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EXCEPTIO DOLI GENERALIS:

o clausola in cui rientravano, oltre al dolo negoziale, una fitta serie di casi in cui

appariva iniquo che l’attore conseguisse quanto iure civili gli era dovuto

-> faceva riferimento sia al dolo commesso dall’attore prima del giudizio

(dolo PRETERITO: exceptio doli praeteriti = raggiro perpetrato prima del

giudizio)),

sia al dolo che l’attore commetteva nel momento stesso in cui agiva e per il

fatto stesso che agiva (dolo PRESENTE: exceptio doli praesentis = raggiro che

si commetteva al momento dell’azione

ACTIO DE DOLO:

o se la vittima del dolo avesse dato esecuzione al negozio -> non valeva piu in

tal caso potersi difendere, ma occorreva poter prendere l’iniziativa e quindi

poter promuovere un giudizio

In questo caso interviene l’actio de dolo:

➔ azione penale

▪ al simplum (importo uguale al danno subito dall’attore)

▪ grave, compotava l’infamia

▪ azione arbitraria

▪ azione sussidiaria

▪ all’occorrenza, azione nossale

▪ poteva essere esercitata contro l’autore di dolo, ma non contro i

▪ suoi eredi

azione pretoria (non poteva essere esperita oltre l’anno dalla

▪ commissione del dolo)

contro gli eredi, la condanna (in virtu di taxatio), veniva

▪ mantenuta nei limiti dell’arricchimento che costoro avessero

conseguito in dipendenza del dolo

era un’attività simulatoria previa macchinazione per trarre in

▪ inganno

INTEGRUM RESTITUTIO PROPTER DOLUM:

o diverso rimedio pretorio contro il nolo negoziale

VIOLENZA (metus):

timore generato dall’altrui violenza: minaccia di provocare un male se il minacciato un

compia un certo negozio (violenza morale, non fisica)

Vizio della volontà: il negozio è voluto, ma la volontà si è formanta per effetto

➔ del timore generato dalla minaccia!

Il negozio estorto con minaccia era iure civili valido ed efficace

MA: il convenuto con una azione ex fide bona avrebbe potuto opporre (senza exceptio)

che l’impegno per cui l’altra parte pretendeva l’adempimento gli era stato estorto con

la minaccia

oppure

Una volta adempiuto, la vittima della violenza avrebbe potuto ottenere la restituzione

EXCEPTIO METUS:

o con essa, chi avesse compiuto un negozio per timore (metus), una volta

convenuto per l’adempimento avrebbe ottenuto l’assoluzione

Non si doveva fare riferimento all’autore del metus, quindi poteva essere

➔ opposta anche a persona diversa dall’autore della violenza

Rimedi pretori edittali:

ACTIO QUOM METUS CAUSA:

o Penale

o Poena = del simplum

o Azione arbitraria

o Poteva essere esercitata sia contro l’autore che contro terzi che

o avessero acquistato qualcosa/si fossero avantaggiati in dipendenza del

metus

Poteva essere nossale (contro l’avente potestà)

o Non poteva essere esercitata contro gli eredi dell’autore della violenza

o

IN INTEGRUM RESTITUTIO

o Gli effetti del negozio compiuto sotto minaccia venivano ignorati

o

Chi compie un negozio giuridico -> ha dei MOTIVI PERSONALI per farlo

Ogni negozio è dal suo autore compiuto per una CAUSA = ragion d’essere oggettiva del

negozio, l’ultima, la piu immediata in relazione agli effetti dell’atto, e quindi la piu

immediata in relazione agli effetti dell’atto -> la funzione che si intende realizzare

attraverso li effetti che il negozio andrà a produrre (ELEMENTO OGGETTIVO CHE STA

ALLA BASE DEL NEGOZIO GIURIDICO)

NEGOZI CAUSALI:

Causa negoziale =

Nella compravendita -> scambio di cosa contro prezzo

• Nel mutuo -> realizzazione d’un prestito di consumo

• Nei negozi bilaterali -> la causa è comune alle parti

Nella compravendita, mutuo e altri negozi -> la causa determina la struttura del negozio

e ne rappresenta un elemento costitutivo:

se non c’è la causa -> nullità (il negozio non esiste giuridicamente)

NEGOZI ASTRATTI:

La causa non è espressa -> Potevano essere compiuti per una MOLTEPLICITA’ DI CAUSE

La struttura del negozio astratto esprime gli EFFETTI GIURIDICI (non la causa)

Mancipatio -> traslativa di dominum

• In iure cessio -> traslativa di dominum

• Stipulatio -> produttiva di obbligazione

• Solutio per aes et libram e acceptilatio

Iure civili validi ed efficaci

Rimedi ammessi a seconda che il negozio si rivelava senza causa o con causa illecita

o non avesse ancora avuto esecuzione:

CONDICTIO:

Per la resitutizione di quanto già prestato

EXCEPTIO:

strumento pretorio per la neutralizzazione degli effetti che derivavano iure civili dal

negozio astratto

(il suo ricorso è attestato in tema di stipulatio)

CONDICTIO:

Versione formulare della LEGIS ACTIO PER CONDICTIONEM

o Si perseguivano crediti per cui l’attore pretendeva sussistere

o Obbligo di DARE con verbo OPORTERE

o Come oggetto poteva avere: CERTA PECUNIA (somma determinata) o CERTA RES

o (cosa determinata)

Azione civile

o In personam

o Di stretto diritto

o L’attore non indicava la causa del credito affermato

o La formula era SENZA DEMONSTRATIO-> questo consentì alla condictio di

o essere applicata ad una pluralità di fattispecie eterogenee

Presuppone una DATIO: presuppone che l’attore avesse in precedenza

o trasferito al convenuto la proprietà di una res

Al contempo doveva esistere una ragione valida per cui il convenuto non

o dovesse trattenere la cosa sì che si prospettasse un suo dovere di dare

(=trasferire la proprietà)

Il convenuto aveva l’obbligo di trasferire all’attore la proprietà: la stessa cosa

o ricevuta se si trattava di cosa, l’equivalente se si trattava di denaro

Si davano:

Applicazioni contrattuali = la datio doveva essere stata compiuta con l’intesa

o che quanto si trasferiva sarebbe stato poi restituito

Applicazioni extracontrattuali = riguardavano dationes compiute per una

o causa inesistente o venuta a mancare

Era usata quindi anche come rimedio contro il difetto di causa nei negozi

o astratti di trasferimento: il falso creditore era perseguibile con la condictio e

doveva restituire la cosa o l’equivalente

Per causa di dote: se il matrimonio non aveva piu luogo il costituente la dote

o aveva la condictio per la restituzione del dato

Causa mancante/venuta a mancare = CAUSA ILLECITA (turpe

o -> la condictio si dava quando la causa turpis era dalla parte di chi aveva

ricevuto

(quando l’illiceità era comune alle parti, la condictio era negata)

ELEMENTI ACCIDENTALI DEI NEGOZI GIURIDICI:

clausole che possono essere presemto o non a seconda che le parti le abbiano o non

espressamente incluse:

CONDIZIONE:

clausola che contempla un evento futuro e oggettivamente incerto dal quale si fanno

dipendere gli effetti del negozio

Condizioni SOSPENSIVE = sospendono gli effetti del negozio

o Questi negozi non producono i loro effetti, li produrranno quando e se l’evento

➔ si verificherà

Condizioni RISOLUTIVE = risolvono gli effetti del negozio

o Questi negozi producono i loro effetti, che però cesseranno automaticamente

➔ una volta accaduto l’evento

Negozio: CONDICIONALIS = soggetto a condizione (sospensiva)

o PURO = senza condizioni

o

CONDIZIONI SOSPENSIVE

ACTUS LEGITIMI = negozi che non tolleravano l’aggiunta di una condizione

(pena l’invalidità dell’atto)

-> tutti i negozi che si compivano con certa verba (non potevano essere rinviati!):

Mancipatio

o Acceptilatio

o In iure cessio

o Manumissio vindicta

o Integrare il formulario con una condizione sospensiva dicendo che la cosa

➔ sarebbe divenuta mia in seguito ed eventualmente, avrebbe contraddetto

l’affermazione iniziale

Tutti gli atti che si compivano attraverso complesse procedure che

o comportavano l’impiego dela mancipatio, manumissio vindicta e in iure cessio

Nomina del cognitor

o Intervento del tutore che interponeva l’auctoritas

o Solutio per aes et libram

o

CONDICIO IURIS:

gli effetti di taluni erano di per sé subordinati al verificarsi di certi eventi

(es: la dotis dictio sarebbe stata efficace solo con il matrimonio)

(la condictio iuris non era una condizione negoziale)

condizioni IN PRAESENS VEL IN PRAETERUTUM CONLATAE:

facevano dipendere gli effetti del negozio da eventi attuali o passati

(non erano condizioni in senso proprio)

condizioni IMPOSSIBILI:

l’evento dedotto in condizione poteva essere materialmente o giuridicamente

impossibile

conseguenza: invalidità del negozio

condizioni ILLECITE:

condizioni nelle quali l’elemento dedotto era illecito

la stipulazione prima era considerata valida, poi diventò invalida

condizioni POSITIVE:

subordinano gli effetti del negozio al verificarsi dell’evento

condizioni NEGATIVE:

subordinano gli effetti al non verificarsi dell’evento

condizioni POTESTATIVE:

condizioni il cui avveramento dipende essenzialmente da un atto volontario di persona

interessata

possono essere al contempo NEGATIVE: l’avveramento può essere rimesso alla

➔ circostanza che la persona dal negozio trarrebbe un vantaggio non adotti in

futuro un determinato comportamento

se la condizione è a sua volta soggetta a termine: nessun problema

➔ problema: quando la condizione non contempla, neanche implicitamente, un

➔ termine, perchè allora, per essere certi che si verifichi, bisogna attendere la

morte dell’interessato

condizioni CASUALI:

condizioni il cui avveramento dipende dal caso o dalla volontà di terzi

condizioni MISTE:

condizioni in cui il avveramento dipende dalla volontà di persona interessata e dal caso

o dalla volontà di terzi

CONDICIO PENDET:

la condizione “pende”, non si è verificata ed è tuttora incerto se si verificherò

Il negozio non produce effetti, né si sa se li produrrà

➔ Durante la pendenza il negozio esiste ed è valido e dà luogo ad un’aspettativa

➔ (spes)

Se derivava da un negozio inter vivos = si trasmetteva agli eredi

➔ Se derivava da un negozio mortis causa = non si trasmetteva agli eredi

CONDICIO DEFICIT:

la condizione viene a mancare

Negozio nullo

CONDICIO EXTIT:

la condizione si verifica

Il negozio produce i suoi effetti

CONDIZIONI RISOLUTIVE

Valide ed efficaci nella costituzione dell’usufrutt

Dettagli
Publisher
A.A. 2015-2016
25 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher martinaie di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Pellecchi Luigi.