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ADOZIONE E AFFIDAMENTO:
di entrambi: garantire ad una persona minore di età una famiglia;
scopo art.291: adozione che riguarda persone maggiori di età -> ha lo scopo di dare continuità ad una
eccezione: persona che non ha figli
adozione spesiale non esiste più ed è stata eliminata dal codice con la riformata nel 1983; nel codice troveremo
solo l'adozione per soggetti maggiorenni, tutte le altre tipi di adozione e anche l'istituo dell'affidamento sono
disciplinati da una legge speciale (legge 184\83: DISCIPLINA DELL'ADOZIONE E DELL'AFFIDAMENTO), questa
legge è stata modificata da una successiva (lgge 149\2001 DIRITTO DEL MINORE AD UNA FAMIGLIA) la quale
recepisce le modifiche apportate dalla convenzione di New York sui diritti del fanciullo (stipulata nel 1989 e
ratificata nel 1991 in italia) ribadisce alcuni concetti e diritti dei minori in qualità di figli; tale convenzione vigila
affinchè il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la sua volontà, a meno che ciò non si renda
necessario nel preminente interesse del minore; un'altra norma ha richiesto al modifica della norma del 1983,
cioè la convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internaionale
dell'Aja del 1983 ratificata in italia nel 1998: questa sancisce il diritto del minore a vivere nella propria famiglia
e nel proprio paese d'origine, salvo possibilità di adozione internazionale ove ciò non sia realizabile; questa
convenzione ha voluto evitare quel fenomeno di migrazione di adozioni all'estero che si stava sviluppando
tantissimi in quegli anni;
1° SCOPO: dare attuazione al diritto del minore in stato di abbandono ad avere una
adozione di minori: famiglia in cui crescere ed essere educato; la legge italiana fa riferimento ad
una convenzione di diritto internazionale;
EFFETTO: cessazione di ogni rapporto con la famiglia d'origine (ne rapporti personali ne
patrimoniali); si intaura solo un rapporto con la nuova, rimarrà solo un vincolo
di parentela che avrà effetti solo dal punto di vista matrimoniale
(rappresenterà un vincolo)
art.1: non è possibile assicurare al minore di essere educato nella propria famiglia
(adozione piena o legittimante <- termine usato in precedenza)
art.27: l'adozione sostituisce alla famiglia naturale la vuova famiglia;
art.7-8: stato di abbandono:
art.9: ogni cittadino che ne abbia conoscenza può segnalare all'autorità giuriziaria uno
stato di abbandono o un'assenza di assistenza morale e materiale ad un soggetto;
gli istituti di assistenza pubblica o privata e le comunità di tipo familiare hanno
l'obbligo di trasferrie alle autorità i nomi dei soggetti ai quali danno assietnza; il
genitore che affida stabilmente a chi non sino parente entro il 4°grado il figlio
minore per più di 6 mesi, questi soggetti ai quali è stato affidato il soggetto minore
dovrà farlo presene all'autorità giudiziaria;
art.6: COME FUNZIONA L'ADOZIONE:
1. quando un soggetto minore vive in stato di adottabilità deciso e dichiarato dal
giudice; due coniugi possono fare domanda di adozione verso di esso, questi
devono essere sposati da 3 anni, non devono mai aver fatto domanda di
separazione negli ultimi 3 anni, devono dimostrare di essere idonei ad educare
un soggetto, devono avere differenza d'età col soggeto di almeno 18-45 anni, se
il minore ha compiuto 14 anni questo dovrà dare il suo consenso all'adozione;
2. se tali presupposti sussitono, il giudice emanerà una sentenza di adottabilità che
prevede un'affidamento preadottivo (affidamento provvisorio che vale da prova
della loro convivenza (art.22)) ai due genitori del soggetto minore; prevede il
collocamento del minore temporaneamente alla famiglia e dura almeno un anno;
3. dopo di che o il giudice dichiara lo stato di adozione attraverso una sentenza
attribuendo l'adozione a quella famiglia; oppure il giudice non procederà alla
sentenza di adozione e aprirà una nuova procedura per assegnarlo in adozione ad
un altra coppia ricominciando col periodo di prova;
art.27: effetti della sentenza di adozione:
a. al minore viene assegnato lo status del figlio nato nel matrimonio dei nuovi
genitori
cessa il rapporto del minore con la famiglia d'origine
b.
c. assume il bambino il cognome della nuova famiglia
d. deve essere informato il minore della nuova situazione
art.28: diritto del bambino di conoscere la propria
dovere di informazione del minore: situazione; doveredei genitori di mettere al
corrente il figlio della sua reale situazione di
identità ma è lasciata a loro discrezione la
modalità di informazione; il soggetto
minore adottato ha diritto a tenere segrete
le informazioni sue private circa la sua
identità di adottato (diritto di riservatezza);
l'adottato che però raggiunge l'età di 25
anni può accedere alle informazioni
riguardanti l'identità dei suoi genitori
biologici presso la banca dati del tribunale;
il figlio adottivo può ottennere informazioni
solo dopo l'autorizzazione del tribunale e se
ciò non causi gravi turbamenti il suo
equilibrio psichico se il soggetto ha un'età
compresa tra 18-25 anni; se la madre
naturale ha partorito dichiarando che il
bambino sia nato da ignoti fa si che il
soggetto suo figlio non potrà mai risalire
alla sua identità;
art.44: FUNZIONE: inserire il minore in un ambiente familiare anche quando manca
adozione in casi particolari: il presupposto dell'abbandono per poterlo inserire in un nuovo
ambienete familiare; funzione solidaristica;
art.51: è revocabile; quando l'adottato con età maggiore di 14 anni attenta alla
vita dei genitori o altre condizioni;
CASI DI QUESTO TIPO DI ADOZIONE:
riguarda soggetti minori orfani di padre o di madre:
• può essere adottato da parenti in linea diretta o collaterali fino al 6°grado
o persone legate al minore da un rapporto stabile e duraturo preesistente
alla morte del genitore; non devono essere per forza soggetti coniugati
(l'adozione non deve essere fatta necessariamente da un nucleo familiare
già stabilito ma anche da un soggetto da solo); possono adottarlo anche
due soggetti conviventi e non coniugati; tra l'adottato e i fututi genitori
deve esserci un'età di differenza di almeno 18 anni ma è una norma
derogabile (art.44);
riguarda soggetti minori figli del coniuge:
• agevola l'inserimento del minore nel nuovo nucleo familiare; i due soggetti
adottandi devono essere sposati; non è richiesta la differenza di età;
riguarda soggetti minori orfani portatori di handicap:
• l'handicap deve riguardare una menomazione fisica o psichica con
difficoltà di apprendimento, di relazioni sociali, di inserimento del lavoro;
è concessa a tutti i soggetti anche se non sono coniugati ne conviventi;
non implica condizioni di limiti di età;
riguarda soggetti minori che però non si riesce a collocarli in una famiglia e
• non si riesce a provvedere ad un affidamento preadottivo:
possono essere affidati sia a soggetti non coniugati, che a conviventi; deve
sussistere la differenza di età minima di 18 anni;
STATUS: in questi 4 casi di adozione particolare il soggetto minore si chiamerà
figlio adottivo; conserva tutti i diritti- doveri che aveva nei confronti
della famiglia di origine della quale non perde il cognome ma
aggiunge semplicemente al cognome precedente quello della nuova
famiglia; NON NASCONO LEGAMI DI PARENTELA CON LA FAMIGLIA
DEL GENITORE ADOTTIVO, nasce un legame di parentela solo con il
genitore adottante; l'adottato ha diritti di successione verso
l'adottante (ma non viceversa) e nei confronti della famiglia di
origine;
l.184\83
adozione internazionale: art.29: l'adozione di soggetti stranieri ha luogo attraverso quanto disciplinato dalla
convenzione dell'Aja del 1983;
art.29->43: si rivolge: agli stranieri minori adottati da italiani
a. ai minori italiani adottati da cittadini stranieri o da italiani che
b. abbiano residenza all'estero;
PRESUPPOSTI: il minore è adottabile se non è possibile procedere all'adozione del
paese di orgine
vede coinvolti più enti: servizi sanitari italiani ed esteri
1. una commissione di adozione internazionale
2. i tribunali sia del luogo dove giace il bambino prima
3. dell'adozione e la città di residenza dei futuri possibili
genitori
il minore dopo l'adozione acquista tutte le caratteristiche di un soggetto adottato
normalmente; viene considerato nato fuori dal matrimonio, prende il cognome del
padre, cessa di avere rapporti con la famiglia d'origine (eccetto impedimenti
matrimoniali); le informaxioni alle quali il bambino avrà accesso sulla natura dei suoi
genitori naturali sono a discrezione della normativa del paese suo di origine;
FINALITà: assicurare una discendenza alla persona che non ha figli;
adozione di maggiorenni: art.291: è ammessa alle persone che non hanno discendenti legittimi, che hanno
superato i 35 anni e tra i due soggetti devono intercorrere 18 anni di età;
è stato considerato incostituzionale il limite per la adozione di maggiorenni
solo se non si hanno figli perchè viene considerato come una sorta di
discriminazione;
è necessario il consenso dei genitori di colui che deve essere adottato
anche se maggiorenne (visto che al soggetto viene assegnata una fmiglia
parallela), anche quello del coniuge sia dell'adottando che dell'adottante;
EFFETTI: Il figlio adottivo entra nella famigli ma non si crea nessun legame con i
parenti dell'adottante visto che viene considerato un figlio nato fuori dal
matrimonio; non sussiste lacun distacco con la famiglia di origine, infatti
mantiene tutti i suoi diritti\doveri verso la famiglia di origine; acquista i
diritti successori nei confronti dell'adottante e li mantiene anche verso la
famiglia d'origine; l'adottante invece non acquista nessun tipo di diritti
successori nei confronti dell'adottando;
istituto importante perchè viene incontro al minorenne che giace termporaneamente in uno
affidamento: stato di abbandono;
art.2 l.184\83: riguarda minori che si trovano in una situazione di instabilità fmiliare; può
essere affidato sia ad una coppia sposata (preferibilmente già con figli) che ad
un soggetto non coniugato;
SCOPO: dare aiuto e sostegno al minore per dargli soddisfacimento ai bisogni economici e
affettivi di cui necessita
art.4: può durare massimo 2 anni la situazione di affidamento; può esserci sia il consenso dei
genitori passa