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Gli incapaci relativi
Sono invece i minori emancipati e gli inabilitati. I
incapaci relativi:
sono coloro che hanno già compiuto sedici anni di
minori emancipati
età e sono stati autorizzati dal Tribunale per i minorenni a contrarre
matrimonio. In Italia l’età minima per contrarre matrimonio è di 18
anni, ma se si verificano dei gravi motivi, per esempio, lo stato di
gravidanza di una minorenne, il Tribunale per i minorenni può
autorizzare il matrimonio nominando un curatore. Gli sono
inabilitati
quelle persone che, seppur maggiorenni, si trovano in una situazione di
abituale infermità, ma non così grave da portare all’interdizione. Tale
inabilità viene accertata dal giudice tutelare, con una sentenza di
inabilitazione. Possono essere inabilitati il non vedente e il sordomuto
privi di un’adeguata educazione e istruzione; chi fa uso abituale di
sostanze stupefacenti oppure è alcolista, o infine, il prodigo, ossia chi,
spendendo il proprio denaro in maniera eccessiva e ingiustificata,
può compromettere seriamente la sua situazione economica e quella
della sua famiglia. Anche in tali casi il giudice tutelare nomina un
curatore.
La disciplina dell’interdizione e della inabilitazione è stata in parte
modificata introducendo una nuova figura intermedia, l’amministratore
(legge 9 gennaio 2004, n. 6), il cui compito è di intervenire,
di sostegno
previa nomina da parte del giudice tutelare, nei casi in cui un soggetto si
trovi in una situazione, anche parziale o temporanea, di infermità
psichica o fisica, al fine di provvedere ai suoi interessi. Per esempio, si
può trattare di anziani con problemi di salute gravi, persone in coma
ecc. che altrimenti si troverebbero in difficoltà o impossibilitati a gestire
personalmente i propri interessi.