FATTI E NEGOZI GIURIDICI
FATTI GIURIDICI
= qualsiasi evento che produce effetti giuridici
(o creare situazioni giuridiche nuove o a modificarle o a estinguerle):
Involontari -> fatti naturali, eventi che si verificano indipendentemente dalla
• volontà dell’uomo, che vengono presi in considerazione nel mondo giuridico a
prescindere dalle azioni umane (es: morte)
Es: DECORSO DEL TEMPO: poteva dare luogo ad acquisto di capacità, ad acquisto/
perdita di diritti soggettivi
Computo naturale del tempo = il tempo si calcola da un momento determinato
➔ del giorno iniziale allo stesso momento del giorno finale
Computo civile del tempo = ogni giorno viene comunque computato per intero
➔ (questa regola era quella seguita dal diritto romano)
Potevano valere piu principi:
Giorno iniziale calcolato per intero
o Ultimo giorno calcolato se già iniziato
o Ultimo giorno calcolato solo se trascorso interamente
o Tempo continuo = tempo computato secondo le regole del calendario
o Tempo utile = si calcolavano solo i giorni in cui il diritto o la pretesa potevano
o esser fatti valere
volontari (o ATTI GIURIDICI) -> azioni umane volontarie, giuridicamente rilevanti :
• ILLECITI = vietati dall’ordinamento giuridico
o
L’effetto giuridico collegato al compimento di un atto illecito è l’applicazione di una
sanzione a carico dell’autore
LECITI = consentiti dall’ordinamento giudico
o
Atti giuridici volontari leciti piu importanti -> NEGOZI GIURIDICI
NEGOZIO GIURIDICO
= manifestazioni di volontà da parte di privati dirette al conseguimento di risultati
pratici giuridicamente definibili in termini di acquisto, perdita o modificazione di
situazioni giuridiche soggettive
Essendo atti leciti (quindi consentiti dall’ordinamento giuridico) gli effetti che
➔ vi sono collegati sono gli stessi voluti dall’autore o dagli altri autori dell’atto
Tipicità: effetti giuridici si riconobbero, per diritto romano, solo a determinati “negozi
giuridici”, a determinati tipi negoziali, singolarmente individuati e in numero definito,
ognuno con struttura e regime propri (nelle fonti del diritto romano è assente l’idea di
negozio giuridico)
Elementi:
Essenziali = elementi strutturali fondamentali del negozio giuridico (senza i
o quali il negozio è nullo)
Es: in tutti i negozi è essenziale la manifestazione di volontà
(poi ci sono alcuni elementi del negozio giuridico che sono essenziali solo in
alcune categorie di negozi, come l’esistenza della causa nei negozi causali)
Naturali = elementi conseguenti automaticamente al negozio-tipo pur nel
o silenzio delle parti (le quali però, possono espressamente escluderli)
Accidentali = clausole che non sono proprie dei singoli negozi ma che le parti
o possono (se vogliono) espressamente inserire
Es: modus
INEFFICACIA = mancanza di effetti (negozio che non produce gli effetti propri)
INVALIDITA’ = mancanza di validità (negozio che non ha valore, che presenta un difetto
in alcuno dei suoi elementi)
Un negozio invalido è anche inefficace (ma non il contrario)
➔
NULLITA’ = un negozio è nullo quando, per difetto di uno dei suoi elementi essenziali o
per altro grave motivo, non produce i suoi effetti (nasce morto)
ANNULLABILITA’ = un negozio è annullabile quando presenta vizi meno gravi
(taluni soggetti possono impugnarlo nei termini stabiliti così da provocarne
l’annullamento)
Nelle fonti spesso si parla di negozi nulli = ad essi non vengono riconosciuti gli effetti
propri
-> NULLITA’ e INVALITA’ coincidono: gli effetti gia prodotti restavano, solo che se ne
impediva la realizzazione o venivano ignorati
Spesso la nullità era conseguente al fatto che il negozio era stato compiuto in
• violazione di un precetto giuridico
Leges perfectae = stabilivano un divieto e insieme la nullità dell’atto
o compiuto nonostante il divieto
Leges minus quam perfectae = stabilivano un divieto e una sanzione contro i
o trasgressori senza sancire al contempo la nullità dell’atto compiuto in
difformità
Leges imperfectae = stabilivano un divieto senza stabilire né nullità dell’atto
o contrario
né sanzioni a carico dei trasgressori
SOGGETTI = ogni negozio giuridico doveva esser compiuto tra soggetti che avessero
capacità di agire e che fossero al contempo legittimati a compierlo
(la capacità di agire corrisponde alla capacità intellettuale)
NEGOZI FORMALI:
•
negozi nei quali la volontà doveva essere manifestata in una forma determinata, pena la
nullità
(forma = elemento essenziale)
NEGOZI CAUSALI:
•
negozi nei quali la causa ne determinava la struttura
(causa = elemento essenziale)
NEGOZI ASTRATTI:
•
negozi nei quali la causa non emergeva dalla struttura del negozio, sicché gli effetti
negoziali si producevano indipendentemente da essa
NEGOZI UNILATERALI:
•
negozi nei quali a manifestare la volontà era una sola parte
NEGOZI BILATERALI:
•
negozi nei quali convergevano manifestazioni di volontà di due parti
NEGOZI PLURILATERALI:
•
negozi dove convergevano manifestazioni di volontà di 3 o piu parti
PARTE:
Persona singola
- Più persone (con interessi identici)
-
NEGOZI GIURIDICI:
a TITOLO ONEROSO:
•
(sempre almeno bilaterali) ciascuna parte consegue un vantaggio dietro corrispettivo
(es. Compravendita)
a TITOLO GRATUITO:
•
negozi giuridici che danno luogo ad un’attribuzione definitiva in favore di chi ne trae
vantaggio
(es. Atti di liberalità, atti per fare una donazione)
INTER VIVOS:
•
destinanti a produrre effetti in vita del soggetto/i che del negozio sono partecipi
(es. Mancipatio, contratti, in iure cessio, traditio)
MORTIS CAUSA:
•
destinati a produrre effetti dopo la morte del loro autore (es. Disposizioni
testamentarie)
con EFFETTI REALI:
• idonei al trasferimento della proprietà o alla costituzione o estinzione di diritti
o reali limitati
erano diversi da quelli che davano luogo ad obbligazioni
o es: mancipatio, in iure cessio, traditio
o (idonei al trasferimento della proprietà, costituzione ed estinzione di servitu
ed usufrutto, ma fondamentalmente non idonei a far nascere o estinguere
obbligazioni)
con EFFETTI OBBLIGATORI (“negozi obbligatori”):
• idonei alla nascita o estinzione di obbligazioni
o contratti: negozi obbligatori, fonti di obbligazione e solo di obbligazione
o
DISPOSITIVI (“atti di disposizione”):
•
atti di forza dei quali taluno aliena, estingue o comprime un proprio diritto
Tutti i negozi con effetti reali + rinuncia di credito, affrancazione di un servo
➔
Ogni negozio giuridico comporta MANIFESTAZIONE DI VOLONTA’: deve essere
manifestata =
NEGOZI FORMALI: quando l’ordinamento giuridico esige l’impiego di formule
• determinate
NEGOZI NON FORMALI: quando l’ordinamento giuridico riconosce effetti giuridici
• alla volontà comunque manifestata
FORMALISMO =
➔ per i negozi le formalità prescritte erano orali, richiedendo l’uso di CERTA
VERBA e a volte anche il compimento di RITI (gesti predeterminati)
(la forma era imposta, con schema prescritto in cui le parti avrebbero solo
dovuto includere i dati del negozio concreto)
=
la mancata puntuale adozione delle forme prescritte comportava NULLITA’
MANCIPATIO
Comportava l’acquisto di un potere su persone o cose in favore del mancipio accipiens e
la perdita di un potere sulle stesse nel mancipio dans
Impiegata per il trasferimento sulle res mancipi di quella posizione giuridica
➔ soggettiva sostanzialmente corrispondente alla proprietà
= impiegata per l’acquisto della proprietà su fondi in suolo italico, schiavi,
animali da tiro e da soma (= RES MANCIPI)
Fondamento nei mores maiorum
o Confermata dalla legge delle XII tavole
o Negozio del ius quiritium
o Del ius civile
o Aveva effetti reali (trasferiva la proprietà)
o Una parte conseguiva un vantaggio dietro pronuncia di certa verba (parole
o determinate)
Impiego della bilancia (libra) e del metallo (rame/bronzo) che veniva pesato
o
Dovevano essere presenti:
6 testimoni: 5 cittadini romani puberi + 1 altro cittadino
o libripens (altro cittadino) = reggeva la bilancia e pesava il metallo
o parti: - MANCIPIO DANS (mancipante)
o - MANCIPIO ACCIPIENS
Era impiegata anche per:
costituzione di servitù rustiche
o acquisto della manus sulla donna
o acquisto della potestà chiamata mancipium sui filii familias altrui
o il testamento
o
Es. Mancipazione schiavo:
il mancipio accipiens teneva lo schiavo e diceva “dico che quest’uomo è mio ex
1) iure quiritium e sia a me acquistato in forza di questo metallo e questa bilancia
fatta dello stesso metallo”
poneva sulla bilancia il metallo
2) il libripens pesava il metallo
3) il mancipio accipiens consegnva il metallo al mancipio dans
4) (= il mancipio accipiens acquistava così sul servo il potere corrispondente alla
proprietà che prima dell’atto vi aveva il mancipio dans)
BENI MOBILI: schiavi, animali
(dovevano essere presenti)
la mancipatio trasferiva sia la PROPRIETA’ che il POSSESSO al mancipio
➔ accipiens
BENI IMMOBILI: fondi
(prima bisognava recarsi sul luogo, poi non fu piu necessario)
la mancipatio trasferiva la PROPRIETA’ al mancipio accipiens, non anche il
➔ possesso
(per farlo il m. dans doveva fare un’ulteriore consegna al m. accipiens)
Con l’introduzione della moneta coniata -> la pesatura aveva solo un valore simbolico
quindi: il mancipio accipiens PERCUOTEVA la bilancia, invece che pesare il
➔ metallo
Con l’introduzione della compravendita -> la mancipatio perse la funzione di vendita
“imaginaria venditio” = mantenne gli effetti (trasferimento di proprietà) e
➔ venne usata non piu per vendere, ma per trasferire la proprietà di qualcosa
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