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II)

Bisogna quindi chiedere agli uffici competenti la misura catastale, rilasciati oggi anche da

uffici tecnici comunali volti al rilascio delle misure.

Catasto fabbricati  nel catasto fabbricati, che funziona in modo analogo, c’è una

2) complicazione in più, ossia il problema della proprietà verticale, ossia di più piani, per cui

non basta la proiezione ortogonale dall’alto per identificarlo, quindi il catasto aggiunge al

foglio e alla particella un altro indicatore, ossia il subalterno, indicati di nuovo con altri

numeri, il numero di foglio è lo stesso dei terreni, il numero di particella, che dovrebbe esser

quello dei terreni, poi 3 livelli, sub 1, per il piano terreno, sub 2 per il primo piano e sub 3

per il secondo piano. Nel catasto urbano gli elementi sono le unità immobiliari. Il catasto

urbano non si compone solo della planimetria, ma si compone anche di una documentazione

ulteriore, la busta, dove ci sono le planimetrie delle singole unità immobiliari. Poi i

fabbricati hanno una destinazione attraverso il classamento e la categoria che può essere:

Uso abitativo, caratterizzato da diverse classi: A1) di lusso, A2) normali, A3) modeste, e

A) poi si risale A7) ville e castelli e così via.

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Immobili ad uso non abitativo, la categoria C prevede garage.

B) Categoria D che identifica collegi.

C)

Dal punto di vista dei fabbricati i redditi si suddividono in un solo valore  Rendita catastale

del fabbricato.

Le imposte sono sia sulle persone giuridiche, sia sugli immobili, che verranno assunti e

colpiranno gli immobili IMU.

Nell’esperienza giuridica romana i fondi si identificavano con l’appellativo fundus e poi con un

aggettivo che corrispondeva ad un nome, “Fundus Tullianus”. Anche a Roma c’erano sistemi di

catastazione nei quali veniva attribuita la coltura e veniva attribuito un valore più che un reddito ai

singoli fondi, e venivano disegnati dei catasti, tanto che la mappa catastale si chiamava forma.

C’erano le forme per ciascun centro urbano e il suo territorio. Le forme erano su marmo o su

bronzo. C’era una mappa fondamentale difficile da modificare tracciata una volta per tutte all’inizio

su marmo o bronzo, e poi le tavole venivano esposte su luogo pubblico, ma poi negli archivi

venivano custodite le carte che aggiornavano la forma segnando le modifiche di confine e i passaggi

di proprietà. La città da cui si sono ritrovate più tavole catastale sono nella città di Orange, perché il

territorio di Orange è stato accatastato 3 volte, delle quali si hanno tutte e 3 le documentazioni del

catasto. In Italia invece si ritrova la Tabula di Veleia, conservata nel museo nazionale di Parma.

Veleia era una città fiorentina, dove l’imperatore concesse a proprietari un cospicuo prestito di

denari, e i proprietari ipotecavano i propri terreni con l’impegno di restituire la somma in un

determinato periodo di tempo. Di questo quindi si sono conservati gli atti pubblici (Acer Veleias).

Nel catasto romano, meno preciso i fondi si identificavano con un aggettivo corrispondente a un

nome (“Fundus Cornelianus”).

Nel testo 50 c’è infatti un nome molto comune. Di fondi Corneliani in proprietà del committente ce

n’erano 15, e qui non si sa qual è perché si parla genericamente di fondo Corneliano. Le alternative

erano: Considerare la stipulatio invalida per invalidità dell’oggetto.

1) Considerare la stipulatio valida ma indicare la procedura per identificare l’oggetto, che non

2) era indeterminato, ma determinato all’interno di una classe ben definita.

La soluzione fu che l’identificazione spettava al promittente, e sino a che il promittente no naveva

indicato qual era il fondo che lui era disponibile a dare l’oggetto della stipulatio era ancora incerto,

all’interno della classe. Questa soluzione non è in contrasto con la regola individuata da Celso,

poiché visto che il promissario stipulante non ha invitato lui in fondo, per interpretatio contra

stipulatore il promittente potrà indicare l’immobile che gli conviene di più.

Questo caso è risolto applicando il principio indicato da Celso.

Testo 51  Digesto 45.1.109, Pomponio libro terzo a Quinto Mucio, anche qui si applica il principio

indicato da Celso, e si presume anche che sia nell’interesse del promittente dare, restituire dopo un

anno e non dopo due e dare la somma inferiore o con un termine più lungo.

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Testo 53  Principio di conservazione del negozio giuridico.

Testo 54  Digesto 45.1.137.2., il tipo di stipulatio in questo caso è una Stipulatio Efesi Dari, dove

dari è infinito passivo (essere dato), Efesi è invece un locativo, ossia un complemento di stato in

luogo, “promessa che sia dato ad Efeso”. La particolarità di questa Stipulatio è che si debba dare

non a Roma ma a Efeso. Questa corrisponde ad un elemento del negozio giuridico  corrisponde ad

un termine, che non è però certus quandus (può essere certus o incertus an, se non si sa se si

verifica, o certus o incertus quandum se si verifica ad esempio la morte delle persone. Qui è Certus

an, perché è possibile adempiere ad Efeso, ed è incertus quandum, poiché si deve valutare attraverso

il parametro per cui si ritiene inadempiente il promittente dopo aver valutato le varie situazioni,

stagione, età, sesso, condizioni di salute. Non si può imporre il superamento di ostacoli

particolarmente difficili, poiché in questo caso il termine si allunga. Come si stabilisce se c’è stato o

meno l’adempimento? Non si può stabilire sul piano sostanziale, ma dal punto di vista procedurale,

e stabilisce la tempestività dell’adempimento, il rispetto del termine il giudice. Si da solo in sede

processuale attraverso una prudente valutazione del giudice che assume tutti i parametri richiamati

dal giurista ossia la “Causa cognita”. Bisogna adempiere nel tempo giusto, ma dopo che il

promittente è arrivato ad Efeso in anticipo non può più rifiutare l’adempimento. Nel momento in cui

arriva ad Efeso scade il termine e quindi bisogna adempiere. (Efeso è in Asia minore, sulla Costa

occidentale dell’attuale Turchia, era una delle prime colonie greche sulla costa dell’Asia minore, era

una città ricca e importante rimasta tale anche nei secoli del principato e dell’impero. Una delle città

dove si è sviluppata una delle prime comunità cristiane, la diaspora di Gerusalemme).

Testo 57  Digesto 45.1.83.2-, è invalida per l’indeterminatezza dell’oggetto. Nel Testo 50 c’era un

fondo fra tanti, il Fondo Corneliano, qui invece c’è un vizio nella formulazione, una

corrispondenza non univoca nella realtà sottostante, e quindi si potrebbe sostenere che promettere in

modo diretto l’alternativa sia un vizio di formazione che rende indefinito l’oggetto.

Testo 59  Digesto 45.1.126.2, Paulus libro tertio quaestionum. Flavio Candido è uno schiavo, e

sappiamo che la stipulatio può avvenire con uno schiavo.

1° Negozio giuridico. Abbiamo innanzitutto un mutuo, realizzato con la consegna del denaro:

Mutuatario  Crisogono, per conto di Flavio Candido.

a) Mutuante  Giulio Zosa, che agiva nell’interesse di Giulio Quintilliano.

b)

Poi hanno verbalizzato il mutuo avvenuto. A questo punto il verbale è stato sigillato non dallo

schiavo, ma Flavio Candido. Fra Zosa e Candido il mutuo era valido, ma se Candido si fosse

rifiutato di pagare cosa sarebbe successo? Zosa, creditore ha degli strumenti giuridici? Sì, ha

un’azione con trasposizione di soggetto (actiones adiecticae qualitatis), che venivano date quando il

figlio e lo schiavo erano forniti di peculio dal pater, quando agivano per un ordine espresso dal

pater, o quando dovevano esercitare un’azienda marittima. Si parla di processo formulare.

2° Negozio giuridico. Successivamente si ha una stipulatio. Le parti sono:

Promissario  Zosa, che agisce sempre per Quintilliano;

1) Promittente  Flavio Candido.

2)

L’oggetto della stipulatio  la restituzione della somma di denaro.

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Da chi poteva esser incassata la restituzione? Da Quintilliano o dai suoi eredi, se Quintilliano fosse

venuto a mancare. Il promissario però è Zosa.

3° Negozio giuridico. Si ha una seconda Stipulatio, il cui oggetto è il pagamento degli interessi se

la prima Stipulatio non fosse stata onorata. Questa è una Stipulatio Usurarum, poiché gli interessi si

definiscono ururae, usurarum. I giorni venivano indicati con l’espressione “ante diem secundam

calendae (ecc).”.

Promissario  Zosa.

1) Promittente  Flavio Candido.

2)

La Stipulatio Usurarum di solito era accessoria ad un mutuo, perché il mutuo in diritto romano era

gratuito, non prevedeva e non poteva prevedere la dazione, né corresponsione di interessi. Potevano

prevedere interessi col mutuo, ma solo se si aggiungeva una stipulatio. Perché non si poteva fare un

mutuo con interessi? Perché il mutuo si svolge con la consegna della cosa, e questo lo rendeva

valido, proprio perché è re, e quindi il contratto si realizza con la dazione della cosa, ed era l’unica

somma concepibile con l’oggetto in questione, e l’unica somma identificata era quella che veniva

data e non di più. Se si dovevano chiedere interessi era necessario fare anche una stipulatio.

10/04/2012

(Via Balbi 30, quarto piano, sezione di diritto romano).

(Manuale Ragguaglio capitolo sulla responsabilità, che dovrebbe esser l’ultimo, di Antonio guarino,

nelle dispense ci sono Articoli sull’interpretatio di Alberto Bordese, di Archi si intitola Interpretatio

iuris, legis, legum, articoli sulla Causa Curiana di Falchi, pagine da un volume sull’interpretazione

delle fonti attinenti ai rapporti negoziali di Giuseppe Gandolfi).

II parte testo 59 

C’è un mutuo con una somma fissata in 1000 denari, negozio gratuito, e reale.

1) Zosa si fa stipulante del negozio, facendosi promettere a nome di Quintilliano. La novità è

2) che nella prima stipulatio viene determinato un termine, ossia le calendae di novembre.

C’è poi la seconda stipulatio che prevede gli interessi. La stipulatio è un negozio verbis.

3)

Infine hanno redatto un verbale dei negozi intercorsi, proprio perché non erano negozi che si

facevano per iscritto, così li hanno verbalizzati con un verbale ad probationem. A questo punto si

pone un problema perché Flavio Candido ha delle difficoltà a realizzare l’obbligazione perché la

stipulatio era un negozio formale e impegnava personalmente chi pronunciava le parole, e quindi

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A.A. 2011-2012
43 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher pinkyale89 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Fondamenti del diritto europeo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Pavese Marco.