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TABELLA INDICATIVA DELLE PERCENTUALI DI INVALIDITÀ
di cui all’art. 2 della L. 11 febbraio 1980, n.18, approvata con D.M. 25 luglio 1980 del Ministero della Sanità
Avvertenze
- Le affezioni non specificatamente elencate nelle fasce indicative dei livelli di percentuali di invalidità devono ritenersi appartenere a quelle fasce che comprendono manifestazioni equivalenti.
- In caso di concorso o di coesistenza in uno stesso soggetto di più minorazioni il danno biologico globale non sarà valutato addizionando i singoli valori percentuali bensì sarà considerato nella sua incidenza reale sulla complessiva validità del soggetto. Per i danni coesistenti, si terrà orientativamente conto delle tecniche valutative, anche a «scalare», proprie della metodologia medico legale corrente.
- Non rientrano nella valutazione complessiva dell’invalidità le minorazioni comprese nella fascia da 0 a 10% a meno che non siano
concorrenti fra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori.
4. Per le malattie che colpiscono l'organo della vista la valutazione è riferita al visus quale risulta dopo correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
5. Per le malattie che colpiscono l'organo dell'udito la valutazione è riferita alla capacità uditiva quale risultadall'applicazione di protesi acustiche, qualora applicabili.
6. In tutti i casi di dubbio diagnostico le commissioni potranno disporre accertamenti specialistici presso enti pubblici.
Art. 2 del D. Lgs 23.11.1988, n° 5091. Il Ministro della sanità, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, approva, con proprio decreto, la nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le ai sensi dell'art. 2, comma 2, minorazioni e malattie invalidanti, della L. 26 luglio 1988, n. 291,
sua esperienza lavorativa e alle possibilità di riabilitazione e reinserimento nel mondo del lavoro.3. Le percentuali di invalidità possono essere cumulate tra loro, nel caso in cui il soggetto presenti più infermità. In tal caso, la percentuale di invalidità complessiva non può superare il 100%.4. Le percentuali di invalidità possono essere rivalutate periodicamente, al fine di verificare eventuali miglioramenti o peggioramenti delle condizioni di salute del soggetto.5. Le percentuali di invalidità sono utilizzate per determinare il diritto alle prestazioni economiche e assistenziali previste dalla legge per le persone con disabilità.6. Il riconoscimento dell'invalidità e l'attribuzione delle percentuali di invalidità sono effettuati dalle commissioni mediche competenti, sulla base di accertamenti medici e valutazioni specifiche.eventuale specifica attività lavorativa svolta ed alla formazione tecnico-professionale del medesimo. Le competenti commissioni in ogni caso determinano le potenzialità lavorative del soggetto.
Art. 41. In caso di concorso o di coesistenza in uno stesso soggetto di più minorazioni, il danno globale non è valutato addizionando i singoli valori percentuali ma considerato nella sua incidenza reale sulla validità complessiva del soggetto. Per i danni coesistenti si tiene conto della tecnica valutativa a scalare individuata con il decreto di cui all'art. 2, comma 1.
Art. 51. Nella valutazione complessiva della invalidità non sono considerate le minorazioni comprese tra lo 0 per cento ed il 10 per cento e le altre specificatamente elencate in calce alla tabella di cui all'art. 2, comma 1, purché non concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori.
Art. 71. Per l'iscrizione degli invalidi civili negli elenchi
degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, è richiesta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento.
2. Gli invalidi civili iscritti negli elenchi di cui all'art. 19 della L. 2 aprile 1968, n. 482, il cui grado di invalidità sia stato riconosciuto in base alla tabella in vigore anteriormente a quella di cui all'art. 2, comma 1, conservano il diritto alla iscrizione negli elenchi stessi se hanno un grado di invalidità superiore al 45 per cento. Gli invalidi civili con un grado di invalidità inferiore al 46 per cento, conservano tale diritto per un periodo di dodici mesi decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 2, comma 1.
Art. 81. La pensione di inabilità di cui all'art. 12 della L. 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, e la pensione non reversibile di cui all'art. 1 della L. 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni,
Sono concesse, rispettivamente, ai mutilati e invalidi civili ed ai sordomuti di età compresa fra il diciottesimo ed il sessantacinquesimo anno, fermi restando i requisiti e le condizioni previste dalla legislazione vigente.
Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, in sostituzione delle pensioni di cui al comma 1, nonché dell'assegno mensile di cui all'art. 13 della L. 30 marzo 1971, n. 118, è corrisposta, da parte dell'I.N.P.S., la pensione sociale a carico del fondo di cui all'art. 26 della L. 30 aprile 1969, n. 153, ai sensi degli artt. 10 e 11 della L. 18 dicembre 1973, n. 854.
Ove l'importo percepito ai sensi del comma 2 risulti inferiore a quello spettante in base al comma 1, verrà corrisposta dal Ministero dell'interno la differenza a titolo di assegno ad personam.
Art. 91. A modifica dell'art. 13, primo comma, della L. 30 marzo 1971, n. 118, la riduzione della capacità lavorativa indicata
nellamisura superiore ai due terzi è elevata alla misura pari al 74% a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 2, comma 1.2. Restano salvi i diritti acquisiti dai cittadini che già beneficiano dell'assegno mensile o che abbiano già ottenuto, alla data di cui al comma 1, il riconoscimento dei requisiti sanitari da parte delle competenti commissioni.
La criteriologia valutativa rapportabile al Decreto Legislativo n° 509/88 è rappresentata dai seguenti principali parametri di riferimento:
- Il permanente (art. 1, commi 1 e 2); danno anatomo-funzionale
- La (art. 1, commi 2, 3 e 4) "specifica" oppure incapacità lavorativa "occupazioni confacenti alle attitudini" (art. 3);
- Un (art. 2), in realtà reso esecutivo solo dopo oltre tre sistema tabellare anni, segnatamente con il D.M. 5 febbraio 1992
Nel disposto in questione emerge un altro criterio, anch'esso noto in Medicina altre
organo-funzionale, o sovrapposte se una menomazione si sovrappone ad un'altra già presente. Le menomazioni sono valutate in base alla loro natura e gravità, utilizzando il criterio analogico rispetto alle menomazioni tabellate. La tabella delle menomazioni è ordinata per categorie di menomazioni e segue la classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). La tabella identifica gruppi e sottogruppi di menomazioni in base ai criteri dell'OMS, e fornisce voci specifiche per le singole infermità che causano la menomazione. È importante notare che le menomazioni possono essere coesistenti, concorrenti o sovrapposte. Le menomazioni coesistenti si riferiscono a menomazioni che interessano sistemi organo-funzionali diversi, mentre le menomazioni concorrenti agiscono sullo stesso sistema organo-funzionale. Le menomazioni sovrapposte si verificano quando una menomazione si sovrappone ad un'altra già presente.organo-funzionale.La Sentenza della Corte Costituzionale n° 209 del 29-31 maggio 1995,pubblicata sulla G.U. n° 24 del 7.06.1995, serie speciale, dichiara“l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma II, del D.Lgs. 23novembre 1988 n° 509 (norme per la revisione delle categorie delleminorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dallalegislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell’articolo 2,comma I, della legge 26 luglio 1988, n° 291), nella parte in cui nonprevede che restino salvi anche i diritti dei cittadini per i quali ilriconoscimento dell’esistenza dei requisiti sanitari all’epoca delladomanda, presentata anteriormente alla data di cui al comma I, siaintervenuto da parte della competente Commissione Medica,posteriormente a tale data”.Da ciò ne deriva che le domande presentate prima del12.03.1992 il diritto all’assegno mensile spettava quandoveniva
riconoscimento dell'invalidità civile, cecità e sordomutismo, devono valutare le patologie riscontrate durante la verifica in base alle tabelle indicative delle percentuali di invalidità esistenti. In caso di riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi, si applica anche la Tabella sino ad allora vigente. La legge di conversione n. 326 del 24 novembre 2003, con modificazioni, riguarda le disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e correggere l'andamento dei conti pubblici. Questa legge è stata convertita dal decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003. Entrambi i documenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale il 25 novembre 2003, numero 274, supplemento ordinario numero 1814. La verifica dei requisiti medico-legali per l'invalidità civile, cecità e sordomutismo viene effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze, precisamente dalla Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro.Controllo dei verbali relativi alla valutazione dell'handicap e della disabilità, sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104.7.
Il comma 2 dell'art. 97 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: "2. I soggetti portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti, gravi anomalie cromosomiche nonché i disabili mentali gravi con effetti permanenti sono esonerati da ogni visita medica, anche a campione, finalizzata all'accertamento della permanenza della disabilità. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate le patologie rispetto alle quali"