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EXCEPTIO DOLI GENERALIS:
o clausola in cui rientravano, oltre al dolo negoziale, una fitta serie di casi in cui
appariva iniquo che l’attore conseguisse quanto iure civili gli era dovuto
-> faceva riferimento sia al dolo commesso dall’attore prima del giudizio
(dolo PRETERITO: exceptio doli praeteriti = raggiro perpetrato prima del
giudizio)),
sia al dolo che l’attore commetteva nel momento stesso in cui agiva e per il
fatto stesso che agiva (dolo PRESENTE: exceptio doli praesentis = raggiro che
si commetteva al momento dell’azione
ACTIO DE DOLO:
o se la vittima del dolo avesse dato esecuzione al negozio -> non valeva piu in
tal caso potersi difendere, ma occorreva poter prendere l’iniziativa e quindi
poter promuovere un giudizio
In questo caso interviene l’actio de dolo:
➔ azione penale
▪ al simplum (importo uguale al danno subito dall’attore)
▪ grave, compotava l’infamia
▪ azione arbitraria
▪ azione sussidiaria
▪ all’occorrenza, azione nossale
▪ poteva essere esercitata contro l’autore di dolo, ma non contro i
▪ suoi eredi
azione pretoria (non poteva essere esperita oltre l’anno dalla
▪ commissione del dolo)
contro gli eredi, la condanna (in virtu di taxatio), veniva
▪ mantenuta nei limiti dell’arricchimento che costoro avessero
conseguito in dipendenza del dolo
era un’attività simulatoria previa macchinazione per trarre in
▪ inganno
INTEGRUM RESTITUTIO PROPTER DOLUM:
o diverso rimedio pretorio contro il nolo negoziale
VIOLENZA (metus):
•
timore generato dall’altrui violenza: minaccia di provocare un male se il minacciato un
compia un certo negozio (violenza morale, non fisica)
Vizio della volontà: il negozio è voluto, ma la volontà si è formanta per effetto
➔ del timore generato dalla minaccia!
Il negozio estorto con minaccia era iure civili valido ed efficace
MA: il convenuto con una azione ex fide bona avrebbe potuto opporre (senza exceptio)
che l’impegno per cui l’altra parte pretendeva l’adempimento gli era stato estorto con
la minaccia
oppure
Una volta adempiuto, la vittima della violenza avrebbe potuto ottenere la restituzione
EXCEPTIO METUS:
o con essa, chi avesse compiuto un negozio per timore (metus), una volta
convenuto per l’adempimento avrebbe ottenuto l’assoluzione
Non si doveva fare riferimento all’autore del metus, quindi poteva essere
➔ opposta anche a persona diversa dall’autore della violenza
Rimedi pretori edittali:
ACTIO QUOM METUS CAUSA:
o Penale
o Poena = del simplum
o Azione arbitraria
o Poteva essere esercitata sia contro l’autore che contro terzi che
o avessero acquistato qualcosa/si fossero avantaggiati in dipendenza del
metus
Poteva essere nossale (contro l’avente potestà)
o Non poteva essere esercitata contro gli eredi dell’autore della violenza
o
IN INTEGRUM RESTITUTIO
o Gli effetti del negozio compiuto sotto minaccia venivano ignorati
o
Chi compie un negozio giuridico -> ha dei MOTIVI PERSONALI per farlo
Ogni negozio è dal suo autore compiuto per una CAUSA = ragion d’essere oggettiva del
negozio, l’ultima, la piu immediata in relazione agli effetti dell’atto, e quindi la piu
immediata in relazione agli effetti dell’atto -> la funzione che si intende realizzare
attraverso li effetti che il negozio andrà a produrre (ELEMENTO OGGETTIVO CHE STA
ALLA BASE DEL NEGOZIO GIURIDICO)
NEGOZI CAUSALI:
Causa negoziale =
Nella compravendita -> scambio di cosa contro prezzo
• Nel mutuo -> realizzazione d’un prestito di consumo
• Nei negozi bilaterali -> la causa è comune alle parti
•
Nella compravendita, mutuo e altri negozi -> la causa determina la struttura del negozio
e ne rappresenta un elemento costitutivo:
se non c’è la causa -> nullità (il negozio non esiste giuridicamente)
NEGOZI ASTRATTI:
La causa non è espressa -> Potevano essere compiuti per una MOLTEPLICITA’ DI CAUSE
La struttura del negozio astratto esprime gli EFFETTI GIURIDICI (non la causa)
Mancipatio -> traslativa di dominum
• In iure cessio -> traslativa di dominum
• Stipulatio -> produttiva di obbligazione
• Solutio per aes et libram e acceptilatio
•
Iure civili validi ed efficaci
Rimedi ammessi a seconda che il negozio si rivelava senza causa o con causa illecita
o non avesse ancora avuto esecuzione:
CONDICTIO:
•
Per la resitutizione di quanto già prestato
EXCEPTIO:
•
strumento pretorio per la neutralizzazione degli effetti che derivavano iure civili dal
negozio astratto
(il suo ricorso è attestato in tema di stipulatio)
CONDICTIO:
Versione formulare della LEGIS ACTIO PER CONDICTIONEM
o Si perseguivano crediti per cui l’attore pretendeva sussistere
o Obbligo di DARE con verbo OPORTERE
o Come oggetto poteva avere: CERTA PECUNIA (somma determinata) o CERTA RES
o (cosa determinata)
Azione civile
o In personam
o Di stretto diritto
o L’attore non indicava la causa del credito affermato
o La formula era SENZA DEMONSTRATIO-> questo consentì alla condictio di
o essere applicata ad una pluralità di fattispecie eterogenee
Presuppone una DATIO: presuppone che l’attore avesse in precedenza
o trasferito al convenuto la proprietà di una res
Al contempo doveva esistere una ragione valida per cui il convenuto non
o dovesse trattenere la cosa sì che si prospettasse un suo dovere di dare
(=trasferire la proprietà)
Il convenuto aveva l’obbligo di trasferire all’attore la proprietà: la stessa cosa
o ricevuta se si trattava di cosa, l’equivalente se si trattava di denaro
Si davano:
Applicazioni contrattuali = la datio doveva essere stata compiuta con l’intesa
o che quanto si trasferiva sarebbe stato poi restituito
Applicazioni extracontrattuali = riguardavano dationes compiute per una
o causa inesistente o venuta a mancare
Era usata quindi anche come rimedio contro il difetto di causa nei negozi
o astratti di trasferimento: il falso creditore era perseguibile con la condictio e
doveva restituire la cosa o l’equivalente
Per causa di dote: se il matrimonio non aveva piu luogo il costituente la dote
o aveva la condictio per la restituzione del dato
Causa mancante/venuta a mancare = CAUSA ILLECITA (turpe
o -> la condictio si dava quando la causa turpis era dalla parte di chi aveva
ricevuto
(quando l’illiceità era comune alle parti, la condictio era negata)
ELEMENTI ACCIDENTALI DEI NEGOZI GIURIDICI:
clausole che possono essere presemto o non a seconda che le parti le abbiano o non
espressamente incluse:
CONDIZIONE:
clausola che contempla un evento futuro e oggettivamente incerto dal quale si fanno
dipendere gli effetti del negozio
Condizioni SOSPENSIVE = sospendono gli effetti del negozio
o Questi negozi non producono i loro effetti, li produrranno quando e se l’evento
➔ si verificherà
Condizioni RISOLUTIVE = risolvono gli effetti del negozio
o Questi negozi producono i loro effetti, che però cesseranno automaticamente
➔ una volta accaduto l’evento
Negozio: CONDICIONALIS = soggetto a condizione (sospensiva)
o PURO = senza condizioni
o
CONDIZIONI SOSPENSIVE
ACTUS LEGITIMI = negozi che non tolleravano l’aggiunta di una condizione
(pena l’invalidità dell’atto)
-> tutti i negozi che si compivano con certa verba (non potevano essere rinviati!):
Mancipatio
o Acceptilatio
o In iure cessio
o Manumissio vindicta
o Integrare il formulario con una condizione sospensiva dicendo che la cosa
➔ sarebbe divenuta mia in seguito ed eventualmente, avrebbe contraddetto
l’affermazione iniziale
Tutti gli atti che si compivano attraverso complesse procedure che
o comportavano l’impiego dela mancipatio, manumissio vindicta e in iure cessio
Nomina del cognitor
o Intervento del tutore che interponeva l’auctoritas
o Solutio per aes et libram
o
CONDICIO IURIS:
•
gli effetti di taluni erano di per sé subordinati al verificarsi di certi eventi
(es: la dotis dictio sarebbe stata efficace solo con il matrimonio)
(la condictio iuris non era una condizione negoziale)
condizioni IN PRAESENS VEL IN PRAETERUTUM CONLATAE:
•
facevano dipendere gli effetti del negozio da eventi attuali o passati
(non erano condizioni in senso proprio)
condizioni IMPOSSIBILI:
•
l’evento dedotto in condizione poteva essere materialmente o giuridicamente
impossibile
conseguenza: invalidità del negozio
➔
condizioni ILLECITE:
•
condizioni nelle quali l’elemento dedotto era illecito
la stipulazione prima era considerata valida, poi diventò invalida
➔
condizioni POSITIVE:
•
subordinano gli effetti del negozio al verificarsi dell’evento
condizioni NEGATIVE:
•
subordinano gli effetti al non verificarsi dell’evento
condizioni POTESTATIVE:
•
condizioni il cui avveramento dipende essenzialmente da un atto volontario di persona
interessata
possono essere al contempo NEGATIVE: l’avveramento può essere rimesso alla
➔ circostanza che la persona dal negozio trarrebbe un vantaggio non adotti in
futuro un determinato comportamento
se la condizione è a sua volta soggetta a termine: nessun problema
➔ problema: quando la condizione non contempla, neanche implicitamente, un
➔ termine, perchè allora, per essere certi che si verifichi, bisogna attendere la
morte dell’interessato
condizioni CASUALI:
•
condizioni il cui avveramento dipende dal caso o dalla volontà di terzi
condizioni MISTE:
•
condizioni in cui il avveramento dipende dalla volontà di persona interessata e dal caso
o dalla volontà di terzi
CONDICIO PENDET:
•
la condizione “pende”, non si è verificata ed è tuttora incerto se si verificherò
Il negozio non produce effetti, né si sa se li produrrà
➔ Durante la pendenza il negozio esiste ed è valido e dà luogo ad un’aspettativa
➔ (spes)
Se derivava da un negozio inter vivos = si trasmetteva agli eredi
➔ Se derivava da un negozio mortis causa = non si trasmetteva agli eredi
➔
CONDICIO DEFICIT:
•
la condizione viene a mancare
Negozio nullo
➔
CONDICIO EXTIT:
•
la condizione si verifica
Il negozio produce i suoi effetti
➔
CONDIZIONI RISOLUTIVE
Valide ed efficaci nella costituzione dell’usufrutt