Corso di formazione per medici operanti nelle commissioni di prima istanza per l'invalidità civile
Distretto 63 dell'ASL NA3
Frattamaggiore 15 e 19 novembre 2004
La criteriologia valutativa
Prof. Dott. Bruno Della Pietra
L’art. 2 della legge 10 marzo 1971 n° 118 definisce “mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali, che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”.
Sono esclusi “gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonché i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi”.
Art. 12 della legge 10 marzo 1971 n° 118 - Pensione di inabilità
Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura del Ministero dell’interno, una pensione di inabilità di lire 234.000 annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l’accertamento dell’inabilità...
In caso di decesso dell’interessato, successivo al riconoscimento dell’inabilità, la pensione non può essere corrisposta agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote già maturate alla data della morte.
L. 13 dicembre 1986, n. 912 - Interpretazione autentica dell'art. 12, ultimo comma, della L. 30 marzo 1971, n. 118
L’art. 1 della legge suddetta stabilisce che gli eredi del mutilato o invalido civile, deceduto successivamente al riconoscimento della inabilità, hanno diritto a percepire le quote di pensione già maturate dall’interessato alla data del decesso, anche se il decesso stesso sia intervenuto prima della deliberazione concessiva del comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, ferma restando la necessità della deliberazione stessa.
Art. 1 del D. Lgs 23.11.1988, n° 509
1. Le minorazioni congenite od acquisite, di cui all’art. 2, secondo comma, della L. 30 marzo 1971, n. 118, comprendono gli esiti permanenti delle infermità fisiche e/o psichiche e sensoriali che comportano un danno funzionale permanente.
2. Ai fini della valutazione della riduzione della capacità lavorativa, le infermità devono essere accertate da apposite indagini cliniche, strumentali e di laboratorio, allo scopo di determinare l’entità delle conseguenze e delle complicanze anatomo-funzionali permanenti ed invalidanti in atto.
3. La dizione diagnostica deve essere espressa con chiarezza e precisione in modo da consentire l’individuazione delle minorazioni ed infermità che, per la loro particolare gravità, determinano la totale incapacità lavorativa, o che, per la loro media o minore entità, determinano invece la riduzione di tale capacità. L’accertamento diagnostico deve essere effettuato dalle strutture periferiche del Servizio sanitario nazionale o da quelle della sanità militare.
4. La determinazione della percentuale di riduzione della capacità lavorativa deve basarsi:
- Sull’entità della perdita anatomica o funzionale, totale o parziale, di organi od apparati.
- Sulla possibilità o meno dell’applicazione di apparecchi protesici che garantiscano in modo totale o parziale il ripristino funzionale degli organi ed apparati lesi.
- Sull’importanza che riveste, in attività lavorative, l’organo o l’apparato sede del danno anatomico o funzionale.
Definizioni
Capacità di lavoro: consta di una base biologica (validità psicofisica), di una culturale (preparazione tecnica) e di una attitudinale (disposizione naturale psicofisica a una determinata attività).
Incapacità di lavoro: può essere parziale (invalidità) o totale (inabilità), temporanea o permanente.
Validità: integrità somato-psichica.
Invalidità: perdita parziale dell’integrità somato-psichica, quindi con riflessi più o meno severi sulla capacità di lavoro.
Abilità: possesso dei requisiti di carattere tecnico-professionale, che permettono di espletare un certo lavoro.
Inabilità: perdita assoluta della capacità di lavoro, temporanea o permanente.
Idoneità: possesso dei requisiti biologici e attitudinali per svolgere un certo lavoro con determinati rischi specifici.
Inidoneità: può essere parziale o totale, temporanea o permanente.
Permanenza
Si ha nel caso di malattie croniche o stabilizzate, di gravi indebolimenti o di perdite di arti, di sensi o di organi e di ogni altra condizione morbosa che tende a radicarsi nell’organismo con carattere di stabilità e durata, di cui non si possa prevedere la cessazione.
È una condizione stabile e duratura, non necessariamente per tutta la vita, ma certamente per un decorso del quale non sia prevedibile la cessazione nel tempo avvenire. È condizionata dalla stabilità dei ‘postumi’ e dalla loro probabile irreversibilità o inemendabilità.
È permanente quel fatto o effetto che non necessariamente perdura per tutta la vita, ma è destinato a persistere a lungo senza lasciare prevedere una risoluzione nel tempo.
La permanenza è un requisito previsto dalla legge per il verificarsi di numerosi effetti giuridici penali, civili ed assicurativi.
Concetto penalistico di malattia certamente o probabilmente insanabile
Malattia non suscettibile di reversione neppure con i sussidi dell’arte sanitaria per cui durerà certamente o probabilmente per tutta la vita.
IN I.N.A.I.L.
Si ha “coesistenza di inabilità” quando più cause di inabilità interessano organi ed apparati diversi, che non si influenzano reciprocamente, perché privi di correlazioni funzionali e, quindi, senza conseguenze peggiorative sull’attitudine lavorativa.
Si ha “concorso di inabilità” (concorrenza) quando le singole menomazioni interessano uno stesso sistema organo-funzionale con strette analogie di struttura e di collaborazione nell’attività lavorativa (ad esempio menomazioni pluridigitali di una mano) o sistemi organici diversi ma aventi correlazioni funzionali (ad esempio indebolimento della vista e menomazione di una mano) per cui il danno complessivo risulta maggiore, cioè aggravato, dal mancato funzionamento delle reciproche sinergie lavorative.
A norma dell’art. 78 del T.U. n° 1124/1965 aggiornato “in caso di perdite di più arti od organi o di più parti di essi, il grado di inabilità permanente deve essere determinato di volta in volta tenendo conto di quanto, in conseguenza dell’infortunio (e/o della malattia da lavoro) e per effetto della pluralità delle menomazioni, è diminuita l’attitudine al lavoro”.
Tabella indicativa delle percentuali di invalidità
Di cui all’art. 2 della L. 11 febbraio 1980, n. 18, approvata con D.M. 25 luglio 1980 del Ministero della Sanità.
Avvertenze
- Le affezioni non specificatamente elencate nelle fasce indicative dei livelli di percentuali di invalidità devono ritenersi appartenere a quelle fasce che comprendono manifestazioni equivalenti.
- In caso di concorso o di coesistenza in uno stesso soggetto di più minorazioni il danno biologico globale non sarà valutato addizionando i singoli valori percentuali bensì sarà considerato nella sua incidenza reale sulla complessiva validità del soggetto. Per i danni coesistenti, si terrà orientativamente conto delle tecniche valutative, anche a «scalare», proprie della metodologia medico legale corrente.
- Non rientrano nella valutazione complessiva dell’invalidità le minorazioni comprese nella fascia da 0 a 10% a meno che non siano concorrenti fra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori.
- Per le malattie che colpiscono l’organo della vista la valutazione è riferita al visus quale risulta dopo correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
- Per le malattie che colpiscono l’organo dell’udito la valutazione è riferita alla capacità uditiva quale risulta dall’applicazione di protesi acustiche, qualora applicabili.
- In tutti i casi di dubbio diagnostico le commissioni potranno disporre accertamenti specialistici presso enti pubblici.
Art. 2 del D. Lgs 23.11.1988, n° 509
1. Il Ministro della sanità, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, approva, con proprio decreto, la nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della L. 26 luglio 1988, n. 291, sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dall’Organizzazione mondiale della sanità. Il Ministro della sanità, con la medesima procedura, può apportare eventuali modifiche e variazioni.
2. La tabella di cui al comma 1 elenca le infermità specificamente individuate alle quali è attribuito un valore percentuale fisso. Nella medesima tabella sono altresì espresse, in fasce percentuali di dieci punti, con riferimento alla riduzione permanente della capacità lavorativa, le infermità alle quali non sia possibile attribuire un valore percentuale fisso.
Art. 3
1. Le percentuali di invalidità, indicate nella tabella di cui al comma 1 dell’art. 2 in misura fissa ovvero con individuazione di fascia, possono essere ridotte o aumentate dalle competenti commissioni fino a cinque punti percentuali, rispetto ai valori fissi indicati, con riferimento alle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto, alla eventuale specifica attività lavorativa svolta ed alla formazione tecnico-professionale del medesimo. Le competenti commissioni in ogni caso determinano le potenzialità lavorative del soggetto.
Art. 4
1. In caso di concorso o di coesistenza in uno stesso soggetto di più minorazioni, il danno globale non è valutato addizionando i singoli valori percentuali ma considerato nella sua incidenza reale sulla validità complessiva del soggetto. Per i danni coesistenti si tiene conto della tecnica valutativa a scalare individuata con il decreto di cui all’art. 2, comma 1.
Art. 5
1. Nella valutazione complessiva della invalidità non sono considerate le minorazioni comprese tra lo 0 per cento ed il 10 per cento e le altre specificatamente elencate in calce alla tabella di cui all’art. 2, comma 1, purché non concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori.
Art. 7
1. Per l’iscrizione degli invalidi civili negli elenchi degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ai fini della assunzione obbligatoria, è richiesta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento.
2. Gli invalidi civili iscritti negli elenchi di cui all’art. 19 della L. 2 aprile 1968, n. 482, il cui grado di invalidità sia stato riconosciuto in base alla tabella in vigore anteriormente a quella di cui all’art. 2, comma 1, conservano il diritto alla iscrizione negli elenchi stessi se hanno un grado di invalidità superiore al 45 per cento. Gli invalidi civili con un grado di invalidità inferiore al 46 per cento, conservano tale diritto per un periodo di dodici mesi decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’art. 2, comma 1.
Art. 8
1. La pensione di inabilità di cui all’art. 12 della L. 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, e la pensione non reversibile di cui all’art. 1 della L. 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, sono concesse, rispettivamente, ai mutilati ed invalidi civili ed ai sordomuti di età compresa fra il diciottesimo ed il sessantacinquesimo anno, fermi restando i requisiti e le condizioni previste dalla legislazione vigente.
2. Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, in sostituzione delle pensioni di cui al comma 1, nonché dell’assegno mensile di cui all’art. 13 della L. 30 marzo 1971, n. 118, è corrisposta, da parte dell’I.N.P.S., la pensione sociale a carico del fondo di cui all’art. 26 della L. 30 aprile 1969, n. 153, ai sensi degli artt. 10 e 11 della L. 18 dicembre 1973, n. 854.
3. Ove l’importo percepito ai sensi del comma 2 risulti inferiore a quello spettante in base al comma 1, verrà corrisposta dal Ministero dell’interno la differenza a titolo di assegno ad personam.
Art. 9
1. A modifica dell’art. 13, primo comma, della L. 30 marzo 1971, n. 118, la riduzione della capacità lavorativa indicata nella misura superiore ai due terzi è elevata alla misura pari al 74 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’art. 2, comma 1.
2. Restano salvi i diritti acquisiti dai cittadini che già beneficiano dell’assegno mensile o che abbiano già ottenuto, alla data di cui al comma 1, il riconoscimento dei requisiti sanitari da parte delle competenti commissioni.
La criteriologia valutativa rapportabile al Decreto Legislativo n° 509/88 è rappresentata dai seguenti principali parametri di riferimento:
- Il danno anatomo-funzionale permanente (art. 1, commi 1 e 2).
- La specifica incapacità lavorativa oppure “occupazioni confacenti alle attitudini” (art. 3).
- Un sistema tabellare (art. 2), in realtà reso esecutivo solo dopo oltre tre anni, segnatamente con il D.M. 5 febbraio 1992.
Nel disposto in questione emerge un altro criterio, anch’esso noto in Medicina Legale: il “criterio analogico”: “molte altre infermità non sono tabellate, ma, in ragione della loro natura e gravità, è possibile valutarne il danno con criterio analogico rispetto a quelle tabellate”.
La tabella è ordinata per menomazioni e il relativo elenco, in sintonia con l’art. 2, comma 1, della legge n° 509 è redatto “sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione Mondiale della Sanità”; inoltre, essa individua, in base ai criteri elaborati dall’OMS, alcuni gruppi (prima cifra del codice) e sottogruppi (seconda cifra del codice) di menomazioni, nonché le voci riferite alle singole infermità (impairment), che costituiscono una causa di menomazione (terza e quarta cifra del codice).
Le menomazioni invalidanti possono essere coesistenti se interessano sistemi organo-funzionali diversi, concorrenti se agiscono sullo stesso sistema organo-funzionale.
Sentenza della Corte Costituzionale n° 209 del 29-31 maggio 1995
Pubblicata sulla G.U. n° 24 del 7.06.1995, serie speciale, dichiara “l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma II, del D.Lgs. 23 novembre 1988 n° 509 (norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell’articolo 2, comma I, della legge 26 luglio 1988, n° 291), nella parte in cui non prevede che restino salvi anche i diritti dei cittadini per i quali il riconoscimento dell’esistenza dei requisiti sanitari all’epoca della domanda, presentata anteriormente alla data di cui al comma I, sia intervenuto da parte della competente Commissione Medica, posteriormente a tale data”.
Da ciò ne deriva che le domande presentate prima del 12.03.1992 il diritto all’assegno mensile spettava quando veniva riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi e, quindi, per correlazione per tali domande doveva essere applicata anche la Tabella sino ad allora vigente.
L. 24 novembre 2003, n. 326 - Conversione in legge, con modificazioni
Del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici. G.U. 25 novembre 2003 n. 274 – S.O. n. 181.
In sede di verifica della sussistenza dei requisiti medico-legali effettuata dal Ministero dell’economia e delle finanze - Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro - nei confronti dei titolari delle provvidenze economiche di invalidità civile, cecità e sordomutismo, sono valutate le patologie riscontrate.
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