Gli incapaci relativi
Gli incapaci relativi sono i minori emancipati e gli inabilitati. I minori emancipati sono coloro che hanno già compiuto sedici anni e sono stati autorizzati dal Tribunale per i minorenni a contrarre matrimonio. In Italia l'età minima per contrarre matrimonio è di 18 anni, ma se si verificano dei gravi motivi, per esempio, lo stato di gravidanza di una minorenne, il Tribunale per i minorenni può autorizzare il matrimonio nominando un curatore.
Gli inabilitati sono quelle persone che, seppur maggiorenni, si trovano in una situazione di abituale infermità, ma non così grave da portare all'interdizione. Tale inabilità viene accertata dal giudice tutelare, con una sentenza di inabilitazione. Possono essere inabilitati il non vedente e il sordomuto privi di un'adeguata educazione e istruzione; chi fa uso abituale di sostanze stupefacenti oppure è alcolista, o infine, il prodigo, ossia chi, spendendo il proprio denaro in maniera eccessiva e ingiustificata, può compromettere seriamente la sua situazione economica e quella della sua famiglia. Anche in tali casi il giudice tutelare nomina un curatore.
La disciplina dell'interdizione e della inabilitazione è stata in parte modificata introducendo una nuova figura intermedia, l'amministratore di sostegno (legge 9 gennaio 2004, n. 6), il cui compito è di intervenire previa nomina da parte del giudice tutelare, nei casi in cui un soggetto si trovi in una situazione, anche parziale o temporanea, di infermità psichica o fisica, al fine di provvedere ai suoi interessi. Per esempio, si può trattare di anziani con problemi di salute gravi, persone in coma, ecc. che altrimenti si troverebbero in difficoltà o impossibilitati a gestire personalmente i propri interessi.
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