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Gli atti e le attività.

Gli atti del procedimento penale.

Attività e atti del procedimento.

Il procedimento penale è per definizione una successione di atti, provenienti dal giudice, dai soggetti e

dalle parti processuali, nonché da figure che non hanno soggettività.

Gli atti presentano profili formali e sostanziali, che ne riflettono la forma, il contenuto e, più

specificamente, il modo di compilazione, la lingua, il regime di segretezza, la collocazione nel tempo, la

tecnica di materializzazione e la rilevanza della loro ritualità.

Contrariamente al vecchio codice, il nuovo titola il libro II Atti, a significazione dell’applicabilità della sua

disciplina sia agli atti del procedimento che a quelli del processo.

Gli atti sono l’essenza del processo ed un processo giusto non può che scaturire da atti conformi alle

regole processuali. La veste che gli atti assumono è innanzitutto quella della lingua italiana, in modo che il

destinatario sia in grado di comprenderli. Se però costui è cittadino italiano appartenente ad una

minoranza linguistica riconosciuta, gli atti da lui compiuti o a lui diretti hanno una documentazione

bilingue innanzi all’autorità giudiziaria di primo e secondo grado del luogo, se l’interessato lo richiede; non

ha rilevanza che l’alloglotta conosca o meno la lingua italiana.

Nell’ipotesi, più generale, di ignoranza della lingua italiana, l’imputato straniero ha diritto all’assistenza di

un interprete per poter essere posto in grado di difendersi e chi deve fare una dichiarazione interloquisce

nella sua lingua, eventualmente per iscritto, sempre a mezzo dell’interprete.

Secondo la Corte costituzionale, il diritto dell’imputato ad essere immediatamente e dettagliatamente

informato nella lingua da lui conosciuta della natura e dei motivi dell’imputazione consentendogli di

esprimere un contenuto di valore implicito nel riconoscimento costituzionale, a favore di ogni uomo. Ne

consegue che, in ragione della natura di quest’ultimo quale principio fondamentale, ai sensi dell’articolo 2

Costituzione, il giudice è sottoposto al vincolo interpretativo di conferire alle norme della legge ordinaria,

che al diritto all’esatta comprensione dell’accusa danno esplicita garanzia, un significato espansivo diretto

a renderle, nei limiti del possibile, concrete ed effettive.

Se lo straniero ha mostrato, in qualsivoglia maniera, di rendersi conto del significato degli atti compiuti

con il suo intervento o a lui indirizzati e non è rimasto completamente inerte, ma al contrario ha assunto

personalmente delle iniziative rivelatrici della sua capacità di difendersi adeguatamente, il giudice non ha

alcun obbligo di provvedere alla nomina dell’interprete.

L’esigenza di tutela dell’imputato alloglotta che non comprenda la lingua italiana trova riscontro

nell’articolo 143, di recente riscritto dalla legge 32 del 2014, ove è previsto l’obbligo per l’autorità

giudiziaria della nomina di un traduttore e di un interprete:

L’interprete deve essere nominato per gli atti che si svolgono alla presenza dell’imputato al fine di

 poter comprendere l’accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti e lo

svolgimento delle udienze cui partecipa. Inoltre lo stesso diritto all’assistenza gratuita di un

interprete gli spetta per le comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio,

ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento.

Il traduttore deve essere nominato per tradurre, entro un termine congrui, gli atti di primaria

 importanza elencati nel comma 2 dell’articolo 143, quali l’informazione di garanzia, l’informazione

sul diritto di difesa, i provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, l’avviso di

conclusione delle indagini preliminari, i decreti che dispongono l’udienza preliminare e la citazione

a giudizio, le sentenze e i decreti penali di condanna.

La traduzione gratuita di altri atti può essere disposta dal giudice, anche su richiesta di parte, con atto

motivato.

Gli atti assumono in genere la forma di verbali, contenenti le indicazioni della data di formazione, dei

soggetti presenti, delle attività compiute, e recano la sottoscrizione degli intervenuti. La verbalizzazione

dei fatti avvenuti e delle attività compiute può avvenire per riassunto ovvero in forma integrale. Essa può

essere accompagnata e integrata da forme di riproduzione fonografica, audiovisiva o di altro tipo.

Altri atti sono quelli tipici adottati dal giudice o dai suoi ausiliari.

Il nuovo legislatore ha inteso privilegiare sistemi di verbalizzazione più moderni, sancendo subito che la

verbalizzazione è fatta con la stenotipia o altri strumento meccanico, mentre si ricorre alla scrittura

manuale solo in caso di impossibilità di ricorso a questi mezzi. La gamma che la legge offre, prevede in

via principale la stenotipia, quindi la riproduzione fonografica e quella audiovisiva. Al fine di semplificare il

rito, la legge prevede che qualora si tratti di verbali di semplice contenuto o di limitata rilevanza, il

giudice possa ricorrere alla verbalizzazione manuale riassuntiva. Tale forma è testualmente prevista per

l’udienza in camera di consiglio disciplinata dall’articolo 127, per l’udienza preliminare, per l’udienza per il

procedimento di esecuzione.

Per le persone detenute o internate, la funzione di ricevere atti e di verbalizzare dichiarazioni e richieste

può essere svolta anche da soggetti estranei all’amministrazione della giustizia, quali gli ufficiali di Polizia

Giudiziaria o i direttori degli stabilimenti di prevenzione e pena.

Diverse cose sono le copie, gli estratti e i certificati:

Certificati: attestazioni del contenuto sempre di un altro atto.

 Copie: mere riproduzioni o duplicazioni dell’atto originale.

 Estratti: riproduzioni parziali dell’atto originale.

 Distinzioni degli atti.

In tema di atti, le più importanti distinzioni attengono allo stadio processuale o pre processuale in cui

vengono in essere e alla relazione tra forma e contenuto dell’atto.

Sotto il primo profilo, si designano come atti processuali, in senso proprio, quelli posti in essere dopo il

promovimento dell’azione penale e fino alla sentenza definitiva. Si indicano come atti del procedimento

quelli compiuti nello stadi delle indagini preliminari.

Sotto il secondo profilo, l’atto può significare la manifestazione di volontà, il mero comportamento, il

risultato prodotto e cioè l’attività processuale nella sua materialità; l’atto può altresì indicare la forma, il

verbale, il documento, una sorta di involucro o contenitore rispetto alla realtà o fatto in esso contenuto.

Attiene a tale distinzione quella conseguenziale tra vizi dell’attività compiuta e vizi dell’atto formato, vizi

entrambi confluenti in cause di nullità. Al concetto di atto come forma esteriore si riferiscono le

disposizioni in tema di verbali e documentazioni di atti. più specificamente, i verbali sono particolari atti

che fanno fede fino a querela di falso, giacché provengono da pubblici ufficiali. La forma del verbale è

prevista per documentare attività della Polizia Giudiziaria, del Pubblico Ministero e del giudice. Le attività

poste in essere da altri soggetti, in separata sede e cioè senza l’intervento di pubblici ufficiali, non sono

consacrate in verbale, ma in meri atti validi come scritture private. Sono così atti e non verbali le memorie

e le richieste che le parti e i loro difensori possono presentare in ogni stato e grado del procedimento.

Segretezza e pubblicità degli atti.

Le esigenze di segretezza e il correlato divieto di pubblicità delle attività investigative e anche processuali

si fondano su una serie di valori meritevoli di tutela, quali la speditezza ed efficienza delle indagini

preliminari, la presunzione di non colpevolezza dell’accusato, la corretta formazione del convincimento del

giudice. La tutela della segretezza si scontra con la libertà di stampa, il diritto ad una piena informazione

ed il ruolo di controllo dell’opinione pubblica sull’esercizio delle pubbliche funzioni, appartenendo la

sovranità al popolo. Il punto di equilibrio è stato rinvenuto in una limitazione sia quantitativa degli atti

segreti, sia temporale sulla durata della segretezza; e per converso, nella restrizione della libertà di

pubblicazione per taluni atti o per il solo contenuto e per un determinato spazio temporale. Non vi è

innanzitutto coincidenza tra segretezza processuale degli atti e divieto di pubblicazione, giacché la

segretezza attiene ai rapporti indetti tra i soggetti processuali e non alla sfera della libertà di stampa. Per

atto coperto dal segreto si intende quello che l’indagato o imputato non conosce, né ha diritto di

conoscere. Il compimento dell’atto alla sua presenza, ovvero il successivo suo deposito, con avviso al

difensore, rende l’atto conosciuto o conoscibile, ma solo dal soggetto o parte processuale e non già da

terzi estranei, ivi compreso il giornalista. La legge 479/99 ha introdotto, nel corpo dell’articolo 114, il

comma 6 bis che vieta la pubblicazione di immagini di persone sottoposte all’uso di manette o altri mezzi

di coercizione fisica. Tale disposizione è dettata non da finalità di natura processuale, ma di tutela della

dignità della persona.

Nella fase delle indagini preliminari, si hanno atti segreti, cioè non conoscibili nemmeno dal difensore

dell’inquisito ed atti a costui noti, almeno mediante deposito dei relativi verbali, e cioè atti per lui non

segreti. Per gli atti segreti vige il divieto di pubblicazione, sia dell’atto testuale sia del suo contenuto; per

gli atti non più segreti, il divieto di pubblicazione permane solo per l’atto testuale, ma non per il

contenuto, non essendo esigibile un sostanziale silenzio stampa. Quando poi alla fase delle indagini faccia

seguito la celebrazione del dibattimento, quindi l’essenziale pubblicità dello stesso, tutti gli atti del

fascicolo del Pubblico Ministero sono noti ai difensori, stante il deposito dell’intero fascicolo, sicché non si

hanno più atti coperti dal segreto. Allora è pubblicabile il contenuto di qualsiasi atto, ma non in forma

testuale. La pubblicità del giudizio comporta che taluni atti possono essere pubblicati anche testualmente

e subito: sono gli atti utilizzati per le contestazioni. Per gli altri atti la possibilità di pubblicarli nel loro testo

è possibile per quelli contenuti nel fascicolo per il dibattimento, mentre è possibile solo dopo la pronuncia

della sentenza di secondo grado per quelli contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero. Tale disciplina ha

lo scopo di salvaguardare il libero convincimento del giudice. Costui sarebbe esposto ad influenze troppo

penetranti della stampa, qualora questa potesse pubblicare il testo di singoli atti, anziché una mera

informazione sui fatti in essi contenuti. L’osservanza del divieto di pubblicazione è assicurata, per quanto

attiene le fonti informative, dalla previsione di sanzioni disciplinari per i magistrati, la Polizia Giudiziaria, i

difensori, il personale giudiziario e gli altri pubblici dipendenti. Esigenze investigative penali o preventive

amministrative giustificano la possibilità di trasmettere copie di atti e di informazioni di procedimenti

penali sia al Pubblico Ministero, si al ministro dell’interno, fermo restando la segretezza degli atti. Altre

particolari esigenze possono far ampliare la sfera della segretezza ovvero restringerla: buon costume,

segreto di Stato, riservatezza nell’interesse di testi e parti, minorenni imputati o testi, necessità

investigative. Le notifiche degli atti.

Le notifiche in generale.

Il procedimento penale, quale serie di attività e di atti – documenti susseguentisi nel tempo, richiede che

essi siano portati a conoscenza dei soggetti e, in genere, delle persone chiamate ad agire nella fase

processuale e preprocessuale. Le notificazioni sono quelle attività poste in essere per assicurare la

conoscenza di atti. L’osservanza del meccanismo legale di notifica assicura solo una presunzione legale di

conoscenza, ben diversa essendo la sua effettività di una conoscenza reale, anche se la strutturazione

della sua normativa mira a far conseguire al destinatario la conoscenza effettiva. L’attività di

comunicazione dell’atto è descritta nella relazione di notifica, che nella sua forma tipica è redatta

dall’ufficiale giudiziario con le indicazioni di tempo, luogo, consegnatario e destinatario dell’atto; la

relazione è scritta sia sulla copia consegnata sia sull’originale da restituire all’autorità o alla parte privata

richiedente.

Diversa dalla notificazione è la comunicazione, attraverso la quale, senza intervento dell’ufficiale

giudiziario, il giudice rende noto al Pubblico Ministero propri atti o determinazioni attraverso la consegna

della copia a cura della cancelleria.

La violazione delle disposizioni in materia comporta la nullità della notifica e quindi un vizio procedurale in

grado di travolgere, nei casi più gravi, anche gli atti successivamente compiuti e di superare, in un caso

limite, lo sbarramento del giudicato, allorché in sede di incidente di esecuzione è consentito di valutare

nel merito la procedura seguita per la dichiarazione di irreperibilità, con eventuale restituzione in termini

dell’imputato ai fini dell’impugnazione.

Non bisogna confondere i vizi di notifica con quelli attinenti all’atto notificato. La notifica, nella sua forma

tipica, consiste nella consegna al destinatario, o a chi per lui, di una copia dell’atto, sicché la validità della

relativa operazione prescinde dalla validità dell’atto notificato.

I soggetti incaricati per le notifiche sono, per gli atti del Pubblico Ministero nel corso delle indagini

preliminari, l’ufficiale giudiziario e la Polizia Giudiziaria, quest’ultima limitatamente agli atti che ella stessa

deve compiere. Sono sostitutivi di notificazioni di provvedimenti od avvisi emessi dal giudice o dal

Pubblico Ministero, la lettura di essi fatta alle parti interessate in loro presenza, sempre che ne sia fatta

menzione nel verbale. Equivalenti a notifiche sono anche le consegne di atti effettuate direttamente agli

interessati dalla segreteria del Pubblico Ministero. Per gli atti del giudice, l’organo ordinario è il solo

ufficiale giudiziario; in caso di procedimenti con imputati detenuti, anche la polizia penitenziaria; la

consegna dell’atto all’interessato da parte della cancelleria del giudice vale come notifica. Per le parti

private, i loro atti possono essere spediti dal difensore mediante raccomandata RR.

In ordine alla forma della notifica, non sempre questa avviene mediante consegna di copia dell’atto,

potendo essere sostituita, per gli atti del giudice e nei casi di urgenza, da una comunicazione telefonica a

cura della cancelleria, poi oggetto di conferma mediante telegramma, ovvero anche da mezzi innominati

di trasmissione o da pubblici avvisi, ma in ogni caso per l’imputato, stante la rilevanza della posizione di

costui.

Il comma 2 bis dell’articolo 148 cpp prevede che l’autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni o di

avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi idonei. L’ufficio che invia l’atto attesta in calce ad esso di

avere trasmesso il testo originale. In tale ipotesi il mezzo più frequentemente utilizzato è il fax. Le Sezioni

Unite della Cassazione hanno stabilito che la notificazione di un atto all’imputato o ad altra parte privata,

in ogni caso in cui possa o debba effettuarsi mediante consegna al difensore, può essere eseguita anche

con telefax o altri mezzi idonei, a norma dell’articolo 148 comma 2 bis. Pertanto la disposizione di cui

all’articolo 148 comma 2 bis è utilizzabile non solo quando il destinatario della notifica è il difensore, ma

anche quando destinatario è l’imputato, ma alla ricezione è deputato il difensore.

In relazione al destinatario della notifica, se trattasi del Pubblico Ministero, la copia dell’atto è consegnata

alla sua segreteria, se trattasi della persona offesa, della parte civile, del responsabile civile, del

responsabile civile o del civilmente obbligato, ancora allo stato potenziale, la prima notifica è effettuata

nell’abitazione o nel luogo di lavoro ovvero nella temporanea dimora, possibilmente in mani proprie o, in

mancanza, a persona anche temporaneamente convivente e, in subordine, al portiere. Se non sono

costituiti in giudizio, la notifica avviene, sempre per i soggetti in questione, nel domicilio effettivo da essi

dichiarato ovvero nel domicilio legale da essi elettivamente prescelto. Se sono già costituiti in giudizio, le

notifiche sono eseguite presso i difensori.

Particolarmente rigorosa è la disciplina della notifica per gli atti destinati all’imputato, essendo costui il

vero protagonista del processo per essere destinatario della pretesa punitiva ivi azionata. Si cerca di fargli

conseguire una conoscenza vera ed effettiva degli atti processuali, in ossequio al principio di inviolabilità

del diritto di difesa.

La nullità della notificazione è rapidamente disciplinata dall’articolo 171.

Le notifiche all’imputato.

Nei suoi riguardi non sono ammissibilità meno formali di notifica, quali quelle a mezzo telefono o

telegrafo, pubblici proclami e strumenti tecnici innominati.

Per la prima notifica, essenziale per instaurare un rapporto di conoscenza del processo, se l’imputato è

detenuto, egli va ricercato nell’istituto e gli va consegnata, in mani proprie, la copia dell’atto. Se trovasi

assente dall’istituto, la copia dell’atto è consegnata al direttore dell’istituto, che

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher francesca ghione di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Voena Giovanni Paolo.
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