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Fatto​ : qualunque avvenimento naturalistico-storico che avviene nella realtà

es: morte di un soggetto / caduta di un fulmine.

Che possono avere una certa rilevanza per il diritto

Atti giuridici

Sono i fatti posti in essere dall’uomo in quanto tale, coinvolgono di conseguenza la

coscienza e la volontà dell’agente ​

La distinzione tra fatto/atto si basa sulla presenza dell’elemento volitivo

A seconda che lo scopo perseguito sia valutato

a) positivamente → meritevole di tutela ATTO (giuridico) LECITO

b) negativamente → sanzioni repressive ATTO (giuridico) ILLECITO

b’ → diritto pubblico (crimina)

b → diritto privato (delicta) cui segue una

Sanzione ​

a) indiretta (non satisfattiva) → PENALI (punitive) es: d oppio/triplum/quadruplo

b) diretta (satisfativa) → REIPERSECUTORIE (risarcitorie) es: simplum

Fattispecie​ :

fatto giuridicamente rilevante tipizzato dall’ordinamento (con operazione di

sussunzione).

1) fattispecie astratta​ (tipizzata):

cioè la descrizione del fatto storico tipizzato cui la norma riconduce determinati

effetti giuridici

​ ​

2) fattispecie concreta (sussunta):

cioè un evento storico considerato nella sua globalità per il quale si pone il

problema di determinarne la disciplina giuridica, e cioè la fattispecie astratta in cui

deve essere sussunto

a) fattispecie complessa​ (formazione progressiva):

consiste in più fatti che hanno , sempre sul piano del mondo reale, una precisa

individualità → un effetto giuridico si ha soltanto quando la serie di fatti storici che

integrano la fattispecie giuridica sia stata completata.

b) fattispecie semplice​ :

consiste in un fatto storico che, sempre sul piano del mondo reale, risulta unitario o

semplice → i singoli accadimenti storici producono comunque un effetto giuridico in

sé considerati.

DICHIARAZIONI

a) scienza​ : rappresentative od enunciative → il soggetto dichiara, perché altri lo

conosca, un fatto che è a sua conoscenza, qualsiasi sia la funzione per cui ciò

avvenga.

b) volontà​ : precettive → egli formula per sé o per altri un comando, una direttiva

per l’agire.

c) desiderio​ : La manifestazione costituisce solo il presupposto per un atto

autonomo di un altro soggetto Differenza

1) Atto giuridico​ in senso stretto​ : gli effetti si producono soltanto in base alla coscienza

ed alla volontà della dichiarazione →

Si adatta senz’altro alle dichiarazioni di scienza, in quanto dichiarazioni rappresentative, in

cui gli effetti giuridici si manifestano indipendentemente od anche contro la volontà del

dichiarante (es: la confessione)

Si adatta pure ad alcune dichiarazioni di volontà, ad esempio la messa in mora del

debitore (gli effetti si verificano indipendentemente)

L’atto si caratterizza per il COMPORTAMENTO dell’uomo → può non avere uno scopo

2)​ Negozio giuridico​ : assume particolare rilievo lo scopo pratico voluto e perseguito dalle

parti, onde gli effetti del negozio stesso non si producono (o possono venire eliminati),

quando il nesso con tale rapporto non sussista o sia viziato.

Differenza​ ​ Solutio (pagamento in senso stretto)

Nostra esperienza → semplice fatto giuridico (pur se dovuto)

Diritto romano → vero e proprio negozio

Negozi giuridici (sempre lecito)

Tra gli atti più rilevanti → dal concetto di negotium (affare, attività svolte da schiavi o figli) i

cui effetti in genere determinati dalle parti secondo una volontà​ di uno o più soggetti,

1

​ ​

espressa dalla parte o dalle parti, secondo una causa​ e una forma​ prestabilita.

​ ​

2 3

Come in tutti gli atti giuridici, anche nei negozi è necessaria la presenza di uno o più

soggetti che pongano in essere il negozio: soggetti che debbono avere determinati

requisiti, perché l’attività da essi svolta possa dar luogo agli effetti del negozio giuridico.

Da questo punto di vista è necessaria la capacità di agire e la legittimazione.

CAUSE INCAPACITÀ DI AGIRE (totale/parziale):

1) età (​ pupilli minores XXV annis)

2) sesso (​ mulieres)

3) infermità mentale (​ fuoriosi)

4) aspetti caratteriali (​ prodigi)

Nell’esperienza romana questi aspetti funzionano in linea di massima come incapacità

legale.

ES: la pazzia non porta ad un provvedimento d’interdizione → si deve dimostrare di volta

in volta.

Legittimazione​ :

idoneità del soggetto a porre in essere un determinato assetto d’interessi, in funzione del

rapporto fra il soggetto stesso ed il contenuto dell’assetto in questione.

Effetti giuridici

creazione modificazione o estinzione di un diritto soggettivo o di un dovere giuridico

o di una qualifica giuridica

TRIPARTIZIONE (riguarda il profilo funzionale dell’atto)

1) essentiaalia negotii: effetti che conseguono necessariamente alla volizione degli

effetti essenziali

2) naturalia negotii: effetti che conseguono alla volizione degli effetti essenziali,

MA possono essere esclusi con una clausola negoziale

3)​ accidentalia negotii: effetti che si verificano soltanto in quanto le parti abbiano

specificamente inserito nel negozio una clausola volti a produrli

Classificazione

unilaterali​ → è sufficiente che la parte emetta la dichiarazione o tenga il

comportamento concludente perché il negozio venga in essere (vedi pag dopo)

a) dichiarazioni → testamento o la promessa al pubblico (​ pollicitatio)

bilaterali​ → compravendita (tra 2 parti) scambio di un certo bene dietro pagamento

di una somma di denaro che corrisponde al valore intrinseco del bene venduto.

plurilaterali → il contratto di società.

Elementi essenziali del negozio giuridico

Essenziali​ → elementi la cui assenza comporta l’inesistenza o l’invalidità del

negozio.

1) la volontà (privata)

2) la causa

3) la forma libera o tipica

4) il contenuto precettivo (la regolamentazione degli effetti che nascono e si

producono sulla creazione di quel negozio)

1) Volontà

Deve essere reale, esplicita e desumibile dal contesto

non deve essere coartata (minaccia) né indotta (dolo/inganno) da errore o violenza.

→ vizi della volontà

MANIFESTAZIONE

a) dichiarazione

deve essere emessa volontariamente, con la consapevolezza di compiere un

attività socialmente impegnativa, perché il negozio assuma efficacia.

NON HANNO RILEVANZA dichiarazioni emesse evidentemente senza serietà.

b) comportamento concludente

deve essere accertata di volta in volta → la giurisprudenza valuta tipicamente certi

comportamenti per ricavarne una certa volontà negoziale dell’agente → regola

d’esperienza (vige nell’ambito del metodo casistico

2) CAUSA

La causa deve essere presente.

[Ma la stipulatio non ha una causa! Negozio astratto, certe condizioni, qualunque contenuto → La

causa tipica della stipulatio è quella di poter stringere un vincolo obbligatorio il cui contenuto è

libero]

Funzione economico-sociale perseguita dalle parti col contratto, che caratterizza

indefettibilmente un dato tipo di contratto → si deve riscontrare nella volontà di entrambe

le parti

Negozi giuridici

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Siyah09 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Miglietta Massimo.
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