I fatti giuridici fatto naturale o umano al verificarsi del quale si producono
degli effetti giuridici (perché rilevanti per il diritto) che possono essere:
costitutivi (produrre situazioni giuridiche) - introduce un effetto giuridico
modificativi (modificare situazioni giuridiche soggettive) – fatto che
modifica un effetto già esistente (contratto di compravendita, si modifica
il proprietario)
estintivi (estinguere situazioni giuridiche soggettive) – produce
l’estinzione di un diritto, per esempio l’adempimento.
Il fatto naturale è un fatto giuridico, che produce effetti giuridici
indipendentemente dal comportamento umano (morte non provocata o la
nascita, l’alluvione).
Gli atti giuridici necessitano di un comportamento dell’uomo e sono detti
giuridici, ci sono categorie diverse:
dichiarazione di volontà: sono atti giuridici posti in essere mediante
un comportamento volontario dell’uomo (oltre alla volontarietà del
comportamento c’è la volontarietà degli effetti derivanti da esso, per
esempio il contratto, io che lo stipulo voglio vendere o acquistare la casa,
voglio gli effetti). Queste dichiarazioni di volontà possono essere
unilaterali (adempimento del debitore), bilaterali o plurilaterali a seconda
della presenza dei soggetti che agiscono.
dichiarazioni di scienza: richiedono anche loro il comportamento
umano ma occorre solo la volontarietà del comportamento, senza quella
degli effetti; messa in mora di un debitore, quando non adempie in tempi
previsti dal contratto, l’altra parte può intimargli di adempiere, si fa un
atto scritto (costituzione in mora), da questo atto scritto si producono
effetti automaticamente.
I fatti giuridici possono essere:
leciti: conforme alle norme imperative non possono essere derogate),
ordine pubblico e buon costume
illeciti: non conforme alle norme imperative, ordine pubblico e buon
costume
Le situazioni giuridiche è un centro di interessi che fa capo ad un soggetto e si
distinguono in attive (attribuiscono una situazione di favore a me titolare, diritti
soggettivi, diritti potestativi) e passive (situazione di sfavore per il titolare,
obbligo, dovere, onere). La potestà in realtà si pone a cavallo tra situazioni
attive e passive, perché si hanno diritti e doveri.
Il diritto soggettivo è un potere attribuito al titolare di far valere un proprio
interesse che è meritevole di tutela perché previsto dall’ordinamento giuridico,
è la titolarità del soggetto di far valere un proprio diritto, un interesse tutelato,
come il diritto di proprietà. Questo potere non è assoluto e illimitato, non si
realizzerebbero tutti gli altri diritti soggettivi di tutti gli altri consociati, ha dei
limiti, nasce già limitato.
I diritti soggettivi si distinguono in:
diritti assoluti, si chiamano così perché li posso far valere nei confronti
di chiunque. Essi si dividono a loro volta in:
diritti della personalità (non a contenuto patrimoniale), diritto al nome,
all’immagine, integrità fisica, privacy
diritti reali (a contenuto patrimoniale): diritti sulla proprietà, diritti reali
minori (su un bene di un altro soggetto) diritti di godimento su cosa altrui
(usufrutto, le servitù di passaggio, uso abitazione, diritto di superficie);
diritti reali di garanzia (con questi un soggetto fornisce un proprio bene a
garanzia dell’adempimento del debitore, tipo ipoteca e pegno)
diritti relativi , si chiamano così perché li posso far valere solo
relativamente a certi soggetti; diritti di credito. Ci sono diritti relativi
nell’ambito familiare (non a contenuto patrimoniale), diritto all’assistenza
morale, diritto all’educazione.
Capitolo 2
Fonti di produzione:
Materiali
formali
Fonti di cognizione: testi che contengono norme giuridiche già formate.
Le fonti di diritto che interessano il nostro Paese sono di due ordini:
fonti del diritto nazionale: basati sulla sovranità dello Stato
fonti del diritto sovranazionale: basate sui poteri dell’UE; tra
queste troviamo le norme previste dai trattati e dalle
Convenzioni internazionali.
Le disposizioni sulle leggi in generale si chiamano preleggi.
Esse sono entrate in vigore insieme al Codice civile (risalgono al
1942), non tengono conto né della Costituzione (1948) né della
comunità europea (1957), né dell’autonomia delle regioni (resa
operante nel 1970).
Le preleggi si limitano a indicare come fonti del diritto:
leggi
regolamenti
usi
Oggi il sistema delle fonti è articolato in:
Trattato e Regolamenti dell’UE
Costituzione e leggi costituzionali
Leggi ordinarie dello Stato
Leggi regionali
Regolamenti
Usi
1. Le leggi costituzionali sono emanate in materia per le quali la
Costituzione formula una riserva di legge costituzionale, ossia
dispone che solo con una legge costituzionale si possono
regolare determinate materie. Una norma in contrasto con la
Costituzione (costituzionalmente illegittima) cessa di avere
efficacia. A giudicarla costituzionalmente illegittima è la Corte
costituzionale.
2. Le leggi ordinarie sono state formate durante la dittatura
fascista e quindi non sono formate secondo modi di produzione
legislativi odierni. Sono equiparati ad esse i decreti-legge
(emanati dal Governo solo in casi straordinari di necessità ed
urgenza, perdono efficacia dopo 60 giorni se il Parlamento non
li converte in