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Assicurazione della responsabilità civile (art.1917)

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore non indennizza l'assicurato per un danno che ha subito, ma indennizza un terzo per un danno cagionatogli dall'assicurato.

Il codice detta una normativa generale per questo tipo di assicurazione che prevede:

  • la facoltà per l'assicuratore di pagare direttamente al terzo su richiesta dell'assicurato;
  • la possibilità per l'assicurato di chiamare in giudizio l'assicuratore in caso di azione promossa contro di lui dal danneggiato;
  • che le spese del giudizio siano a carico dell'assicuratore.

Questa disciplina è, però, stata integrata da leggi speciali che tutelano più efficacemente la posizione del danneggiato.

Assicurazione sulla vita

Nell'assicurazione sulla vita, l'assicuratore, verso pagamento di un premio si obbliga a pagare all'assicurato un capitale o una rendita al

verificarsi di un evento attinente alla vita umana. Il pagamento del capitale o della rendita è condizionato al verificarsi di un determinato evento che può essere: 34- Morte dell'assicurato o di un terzo (assicurazioni per caso di morte) - Sopravvivenza dell'assicurato o del terzo ad una età determinata nel contratto (assicurazioni per il caso di vita) L'assicuratore pagherà la rendita o il capitale alla morte o in un termine prestabilito se l'assicurato sarà ancora in vita. A differenza dell'assicurazione per danni, non vige in questo caso il principio indennitario poiché non si è ritenuto di dover quantificare a priori il valore della vita umana. Di conseguenza l'assicurazione potrà essere stipulata per qualsiasi cifra. Distinguiamo, oltre il caso di assicurazione stipulata a proprio favore: - assicurazione sulla vita di un terzo (art. 1919 c.c.) = la somma verrà pagata alla morte o raggiungimento

dell'età del terzo; il terzo deve dare per iscritto il suo consenso- assicurazione a favore del terzo (art. 1920 c.c.) = la somma pagata al terzo beneficiario in seguito alla morte o al raggiungimento dell'età dell'assicurato la designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore, o per testamento il beneficio può essere revocato, ma non dopo che il beneficiario ha dichiarato di volerne profittare (art. 1921 c.c.) la designazione del beneficiario, anche se irrevocabile, non ha effetto qualora il beneficiario attenti alla vita dell'assicurato

Veniamo, ora, agli altri aspetti considerati dal codice:

  • Nel caso in cui l'assicurato non paghi il premio per il primo anno, l'assicuratore non può agire subito per l'esecuzione del contratto, ma deve aspettare 6 mesi dal giorno di scadenza del premio (art. 1924 c.c.).

L'assicurato che non vuole più aspettare il periodo stabilito, può riscattare la polizza ed ottenere una quota di quanto versato.

Se invece l'assicurato non vuole perdere parte di quanto ha versato, ma d'altra parte, non vuole continuare a pagare il premio, può ottenere la riduzione della polizza. In tal modo eviterà di pagare per il futuro il premio, ma alla scadenza del periodo prestabilito otterrà una somma di denaro proporzionale a quanto ha già pagato.

Per permettere all'assicurato di esercitare questi diritti l'art. 1925 c.c. prevede che "Le polizze di assicurazione devono regolare i diritti di riscatto e di riduzione della somma assicurata, in modo tale che l'assicurato sia in grado, in ogni momento, di conoscere quale sarebbe il valore di riscatto o di riduzione dell'assicurazione".

I contratti bancari

Impresa bancaria ed operazioni bancarie.

Le imprese bancarie sono imprese commerciali.

le banche svolgono oggi un ruolo centrale anche in nuovi settori dell'attività finanziaria come il leasing, il factoring, le carte di credito, il credito al consumo e la gestione dei fondi comuni di investimento. Queste attività non rientrano nella tipica funzione creditizia delle banche e possono essere esercitate anche da imprese finanziarie non bancarie. Tuttavia, è importante sottolineare che queste imprese non svolgono anche attività di raccolta del risparmio tra il pubblico.possono essere svolte dalle banche indirettamente attraverso la costituzione di autonome società controllate dalle banche stesse, ciascuna delle quali opera in un settore specifico. La banca moderna ha perciò assunto la struttura del gruppo bancario plurifunzionale. La disciplina relativa all'attività bancaria è fissata dal TESTO UNICOBANCARIO (TUB). Tale disciplina incide: - sull'accesso all'attività bancaria, subordinato alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia; - sulla struttura giuridica dell'impresa bancaria, che può assumere solo la forma di s.p.a. e di società cooperativa per azioni; - sullo statuto delle società, delle imprese e del gruppo bancario; - sull'organizzazione e sull'esercizio dell'attività bancaria, sottoposte a vigilanza della Banca d'Italia. Le operazioni bancarie nel codice civile. La regolamentazione dei contratti bancari è restata invariata nel codice civile.

Larga parte affidata alle NORME BANCARIE UNIFORMI (N.B.U.)

Le norme bancarie uniformi rappresentano quindi la principale fonte normativa dei contratti bancari e da esse non si può prescindere nella conoscenza della loro disciplina effettiva, anche perché, spesso, non si limitano a colmare i vuoti della disciplina legislativa, ma la modificano o sostituiscono in più punti con clausole spesso vistosamente vessatorie per i clienti e talvolta di dubbia validità.

La disciplina generale dei contratti bancari.

  • Trasparenza bancaria: la legge 154/92 ha introdotto una disciplina generale dei contratti bancari e finanziari, che prevede una serie di obblighi di comportamento, primo tra i quali l'OBBLIGO DI TRASPARENZA BANCARIA delle condizioni contrattuali praticate dalle banche e dagli altri intermediari finanziari.
  • Pubblicità: le banche (e gli altri intermediari finanziari) sono poi tenute a dare PUBBLICITÀ a tutte le condizioni
forma di calcolo degli interessi.• Trasparenza: i contratti bancari devono essere redatti in modo chiaro e comprensibile,utilizzando un linguaggio semplice e accessibile a tutti i clienti. Inoltre, le informazionidevono essere presentate in modo completo e corretto, senza omissioni o ambiguità.La banca deve fornire al cliente tutte le informazioni necessarie per consentirgli dicomprendere appieno le condizioni economiche e le modalità di funzionamento delcontratto.• Modifiche contrattuali: qualora la banca intenda apportare modifiche alle condizionieconomiche del contratto, deve informare il cliente in modo chiaro e tempestivo, almeno30 giorni prima dell’entrata in vigore delle modifiche. Il cliente ha il diritto diaccettare le modifiche proposte o di recedere dal contratto senza alcun costo aggiuntivo.• Reclami: la banca deve mettere a disposizione dei clienti un sistema di gestione deireclami, al fine di consentire loro di presentare eventuali contestazioni o reclami relativialla prestazione dei servizi offerti. La banca deve rispondere ai reclami entro un termine ragionevole e fornire una soluzione adeguata.• Risoluzione del contratto: il cliente ha il diritto di recedere dal contratto in qualunque momento, senza alcun costo aggiuntivo. La banca ha il diritto di risolvere il contratto solo in caso di inadempimento grave da parte del cliente.• Arbitrato: in caso di controversie tra la banca e il cliente, le parti possono ricorrere all’arbitrato come mezzo di risoluzione delle controversie.possibilità di recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza spese aggiuntive.

facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura.

  • Comunicazioni periodiche: nei contratti di durata è fatto obbligo alla banca di fornire per iscritto, almeno 1 volta all'anno, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto, mediante la consegna del rendiconto e del documento di sintesi sulle principali condizioni.
  • Discipline antitrust: un ulteriore contributo al miglioramento del grado di tutela dei clienti delle banche è stato poi determinato dall'applicazione al settore bancario della disciplina antimonopolistica nazionale (l. 287/90), disciplina che in origine individuava nella Banca d'Italia l'autorità preposta all'applicazione della relativa normativa nel settore bancario, mentre ora tali competenze sono state trasferite all'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato.

Passiamo ora all'esame dei singoli contratti bancari:

I depositi

bancari.
Il deposito di denaro è la principale operazione passiva delle banche. Esso costituisce un tipo particolare di deposito irregolare, che si caratterizza per il necessario intervento di una banca in veste di depositario. Con questo contratto, la banca acquista infatti la proprietà della somma ricevuta in deposito e si obbliga a restituirla nella stessa specie monetaria alla scadenza del termine convenuto (deposito vincolato), o a richiesta del depositante (deposito libero), con o senza preavviso.
• Benché il codice non stabilisca nulla al riguardo, è certo che la banca deve corrispondere gli interessi sulle somme depositate.
In base alla disciplina generale dei contratti bancari, il tasso di interesse e le altre condizioni economiche devono risultare dal contratto che attesta la costituzione del deposito o, in caso di libretto al portatore, dal libretto stesso.
Il tasso di interesse,
Dettagli
A.A. 2020-2021
48 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alessiostamegna di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Fiengo Cristina.