Economia degli intermediari finanziari corso progredito: i conglomerati finanziari
Indice
- I conglomerati finanziari
- DL 142 / 2005: La disciplina dei conglomerati finanziari
- Art 2 DL 142 / 2005: Finalità e destinatari della vigilanza supplementare
- Art 3 DL 142 / 2005: Nozione di conglomerato finanziario
- Art 4 DL 142 / 2005: Individuazione del conglomerato finanziario
- Art 5 DL 142 / 2005: Nomina e compiti del coordinatore
- Art 7 DL 142 / 2005: Requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare
- Art 8 DL 142 / 2005: Concentrazione dei rischi
- Art 9 DL 142 / 2005: Operazioni intra-gruppo
- Art 10 DL 142 / 2005: Controlli interni
- Accordo di coordinamento Banca d’Italia – ISVAP
I conglomerati finanziari
Le parole conglomerato finanziario individuano un gruppo di imprese che operano nel settore finanziario ripartendo la propria attività in maniera significativa in ciascuno dei settori finanziari principali: bancario, assicurativo, servizi di investimento.
Una prima domanda che sorge naturalmente: “Perché non chiamarlo semplicemente gruppo?”. Il settore finanziario è un settore estremamente delicato, punto di incontro tra famiglie ed imprese. Un gruppo bancario (o assicurativo) differisce sostanzialmente da un conglomerato finanziario. La questione è centrata sul problema di poter controllare con efficacia l’attività di queste aziende al fine di garantirne la solvibilità.
Ora, la vigilanza prudenziale sul gruppo bancario è condotta da BdI, quella sul gruppo assicurativo è compito dell’ISVAP, ma su un conglomerato finanziario, chi vigila? Da questo problema, nasce un ramo della vigilanza prudenziale a livello di gruppo di imprese denominato come vigilanza supplementare che ha come obiettivo quello di definire le linee guida per la vigilanza sui CF.
La vigilanza supplementare è una fonte normativa trasversale al settore finanziario, infatti, si rivolge a tutte le autorità amministrative competenti in materia. Da questo si evince, come la vigilanza supplementare debba essere portata avanti da diverse AAI obbligate a collaborare tra loro. Non solo, quanto finora accennato è valido all’interno dei nostri confini, ma seguendo l’evoluzione del mercato finanziario che si sta consolidando a livello internazionale, l’obbligo di collaborazione deve essere esteso all’ambito dell’Unione Europea.
L’assoggettamento alla vigilanza supplementare, inoltre, non elide la vigilanza prudenziale a livello individuale, ma la affianca. Quindi un CF a livello consolidato è soggetto a vigilanza supplementare, ma ogni singola impresa appartenente a CF, ed operante nel settore finanziario, è comunque soggetta a vigilanza prudenziale da parte dell’autorità competente.
DL 142 / 2005: La disciplina dei conglomerati finanziari
Tale supporto normativo introduce il concetto di vigilanza supplementare, ne individua i destinatari, individua coloro che saranno preposti al controllo ma in assoluto stabilisce l’obbligo di cooperazione nell’ambito dell’Unione Europea tra autorità preposte a vigilanza.
Art 2 DL 142 / 2005: Finalità e destinatari della vigilanza supplementare
Riprendendo il testo del primo comma del suddetto articolo: “La vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate appartenenti a un CF ha per scopo la salvaguardia della stabilità del conglomerato nel suo complesso…” La VS è condotta nei confronti di imprese regolamentate con la finalità di garantire la solvibilità del CF stesso.
Da definire c’è cosa intende la normativa con “impresa regolamentata”. Con questa terminologia la normativa richiama una serie di soggetti finanziari abilitati all’attività nell’ambito dell’Unione Europea. I soggetti in questione sono: IMEL, banche, assicurazioni, imprese di investimento.
Art 3 DL 142 / 2005: Nozione di conglomerato finanziario
L’articolo stabilisce che un CF è composto da diverse imprese attive nel settore finanziario. Le co...
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