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ATTI GIURIDICI

Sono necessariamente atti volontari, sono atti che presuppongono una manifestaz di

volontà da parte di chi li pone in essere.

Tradizionalmente la dottrina del diritto privato distingue gli atti giuridici in due categorie:

Atti giuridici in senso stretto

- Negozi

-

Atti giuridici in senso stretto:

C’è una manifestazione di volontà ma non c’è una vera e propria autonomia intesa

come capacità/volontà di determinare gli effetti giuridici (se io intimo qualcuno a pagarmi,

compio un atto giuridico in senso stretto, non determino però gli effetti che derivano

dall’intimazione al pagamento poiché questi sono determinati dalla legge).

Negozi:

Qui invece si ha un atto di autonomia, cioè un atto di disposizione della propria sfera

patrimoniale, che può avere varia natura, per es., è un negozio il testamento (-Libro II-

viene fatto infatti da chi, ancora in vita, può disporre del suo patrimonio per il momento in

cui avrà cessato di vivere, seguendo i limiti determinati dalla legge, è necessariamente

unilaterale); altri esempi di negozio sono: il contratto, atto bilaterale o plurilaterale di

contenuto patrimoniale (Libro IV), il matrimonio (Libro I) accordo bilaterale ma non

patrimoniale.

Vi sono poi altri negozi non disciplinati specificatamente dal Cod civile, come la rinuncia

ad un diritto (salvo i diritti indisponibili), è un negozio unilaterale che può avere ad

oggetto per es un credito (remissione del debito – il creditore decide di non volere più la

somma che gli spettava dal debitore – il debitore si può anche opporre alla decisione del

creditore e adoperarsi per saldare il suo debito).

Si considerano atti negoziali anche: la proposta contrattuale o l’accettazione

contrattuale che si inseriscono nella fase delle trattative; il recesso da un contratto (il

diritto di recesso del consumatore per es., che esercita quindi un “diritto potestativo”).

La differenza fra atti e negozi può non essere così netta per es., il riconoscimento di un

figlio al di fuori del matrimonio, è indubbiamente un atto di volontà (questo è dimostrato

anche dal fatto che il riconoscimento di un figlio non può essere fatto per es da un

interdetto giudiziale) ma non è molto chiaro se classificare l’elemento della volontarietà

come un negozio, poiché il riconoscimento del figlio naturale è più una dichiarazione di

scienza, cioè chi riconosce dichiara un dato della realtà a cui la legge collega effetti

giuridici (costituzione del legame di filiazione) per questo si ritiene che sia più vicino

all’atto giuridico in senso stretto rispetto al negozio (anche se c’è un elemento

volontario consistente) in quanto, rappresenta una dichiarazione rispetto alla quale, chi

riconosce, non ha possibilità di determinare gli effetti giuridici perché sono completamente

determinati dalla legge; l’unico effetto che si può determinare è l’impugnazione a seguito

della quale si verificherà la veridicità delle affermazioni fatte ed eventualmente,

l’annullamento per vizio di violenza.

Invece propria dei negozi è la caratteristica di determinare l’atto e gli effetti

(l’autonomia).

Tutte queste classificazioni, sfogliando il codice non si trovano, il cod si muove in un’ottica

più prammatica; la categoria del negozio giuridico, è una categ che è stata creata dalla

dottrina a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento ed è una categoria che è un po’

assimilabile a quella del diritto soggettivo, si tratta in entrambi i casi di grandi categorie

astratte dove quello che spicca è l’elemento della volontà individuale, questo segna

l’ideologia della dottr civilistica tra ‘800 e ‘900 appunto, non solo italiana, l’elaborazione del

negozio giurd trova proprio in Germania la sua sede per eccellenza infatti il cod tedesco

del 1900, è un codice che detta la disciplina generale della manifestazione di volontà, non

del contratto; quindi il cod tedesco, codifica la cat del negozio giuridico, che ha la

caratteristica doi essere una figura generale e astratta. Il nostro cod che arriva 42 anni

dopo il cod tedesco, è un cod che prende molto da quello tedesco, combina l’ispirazione

tedesca con quella francese ma non codifica la figura generale del negozio giuridico (che

prevede una vasta classificazione di negozi: unilaterale, bilaterale ecc..). Codifica però il

contratto, e poi destina una discliplina ad oc al testamento, al matrimonio…e ad altri atti. Si

può dire che la proprietà sta al diritto soggettivo come il contratto sta al negozio giuridico

(come la nozione di proprietà è esemplare del diritto soggettivo, così quella di contratto è

esemplare del negozio giuridico, poiché ritroviamo quasi tutti i tratti che

caratterizzano il negozio giuridico).

CONTRATTO ART. 1321 (LIBRO IV) [memorizzare bene la definizione

“è l’accordo di due o più parti, diretto a costituire, modificare o estinguere un rapporto

giuridico di natura patrimoniale”

Si può dire che il contratto sta al negozio giuridico come la proprietà sta al diritto

soggettivo, cioè come la definiz di proprietà è esemplare della nozione di diritto soggettivo

ugualmente, nella la definiz di contratto ritroviamo tutti i caratteri del negozio giuridico. E’

da ricordare comunque che il contratto è un tipo di negozio giuridico e quindi vi saranno

dei caratteri che il contratto ha e che non avranno altri negozi giuridici.

Accordo (elemento indefettibile del contratto)  (non tutti i negozi giuridici sono

accordi! – i negozi giuridici unilaterali, non sono accordi) l’accordo implica l’incontro di

manifestazioni di volontà.

Diretto a  indirizzamento della manifestazioni di volontà ad uno scopo

Natura patrimoniale  caratteristica strettamente legata al contratto, il matrimonio non ha

natura patrimoniale

Nella definiz del contratto troviamo la struttura del negozio che è data dalle

manifestaz di volontà dirette a… uno scopo. Poi ci sono elementi tipici del contratto

come, il fatto di essere un accordo che lo distingue dal negozio unilaterale e la

caratteristica di costituire, modificare ed estinguere un rapporto di natura patrimoniale che,

distingue il contratto per es dal matrimonio; altra caratteristica del contratto che, non è

espressa dall’art. 1321 ma che si desume un art successivo, è che il contratto è

necessariamente un atto tra vivi (per questo si distingue e si contrappone al

testamento).

Gli artt. 1321 C.c. e ss. Disciplinano il contratto in generale cioè dettano delle regole

destinate ad applicarsi a tutti i contratti (una sorta di statuto gen del contratto). Poi vi sono

delle regole che disciplinano nello specifico i vari tipi contrattuali ma quelle indicate sopra

sono quelle che si applicano a tutti i contratti.

Un riferimento al negozio giuridico lo troviamo del codice all’art 1324 che ci dice che òa

disciplina del contratto si può anche applicare ove compatibile con gli atti tra vivi aventi

contenuto patrimoniale; il significato di questa disposizione è dunque quello di ammettere

che ci possano essere regole sul contratto in generale che si applicano anche fuori dal

contratto cioè ad atti o negozi diversi dal contratto purchè siano atti tra vivi, e atti a

contenuto patrimoniale (quindi si escludono: matrimonio, testamento, riconoscim del figlio

naturale… quindi la disciplina del contratto in generale non si può applicare a tali atti

viceversa la si può applicare ad altri atti per es la rinuncia, la proposta e l’accettazione, il

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A.A. 2014-2015
5 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marta1688 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Bargelli Elena.