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Estratto del documento

Occorre distinguere i contratti gratuiti supportati da interesse egoistico o

comunque non donativi, da quelli caratterizzati da spirito di libertà e che

costituiscono donazioni.

Per i primi, opera il modello di perfezionamento del vincolo delineato

dall’art.1333, la proposta con cui taluno dichiara di assumere un obbligazione

esclusivamente a suo carico è irrevocabile appena giunge a conoscenza del

destinatario, il vincolo si perfeziona col mancato rifiuto. Tale figura è stata

annoverata nell’ambito degli atti unilaterali impegnativi, perché essa diviene

fonte di obbligazione.

Quando l’attribuzione patrimoniale si ha per puro spirito di libertà, rientra nello

schema negoziale della donazione. La tutela del disponente è data dalla forma

per la validità, o dalla realità, come per la donazione di modico valore, nella

quale il contratto si perfeziona con la consegna della cosa, cioè atto spontaneo

del disponente.

La donazione è un contratto, fatta eccezione per la donazione obnuziale, fatta

in riguardo di un determinato futuro matrimonio «a favore di uno o di entrambi

gli sposi» la quale si perfeziona senza il bisogno dell’accettazione, qui è il

matrimonio a creare il presupposto per l’attribuzione.

La donazione presenta affinità col testamento, per la sua gratuità, e ha

rilevanza nella dinamica successoria. Siccome la donazione è gratuita perché

tramite essa il donante dispone di un diritto o assume un’obbligazione senza

corrispettivo, se ne è resa difficile la praticabilità per evitare che qualcuno

faccia una donazione senza esserne perfettamente consapevole.

Per perseguire la tutela del donante, si sopperisce alla gratuità mediante un

requisito formale particolarmente accentuato, non basta il semplice consenso,

ma un consenso tramite atto pubblico alla presenza di due testimoni, sotto

pena di nullità. Per le donazioni di modico valore o di beni mobili di modico

valore, basta la consegna della cosa, senza il requisito dell’atto pubblico.

La modicità della donazione va rapportata alle condizioni economiche del

donante.

Il modello del contratto con obbligazioni del solo proponente si sovrappone alla

donazione con effetti obbligatori, e la stessa attribuzione donativa può essere

attuata mediante strumenti negoziali diversi dalla donazione, accomunati sotto

la denominazione di donazioni indirette, a cui l’art.809 dichiara applicabili

alcune disposizioni dettate per la donazione.

I contratti onerosi (a prestazioni corrispettive, sinallagmatici) sono quei

contratti dove le prestazioni dei contraenti sono legate da un nesso di

corrispettività, in essi la prestazione di ciascun contraente trova fondamento

nella prestazione dell’altro. I contratti a prestazioni corrispettive sono una

species genus.

di tutt’altro

24

Il contrato unilaterale.

A dispetto del nome, i contratti unilaterali sono pur sempre atti giuridici (più

precisamente, negozi giuridici) bilaterali o, addirittura plurilaterali, in quanto

imputati a due o più soggetti. Vanno distinti distinti dai negozi giuridici

unilaterali, ad esempio il testamento.

Esempi di contratto unilaterale sono il deposito gratuito (per la dottrina anche

quello oneroso), il mutuo, la promessa al pubblico, la donazione (che in Italia ha

natura contrattuale).

Il concetto di contratto unilaterale non sempre coincide con quello di

contratto a titolo gratuito, nel quale una parte ottiene un vantaggio senza

un sacrificio patrimoniale che è sorto unicamente dall’altra parte (donazione)

Es. il mutuo oneroso, poiché il mutuante dovrà privarsi della disponibilità

prestata fino alla restituzione.

«La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo

per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte a cui è

destinato. Il destinatario può rifiutare nel termine richiesto dalla natura

dell’affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso.»

Promessa al pubblico: Da distinguersi con l’offerta al pubblico (proposta

contrattuale che vincola il proponente solo in presenza dell’accettazione della

controparte)

La promessa al pubblico è il negozio giuridico unilaterale, disciplinato

dall’art.1989, tramite il quale un determinato soggetto si impegna

pubblicamente ad eseguire una determinata prestazione nei confronti di chi si

troverà in una determinata situazione -es. Caritas, che offre prestazioni o beni

(mensa gratuita, vestiti, ripari occasionali) solo a coloro che sono in condizioni

di povertà- o di chi compirà una determinata azione. -es. colui che offre una

determinata somma di denaro a chi gli riporterà il cane smarrito-.

La revoca è possibile, ma solo per giusta causa, e in ogni caso non ha effetto

se la situazione o l’azione previste nella promessa si sono verificate. La revoca

potrà essere resa pubblica nella stessa forma usata per la promessa o

equivalente; il soggetto rimane vincolato per un anno se non è apposto

termine. L’obbligazione consiste nel dover adempiere alla prestazione oggetto

della promessa. Tale promessa vincola il promittente dal momento in cui la

promessa stessa è stata resa pubblica.

Il contratto con obbligazioni del solo proponente: La possibilità che una

promessa unilaterale faccia sorgere un’obbligazione è prevista, nel regime

della conclusione del contratto, nell’art 1333.

Figura regolata nella disciplina del contratto in generale, genera un rapporto

bilaterale, pone un’eccezione alla regola secondo cui l’accordo si perfeziona

quando previene al proponente l’accettazione da parte dell’oblato (colui al

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quale è indirizzata la proposta).

Questo tipo di contratto è l’eccezione alla regola in cui «proposta ed

accettazione sono atti unilaterali, indirizzati, o recettizi, producono effetto dal

momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono

destinati.» sono contratti senza accordo, che si perfezionano al mancato

rifiuto del destinatario, nel momento in cui un contratto si concluderà ma egli

rifiuta l’accettazione, dovrà provare di essere stato, senza sua colpa,

nell’impossibilità di averne notizia (atto impegnativo unilaterale). La proposta

prevede obbligazioni per il solo proponente, è irrevocabile appena giunge a

conoscenza del destinatario se il destinatario non la rifiuta, allora diviene atto

impegnativo.

In questo contratto è la dichiarazione stessa ad essere fonte dell’obbligazione,

cioè titolo dell’obbligazione, anche se è necessario che abbia tutti i requisiti

richiesti per il contratto in generale.

Inidonea a generare l’obbligazione, una mera promessa di dare 100,

perché, essa in se, non esprime una causa.

La causa della promessa genere un obbligazione ai sensi dell’art 1333, è

intrinseca all’atto e non deve riferirsi ad un titolo ad esso preesistente. Una

causa intrinseca all’atto non attiene ad un’obbligazione preesistente, ma

consiste nell’individuazione della causa giustificatrice di una nuova

obbligazione.

Es. di causa intrinseca all’atto: le cosiddette “promesse condizionate” ad

una prestazione. La promessa di dare una somma di denaro al destinatario

della promessa, se egli terrà un certo comportamento.

I contratti bilaterali o plurilaterali

I contratti bilaterali sono conclusi da due parti, non ne muta la sostanza

il fatto che una delle parti sia soggettivamente complessa (cioè

composta da più soggetti). Pensiamo alla vendita di un bene in

comunione, dove i venditori costituiscono una parte soggettivamente

complessa, ed occorre il consenso di entrambi per la conclusione del

contratto.

I contratti plurilaterali, sono quelli con una pluralità delle parti,

caratterizzati dalla comunione di scopo, cioè «le prestazioni di ciascuna

delle parti sono dirette al compimento di uno scopo comune». Questo

tipo di contratto è espressamente regolato dagli art.1420, 1446, 1459 e

1466.

In tema di patologia, il principio di conservazione, in qui la nullità,

l’annullamento, la risoluzione del vincolo di una delle parti, non si

estende all’intero contratto, salvo che, debba secondo le circostanze,

considerarsi essenziale.

I contratti associativi, caratterizzati dalla comunione di scopo, sono

eventualmente plurilaterali perché le società di persone possono essere

costituite anche solo da due soggetti.

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I contratti plurilaterali sono quelli che intervengono tra comproprietari e

tra condomini.

Il fenomeno del contratto associativo è colto solo in parte nella

definizione dell’art1312. Definizione che riferisce al rapporto tra gli

associati, ma le sfugge del tutto l’aspetto più importante, ovvero, la

creazione di un nuovo soggetto di diritto, che nasce solo per effetto del

contratto associativo, un effetto denominato “rilievo reale”.

Qui la parola delle parti ha un effetto “performativo”: crea il soggetto.

Le società di capitali acquistano la personalità giuridica con l’iscrizione

nel registro delle imprese, le associazioni e le fondazioni, con l’iscrizione

nel registro delle persone giuridiche.

Le società di persone, quelle senza personalità giuridica, i consorzi con

attività esterna ed i comitati, diventano soggetti di diritto solo per un

contratto tra coloro che hanno inteso di costituirli. In fine, questo tipo di

contratto non genera solo un rapporto tra gli associati, ma determina un

nuovo centro di imputazione che assume il ruolo di soggetto.

Gli effetti del contratto

Contratti ad effetti obbligatori, reali o traslativi.

Il contratto può produrre anche effetti reali, effetti enunciati nell’art.1376, che

definisce il contratto con effetti reali, dispone «nei contratti che hanno per

oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione

o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la

proprietà o il diritto si trasferiscono e si acquistano per effetto del consenso

delle parti legittimamente manifestato».

In sintesi, il trasferimento di un diritto (reale o di credito) e la costituzione di un

diritto reale, si producono per effetto del consenso legittimamente manifestato,

la c.d. efficacia traslativa del consenso. Il problema più serio, nella

circolazione dei diritti, si comprende con riguardo al trasferimento di diritti

reali, i quali sono assoluti, dove l’assolutezza sta ad indicare la loro opponibilità

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A.A. 2018-2019
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher gaiasiciliano di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Del Prato Enrico Elio.