I concetti giuridici fondamentali
Il rapporto giuridico
Il concetto più astratto e onnicomprensivo di ogni fattispecie che abbia rilevanza giuridica è il rapporto giuridico. È qualsiasi relazione tra due o più soggetti, alla quale l'ordinamento giuridico dà rilevanza; è la posizione di potere di una persona a cui corrisponde il dovere di un’altra persona.
Per parlare di rapporto giuridico occorre dunque che vi sia una relazione tra soggetti (ad esempio di credito: A prende in prestito da B la somma di 100 milioni) o tra persone e cose (A acquista una casa, sulla quale esercita il suo diritto di proprietà; la casa è sua e gli appartiene, egli può disporne a proprio piacimento tutti gli altri soggetti devono astenersi dall'interferire in questo rapporto).
Una relazione che abbia per oggetto un interesse, anche non economico, ciò che importa è che le prestazioni cui l’interesse è rivolto possano essere suscettibili di valutazione economica, inoltre deve essere meritevole di tutela, l’ordinamento non può proteggere un interesse che non ha rilievo (il principio di economicità dei rapporti impedisce che l’ordinamento tuteli rapporti futili o illeciti).
Il rapporto giuridico si compone di due aspetti:
- Attivo - Il lato che riguarda il soggetto di cui si protegge il potere.
- Passivo - Il lato che riguarda il soggetto a cui si impone il dovere.
Possono essere soggetti del rapporto solo le persone fisiche e gli altri soggetti che nel mondo del diritto sono equiparabili ad esse, le persone giuridiche, i centri di imputazione di norme giuridiche, si tratta di temi che saranno sviluppati in capitoli appositi.
Le parti del rapporto giuridico
Nel linguaggio tecnico si fa ricorso all’espressione di parte e a quella di parte terzi. Parte è chi prende parte, partecipa, all’accordo, ad un rapporto giuridico. Terzo è chi è estraneo all’accordo, al rapporto; si definisce terzo perché le parti sono due (anche se possono essere “composte” da più soggetti es. A, B e C comprano in comunione una casa da D, la nozione di parte riguarda la persona o le persone che rispetto all’affare si propongono come un unico centro di interessi. Nella vendita indicata D ha interessi contrapposti a quelli di A, B e C, quindi ogni altro soggetto è terzo rispetto alle parti che sono due).
I terzi, che nulla sanno degli accordi presi dalle parti, quando vengono in contatto con loro, sono in un’evidente situazione di inferiorità e per questo devono essere tutelati.
Le situazioni soggettive e attive
(a) Il diritto soggettivo
Il diritto soggettivo è la situazione giuridica attiva più forte. È il potere tutelato in capo al singolo direttamente dall’ordinamento per la realizzazione di un interesse. I diritti soggettivi si distinguono in:
- Assoluti - Diritti soggettivi devono essere rispettati da chiunque, ed efficaci nei confronti di tutti. (diritti della personalità, diritti reali ecc..)
- Relativi - Diritti soggettivi che si esplicano nei confronti di singoli soggetti. (diritto di credito, diritto di godimento ecc..)
I diritti soggettivi si compongono di: Poteri, facoltà, pretese, immunità. Esaminando la disciplina dei diritti soggettivi più rilevanti avremo modo di distinguere queste componenti. L’idea di diritti soggettivi è infatti coeva all’idea dei diritti naturali, di diritti cioè riservati ad ogni individuo in quanto persona, intangibile e immodificabile nel tempo e nello spazio.
(b) Il diritto potestativo
I diritti potestativi sono diritti che si esercitano nei confronti di soggetti i quali non possono sottrarsi alla volontà del loro titolare: es. recedere da un contratto. Questa categoria è stata ricavata dalla più ampia area dei diritti soggettivi, l’ordinamento attribuisce al soggetto titolare il potere di provocare, unilateralmente, una modificazione nella sfera giuridica del soggetto passivo, senza che questi sia tenuto a cooperare per la realizzazione dell’interesse sotteso al diritto o possa impedire la realizzazione dell’interesse stesso. È un diritto relativo.
(c) La potestà
Sono poteri affidati ad un soggetto non nel suo interesse, ma per tutelare altrui che l’ordinamento ritiene meritevole di tutela, es. la potestà dei genitori sui figli ora sostituita dalla responsabilità genitoriale. La potestà è definita anche come potere-dovere, perché trattasi di un potere svincolato al fine della realizzazione di un interesse altrui.
(d) L’aspettativa
Posizioni di attesa che corrispondono ad un diritto soggettivo in formazione (aspettativa di diritto). Es. A avrà in dono un appartamento se conseguirà la laurea, nel periodo che occorre per conseguirla, può far sequestrare l’appartamento, se teme che il donatore B voglia disfarsene. L’aspettativa di fatto è un semplice desiderio, non tutelata dall’ordinamento.
Le situazioni giuridiche passive
(a) Dovere e obbligo
Al diritto soggettivo corrispondono obblighi e doveri, cioè impegni nell’astenersi dal fare qualcosa, o impegni di dare o fare qualcosa. Es. A con contratto si obbliga a vendere la casa a B; su A grava l’obbligazione di consegnare la casa.
(b) L’onere
Situazione soggettiva che grava su di un soggetto attribuendogli, ove soddisfatta, un vantaggio, la dottrina aveva definito questa situazione come “dovere libero”.
(c) La soggezione
Alla potestà, ai diritti potestativi, alle aspettative di diritto, corrisponde la posizione passiva della soggezione: il privato sul quale possono esercitare poteri attivi non può sottrarsi a questi poteri.
I diritti sono divisi in due grandi categorie, i diritti reali e i diritti di credito: i diritti reali hanno per oggetto una cosa determinata, sono diritti soggettivi assoluti, con carattere di immediatezza, possono essere fatti valere nei confronti di chiunque, presentano i caratteri della pienezza, come la proprietà considerata il diritto reale per eccellenza, nell’Ottocento si consideravano diritti reali i poteri immediati su una cosa, i diritti di credito hanno per oggetto una prestazione che si vanta nei confronti di un’altra persona, fatto valere nei confronti di una persona determinata, ed è diretto ad ottenere una prestazione.
I diritti di godimento costituiscono una particolare categoria di diritti soggettivi, nel loro contenuto si può individuare una facoltà di godimento di un bene altrui, la cui attuazione è però subordinata alla preventiva realizzazione di una pretesa. Ipotesi tipiche sono: locazione, comodato e anticresi.
La locazione
Il contratto di locazione è il contratto con il quale un soggetto, detto locatore, si impegna a garantire il godimento di un bene a favore di un altro soggetto, detto locatario o conduttore, qualora il bene concesso in uso consista in una abitazione o altro bene immobile, il quale a sua volta è tenuto a versare periodicamente un determinato corrispettivo, detto canone, nonché a restituire nei tempi prestabiliti la cosa ricevuta in uso, avendo cura di restituirla nel medesimo stato in cui gli fu consegnata.
La natura e la forma del contratto di locazione: La locazione è un contratto di natura consensuale, ovvero per la sua conclusione, formalmente, è sufficiente il semplice scambio reciproco della manifestazione di consenso delle parti in ordine alla cessione in godimento di un bene mobile o immobile che sia. L’effettiva consegna del bene oggetto del contratto non è mai un elemento essenziale per il perfezionamento del contratto, che, quindi, già per il fatto dell’espressione del reciproco consenso delle parti è da intendersi valido; la consegna del bene è l’obbligazione principale che il locatore deve adempiere.
Il contratto di locazione ha forma libera, vale a dire che il codice civile che ne disciplina le regole e il contenuto, non richiede una forma contrattuale tipica e specifica. Le parti potrebbero anche accordarsi oralmente, o addirittura, come nel caso di locazione di beni mobili (es. un auto), l’accordo si può dedurre anche dai cd. fatti concludenti, facendo cioè riferimento al particolare comportamento tenuto dalle parti.
Il contenuto e la durata del contratto di locazione: Non tutti i contratti di locazione immobiliare presentano il medesimo contenuto, poiché dipende dalla tipologia di contratto che le parti intendono di comune accordo porre in essere, in considerazione delle necessità sottostanti, della durata o del corrispettivo, elementi questi, dunque, che potranno variare da contratto a contratto. La legge prevede, comunque, i principi cui il locatore ed il conduttore devono attenersi nella predisposizione del contratto, individuando modelli tipici tra cui le parti potranno scegliere in base alle proprie esigenze.
Il comodato
Il comodato è un contratto “tipico” del nostro ordinamento in quanto la sua disciplina viene esplicitamente prevista dal codice civile agli articoli 1803 e seguenti. Il contratto di comodato è definito dall’articolo 1803 del codice civile come “quello con il quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta”. Dal punto di vista concettuale si tratta di un contratto che consente ad un dato soggetto di utilizzare un bene mobile o immobile senza versare alcun corrispettivo. Contemporaneamente è bene sottolineare come sia possibile parlare di comodato oneroso quando il bene viene ricevuto in cambio di una prestazione, come ad esempio quando si riceve un dato bene per un determinato periodo, in cambio della manutenzione di alcune parti dello stesso. Inoltre, la Corte di Cassazione ha stabilito che può essere oneroso qualora il comodatario pagasse una somma periodica come rimborso di determinate spese (Sentenza Corte di Cassazione numero 3021/2001). Si tratta però di un’eccezione alla regola generale.
Usufrutto
Un altro caso di diritto di godimento è l’usufrutto: L'usufrutto è un diritto reale minore regolato dagli articoli 978 e seguenti del codice civile, consistente nel diritto di un soggetto (usufruttuario) di godere di un bene di proprietà di un altro soggetto (nudo proprietario) e di raccoglierne i frutti, ma con l'obbligo di rispettarne la destinazione economica. Si tratta di un diritto reale di godimento su cosa altrui dal contenuto molto vasto: le facoltà dell'usufruttuario hanno infatti un'estensione che si approssima, pur senza raggiungerla, alla facoltà di godere delle cose spettanti al proprietario, al quale residua la nuda proprietà.
Il diritto di usufrutto è sempre temporaneo. Non può infatti durare oltre la vita dell'usufruttuario o, se questo è una persona giuridica, oltre il termine di trent'anni. L'usufrutto, che viene disposto contro il proprietario, può essere costituito anche a favore di una pluralità di viventi e, se disposto esplicitamente nell'atto che trattasi di usufrutto congiunto, opera fra questi il diritto di accrescimento, estinguendosi in questo caso l'usufrutto alla morte dell'ultimo superstite, diversamente, alla morte di ogni usufruttuario, la relativa quota si consoliderà con la nuda proprietà.
Le spese e le imposte relative al bene sono ripartite tra nudo proprietario (spese per le straordinarie riparazioni) e usufruttuario (spese per l'ordinaria manutenzione e imposte che incombono sul reddito). Il nudo proprietario può rifiutarsi di pagare le spese straordinarie relative alla proprietà, in questo caso l'usufruttuario può decidere di coprire le incombenze e pretendere successivamente il rimborso dei beni versati per sostenere le spese straordinarie al momento della cessazione dell'usufrutto.
La separazione di usufrutto e nuda proprietà è uno schema talora utilizzato nella vendita di immobili. Il valore di mercato dell'immobile viene scontato di un ammontare che decresce con l'età dell'usufruttuario, poiché si prevede rispetto alla vita media un minore numero di anni in cui diventerà pieno l'esercizio dei diritti di proprietà e l'immobile sarà abitabile per l'acquirente. In alcuni casi, è lo stesso proprietario che vende la nuda proprietà dell'immobile per disporre di un reddito integrativo (per la vecchiaia in particolare), e si tiene l'usufrutto.
L'intestatario dell'immobile è certo della nuda proprietà, mentre può essere privato dell'usufrutto se non esercita i diritti a esso legati (come la domiciliazione o l'affitto). I sindaci non hanno poteri di espropriazione forzata, ma la legge conferisce loro il potere di requisizione degli immobili disabitati e sfitti da un periodo maggiore di 7 anni, per porre rimedio a una situazione di caro-case e di emergenza abitativa. Il principio applicato è quello del primato della pubblica utilità sull'interesse privato, e in base a questo il Comune diventa l'usufruttuario che assegna gli immobili a persone residenti, e incassa un affitto da quanti si trasferiscono ad abitare negli appartamenti confiscati.
L'art. 978 c.c. dispone che "l'usufrutto è stabilito dalla legge o dalla volontà dell'uomo. Può anche acquistarsi per usucapione". L'usufrutto legale ha perduto la sua importanza con la soppressione della dote e dell'usufrutto del coniuge nelle successioni legittime: resta l'usufrutto dei genitori sui beni dei figli minorenni. In quest'ultimo caso i frutti così percepiti debbono essere destinati al mantenimento della famiglia e all'istruzione e all'educazione dei figli. Si perde con la decadenza dalla responsabilità genitoriale. L'usufrutto stabilito "per volontà dell'uomo" è quello costituito per contratto o testamento. Un'ipotesi particolare di usufrutto volontario è quella della vendita con riserva d'usufrutto. In tal caso si ha un unico negozio (e si stipula un unico contratto), con il quale l'alienante trasferisce la sola nuda proprietà, riservando per sé i diritti di godimento inerenti all'usufrutto. Diffuso nella pratica, è un caso particolare di cessione del bene a familiari (in genere figli, da parte dei genitori) che anche qualora disposta nella forma di compravendita è qualificata d'ufficio come donazione, per il recepimento di specifica disposizione in materia fiscale. Questa modalità è utilizzata pure da persone che hanno necessità di realizzare una vendita per immediato bisogno di contante, e talora stipulano un patto di riscatto per rientrare quanto prima nel possesso della piena proprietà.
Il contratto
Il contratto è un atto di autonomia privata, è l’accordo tra due o più parti per regolare, costituire od estinguere tra di loro un rapporto giuridico patrimoniale (meritevole di tutela). “Estinguere” non allude alla risoluzione ma alla “rimozione” di un contratto senza la sua esecuzione. L’adempimento è un atto estintivo, e non partecipa alla natura del contratto, non è dispositivo, non è titolo (col titolo si allude al fondamento, cioè ad una delle fonti art.1173) ma è meramente risolutorio. Il contratto estintivo è quello con il quale le parti stabiliscono che un precedente rapporto giuridico non si fa più niente.
Il contratto ha forza di legge tra le parti (art. 1372). Art. 1373 disciplina il recesso, cioè l’atto di scioglimento unilaterale, configurato come “ipotesi eccezionale”. Non ci si può sciogliere da un contratto se non nei soli casi e modi previsti dalla legge, e sempre che il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione, salva una diversa previsione del contratto, ciò vuol dire che l’art. 1373 è norma derogabile.
L’altro elemento che caratterizza l’efficacia del contratto è la relatività degli effetti, esso produce effetti solo tra le parti, non rispetto a terzi, salvi casi previsti dalla legge, e salvo norma contraria, se il contratto produce effetti favorevoli al terzo gli effetti si producono a prescindere dal consenso del soggetto beneficiario, salvo il suo rifiuto. Autonomia privata, le parti si danno regole a sé, non possono provocare effetti per i terzi. Principio derogato caso in cui il contratto produca effetti favorevoli per il terzo.
Il contratto può produrre anche il trasferimento di un diritto e la costituzione di un diritto reale. Es. compravendita. L’efficacia reale del contratto è stata recepita dal codice civile italiano solo nel 1865. Il trasferimento della proprietà, in diritto romano, avveniva mediante la mancipatio in jure cessio e la traditio.
La traditio è atto traslativo, cioè che trasferisce il diritto, ed era adempimento dell’obbligazione assunta col contratto. Il contratto era il titolo dell’acquisto e la traditio l’atto traslativo, il c.d. modus adquirendi.
I contratti associativi ricadono solo in parte nella nozione di contratto dall’art. 1321; creano rapporti tra le parti, ma producono un effetto più intenso, creano un nuovo soggetto di diritto. Il contratto è un atto di autonomia privata bilaterale o plurilaterale, esso consiste nell’esternazione di un intento comune rappresentato da un autoregolamento.
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