vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Capitolo Terzo: Gli studi sul ragionamento giuridico
Fin dagli anni Cinquanta si manifestano numerose critiche al modello logico del ragionamento giuridico, le quali sottolineano la necessità di elaborare nuovi strumenti di indagine dell'argomentazione, di quella pratica, in genere, e di quella giuridica, in particolare. Per tutti i Sessanta e i Settanta si assiste all'evoluzione e alla precisazione teorica delle correnti antilogicistiche dell'argomentazione giuridica, ma anche alla reazione a tali critiche degli approcci logici. Da queste premesse muovono gli studi contemporanei sul ragionamento giuridico che fanno capo ad autori dalle estrazioni geografiche e culturali diverse, accomunati da un approccio ermeneutico e post-analitico.
Il punto di partenza delle teorizzazioni di Aarnio e Peczenik è la teoria dell'argomentazione giuridica di Alexy. Essa consiste in una dottrina procedurale del discorso pratico razionale generale: i processi giustificativi.
Sia pratici che giuridici, sono attività dialogiche alle quali prendono parte soggetti che hanno interessi diversi. In quanto discorsivo, il processo del comprendere avviene secondo norme specifiche e modalità determinate. Il giurista tedesco individua così un codice della ragione pratica a cui chi discorre deve necessariamente adeguarsi, per poter giustificare il proprio argomentare. L'argomentazione giuridica dunque, caso particolare del discorso pratico, deve accostarsi a regole predeterminate a causa della sua essenza discorsiva per giustificare le proprie scelte.
CAPITOLO QUINTO
NUOVE FRONTIERE PER LA FILOSOFIA DEL DIRITTO
Negli ultimi trent'anni la società ha conosciuto trasformazioni profonde e rapidissime: fenomeni come l'informatica e la ricerca in ambito scientifico hanno aperto nuove frontiere per gli studiosi e anche per i filosofi del diritto.
- Quanto all'informatica, le prime applicazioni al diritto risalgono agli anni Quaranta,
Ma solo tra gli anni Sessanta e Settanta sono state create le prime banche di dati giuridici e i primi archivi informatizzati. Gli anni Ottanta hanno poi visto lo sviluppo di nuove forme di documentazione giuridica autonoma, modificando profondamente alcuni aspetti del lavoro del giurista. La maggior parte delle attività giuridiche si svolge oggi grazie all'interazione con elaboratori elettronici e l'apporto di Internet ha rivoluzionato le modalità dell'accesso all'informazione giuridica e quelle delle interazioni tra diversi operatori del diritto. Benché tutti questi cambiamenti nella pratica giuridica siano stati profondi e pervasivi, essi da soli non giustificherebbero la considerazione dell'informatica giuridica tra le nuove frontiere della filosofia del diritto. Negli anni Ottanta, dopo un decennio di speranze e illusioni da parte degli studiosi di teoria del diritto, ci fu una sorta di rinascita dell'interesse per gli studi.
informatico-giuridici di tipo teorico, determinata soprattutto dall'emergere della nuova disciplina dell'intelligenza artificiale, che veniva ad affrontare, in modi nuovi, classici temi filosofici come quelli dei contenuti e delle strutture della conoscenza, delle forme dei procedimenti cognitivi, delle strutture linguistiche e del loro rapporto con la realtà. In particolare, venne a formarsi l'ambito interdisciplinare denominato "intelligenza artificiale e diritto", i cui studi ben presto diedero un contributo significativo alle problematiche filosofico-giuridiche.
Innanzitutto, hanno dato luogo a una rivoluzione nell'ambito degli studi di logica giuridica, tradizionalmente consistita nell'applicazione in ambito giuridico della logica classica. Quest'ultima non era in grado di offrire un modello adeguato del ragionamento giuridico: essendo esso una tecnica procedurale per la soluzione di problemi giuridici, richiede processi interattivi.
Governati da regole e non una procedura monologica, come è la deduzione logica. Inoltre il ragionamento giuridico, in quanto nasce dalla controversia e dalla contrapposizione di tesi opposte, è essenzialmente defettibile: il giurista deve, cioè, essere pronto a rivedere le sue conclusioni alla luce di informazioni ulteriori, mentre la logica classica è cumulativa, ovvero le nuove informazioni si aggiungono alle precedenti senza poterle mettere in discussione. L'informatica giuridica è riuscita a sviluppare logiche giuridiche nuove, capaci di affrontare gli aspetti sopra accennati. Il problema della praticità della logica giuridica è stato affrontato ricorrendo in particolare ai linguaggi della programmazione logica; quello della proceduralità è stato affrontato mediante i cd. Sistemi di dialogo, modelli formali delle interazioni dialettiche; quello della defeasibility del ragionamento giuridico ha trovato una soluzione.
nell'ambito degli studi sul ragionamento non-monotonico. I cultori dell'informatica giuridica inoltre si sono occupati dei più tradizionali temi della logica deontica, dei modelli del ragionamento basati sui casi ecc. 2) La seconda frontiera della filosofia del diritto contemporanea è costituita dalla bioetica. Il termine "bioetica", letteralmente "etica della vita", è stato coniato nel 1971 dall'oncologo americano Potter, il quale la definisce come il tentativo di utilizzare le scienze biologiche per migliorare la qualità della vita. Essa è un insieme di ricerche, di discorsi e pratiche pluridisciplinari, aventi per oggetto la chiarificazione o la soluzione di questioni di carattere etico, suscitate dalle innovazioni scientifiche e tecnologiche che hanno reso possibile agire su fenomeni vitali in modi fino a qualche decennio fa ritenuti impensabili. L'ambito tematico è molto ampio e va costantementeampliandosi con il progredire delle ricerche scientifiche: vadall'aborto all'eutanasia, dal rapporto medico-paziente al trapianto degli organi, all'ingegneria genetica, alla clonazione.
La riflessione bioetica spazia da temi strettamente biologici, a temi di natura filosofico-religiosa, a temi filosofico-giuridici e giuridici in senso stretto: a confronto ci sono ideologie, fedi religiose, modelli culturali e sistemi di valore diversi.
L'esigenza di regolamentazione giuridica si scontra nelle società pluralistiche contemporanee con la mancanza di valori condivisi, per cui il rischio è quello di creare limiti che rispecchiano la moralità di pochi o di soffocare con leggi i progressi della scienza.
Lo sviluppo del dibattito bioetica si è spesso svolto, particolarmente in Italia, attraverso il confronto tra orientamento laico e cattolico.
I capisaldi della bioetica laica, riconducibili in gran parte ad U. Scarpelli, sono il rispetto
Dell'autonomia individuale, la garanzia del rispetto delle convinzioni religiose dei singoli e la promozione della qualità della vita al livello più alto possibile. La bioetica cattolica ha tra i filosofi del diritto italiani un autorevole esponente in F. D'agostino, il quale fonda la materia sul principio della difesa della vita fisica, su quello di libertà e responsabilità, di totalità, di socialità e sussidiarietà.
Alla bioetica deve affiancarsi secondo D'Agostino una biogiuridica, affinché il diritto ponga dei limiti di libertà all'intervento dell'uomo sulla vita. La bioetica non si esaurisce nella bioetica medica: accanto ad essa si è sviluppata una bioetica animalista, che si occupa degli animali, e una bioetica ambientale, che si interessa delle questioni connesse al rapporto uomo-natura.
La bioetica animalista si è sviluppata all'inizio degli anni Settanta con la
pubblicazione di Animal Liberation del filosofo australiano Peter Singer, a cui si contrappone Tom Regan, il quale cerca di costruire una vera e propria teoria dei diritti, animali e non. Quanto alla bioetica ambientale, si possono individuare due grandi correnti contrapposte: quella dei conservazionisti (Passmore), i quali considerano la natura come un bene al servizio dell'uomo che va tutelato per motivi di utilità, e quella dei preservazionisti (Taylor), che ritengono che terra e ambiente siano dotati di un valore intrinseco e quindi vadano rispettati per loro stessi. Un'altra frontiera della filosofia del diritto contemporanea è rappresentata dalla teorizzazione del multiculturalismo. Il termine può essere usato in senso descrittivo, per designare un certo tipo di società, caratterizzata dalla presenza e dalla convivenza di gruppi culturali diversi, o in senso normativo, per indicare un ideale giuridico-politico per la realizzazione.del quale lo Stato è chiamato a collaborare attraverso, principalmente, gli strumenti del diritto edell'educazione.Il multiculturalismo nella seconda accezione nasce dalla contrapposizione dialettica tra pensiero liberale e comunitario:esso mira a proteggere e riconoscere le tradizioni culturali dei gruppi presenti nelle moderne società pluraliste, ma talericonoscimento è finalizzato alla protezione della libertà dell'individuo e della sua possibilità di sviluppare in sensopieno la propria identità.Uno dei principi più importanti del liberalismo tradizionale è quello della separazione tra la sfera pubblica, includentetutto ciò che ha una rilevanza politica, e la sfera privata della vita di ogni cittadino, nel cui ambito ricade tutto ciò cheattiene alla sua particolare identità. Tale principio, che comportava un divieto per lo Stato di interferire nella vita privatadei cittadini, si presenta nelIl liberalismo contemporaneo afferma la neutralità dello Stato rispetto a tutto ciò che riguarda il bene dei cittadini: deve preoccuparsi cioè di garantire esclusivamente un'equa disponibilità dei beni primari fondamentali.
L'osservazione della realtà sociale in paesi a composizione culturale mista ha portato però alcuni studiosi a rivelare che anche il senso di appartenenza ad un gruppo e ad una tradizione culturale va considerato come un "bene primario". C. Taylor afferma a proposito che l'identità dei singoli necessita di uno sfondo culturale e sociale rispetto al quale essa possa plasmarsi; se una cultura si trova ad essere in posizione marginale in una società dominata da altre culture, i cittadini appartenenti ad essa saranno svantaggiati, perché nel processo di sviluppo della loro identità dovranno fare i conti con l'immagine sminuente di sé stessi riflessa dallo scarso
Apprezzamento sociale per la loro cultura di base. Tutti gli individui hanno interesse essenziale a un riconoscimento pubblico della loro cultura: tale scopo può essere raggiunto sia lavorando nell'ambito dell'educazione, sia utilizzando lo strumento del diritto al fine di sostenere le culture viventi, seppur minoritarie.