle prestazioni, mediante

riduzione del prezzo o risoluzione del contratto.

• Non vi è difetto di conformità se il compratore era a conoscenza del difetto

o non poteva ignorarlo con l’ordinaria diligenza al momento della conclusione del

contratto.

• Il venditore è responsabile quando il difetto si manifesta entro 2 anni dalla

consegna del bene. Il compratore decade dal diritto se non denuncia al

venditore il difetto del bene entro 2 mesi dalla scoperta.

• La denuncia non è necessaria se il venditore aveva occultato o riconosciuto il

difetto. L’azione di prescrive entro ventisei mesi dalla consegna del bene.

Obbligazioni del compratore

• Il compratore è obbligato a pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissati

dal contratto.

• Se nulla è pattuito e salvi gli usi diversi, il pagamento deve avvenire nel

momento e nel luogo della consegna [art. 1498 c.c.].

Contratto estimatorio (art.1556 e ss.)

Con il contratto estimatorio una parte (tradens) consegna una o più cose

mobili all’altra (accipiens). Questa si obbliga a pagarne il prezzo, salvo che

restituisca le cose nel termine stabilito dalle parti o in alternativa dal giudice

[art. 1556].

Non è un contratto di scambio, ma il suo elemento essenziale è la facoltà

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alessiostamegna di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Fiengo Cristina.
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