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Contratto di locatio condutio
Al contratto di locatio condutio corrispondevano l'actio locati da parte dellocatore e l'actio ex conducti da parte del conduttore. Si tratta di una locazione di fondi rustici, Ulpiano dice che il locatore deve garantire al conduttore la piena fruibilità della res, diversamente è responsabile per inadempimento. A questa impostazione si sovrappongono i profili di rischio. Prosegue il giurista, dopo questa premessa generale sulle obbligazioni del locatore: rendere disponibile la cosa per l'uso a cui è destinata contrattuale e adempiere alle altre eventuali prescrizioni contrattuali. Le indicazioni generali si devono applicare ai casi che seguono.
Par.2 questa è il primo esempio dell'articolata rassegna casistica. Il raccolto del fondo rustico dato in locazione viene diminuito o perduto per effetto di forze esterne. Qui possiamo notare un esempio della indicazione casistica delle diverse espressioni della forza maggiore prima che la nozione.
fosse generalizzata in età giustinianea: Servio richiama la forza dei fiumi, la forza delle cornacchie o stormi che possono distruggere il raccolto, l'invasione dei nemici. In questi casi Ulpiano richiama l'opinione di Servo dove afferma che il proprietario deve rispondere, con espressione generica, in che senso? Prima di tutto deve rispondere perché la cosa deve essere disponibile all'uso previsto per tutto il periodo della locazione, questi fenomeni incidono sulla disponibilità della cosa in generale, la frana e l'inondazione incide in modo diretto, gli uccelli in modo indiretto. In questi casi il locatore viene meno all'obbligo di rendere disponibile la cosa per tutto il tempo ed è responsabile, ma in che termini? In realtà il testo non lo dice e si può argomentare sulla base degli sviluppi successivi della casistica che viene esposta, la soluzione: da cosa deriva l'inadempimento del locatore? Da un fattore.esternoirresistibile per entrambe le parti. Questo significa che è a carico dellocatore solo l'effetto meramente contrattuale della situazione e quindi illocatore è tenuto alla remissio mercedi (= condono del canone): se hapercepito già il canone lo deve restituire, se non lo ha ancora percepitodeve rinunciare. Ma deve qualcos'altro il locatore? No, perché la perditadel raccolto non è imputabile ne all'uno ne all'altro quindi dal punto divista logico giuridico, anche se Servio dice: il locatore deve rispondere,in una prospettiva rigidamente contrattuale, in realtà si assiste ad unesempio di ripartizione del rischio. Dal punto di vista rigorosamentecontrattuale il rischio è a carico del locatore che deve restituire il canoneo rinunciare. Ma si parla di ripartizione perché rimangono a carico delconduttore gli altri effetti di questi eventi, non paga il canone ma haperso il raccolto, sopporta il danno
derivante dalla perdita del raccolto, fatta eccezione per il canone che gli viene rimesso. Il testo latino con una espressione che è diventata celebre parla di: vitiaB. ex ipsa re = vizi che compromettono il raccolto ma che non sono dovuti ad una forza plasticamente esterna come l'alluvione o la frana ma sono vizi che si originano all'interno della cosa medesima. In questo caso i vizi e l'effetto della perdita del raccolto dovuta a questi vizi viene interamente sopportata dal conduttore che paga il canone. La ragione di questa regola: in una presunzione che si tratti di vizi che possono essere controllati ed evitati dal conduttore. Gli esempi concreti vinum coacuerit = produzione del vino con errori nel procedimento tali per cui il prodotto si deteriora. Oppure, un es. più significativo, il raccolto del campo è perduto per effetto delle erbe infestanti. È di tutta evidenza che il conduttore deve eliminare queste erbe se vuole raccogliere dal campo.c'è la soluzione all'enigmatico responso di Servio, si riprende l'ipotesi delle forze esterne: ma anche se sia avvenuta una frana e abbia portato via ogni frutto, il danno non è del colono che non è costretto a pagare il canone perché è già a suo carico la perdita della semente. Dal punto di vista della terminologia moderna: "perdita semente" è un danno emergente. Il colono sopporta il danno della semente perché ha seminato e non raccoglie, sia come manodopera che come valore, qui si scorge la motivazione già indicata, c'è una ripartizione del rischio: il locatore ha messo a disposizione una cosa che non si è mantenuta idonea ma non è responsabile del fenomeno esterno. Non c'è una continuità di discorso, anche dal punto di vista terminologico si parla un po' di colono, un po' di conduttore. Si riprende il tema dei fattori esterni: si ricava
un'altra nozione per C. confronto all'esperienza moderna.
Uredo = calore del sole in grado di bruciare le piante.
Il passaggio significa che sono a carico del locatore quei fattori, anche interni che sono incontrollabili da parte del colono in base alla tecnica e alle conoscenze agronomiche del momento. Ci sono malattie delle piante controllabili e di queste il colono risponde, ci sono fenomeni patologici dei vegetali che non sono controllabili, ad es. agente patogeno a carico degli ulivi e quindi si applica la remissio mercedi. Ci si riferisce alle conoscenze agronomiche del tempo.
Exercitus praeteriens che distrugge il raccolto è ovviamente uno dei fattori esterni per cui si applica la soluzione già vista.
Ulpiano poi chiude il cerchio sul profilo di responsabilità del locatore che viene fatta nei primi paragrafi del frammento.
Poi Ulpiano, a questa trattazione di tipo casistico ma con ampia valorizzazione della riflessione dei giuristi prosegue con una
casisticanella quale emergono anche decisioni imperiali. Comincia l'apporto delle costituzioni imperiali alla soluzione dei casi. Qui si tratta di un rapporto contrattuale ed è facile dedurre che il rescritto imperiale applica la regola generale: l'incendio improvviso non dovuto alla responsabilità del locatore ne del conduttore conduce alla remissione mercedi. Nei casi affrontati si considera il problema della remissione convenzionale. Qui c'era evidentemente una locazione pluriennale del fondo rustico, sopraggiunge una annata meno favorevole, senza andare in giudizio, in modo convenzionale, il locatore attua la remissio mercedi perchè sa che in sede giurisdizionale sarebbe condannato. Poi sopraggiungono anni di raccolto più abbondante, in questo caso, con valutazione equitativa, il giurista ritiene che di debba compensare: il canone non corrisposto deve essere pagato. Vettigo = canone di sfruttamento dei terreni di proprietà pubblica.giurista fa un problema terminologico, la remissio era convenzionale, sifa l’ulteriore esempio che la remissione sia stata fatta a titolo di liberalità,visto che è convenzionale spettava al locatore: riconosco che si tratta diuna ipotesi di remissio dovuta, oppure poteva dire: la remissio è dovutacomunque voglio essere generoso, rimetto il canone a titolo didonazione. Evidentemente è stato chiesto al giurista se una remissio atitolo di donazione fosse revocabile nel caso di raccolti abbondanti degli96 anni successivi, la risposta è che nonostante l’intento di liberalitàdichiarato si può ugualmente recuperare il canone non percepito sullabase dell’abbondanza dei raccolti successivi.Continua la casistica in tema di remissio. Ora, l’esempio riguarda laF. remissio dell’ultimo anno: se il locatore consensualmente, consente allaremissio nell’ultimo anno, allora non può tornare sulle sue
decisioni,allora gli anni abbondanti erano quelli precedenti e di questo lui era a conoscenza e se ha accettato la remissio può andare in giudizio ma perderebbe la causa. Qui è l'imperatore che fa applicazione delle regole generali, la scarsità di G. frutti dipendente dalle normali oscillazioni del clima non da luogo a remissio mercedi, occorre l'intervento di un fattore esterno di carattere imprevedibile ed irresistibile.
Se si tratta di locatio di un vigneto l'età delle vigne è nota alle parti, H. dopo aver accettato la res in locazione il conduttore non può chiedere la remissione perché l'età delle piante è un dato oggettivo e percettibile.
Qui c'è un armatore che aveva assunto una locatio condutio operis I. (trasporto delle merci) però la nave perisce. Il conduttore tenta di invocare gli effetti della causa di forza maggiore ma il perimento della nave è indipendente dal rapporto contrattuale.
perdere il raccolto a causa di un evento esterno, nella locazione di una nave non si può pretendere che il conduttore sia responsabile per i danni causati dalla forza maggiore. In questo caso, il conduttore assume il rischio di impresa e deve sopportare gli effetti dei fenomeni esterni. Il fattore esterno non incide sul rapporto contrattuale e non rende imputabile la mancata prestazione. Tuttavia, se la nave viene danneggiata in modo che non sia più produttiva per il trasporto, il conduttore non è tenuto a corrispondere il canone di locazione. Questo principio si basa sul fatto che quando si verifica un fenomeno esterno irresistibile o imprevedibile per entrambe le parti, l'unico effetto contrattuale a vantaggio della parte che deve corrispondere il canone è la remissione del pagamento.chiedere di più quando il raccolto è perduto per forze esterne non imputabili né da una né dall'altra parte.
Testo 11 a differenza di quanto esemplificato nel frammento precedente, l'evento che interviene a rendere non fruibile il fondo locato da parte del conduttore è un evento dovuto alla volontà umana: espropriazione per pubblica utilità (Il termine latino: publicatus sit) non per responsabilità del locatore, altrimenti l'orizzonte sarebbe diverso. Il fondo è inutilizzabile per una causa non imputabile né al locatore né al conduttore quindi si da luogo allaremissio mercedi. Nel seguito del testo emerge una ipotesi diversa, come quella per esempio: se tu mi avessi locato di costruire un casamento e il suolo fosse sprofondato, in questo caso non abbiamo una locatio condutio rei ma una locatio condutio operis consistente nella costruzione di un edificio sul fondo del locatore, con materiali forniti dal locatore. Accade che una
franacompr