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FATTI E NEGOZI GIURIDICI

FATTI GIURIDICI

= qualsiasi evento che produce effetti giuridici

(o creare situazioni giuridiche nuove o a modificarle o a estinguerle):

Involontari -> fatti naturali, eventi che si verificano indipendentemente dalla

• volontà dell’uomo, che vengono presi in considerazione nel mondo giuridico a

prescindere dalle azioni umane (es: morte)

Es: DECORSO DEL TEMPO: poteva dare luogo ad acquisto di capacità, ad acquisto/

perdita di diritti soggettivi

Computo naturale del tempo = il tempo si calcola da un momento determinato

➔ del giorno iniziale allo stesso momento del giorno finale

Computo civile del tempo = ogni giorno viene comunque computato per intero

➔ (questa regola era quella seguita dal diritto romano)

Potevano valere piu principi:

Giorno iniziale calcolato per intero

o Ultimo giorno calcolato se già iniziato

o Ultimo giorno calcolato solo se trascorso interamente

o Tempo continuo = tempo computato secondo le regole del calendario

o Tempo utile = si calcolavano solo i giorni in cui il diritto o la pretesa potevano

o esser fatti valere

volontari (o ATTI GIURIDICI) -> azioni umane volontarie, giuridicamente rilevanti :

• ILLECITI = vietati dall’ordinamento giuridico

o

L’effetto giuridico collegato al compimento di un atto illecito è l’applicazione di una

sanzione a carico dell’autore

LECITI = consentiti dall’ordinamento giudico

o

Atti giuridici volontari leciti piu importanti -> NEGOZI GIURIDICI

NEGOZIO GIURIDICO

= manifestazioni di volontà da parte di privati dirette al conseguimento di risultati

pratici giuridicamente definibili in termini di acquisto, perdita o modificazione di

situazioni giuridiche soggettive

Essendo atti leciti (quindi consentiti dall’ordinamento giuridico) gli effetti che

➔ vi sono collegati sono gli stessi voluti dall’autore o dagli altri autori dell’atto

Tipicità: effetti giuridici si riconobbero, per diritto romano, solo a determinati “negozi

giuridici”, a determinati tipi negoziali, singolarmente individuati e in numero definito,

ognuno con struttura e regime propri (nelle fonti del diritto romano è assente l’idea di

negozio giuridico)

Elementi:

Essenziali = elementi strutturali fondamentali del negozio giuridico (senza i

o quali il negozio è nullo)

Es: in tutti i negozi è essenziale la manifestazione di volontà

(poi ci sono alcuni elementi del negozio giuridico che sono essenziali solo in

alcune categorie di negozi, come l’esistenza della causa nei negozi causali)

Naturali = elementi conseguenti automaticamente al negozio-tipo pur nel

o silenzio delle parti (le quali però, possono espressamente escluderli)

Accidentali = clausole che non sono proprie dei singoli negozi ma che le parti

o possono (se vogliono) espressamente inserire

Es: modus

INEFFICACIA = mancanza di effetti (negozio che non produce gli effetti propri)

INVALIDITA’ = mancanza di validità (negozio che non ha valore, che presenta un difetto

in alcuno dei suoi elementi)

Un negozio invalido è anche inefficace (ma non il contrario)

NULLITA’ = un negozio è nullo quando, per difetto di uno dei suoi elementi essenziali o

per altro grave motivo, non produce i suoi effetti (nasce morto)

ANNULLABILITA’ = un negozio è annullabile quando presenta vizi meno gravi

(taluni soggetti possono impugnarlo nei termini stabiliti così da provocarne

l’annullamento)

Nelle fonti spesso si parla di negozi nulli = ad essi non vengono riconosciuti gli effetti

propri

-> NULLITA’ e INVALITA’ coincidono: gli effetti gia prodotti restavano, solo che se ne

impediva la realizzazione o venivano ignorati

Spesso la nullità era conseguente al fatto che il negozio era stato compiuto in

• violazione di un precetto giuridico

Leges perfectae = stabilivano un divieto e insieme la nullità dell’atto

o compiuto nonostante il divieto

Leges minus quam perfectae = stabilivano un divieto e una sanzione contro i

o trasgressori senza sancire al contempo la nullità dell’atto compiuto in

difformità

Leges imperfectae = stabilivano un divieto senza stabilire né nullità dell’atto

o contrario

né sanzioni a carico dei trasgressori

SOGGETTI = ogni negozio giuridico doveva esser compiuto tra soggetti che avessero

capacità di agire e che fossero al contempo legittimati a compierlo

(la capacità di agire corrisponde alla capacità intellettuale)

NEGOZI FORMALI:

negozi nei quali la volontà doveva essere manifestata in una forma determinata, pena la

nullità

(forma = elemento essenziale)

NEGOZI CAUSALI:

negozi nei quali la causa ne determinava la struttura

(causa = elemento essenziale)

NEGOZI ASTRATTI:

negozi nei quali la causa non emergeva dalla struttura del negozio, sicché gli effetti

negoziali si producevano indipendentemente da essa

NEGOZI UNILATERALI:

negozi nei quali a manifestare la volontà era una sola parte

NEGOZI BILATERALI:

negozi nei quali convergevano manifestazioni di volontà di due parti

NEGOZI PLURILATERALI:

negozi dove convergevano manifestazioni di volontà di 3 o piu parti

PARTE:

Persona singola

- Più persone (con interessi identici)

-

NEGOZI GIURIDICI:

a TITOLO ONEROSO:

(sempre almeno bilaterali) ciascuna parte consegue un vantaggio dietro corrispettivo

(es. Compravendita)

a TITOLO GRATUITO:

negozi giuridici che danno luogo ad un’attribuzione definitiva in favore di chi ne trae

vantaggio

(es. Atti di liberalità, atti per fare una donazione)

INTER VIVOS:

destinanti a produrre effetti in vita del soggetto/i che del negozio sono partecipi

(es. Mancipatio, contratti, in iure cessio, traditio)

MORTIS CAUSA:

destinati a produrre effetti dopo la morte del loro autore (es. Disposizioni

testamentarie)

con EFFETTI REALI:

• idonei al trasferimento della proprietà o alla costituzione o estinzione di diritti

o reali limitati

erano diversi da quelli che davano luogo ad obbligazioni

o es: mancipatio, in iure cessio, traditio

o (idonei al trasferimento della proprietà, costituzione ed estinzione di servitu

ed usufrutto, ma fondamentalmente non idonei a far nascere o estinguere

obbligazioni)

con EFFETTI OBBLIGATORI (“negozi obbligatori”):

• idonei alla nascita o estinzione di obbligazioni

o contratti: negozi obbligatori, fonti di obbligazione e solo di obbligazione

o

DISPOSITIVI (“atti di disposizione”):

atti di forza dei quali taluno aliena, estingue o comprime un proprio diritto

Tutti i negozi con effetti reali + rinuncia di credito, affrancazione di un servo

Ogni negozio giuridico comporta MANIFESTAZIONE DI VOLONTA’: deve essere

manifestata =

NEGOZI FORMALI: quando l’ordinamento giuridico esige l’impiego di formule

• determinate

NEGOZI NON FORMALI: quando l’ordinamento giuridico riconosce effetti giuridici

• alla volontà comunque manifestata

FORMALISMO =

➔ per i negozi le formalità prescritte erano orali, richiedendo l’uso di CERTA

VERBA e a volte anche il compimento di RITI (gesti predeterminati)

(la forma era imposta, con schema prescritto in cui le parti avrebbero solo

dovuto includere i dati del negozio concreto)

=

la mancata puntuale adozione delle forme prescritte comportava NULLITA’

MANCIPATIO

Comportava l’acquisto di un potere su persone o cose in favore del mancipio accipiens e

la perdita di un potere sulle stesse nel mancipio dans

Impiegata per il trasferimento sulle res mancipi di quella posizione giuridica

➔ soggettiva sostanzialmente corrispondente alla proprietà

= impiegata per l’acquisto della proprietà su fondi in suolo italico, schiavi,

animali da tiro e da soma (= RES MANCIPI)

Fondamento nei mores maiorum

o Confermata dalla legge delle XII tavole

o Negozio del ius quiritium

o Del ius civile

o Aveva effetti reali (trasferiva la proprietà)

o Una parte conseguiva un vantaggio dietro pronuncia di certa verba (parole

o determinate)

Impiego della bilancia (libra) e del metallo (rame/bronzo) che veniva pesato

o

Dovevano essere presenti:

6 testimoni: 5 cittadini romani puberi + 1 altro cittadino

o libripens (altro cittadino) = reggeva la bilancia e pesava il metallo

o parti: - MANCIPIO DANS (mancipante)

o - MANCIPIO ACCIPIENS

Era impiegata anche per:

costituzione di servitù rustiche

o acquisto della manus sulla donna

o acquisto della potestà chiamata mancipium sui filii familias altrui

o il testamento

o

Es. Mancipazione schiavo:

il mancipio accipiens teneva lo schiavo e diceva “dico che quest’uomo è mio ex

1) iure quiritium e sia a me acquistato in forza di questo metallo e questa bilancia

fatta dello stesso metallo”

poneva sulla bilancia il metallo

2) il libripens pesava il metallo

3) il mancipio accipiens consegnva il metallo al mancipio dans

4) (= il mancipio accipiens acquistava così sul servo il potere corrispondente alla

proprietà che prima dell’atto vi aveva il mancipio dans)

BENI MOBILI: schiavi, animali

(dovevano essere presenti)

la mancipatio trasferiva sia la PROPRIETA’ che il POSSESSO al mancipio

➔ accipiens

BENI IMMOBILI: fondi

(prima bisognava recarsi sul luogo, poi non fu piu necessario)

la mancipatio trasferiva la PROPRIETA’ al mancipio accipiens, non anche il

➔ possesso

(per farlo il m. dans doveva fare un’ulteriore consegna al m. accipiens)

Con l’introduzione della moneta coniata -> la pesatura aveva solo un valore simbolico

quindi: il mancipio accipiens PERCUOTEVA la bilancia, invece che pesare il

➔ metallo

Con l’introduzione della compravendita -> la mancipatio perse la funzione di vendita

“imaginaria venditio” = mantenne gli effetti (trasferimento di proprietà) e

➔ venne usata non piu per vendere, ma per trasferire la proprietà di qualcosa

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

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