Filiatio legittima e filiazione naturale
Il codice civile distingue tra filiazione legittima e filiazione naturale. Tuttavia, ciò non significa che esistano nell'ordinamento italiano due stati di filiazione. Infatti, gli effetti della filiazione legittima e della filiazione naturale sono gli stessi. La disciplina applicabile alla filiazione naturale si rinvia alle norme sulla filiazione legittima. Si ha un unico status di filiazione, ma con modalità di costituzione diverse.
Come si forma l'atto di nascita?
Chi assiste la partoriente ha l'obbligo di fare un'attestazione di avvenuta nascita o parto. Sulla base di questa certificazione i genitori, o un loro rappresentante, il medico o l'ostetrica che hanno assistito al parto provvedono alla dichiarazione di nascita entro 10 giorni presso il comune di residenza dei genitori oppure nel comune dove è avvenuta la nascita; oppure entro 3 giorni presso la direzione sanitaria dell'ospedale o casa di cura dove è avvenuta la nascita. A questo punto, l'ufficiale di stato civile (il sindaco o un suo delegato) provvede a formare l'atto di nascita. La madre, se lo desidera, può chiedere di non essere nominata nell'atto di nascita e nella certificazione di parto.
Filiazione legittima
Lo status di figlio legittimo è determinato da due criteri:
- Concepimento durante il matrimonio, anche se nato dopo la cessazione del matrimonio o dopo la dichiarazione di nullità.
- Nascita in costanza di matrimonio, anche se il concepimento è avvenuto prima della celebrazione.
La materia è retta da presunzioni, che si basano su alcuni dati certi risultanti dagli atti dello stato civile: la data di nascita, del matrimonio, della sua cessazione, la maternità. Partendo dal presupposto che "mater semper certa", arriviamo alla prima presunzione, art. 231 cc: "il marito è padre del figlio concepito durante il matrimonio".
Questa presunzione non sempre è sufficiente poiché non si può stabilire con certezza la data del concepimento, si rendono allora necessarie altre due presunzioni:
- Si presume concepito durante il matrimonio il figlio che nasce almeno 180 giorni dalla data del matrimonio ed entro 300 giorni dallo scioglimento del vincolo o dalla dichiarazione di nullità. Questa presunzione ammette una pur difficile prova contraria, tramite una delle "azioni di stato", l'azione di disconoscimento della paternità: può essere esercitata dalla madre stessa, dal marito, dal figlio divenuto maggiorenne oppure, se il figlio è minorenne, da un curatore speciale nominato dal tribunale su istanza del figlio che abbia compiuto i 16 anni o se di età inferiore, su istanza del pubblico ministero. Chi esercita l'azione di disconoscimento di paternità deve dimostrare che, nel periodo che intercorre tra i 300 e i 180 giorni prima della nascita:
- I coniugi non coabitavano;
- Il marito era affetto da impotenza;
- La moglie, pur vivendo con il marito, aveva commesso adulterio o aveva tenuto nascosto al marito la gravidanza e il parto. In quest'ultimo caso non basta la sola dichiarazione della madre, occorrono prove ulteriori: occorre dimostrare l'adulterio o l'occultamento e altri fatti idonei ad escludere la paternità come, per esempio, l'incompatibilità genetica o ematologica con il presunto padre.
- Si presume che il figlio nato 300 giorni dopo lo scioglimento o l'annullamento del matrimonio, o dopo la pronuncia di separazione giudiziale/omologazione della separazione consensuale, non sia stato concepito durante il matrimonio (ciascuno dei coniugi, i loro eredi o il figlio stesso possono provare il contrario anche se l'esito sarà improbabile).
A condizione per lo status di figlio legittimo è la nascita in costanza di matrimonio: il figlio che nasce prima che siano trascorsi 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio, è stato concepito con estrema probabilità prima delle nozze.
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Istituzioni di Diritto Privato - Diritto di Famiglia (con divorzio breve e filiazione) - Benacchio (UniTn)
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Diritto privato
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Diritto privato - la famiglia