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La riassicurazione
Quando si verifica un sinistro assicurato presso un assicuratore, questi deve pagare all'assicurato un'indennità, venendo perciò a sopportare il danno. Contro tale danno egli può a sua volta assicurarsi presso un altro assicuratore, mediante il contratto di riassicurazione in cui il primo assicuratore assume la posizione di assicurato, mentre il riassicuratore assume la posizione di "assicuratore": se si verifica il sinistro, l'assicuratore riassicurato ha l'obbligo di indennizzare l'assicurato, ma a sua volta ha il diritto di farsi indennizzare dal riassicuratore. Di solito, la riassicurazione non è stipulata dal riassicurato di volta in volta, ma con trattati generali aventi per oggetto tutte (o una parte del) le assicurazioni che il riassicurato stipulerà in futuro (polizze di abbonamento).
L'assicurazione sulla vita (art. 1919 e ss.)
L'assicurazione sulla vita: concetto e...
CATEGORIE Nell'assicurazione sulla vita non vale il principio indennitario che invece costituisce la base della disciplina dell'assicurazione contro i danni. I contratti di assicurazione sulla vita sogliono essere distinti in tre categorie: 1) Assicurazioni per il caso di morte, in cui la morte dell'assicurato danneggia l'assicuratore, in quanto questi si impegna a pagare una somma o alla morte dell'assicurato ovvero ad una scadenza fissa, ma convenendosi nella seconda ipotesi che se l'assicurato muore non sono più dovuti premi. 2) Assicurazioni per il caso di vita, in cui, invece, la lunga vita dell'assicurato danneggia l'assicuratore, in quanto questi deve corrispondere all'assicurato una rendita vitalizia o versargli una somma una tantum, se l'assicurato raggiunge una determinata età. 3) Assicurazioni miste, in cui l'assicuratore si obbliga a pagare una determinata somma o alla morte dell'assicurato o ad un determinato termine, se l'assicurato è ancora in vita.deter-minato termine, se l'assicurato è ancora in vita.
Assicurazione sulla vita propria o di un terzo (art. 1919). L'evento contemplato può riguardare o la vita dello stesso contraente o quella di un terzo.
Assicurazione a favore di un terzo (art. 1920 – 1921 – 1922)
Il beneficiario è colui che ha diritto ad avere pagata la somma assicurata in caso di realizzazione dell'evento e può essere diverso dal contraente. Nell'assicurazione per il caso di morte, il beneficiario di solito non è il contraente, in quanto sono i suoi eredi che alla sua morte hanno il diritto di ricevere l'indennità: si badi, però, che in questa ipotesi non si ha giuridicamente un'assicurazione a favore di terzi, e quindi non si applica la relativa disciplina: ad es., per potere riscuotere la somma assicurata, gli eredi devono accettare l'eredità. Si ha invece l'assicurazione a favore di un terzo.
PAGAMENTO DEL
PREMIO (art. 1924) – RISCATTO E RIDUZIONE DELLA POLIZZA (art.1925)
CONTRATTI BANCARI E FINANZIARI
L'IMPRESA BANCARIA (D.Lgs n. 385/1993)
Giuridicamente per attività bancaria si intende quella di intermediazione nella circolazione dei capitali: l'esercizio congiunto sia della attività di raccolta del risparmio tra il pubblico (acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma) sia dell'attività di concessione di crediti. L'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle imprese bancarie (banche). La raccolta del risparmio tra il pubblico è consentita solo alle banche. La legge consente comunque alcune deroghe: emissione di obbligazioni consentita alle S.p.A, S.a.p.a., Soc. Coop. qualunque sia l'oggetto della loro attività; società ed enti contitoli quotati nei mercati regolamentati, o ad enti sottoposti a vigilanza prudenziale, che possono emettere
valori mobiliari con caratteristiche d'investimento nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. (art.10 D.Lgs n. 385/1993)
L'attività bancaria ha rilevanza costituzionale (art. 47 comma 1 Cost.). Le banche devono avere la forma di società per azioni o di società cooperative per azioni. Per poter esercitare legittimamente l'attività bancaria (anche negli altri paesi dell'Unione europea) le banche devono ottenere un'autorizzazione amministrativa dalla Banca d'Italia (art.14 D.Lgs n. 385/1993), rilascio cui è subordinata la stessa costituzione delle società bancarie (art. 2329 comma 1 - art. 2330).
Le banche possono esercitare il credito a breve termine (c.d. credito ordinario); ed anche, se autorizzate, il credito a medio termine (per lo più agli industriali) e a lungo termine (per lo più agli imprenditori edili e agricoli): il
credito a medio e lungo termine è denominato credito speciale, e i fondi necessari per la sua erogazione sono solitamente reperiti attraverso l'emissione di titoli obbligazionari. Le banche (che devono essere iscritte dalla Banca d'Italia in un apposito albo) possono anche svolgere attività finanziarie (ad es., attività di leasing, di factoring). È con riguardo a tali casi che la Banca d'Italia (al fine di prevenire conflitti di interesse) dispone, d'intesa con la Consob, che le diverse attività "debbano essere prestate da strutture distinte ed autonome" (art.13 - 10 co. 3 D.Lgs n. 385/1993). Per lo svolgimento di tali attività possono anche essere costituiti gruppi bancari (art.59 - 61 D.Lgs n. 385/1993). Nel settore del credito, alla Banca d'Italia, che è un istituto di diritto pubblico, è riconosciuto un ruolo centrale, volto ad assicurare la cosiddetta stabilità patrimoniale, con lgli utenti possono accedere a servizi bancari come l'apertura di conti correnti, l'emissione di carte di credito e l'ottenimento di prestiti. Questi contratti sono regolati dalle norme del Codice Civile e dalle disposizioni specifiche del D.Lgs n. 385/1993. Nella seconda categoria, invece, rientrano i contratti di investimento, come ad esempio l'acquisto di azioni o obbligazioni emesse da società quotate in borsa. Questi contratti sono disciplinati dalle norme del D.Lgs n. 58/1998, che attua la direttiva comunitaria MiFID. In entrambe le categorie di contratti bancari, è prevista la tutela dei consumatori attraverso l'obbligo per le banche di fornire informazioni chiare e trasparenti sui prodotti e servizi offerti, nonché di rispettare i principi di correttezza e buona fede nella gestione dei rapporti con i clienti. È importante sottolineare che, in caso di controversie tra le banche e i clienti, è possibile ricorrere all'arbitrato bancario, un sistema alternativo alla giustizia ordinaria che consente di risolvere in modo rapido ed economico le controversie di natura finanziaria. Infine, va precisato che le disposizioni in materia di contratti bancari sono soggette a costante aggiornamento, al fine di adeguarsi alle evoluzioni normative e alle nuove esigenze del mercato finanziario.Collochiamo i contratti che costituiscono operazioni passive, perché mediante gli stessi la banca diventa debitrice dei suoi clienti, cioè riceve credito dai clienti (es: depositi di denaro). In una seconda categoria, collochiamo i contratti che costituiscono operazioni attive, perché mediante gli stessi la banca diventa creditrice dei suoi clienti, cioè fa credito ai clienti (apertura di credito, anticipazione bancaria, sconto). Vi sono, poi, le operazioni che la banca conclude nella sua funzione di intermediazione nei pagamenti e, infine, le operazioni accessorie con le quali la banca fornisce ai clienti particolari servizi. Tra i contratti, per mezzo dei quali si realizza l'attività bancaria, ve ne sono alcuni che ricevono dal legislatore una determinata disciplina proprio in quanto vengono conclusi dalle banche, questi contratti vengono denominati contratti bancari. La legge impone alle banche obblighi di pubblicità onde assicurare la trasparenza,
ovvero sia per consentire ai clienti di prenderne conoscenza (art. 117 – 127 D.Lgs n. 385/1993)DEPOSITI BANCARI
Con il contratto di deposito, il cliente trasferisce alla banca la proprietà di una somma di denaro (siamo al di fuori, pertanto, dallo schema del deposito regolare di cui all'art. 1766). La banca si obbliga a restituire nella sua sede detta somma o parte di essa in uno dei seguenti tre modi (art. 1834 comma 1):
- ad una data stabilita (ad es., dopo un anno dal giorno del deposito), ed in tale ipotesi si ha il deposito a scadenza fissa;
- dopo che sia trascorso un determinato termine dilatorio (ad es., otto, quindici giorni) dal giorno in cui la banca riceve dal depositante la richiesta di restituzione, ed in tale ipotesi si ha il deposito con preavviso;
- immediatamente, cioè appena il depositante ne faccia richiesta, ed in tale ipotesi si ha il deposito libero (deposito a vista).
Se nulla è stabilito nel contratto circa il termine di restituzione,
questa deve avvenire con l'osservanza del termine di preavviso risultante dagli usi. La banca si obbliga, ancora, a corrispondere sulla somma depositata un interesse, che di solito è maggiore nei depositi a scadenza fissa, minore nei depositi con preavviso, ancora minore nei depositi liberi. Per dare al cliente una prova scritta dei versamenti compiuti, le banche rilasciano dei documenti, tra i quali ricordiamo le ricevute di cassa ed i libretti di deposito. Le banche possono anche emettere "titoli di deposito" (art. 12 comma 6 D.Lgs n. 385/1993) in serie, nominativi o al portatore quali, ad es., i certificati di deposito, i buoni fruttiferi. CONTO CORRENTE: Quando il deposito è (denominato) in conto corrente, il correntista può depositare più somme in momenti successivi (versamenti) e richiedere in più volte la restituzione delle somme depositate (prelevamenti): sovente i versamenti si alternano con i prelevamenti. (art. 1834 comma 2).LIBRETTO DI DEPOSITO (art. 1835) può essere nominativo, cioè intestato al nome del cliente, ovvero al portatore o, ancora, nominativo (ma) pagabile al portatore. Se il libretto è nominativo, titolare dei diritti derivanti dal deposito è l'intestatario del libretto, che è anche il solo ad essere legittimato a fare i prelievi; se invece il libretto è al portatore o nominativo pagabile al portatore, la banca non può impedire i prelievi del portatore del libretto, anche se questi non è il depositante: se essa però paga al portatore che non è stato autorizzato dal depositante a fare il prelievo, rimane obbligata nei suoi confronti se ha pagato con dolo (art. 1836).
L'APERTURA DI CREDITO E L'ANTICIPAZIONE BANCARIA (art. 1842) Ricorre, di solito, all'apertura di credito chi vuole assicurarsi la disponibilità di una somma, ma non è ancora sicuro se ne avrà bisogno, se avrà bisogno di
Tutta la somma o di parte di essa, in quale momento ne avrà bisogno.
Si ha apertura di credito semplice quando l'accreditato può solo fare prelevamenti entro i limiti della somma messagli a disposizione dalla banca (c.d. fido), ma non può reintegrare tale somma alternando versamenti.