Fatti giuridici
Fatti giuridici sono avvenimenti a cui l’ordinamento conferisce conseguenze giuridiche. Possono essere:
Fatti giuridici in senso stretto
Avvenimenti senza intervento umano cosciente e volontario; possono essere leciti o illeciti; consistono in fatti materiali.
Atti giuridici
Avvenimenti conseguenti a intervento umano cosciente e volontario.
L'atto giuridico in senso stretto
Atto giuridico in senso stretto non dipende dalla volontà di chi lo pone, ma sono predeterminati dall’ordinamento; la coscienza e la volontà del soggetto non riguarda la scelta degli effetti dell’atto (leciti o illeciti). Si divide in: atto materiale e dichiarazione. La mancanza di capacità di intendere e volere porta all’imputabilità.
Atto giuridico negoziale
Dipendono dalla volontà di chi li pone; la coscienza e la volontà del soggetto riguardano sia la scelta di porre l’atto che la scelta degli effetti; consiste in una dichiarazione di volontà (es: contratto). La mancanza di capacità di intendere e volere porta all’annullabilità; la capacità di intendere e di volere prende il nome di “capacità negoziale”. L’ordinamento si preoccupa dell’effettiva volontà del soggetto attraverso i vizi della volontà: Errore, dolo e violenza; questi possono richiedere che l’atto sia annullato e determinano le divergenze tra dichiarazione e volontà; possono essere volontarie o involontarie; in caso di accordo tra divergenza e volontà, si parla di simulazione.
Quando la divergenza è voluta solo dal dichiarante
- Riserva mentale: Volontà di chi dichiara non palese all’esterno. La riserva mentale per il diritto è irrilevante.
- Divergenza palese all’esterno.
Gli atti possono essere
- Atti negoziali unilaterali: 1 solo dichiarante
- Atti negoziali bilaterali: 2 dichiaranti
- Atti negoziali plurilaterali: più dichiaranti
- A titolo oneroso: Scambio, ciascuno riceve un vantaggio a fronte di un sacrificio
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Fatti, atti, negozi giuridici
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Fatti giuridici, Franceschelli - Appunti
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Fatti e negozi giuridici
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Diritto privato - pubblicità e fatti giuridici