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Fatti e atti giuridici

Il diritto prende in considerazione i “fatti che si ritengono giuridicamente rilevanti”. Moltissimi eventi della realtà materiale sono di rilevanza giuridica. Questi eventi non necessariamente sono riconducibili alla volontà umana; si pensi alla nascita e alla morte, due eventi biologici, che non dipendono dalla volontà umana a cui il diritto collega certe conseguenze giuridiche: alla nascita l’acquisto della capacità giuridica, alla morte la perdita della capacità giuridica e l’apertura della successione. Quando si parla di fatti giuridici in senso ampio, la nozione include ogni atto o fatto che ha rilevanza giuridica, sia esso determinato o meno dalla volontà dell’uomo.

Fatto giuridico in senso stretto

Esclude la volontà umana. Sono per esempio, la nascita e la morte, ma rilevanti poiché il diritto vi collega effetti giuridici (detti sopra) oppure il trasferimento di una parte di terra da una riva all’altra che dipende dall’azione del fiume. Quest’ultimo è un fatto giuridicamente rilevante perché chi riceve il pezzo di terra trasportato dal fiume ne acquista la proprietà. Un altro fatto giuridico in senso stretto, (che è un modo di acquisto della proprietà) che non deriva dalla volontà delle parti è l’accessione, in base alla quale, tutto ciò che è sopra e sotto il suolo, appartiene al proprietario del suolo (anche se la costruzione avviene ad opera del proprietario stesso che nel momento della costruzione era completamente incapace di intendere e volere, il meccanismo acquisitivo si produce nonostante in quel momento fosse incapace – questo perché il fatto giuridico in senso stretto, viene considerato per la sua materialità e non per la sua volontarietà).

Atti giuridici

Sono necessariamente atti volontari, sono atti che presuppongono una manifestazione di volontà da parte di chi li pone in essere. Tradizionalmente la dottrina del diritto privato distingue gli atti giuridici in due categorie:

  • Atti giuridici in senso stretto
  • Negozi

Atti giuridici in senso stretto

C’è una manifestazione di volontà ma non c’è una vera e propria autonomia intesa come capacità/volontà di determinare gli effetti giuridici (se io intimo qualcuno a pagarmi, compio un atto giuridico in senso stretto, non determino però gli effetti che derivano dall’intimazione al pagamento poiché questi sono determinati dalla legge).

Negozi

Qui invece si ha un atto di autonomia, cioè un atto di disposizione della propria sfera patrimoniale, che può avere varia natura, per esempio, è un negozio il testamento (Libro II - viene fatto infatti da chi, ancora in vita, può disporre del suo patrimonio per il momento in cui avrà cessato di vivere, seguendo i limiti determinati dalla legge, è necessariamente unilaterale); altri esempi di negozio sono: il contratto, atto bilaterale o plurilaterale di contenuto patrimoniale (Libro IV), il matrimonio (Libro I) accordo bilaterale ma non patrimoniale. Vi sono poi altri negozi non disciplinati specificatamente dal Codice civile, come la rinuncia ad un diritto (salvo i diritti indisponibili), è un negozio unilaterale che può avere ad oggetto per esempio un credito (remissione del debito – il creditore decide di non volere più la somma che gli spettava dal debitore – il debitore si può anche opporre alla decisione del creditore e adoperarsi per saldare il suo debito).

Si considerano atti negoziali anche: la proposta contrattuale o l’accettazione contrattuale che si inseriscono nella fase delle trattative; il recesso da un contratto (il diritto di recesso del consumatore per esempio, che esercita quindi un “diritto potestativo”). La differenza fra atti e negozi può non essere così netta per esempio, il riconoscimento di un figlio al di fuori del matrimonio, è indubbiamente un atto.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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