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A titolo gratuito: Una parte riceve un vantaggio senza sacrificio.
• L’ordinamento tratta meglio coloro che ottengono qualcosa con un
sacrificio. DICHIARAZIONE
Può essere:
RECETTIZIA: Rivolte a un destinatario determinato. Sono effettive solo
• quando sono conosciute dal destinatario.
NON RECETTIZIA: Non rivolte a un destinatario determinato
• TACITA: Volontà del dichiarante non risulta direttamente e va ricostruita
• interpretativamente. Il silenzio può valere come dichiarazione tacita se
previsto dalla legge o dalle parti.
ESPRESSA: Volontà del dichiarante risulta direttamente dalla
• dichiarazione.
PUBBLICITA’ ATTI E FATTI GIURIDICI
La pubblicità è disposta per alcuni atti e fatti giuridici. E’ resa pubblica
attraverso:
Registri immobiliari
• Affissioni
• Pubblicazioni periodiche( gazzetta ufficiale)
•
Si distinguono 3 tipi di pubblicità:
PUBBLICITA’ NOTIZIA(GRADO 0): Non influenza l’efficacia del fatto
• PUBBLICITA’ DICHIARATIVA: Influenza l’efficacia dei fatti nei confronti
• di terzi; serve a rendere opponibile un atto a terzi.
PUBBLICITA’ COSTITUTIVA: Influenza l’efficacia dei fatti verso tutti.
• Es: Ipoteca immobili, registri persone.
La pubblicità immobiliare è la forma più importante di pubblicità. Si esegue
con la trascrizione; sono soggetti alla trascrizione: gli atti a effetti reali(diritto
di proprietà), gli atti giudiziari(sentenze) e domande giudiziarie che hanno un
effetto prenotativo(si prenota l’effetto della trascrizione della domanda).
REGOLA: I conflitti tra acquirenti di diritti incompatibili, sullo stesso bene,
sono risolti con il criterio della priorità della trascrizione. Es: chi trascrive per
prima l’acquisto di un immobile, ne diventa proprietario.