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Occorre distinguere i contratti gratuiti supportati da interesse egoistico o
comunque non donativi, da quelli caratterizzati da spirito di libertà e che
costituiscono donazioni.
Per i primi, opera il modello di perfezionamento del vincolo delineato
dall’art.1333, la proposta con cui taluno dichiara di assumere un obbligazione
esclusivamente a suo carico è irrevocabile appena giunge a conoscenza del
destinatario, il vincolo si perfeziona col mancato rifiuto. Tale figura è stata
annoverata nell’ambito degli atti unilaterali impegnativi, perché essa diviene
fonte di obbligazione.
Quando l’attribuzione patrimoniale si ha per puro spirito di libertà, rientra nello
schema negoziale della donazione. La tutela del disponente è data dalla forma
per la validità, o dalla realità, come per la donazione di modico valore, nella
quale il contratto si perfeziona con la consegna della cosa, cioè atto spontaneo
del disponente.
La donazione è un contratto, fatta eccezione per la donazione obnuziale, fatta
in riguardo di un determinato futuro matrimonio «a favore di uno o di entrambi
gli sposi» la quale si perfeziona senza il bisogno dell’accettazione, qui è il
matrimonio a creare il presupposto per l’attribuzione.
La donazione presenta affinità col testamento, per la sua gratuità, e ha
rilevanza nella dinamica successoria. Siccome la donazione è gratuita perché
tramite essa il donante dispone di un diritto o assume un’obbligazione senza
corrispettivo, se ne è resa difficile la praticabilità per evitare che qualcuno
faccia una donazione senza esserne perfettamente consapevole.
Per perseguire la tutela del donante, si sopperisce alla gratuità mediante un
requisito formale particolarmente accentuato, non basta il semplice consenso,
ma un consenso tramite atto pubblico alla presenza di due testimoni, sotto
pena di nullità. Per le donazioni di modico valore o di beni mobili di modico
valore, basta la consegna della cosa, senza il requisito dell’atto pubblico.
La modicità della donazione va rapportata alle condizioni economiche del
donante.
Il modello del contratto con obbligazioni del solo proponente si sovrappone alla
donazione con effetti obbligatori, e la stessa attribuzione donativa può essere
attuata mediante strumenti negoziali diversi dalla donazione, accomunati sotto
la denominazione di donazioni indirette, a cui l’art.809 dichiara applicabili
alcune disposizioni dettate per la donazione.
I contratti onerosi (a prestazioni corrispettive, sinallagmatici) sono quei
contratti dove le prestazioni dei contraenti sono legate da un nesso di
corrispettività, in essi la prestazione di ciascun contraente trova fondamento
nella prestazione dell’altro. I contratti a prestazioni corrispettive sono una
species genus.
di tutt’altro
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Il contrato unilaterale.
A dispetto del nome, i contratti unilaterali sono pur sempre atti giuridici (più
precisamente, negozi giuridici) bilaterali o, addirittura plurilaterali, in quanto
imputati a due o più soggetti. Vanno distinti distinti dai negozi giuridici
unilaterali, ad esempio il testamento.
Esempi di contratto unilaterale sono il deposito gratuito (per la dottrina anche
quello oneroso), il mutuo, la promessa al pubblico, la donazione (che in Italia ha
natura contrattuale).
Il concetto di contratto unilaterale non sempre coincide con quello di
contratto a titolo gratuito, nel quale una parte ottiene un vantaggio senza
un sacrificio patrimoniale che è sorto unicamente dall’altra parte (donazione)
Es. il mutuo oneroso, poiché il mutuante dovrà privarsi della disponibilità
prestata fino alla restituzione.
«La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo
per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte a cui è
destinato. Il destinatario può rifiutare nel termine richiesto dalla natura
dell’affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso.»
Promessa al pubblico: Da distinguersi con l’offerta al pubblico (proposta
contrattuale che vincola il proponente solo in presenza dell’accettazione della
controparte)
La promessa al pubblico è il negozio giuridico unilaterale, disciplinato
dall’art.1989, tramite il quale un determinato soggetto si impegna
pubblicamente ad eseguire una determinata prestazione nei confronti di chi si
troverà in una determinata situazione -es. Caritas, che offre prestazioni o beni
(mensa gratuita, vestiti, ripari occasionali) solo a coloro che sono in condizioni
di povertà- o di chi compirà una determinata azione. -es. colui che offre una
determinata somma di denaro a chi gli riporterà il cane smarrito-.
La revoca è possibile, ma solo per giusta causa, e in ogni caso non ha effetto
se la situazione o l’azione previste nella promessa si sono verificate. La revoca
potrà essere resa pubblica nella stessa forma usata per la promessa o
equivalente; il soggetto rimane vincolato per un anno se non è apposto
termine. L’obbligazione consiste nel dover adempiere alla prestazione oggetto
della promessa. Tale promessa vincola il promittente dal momento in cui la
promessa stessa è stata resa pubblica.
Il contratto con obbligazioni del solo proponente: La possibilità che una
promessa unilaterale faccia sorgere un’obbligazione è prevista, nel regime
della conclusione del contratto, nell’art 1333.
Figura regolata nella disciplina del contratto in generale, genera un rapporto
bilaterale, pone un’eccezione alla regola secondo cui l’accordo si perfeziona
quando previene al proponente l’accettazione da parte dell’oblato (colui al
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quale è indirizzata la proposta).
Questo tipo di contratto è l’eccezione alla regola in cui «proposta ed
accettazione sono atti unilaterali, indirizzati, o recettizi, producono effetto dal
momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono
destinati.» sono contratti senza accordo, che si perfezionano al mancato
rifiuto del destinatario, nel momento in cui un contratto si concluderà ma egli
rifiuta l’accettazione, dovrà provare di essere stato, senza sua colpa,
nell’impossibilità di averne notizia (atto impegnativo unilaterale). La proposta
prevede obbligazioni per il solo proponente, è irrevocabile appena giunge a
conoscenza del destinatario se il destinatario non la rifiuta, allora diviene atto
impegnativo.
In questo contratto è la dichiarazione stessa ad essere fonte dell’obbligazione,
cioè titolo dell’obbligazione, anche se è necessario che abbia tutti i requisiti
richiesti per il contratto in generale.
Inidonea a generare l’obbligazione, una mera promessa di dare 100,
perché, essa in se, non esprime una causa.
La causa della promessa genere un obbligazione ai sensi dell’art 1333, è
intrinseca all’atto e non deve riferirsi ad un titolo ad esso preesistente. Una
causa intrinseca all’atto non attiene ad un’obbligazione preesistente, ma
consiste nell’individuazione della causa giustificatrice di una nuova
obbligazione.
Es. di causa intrinseca all’atto: le cosiddette “promesse condizionate” ad
una prestazione. La promessa di dare una somma di denaro al destinatario
della promessa, se egli terrà un certo comportamento.
I contratti bilaterali o plurilaterali
I contratti bilaterali sono conclusi da due parti, non ne muta la sostanza
il fatto che una delle parti sia soggettivamente complessa (cioè
composta da più soggetti). Pensiamo alla vendita di un bene in
comunione, dove i venditori costituiscono una parte soggettivamente
complessa, ed occorre il consenso di entrambi per la conclusione del
contratto.
I contratti plurilaterali, sono quelli con una pluralità delle parti,
caratterizzati dalla comunione di scopo, cioè «le prestazioni di ciascuna
delle parti sono dirette al compimento di uno scopo comune». Questo
tipo di contratto è espressamente regolato dagli art.1420, 1446, 1459 e
1466.
In tema di patologia, il principio di conservazione, in qui la nullità,
l’annullamento, la risoluzione del vincolo di una delle parti, non si
estende all’intero contratto, salvo che, debba secondo le circostanze,
considerarsi essenziale.
I contratti associativi, caratterizzati dalla comunione di scopo, sono
eventualmente plurilaterali perché le società di persone possono essere
costituite anche solo da due soggetti.
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I contratti plurilaterali sono quelli che intervengono tra comproprietari e
tra condomini.
Il fenomeno del contratto associativo è colto solo in parte nella
definizione dell’art1312. Definizione che riferisce al rapporto tra gli
associati, ma le sfugge del tutto l’aspetto più importante, ovvero, la
creazione di un nuovo soggetto di diritto, che nasce solo per effetto del
contratto associativo, un effetto denominato “rilievo reale”.
Qui la parola delle parti ha un effetto “performativo”: crea il soggetto.
Le società di capitali acquistano la personalità giuridica con l’iscrizione
nel registro delle imprese, le associazioni e le fondazioni, con l’iscrizione
nel registro delle persone giuridiche.
Le società di persone, quelle senza personalità giuridica, i consorzi con
attività esterna ed i comitati, diventano soggetti di diritto solo per un
contratto tra coloro che hanno inteso di costituirli. In fine, questo tipo di
contratto non genera solo un rapporto tra gli associati, ma determina un
nuovo centro di imputazione che assume il ruolo di soggetto.
Gli effetti del contratto
Contratti ad effetti obbligatori, reali o traslativi.
Il contratto può produrre anche effetti reali, effetti enunciati nell’art.1376, che
definisce il contratto con effetti reali, dispone «nei contratti che hanno per
oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione
o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la
proprietà o il diritto si trasferiscono e si acquistano per effetto del consenso
delle parti legittimamente manifestato».
In sintesi, il trasferimento di un diritto (reale o di credito) e la costituzione di un
diritto reale, si producono per effetto del consenso legittimamente manifestato,
la c.d. efficacia traslativa del consenso. Il problema più serio, nella
circolazione dei diritti, si comprende con riguardo al trasferimento di diritti
reali, i quali sono assoluti, dove l’assolutezza sta ad indicare la loro opponibilità
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