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ATTI GIURIDICI
Sono necessariamente atti volontari, sono atti che presuppongono una manifestaz di
volontà da parte di chi li pone in essere.
Tradizionalmente la dottrina del diritto privato distingue gli atti giuridici in due categorie:
Atti giuridici in senso stretto
- Negozi
-
Atti giuridici in senso stretto:
C’è una manifestazione di volontà ma non c’è una vera e propria autonomia intesa
come capacità/volontà di determinare gli effetti giuridici (se io intimo qualcuno a pagarmi,
compio un atto giuridico in senso stretto, non determino però gli effetti che derivano
dall’intimazione al pagamento poiché questi sono determinati dalla legge).
Negozi:
Qui invece si ha un atto di autonomia, cioè un atto di disposizione della propria sfera
patrimoniale, che può avere varia natura, per es., è un negozio il testamento (-Libro II-
viene fatto infatti da chi, ancora in vita, può disporre del suo patrimonio per il momento in
cui avrà cessato di vivere, seguendo i limiti determinati dalla legge, è necessariamente
unilaterale); altri esempi di negozio sono: il contratto, atto bilaterale o plurilaterale di
contenuto patrimoniale (Libro IV), il matrimonio (Libro I) accordo bilaterale ma non
patrimoniale.
Vi sono poi altri negozi non disciplinati specificatamente dal Cod civile, come la rinuncia
ad un diritto (salvo i diritti indisponibili), è un negozio unilaterale che può avere ad
oggetto per es un credito (remissione del debito – il creditore decide di non volere più la
somma che gli spettava dal debitore – il debitore si può anche opporre alla decisione del
creditore e adoperarsi per saldare il suo debito).
Si considerano atti negoziali anche: la proposta contrattuale o l’accettazione
contrattuale che si inseriscono nella fase delle trattative; il recesso da un contratto (il
diritto di recesso del consumatore per es., che esercita quindi un “diritto potestativo”).
La differenza fra atti e negozi può non essere così netta per es., il riconoscimento di un
figlio al di fuori del matrimonio, è indubbiamente un atto di volontà (questo è dimostrato
anche dal fatto che il riconoscimento di un figlio non può essere fatto per es da un
interdetto giudiziale) ma non è molto chiaro se classificare l’elemento della volontarietà
come un negozio, poiché il riconoscimento del figlio naturale è più una dichiarazione di
scienza, cioè chi riconosce dichiara un dato della realtà a cui la legge collega effetti
giuridici (costituzione del legame di filiazione) per questo si ritiene che sia più vicino
all’atto giuridico in senso stretto rispetto al negozio (anche se c’è un elemento
volontario consistente) in quanto, rappresenta una dichiarazione rispetto alla quale, chi
riconosce, non ha possibilità di determinare gli effetti giuridici perché sono completamente
determinati dalla legge; l’unico effetto che si può determinare è l’impugnazione a seguito
della quale si verificherà la veridicità delle affermazioni fatte ed eventualmente,
l’annullamento per vizio di violenza.
Invece propria dei negozi è la caratteristica di determinare l’atto e gli effetti
(l’autonomia).
Tutte queste classificazioni, sfogliando il codice non si trovano, il cod si muove in un’ottica
più prammatica; la categoria del negozio giuridico, è una categ che è stata creata dalla
dottrina a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento ed è una categoria che è un po’
assimilabile a quella del diritto soggettivo, si tratta in entrambi i casi di grandi categorie
astratte dove quello che spicca è l’elemento della volontà individuale, questo segna
l’ideologia della dottr civilistica tra ‘800 e ‘900 appunto, non solo italiana, l’elaborazione del
negozio giurd trova proprio in Germania la sua sede per eccellenza infatti il cod tedesco
del 1900, è un codice che detta la disciplina generale della manifestazione di volontà, non
del contratto; quindi il cod tedesco, codifica la cat del negozio giuridico, che ha la
caratteristica doi essere una figura generale e astratta. Il nostro cod che arriva 42 anni
dopo il cod tedesco, è un cod che prende molto da quello tedesco, combina l’ispirazione
tedesca con quella francese ma non codifica la figura generale del negozio giuridico (che
prevede una vasta classificazione di negozi: unilaterale, bilaterale ecc..). Codifica però il
contratto, e poi destina una discliplina ad oc al testamento, al matrimonio…e ad altri atti. Si
può dire che la proprietà sta al diritto soggettivo come il contratto sta al negozio giuridico
(come la nozione di proprietà è esemplare del diritto soggettivo, così quella di contratto è
esemplare del negozio giuridico, poiché ritroviamo quasi tutti i tratti che
caratterizzano il negozio giuridico).
CONTRATTO ART. 1321 (LIBRO IV) [memorizzare bene la definizione
“è l’accordo di due o più parti, diretto a costituire, modificare o estinguere un rapporto
giuridico di natura patrimoniale”
Si può dire che il contratto sta al negozio giuridico come la proprietà sta al diritto
soggettivo, cioè come la definiz di proprietà è esemplare della nozione di diritto soggettivo
ugualmente, nella la definiz di contratto ritroviamo tutti i caratteri del negozio giuridico. E’
da ricordare comunque che il contratto è un tipo di negozio giuridico e quindi vi saranno
dei caratteri che il contratto ha e che non avranno altri negozi giuridici.
Accordo (elemento indefettibile del contratto) (non tutti i negozi giuridici sono
accordi! – i negozi giuridici unilaterali, non sono accordi) l’accordo implica l’incontro di
manifestazioni di volontà.
Diretto a indirizzamento della manifestazioni di volontà ad uno scopo
Natura patrimoniale caratteristica strettamente legata al contratto, il matrimonio non ha
natura patrimoniale
Nella definiz del contratto troviamo la struttura del negozio che è data dalle
manifestaz di volontà dirette a… uno scopo. Poi ci sono elementi tipici del contratto
come, il fatto di essere un accordo che lo distingue dal negozio unilaterale e la
caratteristica di costituire, modificare ed estinguere un rapporto di natura patrimoniale che,
distingue il contratto per es dal matrimonio; altra caratteristica del contratto che, non è
espressa dall’art. 1321 ma che si desume un art successivo, è che il contratto è
necessariamente un atto tra vivi (per questo si distingue e si contrappone al
testamento).
Gli artt. 1321 C.c. e ss. Disciplinano il contratto in generale cioè dettano delle regole
destinate ad applicarsi a tutti i contratti (una sorta di statuto gen del contratto). Poi vi sono
delle regole che disciplinano nello specifico i vari tipi contrattuali ma quelle indicate sopra
sono quelle che si applicano a tutti i contratti.
Un riferimento al negozio giuridico lo troviamo del codice all’art 1324 che ci dice che òa
disciplina del contratto si può anche applicare ove compatibile con gli atti tra vivi aventi
contenuto patrimoniale; il significato di questa disposizione è dunque quello di ammettere
che ci possano essere regole sul contratto in generale che si applicano anche fuori dal
contratto cioè ad atti o negozi diversi dal contratto purchè siano atti tra vivi, e atti a
contenuto patrimoniale (quindi si escludono: matrimonio, testamento, riconoscim del figlio
naturale… quindi la disciplina del contratto in generale non si può applicare a tali atti
viceversa la si può applicare ad altri atti per es la rinuncia, la proposta e l’accettazione, il