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ADOZIONE E AFFIDAMENTO:

di entrambi: garantire ad una persona minore di età una famiglia;

scopo art.291: adozione che riguarda persone maggiori di età -> ha lo scopo di dare continuità ad una

eccezione: persona che non ha figli

adozione spesiale non esiste più ed è stata eliminata dal codice con la riformata nel 1983; nel codice troveremo

solo l'adozione per soggetti maggiorenni, tutte le altre tipi di adozione e anche l'istituo dell'affidamento sono

disciplinati da una legge speciale (legge 184\83: DISCIPLINA DELL'ADOZIONE E DELL'AFFIDAMENTO), questa

legge è stata modificata da una successiva (lgge 149\2001 DIRITTO DEL MINORE AD UNA FAMIGLIA) la quale

recepisce le modifiche apportate dalla convenzione di New York sui diritti del fanciullo (stipulata nel 1989 e

ratificata nel 1991 in italia) ribadisce alcuni concetti e diritti dei minori in qualità di figli; tale convenzione vigila

affinchè il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la sua volontà, a meno che ciò non si renda

necessario nel preminente interesse del minore; un'altra norma ha richiesto al modifica della norma del 1983,

cioè la convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internaionale

dell'Aja del 1983 ratificata in italia nel 1998: questa sancisce il diritto del minore a vivere nella propria famiglia

e nel proprio paese d'origine, salvo possibilità di adozione internazionale ove ciò non sia realizabile; questa

convenzione ha voluto evitare quel fenomeno di migrazione di adozioni all'estero che si stava sviluppando

tantissimi in quegli anni;

1° SCOPO: dare attuazione al diritto del minore in stato di abbandono ad avere una

adozione di minori: famiglia in cui crescere ed essere educato; la legge italiana fa riferimento ad

una convenzione di diritto internazionale;

EFFETTO: cessazione di ogni rapporto con la famiglia d'origine (ne rapporti personali ne

patrimoniali); si intaura solo un rapporto con la nuova, rimarrà solo un vincolo

di parentela che avrà effetti solo dal punto di vista matrimoniale

(rappresenterà un vincolo)

art.1: non è possibile assicurare al minore di essere educato nella propria famiglia

(adozione piena o legittimante <- termine usato in precedenza)

art.27: l'adozione sostituisce alla famiglia naturale la vuova famiglia;

art.7-8: stato di abbandono:

art.9: ogni cittadino che ne abbia conoscenza può segnalare all'autorità giuriziaria uno

stato di abbandono o un'assenza di assistenza morale e materiale ad un soggetto;

gli istituti di assistenza pubblica o privata e le comunità di tipo familiare hanno

l'obbligo di trasferrie alle autorità i nomi dei soggetti ai quali danno assietnza; il

genitore che affida stabilmente a chi non sino parente entro il 4°grado il figlio

minore per più di 6 mesi, questi soggetti ai quali è stato affidato il soggetto minore

dovrà farlo presene all'autorità giudiziaria;

art.6: COME FUNZIONA L'ADOZIONE:

1. quando un soggetto minore vive in stato di adottabilità deciso e dichiarato dal

giudice; due coniugi possono fare domanda di adozione verso di esso, questi

devono essere sposati da 3 anni, non devono mai aver fatto domanda di

separazione negli ultimi 3 anni, devono dimostrare di essere idonei ad educare

un soggetto, devono avere differenza d'età col soggeto di almeno 18-45 anni, se

il minore ha compiuto 14 anni questo dovrà dare il suo consenso all'adozione;

2. se tali presupposti sussitono, il giudice emanerà una sentenza di adottabilità che

prevede un'affidamento preadottivo (affidamento provvisorio che vale da prova

della loro convivenza (art.22)) ai due genitori del soggetto minore; prevede il

collocamento del minore temporaneamente alla famiglia e dura almeno un anno;

3. dopo di che o il giudice dichiara lo stato di adozione attraverso una sentenza

attribuendo l'adozione a quella famiglia; oppure il giudice non procederà alla

sentenza di adozione e aprirà una nuova procedura per assegnarlo in adozione ad

un altra coppia ricominciando col periodo di prova;

art.27: effetti della sentenza di adozione:

a. al minore viene assegnato lo status del figlio nato nel matrimonio dei nuovi

genitori

cessa il rapporto del minore con la famiglia d'origine

b.

c. assume il bambino il cognome della nuova famiglia

d. deve essere informato il minore della nuova situazione

art.28: diritto del bambino di conoscere la propria

dovere di informazione del minore: situazione; doveredei genitori di mettere al

corrente il figlio della sua reale situazione di

identità ma è lasciata a loro discrezione la

modalità di informazione; il soggetto

minore adottato ha diritto a tenere segrete

le informazioni sue private circa la sua

identità di adottato (diritto di riservatezza);

l'adottato che però raggiunge l'età di 25

anni può accedere alle informazioni

riguardanti l'identità dei suoi genitori

biologici presso la banca dati del tribunale;

il figlio adottivo può ottennere informazioni

solo dopo l'autorizzazione del tribunale e se

ciò non causi gravi turbamenti il suo

equilibrio psichico se il soggetto ha un'età

compresa tra 18-25 anni; se la madre

naturale ha partorito dichiarando che il

bambino sia nato da ignoti fa si che il

soggetto suo figlio non potrà mai risalire

alla sua identità;

art.44: FUNZIONE: inserire il minore in un ambiente familiare anche quando manca

adozione in casi particolari: il presupposto dell'abbandono per poterlo inserire in un nuovo

ambienete familiare; funzione solidaristica;

art.51: è revocabile; quando l'adottato con età maggiore di 14 anni attenta alla

vita dei genitori o altre condizioni;

CASI DI QUESTO TIPO DI ADOZIONE:

riguarda soggetti minori orfani di padre o di madre:

• può essere adottato da parenti in linea diretta o collaterali fino al 6°grado

o persone legate al minore da un rapporto stabile e duraturo preesistente

alla morte del genitore; non devono essere per forza soggetti coniugati

(l'adozione non deve essere fatta necessariamente da un nucleo familiare

già stabilito ma anche da un soggetto da solo); possono adottarlo anche

due soggetti conviventi e non coniugati; tra l'adottato e i fututi genitori

deve esserci un'età di differenza di almeno 18 anni ma è una norma

derogabile (art.44);

riguarda soggetti minori figli del coniuge:

• agevola l'inserimento del minore nel nuovo nucleo familiare; i due soggetti

adottandi devono essere sposati; non è richiesta la differenza di età;

riguarda soggetti minori orfani portatori di handicap:

• l'handicap deve riguardare una menomazione fisica o psichica con

difficoltà di apprendimento, di relazioni sociali, di inserimento del lavoro;

è concessa a tutti i soggetti anche se non sono coniugati ne conviventi;

non implica condizioni di limiti di età;

riguarda soggetti minori che però non si riesce a collocarli in una famiglia e

• non si riesce a provvedere ad un affidamento preadottivo:

possono essere affidati sia a soggetti non coniugati, che a conviventi; deve

sussistere la differenza di età minima di 18 anni;

STATUS: in questi 4 casi di adozione particolare il soggetto minore si chiamerà

figlio adottivo; conserva tutti i diritti- doveri che aveva nei confronti

della famiglia di origine della quale non perde il cognome ma

aggiunge semplicemente al cognome precedente quello della nuova

famiglia; NON NASCONO LEGAMI DI PARENTELA CON LA FAMIGLIA

DEL GENITORE ADOTTIVO, nasce un legame di parentela solo con il

genitore adottante; l'adottato ha diritti di successione verso

l'adottante (ma non viceversa) e nei confronti della famiglia di

origine;

l.184\83

adozione internazionale: art.29: l'adozione di soggetti stranieri ha luogo attraverso quanto disciplinato dalla

convenzione dell'Aja del 1983;

art.29->43: si rivolge: agli stranieri minori adottati da italiani

a. ai minori italiani adottati da cittadini stranieri o da italiani che

b. abbiano residenza all'estero;

PRESUPPOSTI: il minore è adottabile se non è possibile procedere all'adozione del

paese di orgine

vede coinvolti più enti: servizi sanitari italiani ed esteri

1. una commissione di adozione internazionale

2. i tribunali sia del luogo dove giace il bambino prima

3. dell'adozione e la città di residenza dei futuri possibili

genitori

il minore dopo l'adozione acquista tutte le caratteristiche di un soggetto adottato

normalmente; viene considerato nato fuori dal matrimonio, prende il cognome del

padre, cessa di avere rapporti con la famiglia d'origine (eccetto impedimenti

matrimoniali); le informaxioni alle quali il bambino avrà accesso sulla natura dei suoi

genitori naturali sono a discrezione della normativa del paese suo di origine;

FINALITà: assicurare una discendenza alla persona che non ha figli;

adozione di maggiorenni: art.291: è ammessa alle persone che non hanno discendenti legittimi, che hanno

superato i 35 anni e tra i due soggetti devono intercorrere 18 anni di età;

è stato considerato incostituzionale il limite per la adozione di maggiorenni

solo se non si hanno figli perchè viene considerato come una sorta di

discriminazione;

è necessario il consenso dei genitori di colui che deve essere adottato

anche se maggiorenne (visto che al soggetto viene assegnata una fmiglia

parallela), anche quello del coniuge sia dell'adottando che dell'adottante;

EFFETTI: Il figlio adottivo entra nella famigli ma non si crea nessun legame con i

parenti dell'adottante visto che viene considerato un figlio nato fuori dal

matrimonio; non sussiste lacun distacco con la famiglia di origine, infatti

mantiene tutti i suoi diritti\doveri verso la famiglia di origine; acquista i

diritti successori nei confronti dell'adottante e li mantiene anche verso la

famiglia d'origine; l'adottante invece non acquista nessun tipo di diritti

successori nei confronti dell'adottando;

istituto importante perchè viene incontro al minorenne che giace termporaneamente in uno

affidamento: stato di abbandono;

art.2 l.184\83: riguarda minori che si trovano in una situazione di instabilità fmiliare; può

essere affidato sia ad una coppia sposata (preferibilmente già con figli) che ad

un soggetto non coniugato;

SCOPO: dare aiuto e sostegno al minore per dargli soddisfacimento ai bisogni economici e

affettivi di cui necessita

art.4: può durare massimo 2 anni la situazione di affidamento; può esserci sia il consenso dei

genitori passa

Dettagli
A.A. 2014-2015
11 pagine
2 download
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher arianna.sottile di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Benacchio Gian Antonio.