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DISTINZIONE NEGOZI
1) Forma vincolata (formali) → vincoli più o meno rigorosi
2) Forma libera (non formali) → libertà alle parti di scegliere la formalismo
Se io voglio manomettere il mio schiavo per ottenerlo devo seguire almeno una delle tre
forme giuridiche.
Negozio formale es. manomissio censitaria
negozio non formale: es. manomissiones inter amicos (Stico continua a rimanere schiavo
per il diritto civile ma se stico se ne va non ho tutela per recuperarlo)
4)Contenuto
la disciplina che la parte o le parti intendono porre alla propria ed all’altrui sfera d’interessi.
Le parti esprimono il contenuto → l’ordinamento produce gli effetti giuridici opportuni
perché tale scopo venga raggiunto
tipicità dei negozi :
l’ordinamento consente ai privati di stabilire se compiere o no un certo negozio ma pone a
disposizione degli stessi solo un numero limitato di negozi fra i quali debbono scegliere
Interpretazione
Partire da un dato riconnetterlo ad un segno che manifesta la realtà (fenomeno) per
arrivare ad un concetto universalmente condiviso.
Noi partiamo dal concetto per arrivare alla realtà: i romani partivano dalla realtà per
arrivare al concetto.
Si fissava su distinzioni formali e non formali.
Formali : se erano state rispettate le forme dell’ordinamento il negozio era da considerarsi
valido così come gli effetti.
Non formali : Nel contenuto dispositivo quando non è necessario rispettare una forma
vincolante l’interprete ha un bel lavoro da fare→ canoni ermeneutici / interpretativi
→ Criteri differenti secondo una chiave d’interpretazione di natura soggettiva o oggettiva.
1. Inter vivos (oggettivo) posto in essere uni/bi/pluri lateralmente → ambito dei traffici
giuridico commerciali tra soggetti capaci e vivi
→ interpretazione oggettiva: di natura media perchè è richiesta la mediazione.
Ricerca di ciò che normalmente le parti vogliono raggiungere mettendo in atto un
negozio plurilaterale inter vivos, chiarendo così il senso di quel negozio alla luce di
una valutazione della volontà
→ ID QUOD ACTUM EST (causa tipica) (comune intenzione delle parti)
2. mortis causa (soggettivo)
per disciplinare la successione/trasmissione dei suoi diritti ecc, SOLO
TRASMISSIBILI, per il momento successivo alla morte stessa.
necessità di ricostruire l’effettiva volontà del disponente ( de cuius)
interpretare un’ unica sola volontà effettiva del soggetto.
Ciò vuol dire anche interpretare in modo diverso le parole nel caso in cui si
raggiunga meglio la volontà soggettiva dell’ intestatario.
VOLUNTAS DEFUNTI Criteri Suppletivi
criteri che troviamo ancora fissati nel nostro legislatore nel codice del ‘42
il nostro legislatore non ha inserito un capo generale sull’interpretazione perché ha scelto
di non introdurre il sintagma “negozio giuridico”,come conseguenza logica non ha potuto
prevederne un interpretazione …ha dovuto logicamente scindere perché non esisteva la
categoria del negozio giuridico
Quando ci si trova di fronte a delle a mibiguitas l’interpretazione segue determinate
regole interpretative Criteri sussidiari
i criteri che il nostro legislatore utilizza per i contratti sono quelli che i giuristi hanno
qualificato come sussidiari
1) interpretatio adversus (contra) stipulatorem
es:
Poiché c’è stata una stipulatio → l’interpretazione va fatta a favore del promittente e contro
lo stipulante.
Perché si ritiene che nella stipulatio lo strumento negoziale è stato predisposto da una
parte mentre l’altra può soltanto aderire.
L’interpretazione va a vantaggio di colui che ha aderito e contro chi ha disposto la
stipulatio.
2) criterio conservativo
laddove siano possibili
1. più interpretazioni che pongano in nulla gli effetti di un negozio contestato
2. e un'interpretazione che salvi una parte o addirittura tutto
Va preferita la seconda interpretazione secondo il principio di economia giuridica (salvare
il salvabile)
es:
Tizio pater familias, con figlio Caio, e scrive ...a mio figlio Sempronio…
interpretazione A → non è valido
interpretazione B (conservativa) → si considera un errore di struttura
3)criterio degli usi ( mos regionis) → consuetudini locali
dove vigessero consuetudini locali si poteva decidere in base anche a questi nel
dubbio.
4) Buona fede
come criterio di interpretazione art.1362 (il prof non è sicuro)
per i romani non era una clausola di stile, era un caposaldo dell’intero sistema privatistico
perché si trasforma addirittura in una divinità (la fides).
Origine del termine “fides” non è nota, ma in sostanza significa:
“Laddove io sia parte di un negozio giuridico con una controparte, sia io che la controparte
ci aspettiamo che entrambi manteniamo reciprocamente un comportamento del tutto
corretto”
- Leges perfectae: vietano un comportamento nell’ambito del negozio giuridico ed
inoltre ne sanciscono anche nullità.
- minus quam perfectæ: non disponevano la nullità dell’atto, ma una p ena a carico
del trasgressore
- imperfectae: il legislatore qui prevedeva solo un divieto.
Attualmente si fa differenza tra
Nullità il negozio giuridico nasce morto → vi sono determinati difetti o contrasti con norme
imperative che impediscono al negozio giuridico di essere sanato e solitamente può
essere fatta valere da chiunque.
L’annullabilità prevede che il negozio inizi a produrre i suoi effetti ma che tali effetti
possano essere annullati in seguito ad azione giudiziaria esercita da una delle parti
contraenti:
1. nullità quando:
manca uno dei requisiti essenziali del contratto
il contratto ha una causa illecita
fatta valere da chiunque abbia interesse → imprescrittibile
2. annullabilità quando:
errore dolo violenza→ 3 elementi che inficiano il contratto rendendolo annullabile
fatta valere solo dall’altra parte → si prescrive in termine breve.
In diritto romano non c’erano queste categorie dogmatiche.
Un contratto invalido è nullo! quando?
1. contrario alle norme imperative di legge
2. al buon costume
3. frutto di un vizio della volontà →
→ a) nel processo di formazione della volontà
→ b) divergenza tra la volontà e la manifestazione della volontà
Vizi della volontà
1) errore
Qualsiasi falsa rappresentazione della realtà, presa nella sua oggettiva rilevanza
senza considerare cioè le cause della stessa.
Errore ostativo :
si ha quando vi è un errore nella manifestazione della volontà
errore ostativo rientra nei casi di errata manifestazione della volontà ma non di
volontà viziata.
Nei casi in cui l’errore ostativo produce un’inconsapevole divergenza fra
dichiarazione e volontà, bisogna – nell’esperienza romana – rifarsi alla diversa
operatività dei negozi formali ed astratti e dei negozi causali.
Errore motivo(vizio) :
Si ha prevalentemente con l’ e rror in substantia:
quando i soggetti erano d’accordo sull’individuazione della r
es, ma erano in
contrasto sulla presenza o meno di alcune sue caratteristiche essenziali (es.:
ritengo d’oro un bracciale che, invece, è di metallo dorato).
La falsa rappresentazione si ha al momento della formazione della volontà nel
momento in cui il soggetto decide di concludere il negozio
All’errore vizio non è dedicata riflessione organica e sistematica ma una riflessione
casistica: se errore rileva o meno va visto nelle singole fattispecie.
L’errore poteva produrre l’annullabilità solo se era “scusabile” poteva essere
commesso da qualsiasi uomo.
Nei 1° gli effetti giuridici si producono in base ai certa verba (se accertato il loro
significato oggettivo)
nel 2° porta alla nullità dell’atto perché viene a mancare l’accordo tra le parti.
Può vertere su tutti gli elementi essenziali:
error in persona: è cioè sulla controparte del negozio
error in corpore: l’ oggetto risulta una cosa diversa da quella che si riteneva
error in negotio: errore sul tipo di negozio
DOLO
DEFINIZIONE DA STUDENTE DI 30LODE:
Labeone definisce così il dolo in un brano del digesto di giustiniano:
Ogni astuzia, furberia, macchinazione posta in essere per ingannare, indurre in
errore o raggirare un altro soggetto
Nel diritto romano quindi il nostro concetto di simulazione era inserito all’interno del
concetto di DOLO.
Il termine dolo deriva dal greco e significa ESCA, oggi è una delle cause di annullabilità
del contratto.
Errore etero-indotto → poiché è un soggetto 3° che induce in errore → tutelabile
L’idea di buona fede ebbe il suo pieno riconoscimento nel processo civile, dove fu
dato ingresso ai iudicia bonae fidei in contrapposizione ai iudicia stricti iuris.
Nei iudicia bonae fidei il giudice era chiamato a condannare il convenuto a fare o
dare tutto ciò che era dovuto secondo buona fede ("quidquid dare facere oportet ex
fide bona"). La buona fede assurgeva in tal modo a principio di giustizia sostanziale
e, al di là del processo, a precetto dell'agire umano.
Che succede se un soggetto fa concludere il contratto ad un altro mediante dolo?
Si presentavano due sistemi
ius civile scriptum → il dolo viene rilevato
ius civile di buona fede → inizialmente anche se uno dei soggetti era stato raggirato
valeva la
quel contratto era comunque valido perché, per esigenze di certezza del diritto,
manifestazione esteriore → il dolo non veniva rilevato
Ma ciò viene corretto dal pretore che attorno al I sec a.C. concede 2 rimedi
fondamentali ( actio doli & exceptio doli) a favore del convenuto.
Dolo negoziale posto in essere durante l’esecuzione del contratto
Il contraente può rispondere per dolo o per colpa
Noi invece parliamo di dolo come vizio della volontà → rende invalido
Per renderlo invalido l’attore poteva esperire l’ actio doli
Il convenuto per paralizzare la pretesa dell’attore poteva esperire l’ exceptio doli
NON SONO AZIONI !
1. Actio doli: concesso a favore dell’attore (colui che agisce)
Azione petitor