Gli atti e le attività: definizione
Gli atti sono una condotta umana volontaria cui l'ordinamento riconosce efficacia giuridica.
Forma degli atti
Generalità
Sono principalmente orali nella fase del processo, mentre sono di tipo scritto nella fase del procedimento.
Lingua
Devono essere redatti in lingua italiana, ammettendo una deroga nel caso in cui il procedimento si svolga davanti a un ufficio giudiziario ove si sia insediata una minoranza straniera. L'imputato, in base al diritto di difesa, ha diritto all'assistenza di un interprete.
Sottoscrizione
Effettuata dal soggetto. Se analfabeta o non in grado di scrivere, il pubblico ufficiale deve procedere all'identificazione specificando le ragioni per le quali non c'è la sottoscrizione.
Data
Va inserito il giorno, il mese e l'anno in cui è stato redatto, a pena di nullità dello stesso.
Segretezza e pubblicità degli atti
Atto segreto
Un atto è segreto quando l’indagato o imputato non conosce né ha diritto di conoscere. È previsto il divieto di pubblicità per mantenere i valori quali la speditezza ed efficienza della presunzione di non colpevolezza e la corretta formazione del convincimento del giudice.
Tutela della segretezza (art. 114 CPP)
- È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione degli atti coperti dal segreto o del loro contenuto.
- È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari o fino al termine del dibattimento.
- Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e di quelli del fascicolo del PM se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello.
- È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall'articolo 472, commi 1 e 2. Il giudice dispone che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere al buon costume ovvero, se vi è richiesta dell'autorità competente, quando la pubblicità può comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete nell'interesse dello Stato. Su richiesta dell’interessato, il giudice dispone che si proceda a porte chiuse all'assunzione di prove che possono causare pregiudizio alla riservatezza degli imputati, testimoni, ovvero delle parti private in ordine a fatti che non costituiscono oggetto del giudizio. In tali casi, quando l’interessato è assente o estraneo al processo, il giudice provvede di ufficio. Sentite le parti, il giudice può disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per le contestazioni. Il divieto di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato o è trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile e la pubblicazione è autorizzata dal Ministro di giustizia.
- Se non si procede al dibattimento, il giudice sentite le parti può disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi può offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell'interesse dello Stato, ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del punto 4.
- È vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. Il tribunale per i minorenni, nell'interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni può consentire la pubblicazione.
- È sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto. Infine, è vietata la pubblicazione di immagini di persone sottoposte all'uso di manette o altri mezzi di coercizione fisica.
Documentazione degli atti
Le attività del procedimento devono essere documentate, quindi si redige il verbale attraverso una stenotipista o altro mezzo meccanico, riproduzione fotografica o audiovisiva.
Elementi essenziali del verbale
- Il luogo e la data di compimento dell'atto.
- Le persone che vi partecipano.
- Quanto fatto, constatato o avvenuto in presenza dell'ausiliario, nonché le dichiarazioni eventualmente rese.
- Sottoscrizione in tutti i fogli delle persone che vi hanno partecipato. L’interrogatorio dei detenuti deve essere riprodotto attraverso un documento integrale mediante riproduzione fonografica o audiovisiva, a pena di inutilizzabilità. Il verbale dell'interrogatorio deve essere in forma riassuntiva.
Le notificazioni
Definizione
Attività dirette a rendere noto al suo destinatario un atto processuale.
Tipologia di atti notificatori
- Atto documentale: documento materiale che contiene una manifestazione di volontà, di giudizio o altra elaborazione psichica di un soggetto processuale. Il destinatario, attraverso la sola lettura, acquisisce la piena conoscenza dell'atto o fatto processuale che lo riguarda.
- Avviso: fornisce una conoscenza incompleta e parziale e informa di un'attività già compiuta o di un'attività futura ancora da compiere.
Organi notificatori
- Funzione di notifica: attività con la quale viene messo a conoscenza il destinatario di un certo atto.
- Organi notificatori: organi predisposti all'attività di notifica, quali ufficiali giudiziari. Eccezionalmente, il giudice e il pubblico ministero possono svolgere tali attività.