I fatti giuridici
I soggetti del diritto
I soggetti del diritto sono le persone, oggetto del traffico giuridico sono i diritti reali.
Le obbligazioni
Le obbligazioni regolano i rapporti tra i soggetti. Il contratto è lo strumento per modificare la realtà giuridica.
Gli istituti giuridici
Gli istituti giuridici sono i meccanismi tipici che regolano il vivere sociale. I capisaldi su cui si fonda il sistema di diritto privato sono:
- La teoria delle persone e la distinzione tra persona fisica e giuridica
- Il concetto statico di diritto reale come rapporto del soggetto con la cosa
- Il contratto come strumento di modificazione della realtà giuridica
- L'impresa e la concorrenza come motore dell'attività economica
- I principi generali in materia di responsabilità civile
Autonomia privata
Autonomia privata implica il potere del soggetto di regolare come ritiene più opportuno i molteplici rapporti giuridici. Significa che il soggetto è in grado di valutare al meglio i propri interessi e di regolare come meglio crede i rapporti giuridici.
Visione statica e dinamica
La visione statica studia com'è in un certo momento una certa situazione di un soggetto con la cosa o con altri soggetti con cui ha rapporti giuridici. La visione dinamica studia il modo in cui queste situazioni si modificano per l'agire dei soggetti.
Lo strumento attraverso il quale si passa da una visione statica ad una visione dinamica della realtà giuridica si basa sulla teoria del fatto o atto giuridico.
Diritto soggettivo
È la posizione di vantaggio in cui si trova un soggetto che può pretendere un certo comportamento che trova fondamento in una norma di diritto oggettivo.
Diritto oggettivo
È l'insieme di tutte le norme giuridiche che disciplinano il vivere sociale.
Ordinamento giuridico
È il diritto di una società.
Fatto giuridico
(qualsiasi atto o fatto idoneo a produrre effetti giuridici) È evento, avvenimento, azione, fenomeno che in presenza di determinate circostanze produce conseguenze giuridiche tra cui l'acquisto, la perdita o la modifica di un diritto soggettivo.
La legge sola non produce di per sé effetti giuridici se non si verificano taluni fatti che per questo sono detti fatti giuridici.
Fattispecie
È il complesso di fatti a cui la norma giuridica ricollega o la vicenda (costituzione, estinzione, modifica) del rapporto o l'assenza della vicenda stessa. La fattispecie è semplice se un singolo fatto determina l'astratta applicazione della norma e quindi l'effetto giuridico. La fattispecie è complessa se per l'astratta applicazione della norma occorre il concatenarsi di più fatti o atti.
Fatto e atto giuridico
Il fatto giuridico comprende:
- L'atto giuridico
- Il fatto giuridico in senso stretto
La distinzione tra atto giuridico e fatto giuridico in senso stretto si basa sulla volontà.