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ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
CORSO PROGREDITO
INDICE
1. I CONGLOMERATI FINANZIARI 2
2. DL 142 / 2005: LA DISCIPLINA
DEI CONGLOMERATI FINANZIARI 3
- Art 2 DL 142 / 2005: Finalità e destinatari della vigilanza supplementare
- Art 3 DL 142 / 2005: Nozione di Conglomerato Finanziario
- Art 4 DL 142 / 2005: Individuazione del Conglomerato Finanziario
- Art 5 DL 142 / 2005: Nomina e compiti del Coordinatore
- Art 7 DL 142 / 2005: Requisiti di Adeguatezza Patrimoniale Supplementare
- Art 8 DL 142 / 2005: Concentrazione dei Rischi
- Art 9 DL 142 / 2005: Operazioni Intra - gruppo
- Art 10 DL 142 / 2005: Controlli Interni
3. ACCORDO DI COORDINAMENTO BANCA D’ITALIA – ISVAP 8 1
Economia degli Intermediari Finanziari Corso Progredito I Conglomerati Finanziari
1. I CONGLOMERATI FINANZIARI
Le parole Conglomerato Finanziario individuano un gruppo di imprese che operano
nel settore finanziario ripartendo la propria attività in maniera significativa in ciascuno dei
settori finanziari principali: bancario, assicurativo, servizi di investimento.
Una prima domanda che sorge naturalmente: “Perché non chiamarlo semplicemente
gruppo?”. Il settore finanziario è un settore estremamente delicato, punto di incontro tra
famiglie ed imprese. Un gruppo bancario ( o assicurativo ) differisce sostanzialmente da un
Conglomerato Finanziario. La questione è centrata sul problema di poter controllare con
efficacia l’attività di queste aziende al fine di garantirne la solvibilità. Ora, la vigilanza
prudenziale sul gruppo bancario è condotta da BdI, quella sul gruppo assicurativo è compito
dell’ISVAP, ma su un Conglomerato Finanziario, chi vigila?
Da questo problema, nasce un ramo della vigilanza prudenziale a livello di gruppo di
imprese denominato come vigilanza supplementare che ha come obiettivo quello di definire le
linee guida per la vigilanza sui CF. La vigilanza supplementare è una fonte normativa
trasversale al settore finanziario, infatti, si rivolge a tutte le autorità amministrative
competenti in materia. Da questo si evince, come la vigilanza supplementare debba essere
portata avanti da diverse AAI obbligate a collaborare tra loro.
Non solo, quanto finora accennato è valido all’interno dei nostri confini, ma seguendo
l’evoluzione del mercato finanziario che si sta consolidando a livello internazionale, l’obbligo
di collaborazione deve essere esteso all’ambito dell’Unione Europea.
L’assoggettamento alla vigilanza supplementare, inoltre, non elide la vigilanza
prudenziale a livello individuale, ma la affianca. Quindi un CF a livello consolidato è soggetto
a vigilanza supplementare, ma ogni singola impresa appartenente a CF, ed operante nel settore
finanziario, è comunque soggetta a vigilanza prudenziale da parte dell’autorità competente. 2
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2. DL 142 / 2005: LA DISCIPLINA DEI CONGLOMERATI FINANZIARI
Tale supporto normativo introduce il concetto di vigilanza supplementare, ne
individua i destinatari, individua coloro che saranno preposti al controllo ma in assoluto
stabilisce l’obbligo di cooperazione nell’ambito dell’Unione Europea tra autorità preposte a
vigilanza.
Art 2 DL 142 / 2005: Finalità e destinatari della vigilanza supplementare.
Riprendendo il testo del primo comma del suddetto articolo:
“La vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate appartenenti a un CF ha per scopo
la salvaguardia della stabilità del conglomerato nel suo complesso…”
La VS è condotta nei confronti di imprese regolamentate con la finalità di garantire la
solvibilità del CF stesso. Da definire c’è cosa intende la normativa con “impresa
regolamentata”. Con questa terminologia la normativa richiama una serie di soggetti
finanziari abilitati all’attività nell’ambito dell’Unione Europea. I soggetti in questione sono:
IMEL, banche, assicurazioni, imprese di investimento.
Art 3 DL 142 / 2005: Nozione di Conglomerato Finanziario.L’articolo stabilisce che
un CF è composto da diverse imprese attive nel settore finanziario. Le condizioni che
permettono di individuare un CF sono le seguenti:
1) Quando la società capogruppo o una delle imprese figlie del gruppo risulta essere una
impresa regolamentata. Quindi almeno una delle imprese appartenenti al gruppo deve
essere regolamentata, quindi sensibile di vigilanza.
2) Qualora la società capogruppo sia regolamentata, questa deve essere un’impresa
madre di un’altra impresa attiva nel settore finanziario. Con il termine “madre”
andiamo oltre il concetto di partecipazione infatti una impresa può essere controllata
da un’altra anche in virtù di accordi bilaterali, di clausole statutarie, ecc… 3
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3) Se la società capogruppo non è una impresa regolamentata, il focus si sposta
sull’attività svolta che deve principalmente essere ricondotta al settore finanziario. La
parola “principalmente” non compare a caso. La normativa, infatti, individua una
soglia di significatività che dipende dal seguente rapporto.
∑ Stati patrimoniali imprese gruppo attive in settore finanziario
---------------------------------------------------------------------------- > 40% ( o 35% )
∑ Stati patrimoniali di tutte le imprese del gruppo
Quindi se il rapporto oltrepassa la soglia del 40% siamo in presenza di un gruppo
finanziario.
4) Almeno una delle imprese sia attiva nel settore assicurativo ed almeno una in quello
bancario o dei servizi di investimento. Come si può notare da questo punto, al fine
dell’individuazione delle soglie di significatività il settore bancario e quello dei servizi
di investimento vengono considerati congiuntamente.
5) Il valore delle attività delle imprese che operano nel settore assicurativo e nel settore
bancario o dei servizi di investimento devono essere significative. Il termine
significativo individua una soglia che deve necessariamente essere raggiunta come
riportato di seguito.
∑ Stati patrimoniali settoriali ( Assicurativo, Bancario + Servizi di Investimento )
--------------------------------------------------------------------------------------------------
∑ Stati patrimoniali delle imprese del gruppo attive nel settore finanziario
∑ Requisiti di solvibilità settoriali
------------------------------------------------------------------------
∑ Requisiti di solvibilità complessivi per settore finanziario
Al fine che un’attività risulti significativa sarà necessario che il valor medio dei due
rapporti sia superiore alla soglia del 10% o ( 8 % ). La normativa introduce poi un
valore assoluto oltre il quale l’attività è comunque significativa. Considerando la
sommatoria degli stati patrimoniali del settore finanziario in cui il gruppo è meno
attivo, se questo dato supera i 6 MLD € allora è da considerarsi in ogni caso
significativo.
∑ Stati patrimoniali imprese attive nel settore minore > 6 MLD € ( o 5 MLD € ) 4
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Sulla base delle regole appena esposte si definisce un CF. La disciplina, poi, prevede il
caso in cui i rapporti di significatività scendano al disotto delle rispettive soglie. In questo
caso le soglie ( indicate a lato in rosso ) vengono abbassate per tre anni, nei quali il CF rimane
in ogni caso soggetto a vigilanza supplementare.
Art 4 DL 142 / 2005: Individuazione del Conglomerato Finanziario. In questo
articolo la normativa richiama più volte la necessità di collaborazione tra le autorità preposte
alla funzione di vigilanza. L’atto di individuazione di un CF è infatti congiunto ed emanato da
quelle autorità che hanno autorizzato le singole società appartenenti al gruppo all’esercizio
delle proprie attività. Ovviamente l’individuazione è subordinata alla verifica delle condizioni
espresse nel precedente articolo. Qualora una delle autorità concedenti ritenga che il gruppo
finanziario si configuri come un CF allora dovranno essere condotte le opportune verifiche
collaborando con le altre autorità. La cooperazione e la collaborazione possono essere
contenuti in appositi accordi di coordinamento che le autorità di vigilanza possono porre in
essere. Art 5 DL 142 / 2005: Nomina e compiti del Coordinatore. Come, in precedenza già
accennato, uno dei problemi legato all’attività di vigilanza sui CF è rappresentato dal soggetto
incaricato all’espletamento di suddetti compiti. In verità, un unico soggetto non esiste, come
già detto, è la collaborazione tra più autorità a condurre la vigilanza supplementare. Tuttavia,
tra le autorità competenti, dovrà emergere un soggetto coordinatore. Il coordinatore può
essere sia nazionale che estero, qualora la sede della società di partecipazione finanziaria
mista risulti all’estero. Il ruolo di coordinatore è affidato alla autorità competente sulla base
dei seguenti criteri:
1) Se la capogruppo è una società regolamentata, il compito del coordinatore spetta
all’autorità che ha autorizzato la società stessa
2) Qualora la capogruppo non risulti come una società regolamentata, allora avremo
diverse ipotesi possibili. Le ipotesi vengono considerate nel seguente schema: 5
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Condizione Autorità Coordinatrice
- SPFM risulta essere impresa madre AAI che ha autorizzato l’impresa
di una impresa regolamentata regolamentata
- SPFM risulta essere impresa madre AAI che ha autorizzato IR avente
di diverse imprese regolamentate aventi sede nel medesimo stato in cui
sede in UE anche SPFM ha sede
- SPFM ha sede in uno stato nel quale AAI che ha autorizzato IR attiva
al contempo controllo diverse IR attive nel settore finanziario di maggiori
in tutti i settori finanziari dimensioni
- il CF è controllato da diverse SPFM che
hanno sede in diversi paesi membri, non solo,
in ciascuno di questi paesi è attiva una IR
riconducibile al CF
- Le IR sono attive nel medesimo AAI che ha autorizzato IR con
settore finanziario SP di maggiori dimensioni
- Le IR sono attive in diversi AAI che ha autorizzato IR attiva
settori finanziari nel settore di maggiori dimensioni
- SPFM controlla diverse IR, tuttavia, Dobbiamo considerare il settore
nessuna di queste ha sede legale nel medesimo finanziario di maggiori dimensioni.
paese in cui anche SPFM ha sede l