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LA MONETA E IL PRINCIPIO NOMINALISTICO.

La moneta è un bene destinato a costituire mezzo di scambio per l’acquisto di beni e

servizi di ogni genere. Le unità nelle quali essa si esprime possono costituire una

misura di valore dei beni e servizi stessi. Gli strumenti monetari sono cose mobili sulle

quali è impresso un numero di unità monetarie che ne esprime il valore nominale.

Altra cosa è il potere d’acquisto della moneta. Vale il principio nominalistico: il debitore

si libera pagando la somma originariamente determinata, anche se il suo potere di

acquisto si è modificato nel tempo intercorso fra la nascita del debito e la sua

scadenza (art. 1277). Nel caso di svalutazione della moneta questo principio opera a

favore del debitore.

DEBITI DI VALORE.

Vi sono rapporti nei quali al creditore deve essere attribuito il valore di un bene o di

una quota di patrimonio. Nello svolgimento di questi rapporti occorre perciò procedere

alla liquidazione, cioè alla determinazione numerica della somma dovuta. La

liquidazione avviene sulla base del valore del bene in un certo momento, assunto

come tempo di riferimento. Si parla, perciò, di debiti di valore (contrapposti ai debiti di

valuta, per i quali vale il principio nominalistico). Con la liquidazione il debito di valore

diventa debito di valuta.

L’ADEMPIMENTO EDLLE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE.

I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo

del pagamento e per il suo valore nominale (art. 1277).

XXXVI. OBBLIGAZIONI SOLIDALI, INDIVISIBILI, ALTERNATIVE,

FACOLTATIVE.

LA SOLIDARIETÀ PASSIVA.

Nella sua forma più semplice il rapporto obbligatorio lega un solo debitore ad un solo

creditore. Ma può anche accadere che i debitori o i creditori siano più di uno.

Consideriamo l’ipotesi di una pluralità di debitori. Se la prestazione dovuta è divisibile

sono possibili due diversi regimi giuridici. Può darsi che il creditore possa chiedere a

ciascuno dei debitori solo una quota del totale: se uno dei condebitori non paga la sua

parte, il creditore subisce la perdita corrispondente. Quando è applicabile questa

regola, l’obbligazione si dice parziaria. Può darsi, invece, che il creditore possa

pretendere l’intero da uno qualunque dei debitori il quale, dopo aver pagato, dovrà

rivolgersi ai condebitori per ottenere da ciascuno il rimborso della sua parte. Questa

regola si chiama solidarietà passiva. Se uno dei condebitori non paga, la perdita

corrispondente è ripartita fra gli altri e non è risentita dal creditore: in questo modo

ciascuno dei condebitori garantisce per gli altri. La solidarietà passiva costituisce la

regola: se più persone sono obbligate insieme per la medesima causa o per il

medesimo oggetto, esse sono tenute normalmente in solido, salvo patto contrario con

il creditore (art. 1294). Se il debito è solidale, il creditore è normalmente libero

discutere i debitori nell’ordine che preferisce. Talvolta invece la legge, o la

convenzione fra le parti, impone un determinato ordine successivo. Il debitore che

abbia pagato al creditore l’intero eserciterà contro gli altri obbligati un’azione di

regresso. Da ciascuno egli potrà pretendere un rimborso pro quota; ma se

l’obbligazione è stata contratta nell’interesse esclusivo di uno degli obbligati, questi

dovrà rimborsare per l’intero chi ha pagato. Gli atti con i quali il creditore interrompe la

prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto anche riguardo agli altri

debitori (art. 1310). Il principio generale è, comunque, che si propagano agli altri

condebitori solo le conseguenze favorevoli, non quelle sfavorevoli.

LA SOLIDARIETÀ ATTIVA.

Quando vi è una pluralità di creditori, si ha solidarietà attiva se ciascuno di essi ha

diritto di chiedere l’adempimento per l’intero, salvo il suo obbligo di riversare agli altri

la parte che spetta loro (art. 1292, 1298). Se invece ciascuno dei creditori può

pretendere solo il pagamento della sua quota, il credito di dice parziario. La solidarietà

attiva rappresenta l’eccezione. Essa si può avere solo per volontà dei creditori, o in rari

casi previsti dalla legge. Altrimenti il credito si divide fra i creditori.

OBBLIGAZIONI INDIVISIBILI.

Quanto si è detto circa solidarietà e parziarietà vale solo se l’obbligazione ha per

oggetto una prestazione che possa essere divisa e seguita in parti. Quando invece ciò

non sia possibile valgono regole analoghe a quelle delle obbligazioni solidali, in quanto

applicabili (art. 1217); ma, come è ovvio, l’indivisibilità opera anche nei confronti degli

eredi. (art. 1318). Un esempio potrebbe essere la consegna di una statua o il rilascio di

un appartamento.

OBBLIGAZIONI ALTERNATIVE.

L’obbligazione è alternativa se al creditore o a debitore o a un terzo è attribuita la

scelta fra diverse prestazioni, poste sullo stesso piano di importanza (art. 1285). La

scelta, se non è stato stabilito diversamente, spetta al debitore (art. 1286). La scelta

rende semplice l’obbligazione, da alternativa che era; perciò, se l’oggetto scelto

diventa successivamente impossibile, l’obbligazione si estingue. Se invece una delle

prestazioni è impossibile fin dall’origine o diventa impossibile prima della scelta per

una causa non imputabile ad alcuna delle parti, la scelta stessa si restringe alle altre

prestazioni (art. 1288).

OBBLIGAZIONI FACOLTATIVE.

L’obbligazione è facoltativa se prevede come oggetto una sola prestazione, ma

attribuisce al debitore la facoltà di liberarsi eseguendo un’altra prestazione in funzione

di surrogato della prima. Se la prestazione principale diventa impossibile per una

causa non imputabile al debitore, questi è liberato: l’esecuzione dell’altra costituisce

per lui una facoltà, non un dovere.

XXXVII. L’ADEMPIMENTO E ALTRE CAUSE DI ESTINZIONE

DELLE OBBLIGAZIONI.

L’ADEMPIMENTO IN GENERALE.

L’adempimento consiste nell’eseguire la prestazione dovuta, qualunque ne sia la

natura. L’adempimento del debitore è un atto materiale, non un negozio giuridico. Il

pagamento eseguito dal debitore incapace non può essere impugnato (art. 1191): si

tratta di una prestazione dovuta, poco importa la volontà del debitore. Anche la

volontà del creditore non ha importanza, se egli ha materialmente ottenuto ciò che gli

spettava. Ma se il creditore è incapace, vi è il pericolo che disperda quanto gli venga

pagato. Perciò il pagamento va fatto al suo rappresentante legale; altrimenti può

ugualmente liberare il debitore, ma solo se questi prova che ciò che fu pagato è stato

rivolto a vantaggio dell’incapace (art. 1190). L’obbligazione può essere adempiuta dal

debitore personalmente, oppure per mezzo di un ausiliario. Ma la possibilità di far

eseguire la prestazione ad un ausiliario è esclusa quando la prestazione stessa abbia

carattere personale. Il pagamento può essere effettuato al creditore o al suo

rappresentante. Oppure al soggetto indicato dal creditore o autorizzato dalla legge o

dal giudice a riceverlo (art. 1188). Il pagamento fatto a un terzo non legittimato a

riceverlo non libera il debitore, il quale dovrà perciò pagare nuovamente, a meno che

non dimostri di aver eseguito il pagamento in buona fede. Anche qui dunque si tutela

l’affidamento. La prestazione deve essere eseguita per intero: salvi eventuali usi

diversi, il creditore può rifiutare un adempimento parziale, anche se la prestazione è

divisibile, senza incorrere perciò in mora del creditore (artt. 1181, 1208). Inoltre il

debitore deve eseguire esattamente ciò che è dovuto: non può liberarsi eseguendo

una prestazione diversa, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore

consenta.

L’ADEMPIMENTO DEL TERZO.

L’obbligazione può essere adempiuta da un terzo non obbligato. L’interesse che spinge

il terzo a pagare il debito altrui può essere vario. Una volta eseguito il pagamento, i

rapporti fra il terzo e il debitore saranno regolati dai loro accordi, se ve ne sono.

Altrimenti il terzo potrà chiedere al debitore il rimborso in base alla regola generale

dell’arricchimento senza causa (art. 2041): la liberazione dal debito costituisce infatti

un arricchimento ottenuto a spese del terzo. Il debitore non può opporsi

all’adempimento del terzo: qualunque sia la ragione che lo spinge ad opporsi, la legge

considera prevalente l’interesse all’attuazione del rapporto obbligatorio. Il creditore

può rifiutare l’adempimento del terzo solo quando l’obbligazione abbia per oggetto

una prestazione di fare di carattere personale. In ogni caso l’intervento del terzo è

escluso se tanto il creditore quanto il debitore vi si oppongano (art. 1180). L’esistenza

oggettiva del debito è sufficiente a giustificare il pagamento, anche senza una volontà

piena e consapevole del debitore. Il terzo non è obbligato a pagare, perciò il

pagamento deve essere giustificato dalla sua volontà di adempiere il debito altrui. Se

questa volontà manca, o è viziata, il pagamento è invalido, e il terzo potrà chiedere la

restituzione in base all’art. 2033, o in base all’art. 2036. La causa del pagamento del

terzo sta nel rapporto obbligatorio fra debitore e creditore. Se questo rapporto non

esiste, il pagamento è invalido e il terzo può chiedere la restituzione.

IL PAGAMENTO CON SURRUGAZIONE.

Il terzo, nel pagare il debito altrui, può subentrare al creditore nel diritto di credito

verso il debitore. La surrogazione può avvenire:

Di diritto (surrogazione legale);

 Per volontà del creditore;

 Per volontà del debitore.

 LA COMPENSAZIONE.

La compensazione è l’estinzione di due debiti reciproci, esistenti fra le stesse persone.

L’estinzione è totale se i due debiti reciproci hanno lo stesso ammontare; se invece

hanno misure diverse, il minore si estingue del tutto, mentre il maggiore si riduce di

una quantità corrispondente. In questo modo si ha un risparmio di attività inutili e una

semplificazione. La legge prevede tre tipi di compensazione: la compensazione legale,

la compensazione giudiziale e la compensazione volontaria. Perché la compensazione

legale si verifichi, occorre che le obbligazioni reciproche abbiano le seguenti

caratteristiche (art. 1243):

Devono essere omogenee e fungibili: avere cioè per oggetto entrambe una<

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Publisher
A.A. 2017-2018
92 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ursu.denisa03 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Romeo Christian.