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Misure cautelari personali

Le misure cautelari personali costituiscono limitazioni di libertà personali assistite dalla garanzia giurisdizionale sin dal momento iniziale, venendo esse disposte da un giudice sia se richiesta nella fase delle indagini preliminari, sia in quella processuale. Nella sistematica del processo accusatorio, la capacità di incidenza del Pubblico Ministero e della Polizia Giudiziaria sulla sfera giuridica dell'indagato è ristretta ed angusta se rapportata all'ampia gamma di misure cautelari, che fanno capo al giudice. Alla funzione inquirente sono consentite solo le misure privative della libertà personale, consistenti nel fermo, e per la Polizia Giudiziaria anche nell'arresto. Spetta al giudice provvedere, in via ordinaria, di assicurare le esigenze cautelari con misure giurisdizionali. Il giudice non può comunque provvedere di propria iniziativa, essendo necessaria una richiesta del Pubblico Ministero con l'indicazione degli elementi sui.quali si fonda. Le misure cautelari, che il giudice può disporre, investono l'intera personalità dell'accusato, dispiegandosi in:
  • Misure coercitive. Sopprimono o limitano la libertà personale.
  • Misure interdittive. Pongono limiti a taluni diritti e facoltà personali.
In forza del principio di tassatività, le misure cautelari personali sono solo quelle tipiche, previste dal codice ed applicabili nei casi e nei modi indicati. L'esigenza di contenere l'esercizio del potere cautelare, oltre alla scomparsa di ipotesi di obbligatorietà correlate a una situazione indiziante nell'adozione automatica del provvedimento restrittivo, trova espressione in una serie di norme che condizionano e specializzano le singole misure, anche secondo una scala armonica. L'intento del legislatore è quello di ricorrere all'applicazione delle misure cautelari in via di eccezione, nel rispetto del principio di presunzione di non colpevolezza.

colpevolezza sancito dall'articolo 27 comma 2 Costituzione.

Condizioni per l'applicazione: gravi indizi ed esigenze cautelari.

Per poter esercitare il potere cautelare è necessaria la presenza di talune condizioni generali, costituite dalla presenza del limite edittale di pena del reato per cui si procede, nonché dei gravi indizi di colpevolezza; inoltre è necessaria la presenza delle esigenze cautelari.

Le misure richiedono per la loro adozione la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e la presenza di almeno una delle esigenze cautelari. La loro applicazione è condizionata all'assenza di cause estintive del reato o della pena o di giustificazione di non punibilità, trattandosi pur sempre di custodia cautelare ricollegata ad una pretesa punitiva. Se questa non potrà sfociare in una pena da espiare viene meno la stessa ratio di una carcerazione provvisoria, sia pure per finalità cautelari.

Ai sensi dell'articolo 275

comma 2 bis, se il giudice ritiene che, in caso di condanna, l'imputato verosimilmente beneficerà della sospensione condizionale della pena, non può essere adottata alcuna misura cautelare custodiale.

La prima condizione generale per l'applicazione delle misure cautelari personali è la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, intendendosi per tali la presenza di elementi di prova idonei a condurre in un futuro processo ad una probabile condanna. Il termine indizio in tale sede non è assimilabile al concetto di indizio come prova indiretta (indizio probatorio) di cui all'articolo 192 comma 2 cpp; va inteso come elemento probatorio sia qualitativamente che quantitativamente differente dalla prova in dibattimento, in quanto deve essere indicativo di una probabilità di colpevolezza e può essere costituito anche dagli atti delle indagini, quando, come di regola avviene, la misura cautelare è adottata nel corso delle indagini preliminari.

Se l'indizio cautelare è costituito da un elemento di prova diretto, può anche essere unico e non plurimo. La legge 63/2001 sul giusto processo ha introdotto taluni criteri, vincolanti per il giudice, nella valutazione degli indizi. In particolare:

  1. Non sono utilizzabili le intercettazioni acquisite illegittimamente (articolo 271 comma 1o bis).
  2. Non sono utilizzabili le notizie ricevute da informatori di Polizia Giudiziaria, quando costoro non siano stati ascoltati (articolo 203 comma 1 bis).
  3. Non sono utilizzabili le testimonianze indirette, se non viene indicata la persona da cui si è appresa la notizia (articolo 195 comma 7).
  4. Quando gli indizi derivano dalle dichiarazioni rese da un coimputato o da un imputato in un procedimento connesso o collegato, per la loro attendibilità necessitano dei riscontri estrinseci (articolo 192 commi 3 e 4).

Nel caso in cui i gravi indizi siano costituiti dalle dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel procedimento connesso o collegato, per la loro attendibilità necessitano dei riscontri estrinseci (articolo 192 commi 3 e 4).

medesimo reato o dacoimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato, dette dichiarazioni per essere valutate positivamente, oltre che essere intrinsecamente attendibili, devono essere corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioè da assumere idoneità dimostrativa in ordine all'attribuzione del fatto reato allo specifico soggetto destinatario delle accuse. Fermo restando che in sede cautelare è sufficiente la ragionevole ed alta probabilità della colpevolezza dell'accusato.

Le limitazioni di libertà sono subordinate anche alla ricorrenza di almeno una delle tre esigenze cautelari, analiticamente descritte (articolo 274). Tali esigenze condizionano non solo l'insorgere della limitazione, ma la persistenza della stessa, dovendo le misure essere revocate ovvero essere modificate e sostituite con altre di diverso tipo, ai sensi dell'articolo 299. Più

La latripartizione delle esigenze cautelari è la seguente: Esigenze di indagine. Per la prevenzione del pericolo di inquinamento delle fonti di prova, o allorché la libertà dell'indagato - imputato determini, in relazione ai fatti per cui si procede, una situazione di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova. Le circostanze da cui si desume tale pericolo devono essere indicate specificamente nel provvedimento, ciò a pena di nullità. Esse non possono essere individuate nel rifiuto dell'indagato - imputato di rendere dichiarazioni od ammissione degli addebiti. Esigenze di tutela della collettività. Desunte da concrete e attuali circostanze del fatto o commesso dall'indagato - imputato o la sua negativa personalità, ricorrendo il pericolo che la libertà del soggetto gli consenta di commettere gravi delitti contro l'uso delle armi o altri mezzi.

di violenza personale; ovvero reati diretti contro l'ordinamento costituzionale o delitti di criminalità organizzata ovvero della stessa specie di quello per cui si procede. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede. Secondo la nuova formulazione della lettera c dell'articolo 274, non è più sufficiente ritenere, in termini di certezza o di alta probabilità, che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario prevedere che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti.

Fuga o pericolo di fuga. Purché la gravità del reato giustifichi la prognosi dell'irrogazione o di una pena superiore a 2 anni di reclusione. La limitazione di libertà è stata vista nell'ottica della gravità della pena in concreto.

irrogabile; è da precisare che il pericolo di fuga deve essere desunto da specifiche, concrete e attuali circostanze e non dalla mera gravità della pena irrogata. La necessità della presenza di esigenze cautelari, per l'adozione di una misura cautelare personale, conferma che la ratio di esse non è quella di anticipazione della pena, bensì di mezzo per prevenire pericoli. In assenza di esigenze cautelari, anche di fronte ad un indagato a cui sono attribuiti gravi reati, non possono essere applicate misure cautelari.

Limiti di pena per l'applicabilità delle misure. L'applicabilità delle misure cautelari personali, prevista solo per i delitti, incontra una soglia minima inerente alla gravità del delitto commesso, dovendo essere il reato punibile con una pena edittale superiore ad un certo limite. Per calcolare l'entità della pena prevista per il singolo reato in astratto, bisogna rifarsi alle disposizioni di cui

All'articolo 278. Di recente le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che per la determinazione della pena agli effetti dell'applicazione di una misura cautelare personale e, segnatamente, dell'individuazione dei corrispondenti termini di durata massima delle fasi processuali precedenti la sentenza di merito di primo grado, deve tenersi conto, nel caso di concorso di più circostanze aggravanti ad effetto speciale, oltre che della pena stabilita per la circostanza più grave, anche dell'ulteriore aumento complessivo di un terzo, ai sensi dell'articolo 63 comma 4 cp, per le ulteriori omologhe aggravanti meno gravi. In motivazione la Suprema Corte ha precisato che il criterio di calcolo di cui all'articolo 63 comma 4 cp non opera nella diversa ipotesi di concorso di più aggravanti ad effetto speciale per le quali l'incremento sanzionatorio è autonomamente indicato ex lege, trovando in tal caso applicazione il criterio

Cumulativo di calcolo a fini cautelari, previsto dall'articolo 278 comma 1 cpp.

Ai fini della determinazione dell'entità della pena edittale non può tenersi conto della recidiva reiterata.

Le soglie di pena previste per l'applicabilità delle misure coercitive sono le seguenti:

  • Delitto punibile con l'ergastolo o con pena non inferiore nel massimo a 5 anni, per la misura della custodia in carcere. Tale limite viene ridotto alla pena superiore a 3 anni se il soggetto abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare (articolo 280 commi 2 e 3).
  • Delitto punibile con l'ergastolo o con pena superiore nel massimo a 3 anni, per le misure diverse dalla custodia in carcere (articoli 280 comma 1 e 287).

Solo all'esito della celebrazione di un'udienza di convalida di arresto, eccezionalmente, la misura coercitiva può essere applicata per delitti punibili con pena inferiore a 3 anni (articoli 280 e 391 comma 5).

tratta di un reato per il quale è prevista la possibilità di applicare misure cautelari personali, deve valutare se sussistono i presupposti per l'adozione di tali misure. I criteri di scelta delle misure cautelari personali sono stabiliti dall'articolo 274 del Codice di Procedura Penale italiano. Il giudice deve valutare la gravità del reato, la pericolosità sociale dell'imputato, la possibilità di reiterazione del reato, la gravità delle conseguenze che potrebbero derivare dall'eventuale reiterazione del reato e la possibilità di sottrarsi alla giustizia. In base a tali criteri, il giudice può decidere di applicare una misura cautelare personale, come ad esempio la custodia cautelare in carcere, la custodia cautelare agli arresti domiciliari o il divieto di allontanarsi dal proprio domicilio. La scelta della misura cautelare da applicare dipende quindi dalla valutazione del giudice, che deve tener conto di tutti i fattori sopra elencati. L'obiettivo delle misure cautelari personali è quello di garantire la sicurezza della collettività e di evitare il pericolo di reiterazione del reato da parte dell'imputato.
Dettagli
A.A. 2020-2021
111 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher francesca ghione di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Voena Giovanni Paolo.