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Terza parte - contratti: la protezione dei consumatori e le clausole abusive

Spesso gli imprenditori commerciali di grandi dimensioni e le associazioni di imprenditori commerciali predispongono le condizioni generali dei contratti che gli stessi imprenditori sono soliti stipulare con i terzi. Questo per ottenere il vantaggio, attraverso l'adozione di clausole contrattuali prestabilite e spesso uniformi, di economia e rapidità nella contrattazione.

I contratti in serie predisposti dagli imprenditori commerciali assumono pertanto la figura di contratti c.d. standard, a cui i terzi contraenti si limitano a prestare adesione. Trattandosi di contratti di adesione, trova applicazione la disciplina generale prevista, sin dal tempo dell'emanazione del codice civile, dall'art. 1341 co 1 e 2. Questa disciplina ha una portata meramente procedurale: se l'imprenditore fa sottoscrivere il contratto-standard al terzo e gli fa approvare specificamente per iscritto le clausole vessatorie, tutte le clausole acquistano efficacia vincolante, anche se il loro contenuto è particolarmente gravoso per il terzo.

Si tratta, perciò, di una disciplina che non tutela in modo adeguato i consumatori e gli utenti dei servizi, con rischio di uno squilibrio tra le reciproche prestazioni. Nell'Unione Europea è stato avvertito in modo forte il problema della tutela dei consumatori e degli utenti. Questo ha portato all'adozione di direttive comunitarie che prevedono particolari regole di protezione per i terzi contraenti e che incidono sul suo contenuto.

Questa disciplina riguarda soltanto quei terzi che vengono giuridicamente definiti «consumatori» e «utenti»: cioè le persone fisiche che, agendo per scopi estranei alla propria attività professionale, acquistano beni o ricevono servizi dagli imprenditori commerciali. Anche nel nostro ordinamento sono state raccolte in un apposito testo unico le discipline di protezione dei consumatori (D.Lgs n. 206/2005 c.d. codice del consumo) nel quale, oltre a disposizioni relative a singoli contratti, vi sono anche disposizioni di portata generale: sia processuali, quali quelle che attribuiscono ad «associazioni dei consumatori e degli utenti» rappresentative a livello nazionale la legittimazione ad agire in giudizio a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti; sia sostanziali, quali quelle relative alle c.d. clausole abusive predisposte unilateralmente dagli imprenditori a danno dei consumatori.

Vengono considerate abusive le clausole vessatorie «che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto»; di queste clausole abusive si dispone la nullità relativa quando non sono state oggetto di trattativa individuale; una nullità che opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere richiesta soltanto da lui o essere rilevata d'ufficio dal giudice. La richiesta di inibizione dell'uso delle condizioni abusive può essere richiesta al giudice, mediante l'esercizio di un'azione inibitoria, dalle associazioni rappresentative dei consumatori.

La compravendita

Vedi per definizione art. 1470 e poi 1326.

Tipologie di vendita

A) Di solito, la compravendita ha effetti reali. Al momento della conclusione del contratto, il compratore acquista la proprietà della cosa. Perché ciò avvenga, è necessario che la cosa venduta sia determinata nella sua individualità (vendo questo appartamento, questo sacco di grano). Non è invece necessario che la detenzione della cosa sia trasferita al compratore: essa può restare al venditore, ed in tal caso dalla vendita sorge anche l'obbligo di consegnare la cosa al compratore che ne è (già divenuto) proprietario.

B) Vendita con effetti obbligatori: può darsi che alla conclusione del contratto non consegua nessun effetto reale, cioè nessun trasferimento di diritti reali, ma scaturiscano solo effetti obbligatori, cioè solo obblighi: obbligo del venditore di trasferire al compratore la proprietà della cosa, ed obbligo del compratore di trasferire al venditore la proprietà del prezzo. In altre parole, può darsi che il trasferimento di proprietà della cosa dal venditore al compratore non avvenga al momento della stipulazione del contratto, ma in un momento successivo, all'avverarsi di determinati atti o fatti giuridici. La vendita definitiva ma obbligatoria si ha principalmente nelle seguenti ipotesi:

  • Vendita di cose generiche (art. 1378);
  • Vendita di cosa futura (art. 1472);
  • Vendita di cosa altrui (art. 1478 - 1479);
  • Vendita con riserva di proprietà (art. 1523).

Opponibilità della riserva ai terzi

Il compratore, finché non ha pagato il prezzo, non può rivendere la cosa, perché non è ancora sua. Se la rivende, compie un reato (appropriazione indebita); né il terzo acquirente acquista la proprietà della cosa mobile, a meno che non ne abbia avuto la consegna in buona fede, credendo cioè che il compratore ne fosse già proprietario (art. 1524 com. 2).

Opponibilità ai creditori del compratore: costoro non possono pignorare la cosa, purché la riserva di proprietà risulti da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento (art. 1524 comma 1).

Inadempimento del compratore

(art. 1525 e art. 1526 commi 1 e 2)

Vendita con esclusiva

Abbastanza frequente, nelle compravendite commerciali, è la clausola di esclusiva, che può essere apposta o a carico del venditore, o del compratore o di entrambi. Se è apposta a carico del venditore, questi - nella zona stabilita nel contratto - non può vendere la merce ad altri, ma soltanto al compratore; se è apposta a carico del compratore, questi si impegna ad acquistare la merce soltanto dal venditore.

Contratti relativi alla prestazione di cose

La consegna della cosa venduta

Può convenirsi che la cosa venduta venga consegnata in un momento posteriore a quello della conclusione del contratto. La cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita (art. 1477 comma 1). Se la consegna deve avvenire dopo la conclusione del contratto e si tratta di cosa mobile, il compratore si affida all'onestà del venditore: vi è rischio che questi venda e consegni la stessa cosa ad altri, il quale ignori che la cosa fosse stata già venduta e la creda invece ancora di proprietà del venditore. In questa ipotesi, infatti, il secondo compratore acquista la proprietà della cosa (che è stata venduta due volte), ed il primo compratore ne perde la proprietà, potendo pretendere soltanto il risarcimento del danno dal venditore: ciò in applicazione dell'art. 1153. Il venditore può rifiutarsi di consegnare la cosa se il compratore non paga contemporaneamente il prezzo, a meno che nel contratto non sia stabilito che la consegna debba avvenire prima del pagamento del prezzo. Se il bene venduto è divisibile, può stabilirsi nel contratto che la consegna debba avvenire in più riprese: si ha, in tale ipotesi, la vendita a consegne ripartite (o successive).

Prezzo e pagamento delle spese

(art. 1474 – art. 1339)

Nelle vendite commerciali, il pagamento delle spese di trasporto è talora regolato diversamente, in quanto che il prezzo è comprensivo di dette spese e quindi il venditore si obbliga a spedire le merci al compratore con la clausola «franco» (ad es., franco arrivo, franco consegna domicilio, e via dicendo). Sono emerse nelle vendite marittime le clausole CIF o CAF e FOB. Se è apposta la clausola «franco trasporto assicurazione» (CIF cost, insurance, freight; o, in francese, CAF cost, assurance, fret), il prezzo di vendita è comprensivo delle spese di trasporto della merce, di caricamento sul mezzo di trasporto e di assicurazione, spese che sono perciò a carico del venditore (la clausola CIF di solito è prevista nella vendita su documenti; poiché la merce è assicurata, se essa perisce o subisce avarie dopo il caricamento, il compratore ha il diritto di essere indennizzato dall'assicuratore. Se è apposta la clausola «franco a bordo» (FOB: free on board), rimangono a carico del compratore le spese di trasporto mentre tocca al venditore provvedere al pagamento delle spese di caricamento sulla nave o sul diverso mezzo di trasporto previsto; dalla clausola FOB va distinta la clausola FAS (free alongside ship; in italiano: «franco banchina»), perché il venditore si obbliga a provvedere a sue spese solo alla consegna della merce nel punto d'imbarco (appunto, la banchina), restando al compratore l'obbligo di pagare le spese di trasporto e di caricamento della merce.

La vendita su documenti

Di solito si ricorre alla vendita su documenti quando la merce è in viaggio, ed il venditore ha la disponibilità dei documenti rilasciati dal vettore, dai quali risulta che la merce è viaggiante (polizza di carico, rilasciata dal vettore marittimo; duplicato della lettera di vettura, o ricevuta di carico, rilasciate dal vettore terrestre; lettera di trasporto aereo, rilasciata dal vettore aereo). Per avere la disponibilità dei documenti (titoli rappresentativi) del trasporto, il venditore deve esserne portatore legittimo e quindi (se si tratta di documenti al portatore) deve averne il possesso ovvero (se si tratta di titoli all'ordine) deve averli ricevuti attraverso una serie continua di girate. Vedi art. 1527-1528-1529-1530.

Altre tipologie di vendita

  • Vendita con riserva di gradimento (art. 1520);
  • Vendita con riserva di prova (art. 1521);
  • Vendita su campione (art. 1522 comma 1);
  • Vendita su tipo di campione (art. 1522 comma 2).

Inadempimenti

Inadempimento del venditore:

  • Esecuzione coattiva (art. 1516);
  • Vizi o mancanza di qualità della cosa (art. 1492 – art. 1497 – art. 1495);
  • Cattivo funzionamento della cosa (art. 1512 – art. 1513 comma 2).

Inadempimento del venditore di beni di consumo (art. 129-130-132-133 del Codice consumo)

Inadempimento del compratore (art. 1515 - 1519):

  • Esecuzione coattiva (art. 1516);
  • Vizi o mancanza di qualità della cosa (art. 1492 – art. 1497 – art. 1495).

Risoluzione di diritto

(art. 1517)

Il contratto estimatorio

(art. 1556) È detto anche, nel linguaggio degli affari, contratto in conto deposito, si hanno due parti, una delle quali (tradens) consegna all'altra che la riceve (accipiens) una o più cose mobili, stimate per un certo prezzo, di qui, la denominazione del contratto. Vedi art. 1556-1557-1558.

La somministrazione

(art. 1559 – 1560 – 1561 -1562 – 1564 – 1565 – 1567 – 1568 – 1566 - 1569) Secondo alcuni interpreti, la somministrazione si distingue dalla vendita a consegne ripartite, perché il contratto ha per oggetto una pluralità di prestazioni periodiche o continuative, laddove la vendita a consegne ripartite ha per oggetto un'unica prestazione divisibile, di cui è previsto il frazionamento in sede di esecuzione del contratto (es: vendita di una collana di libri, di cui si prevede la consegna man mano che vengono pubblicati), ma poiché il rinvio alla unicità o pluralità delle prestazioni non offre sempre un dato sicuro, altri preferisce ravvisare lo schema della somministrazione quando dal contratto appare che la pluralità delle prestazioni è in funzione di un fabbisogno periodico o continuativo del somministrato, e lo schema della vendita a consegne ripartite quando il frazionamento delle consegne appare rivolto ad agevolare l'esecuzione o il ricevimento della prestazione. Vedi poi art. 1677 (contratto di appalto come somministrazione di servizi).

L'appalto

Vedi subito art. 1655-1658-1656. Secondo la giurisprudenza, l'appalto si distingue dal contratto d'opera (lavoro autonomo) appunto perché esso presuppone l'esistenza di un'impresa in capo all'appaltatore; l'appalto d'opera si distingue anche dalla vendita, perché la prestazione dell'appaltatore è soprattutto una prestazione di fare (cioè, ha per oggetto un'attività lavorativa diretta alla produzione della cosa) e non soltanto una prestazione di dare: trattandosi di un criterio astratto, rimane tuttavia abbastanza delicato, nella pratica, distinguere l'appalto soprattutto dalla vendita di cosa futura (in genere, nell'obbligo di costruire uno stabile si ravvisa un contratto di appalto, giudicando preminente l'obbligazione di fare). Art. 1655 – 1658 -1656 – 1672 – 1657 – 1664 – 1663 – 1662 – 1671 – 1674 – 1675 – 1672 – 1665 – 1668 – 1667 - 1669.

I contratti di fornitura di elaboratori e di servizi informatici

L'utilizzazione dei computers - lo sviluppo dei calcolatori elettronici (computers) incide sempre più sulle strutture organizzative delle imprese commerciali, le quali li utilizzano per soddisfare le proprie esigenze di raccolta e di elaborazione di dati e/o di funzionamento di elementi aziendali (es: per il controllo sincronico dei movimenti di un macchinario). Per soddisfare tali esigenze, le imprese possono avere interesse ad acquisire un sistema elettronico, più o meno complesso (composto di un hardware e di software) stipulando i relativi contratti. Il software è un bene immateriale (un'opera dell'ingegno) per cui solitamente l'utente, nell'acquistare la proprietà del disco o del nastro in cui è inserito il programma deve anche pagare il diritto di utilizzarlo (art. 8 e 64-bis Legge 633/1941 sulla protezione del diritto d'autore). Tuttavia, quando il software è stato elaborato su incarico dell'utente, e cioè per soddisfare sue esigenze specifiche, può accadere che il fornitore trasferisca al committente anche la titolarità del programma (si ha l'esecuzione di un obbligo di fare, l'allestimento del programma, e quindi, a seconda che esso venga approntato da un'impresa o da tecnici liberi professionisti, si ha un contratto di appalto o un contratto d'opera intellettuale). Le imprese fornitrici di hardwares e/o di softwares sovente si obbligano a prestare all'utente anche servizi accessori (manutenzione, aggiornamento dei programmi, e così via). Senza acquisire il sistema elettronico, gli utenti possono anche stipulare contratti aventi per oggetto (solo) la prestazione di servizi informatici, raggiungendo accordi con imprese o organizzazioni non imprenditoriali che gestiscono elaboratori elettronici (centri elettronici) o anche con liberi professionisti (es: commercialisti, ragionieri), che a loro volta possono avvalersi dei suddetti centri elettronici. Anche qui, quando il fornitore dei servizi informatici è un imprenditore commerciale, il contratto di fornitura assume le caratteristiche dell'appalto di servizi; quando invece il fornitore è un libero professionista, si ha un contratto d'opera.

Il trasporto

(art. 1678 – 1680 - 1679) Se le cose debbono essere trasportate attraverso le linee di vari vettori, si possono seguire più vie: o si concludono direttamente tanti contratti quanti sono i vettori; o si conclude un unico contratto col primo vettore, il quale si obbliga verso il mittente per l'esecuzione dell'intero trasporto, di guisa che il mittente rimane estraneo ai rapporti tra il primo vettore ed i successivi (cd. contratti di sub-trasporto); o il primo vettore si impegna a compiere il trasporto nelle proprie linee e a concludere per conto del mittente coi successivi vettori altri contratti di trasporto, assumendo così la figura dello spedizioniere (si parla, in questa ipotesi, di servizio di corrispondenza o di ricarteggio). Può, però, adottarsi un'ultima soluzione, cioè il trasporto può essere assunto con un unico contratto da più vettori successivi (si indica questa ipotesi con l'espressione di trasporto cumulativo); l'unico contratto può essere inizialmente concluso con un solo vettore, con le adesioni successive degli altri.

Il trasporto di persone

(art. 1681 – 1682) Nel trasporto aereo può accadere che il vettore proceda alla sovra prenotazione dei voli (cd. overbooking). Pertanto, se al momento dell'accettazione dei passeggeri (check in) il loro numero risulta superiore ai posti disponibili, quelli in eccesso non possono essere imbarcati (il vettore ha l'obbligo di fissare le regole che intende seguire per l'imbarco dei passeggeri in un volo sovra prenotato). I passeggeri non imbarcati hanno diritto di scegliere tra il rimborso del biglietto e l'imbarco in un volo alternativo; in ogni caso il vettore, oltre al rimborso delle spese conseguenti al mancato imbarco, è tenuto anche al pagamento immediato di una somma (detta di compensazione, appunto perché ha la finalità di compensare il negato imbarco) determinata secondo i criteri del Regolamento C.E. 4 febbraio 1991.

Il trasporto di cose

Con il contratto di trasporto di cose, il vettore si obbliga a trasportare entro il termine convenuto (c.d. termine di resa) dal luogo di partenza a quello di destinazione una o più cose consegnategli dal mittente, il quale si obbliga a pagargli il corrispettivo (c.d. porto). Vedi poi art. 1687 – 1689 – 1685 – 1683 – 1684.

Titoli rappresentativi nel trasporto di cose

Nei diversi tipi di trasporto (terrestre, marittimo, aereo) possono essere emessi documenti che hanno la natura giuridica di titoli di credito rappresentativi di titoli, cioè, che attribuiscono al possessore il diritto alla consegna delle merci che sono in essi specificate, il possesso delle medesime e il potere di disporne mediante il trasferimento del titolo stesso (art. 1996).

A) Nel trasporto terrestre, sono titoli rappresentativi il duplicato della lettera di vettura o la ricevuta di carico allorquando vengono rilasciate dal vettore con la clausola «all'ordine»: perciò, solo chi è legittimato dal titolo (cioè, il mittente, al nome del quale il titolo è intestato, se ne è rimasto in possesso; ovvero chiunque altro a cui il titolo sia stato girato e consegnato) può...

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Scienze giuridiche Prof.
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