Fatto : qualunque avvenimento naturalistico-storico che avviene nella realtà
es: morte di un soggetto / caduta di un fulmine.
Che possono avere una certa rilevanza per il diritto
Atti giuridici
Sono i fatti posti in essere dall’uomo in quanto tale, coinvolgono di conseguenza la
coscienza e la volontà dell’agente
La distinzione tra fatto/atto si basa sulla presenza dell’elemento volitivo
A seconda che lo scopo perseguito sia valutato
a) positivamente → meritevole di tutela ATTO (giuridico) LECITO
b) negativamente → sanzioni repressive ATTO (giuridico) ILLECITO
b’ → diritto pubblico (crimina)
b → diritto privato (delicta) cui segue una
Sanzione
a) indiretta (non satisfattiva) → PENALI (punitive) es: d oppio/triplum/quadruplo
b) diretta (satisfativa) → REIPERSECUTORIE (risarcitorie) es: simplum
Fattispecie :
fatto giuridicamente rilevante tipizzato dall’ordinamento (con operazione di
sussunzione).
1) fattispecie astratta (tipizzata):
cioè la descrizione del fatto storico tipizzato cui la norma riconduce determinati
effetti giuridici
2) fattispecie concreta (sussunta):
cioè un evento storico considerato nella sua globalità per il quale si pone il
problema di determinarne la disciplina giuridica, e cioè la fattispecie astratta in cui
deve essere sussunto
a) fattispecie complessa (formazione progressiva):
consiste in più fatti che hanno , sempre sul piano del mondo reale, una precisa
individualità → un effetto giuridico si ha soltanto quando la serie di fatti storici che
integrano la fattispecie giuridica sia stata completata.
b) fattispecie semplice :
consiste in un fatto storico che, sempre sul piano del mondo reale, risulta unitario o
semplice → i singoli accadimenti storici producono comunque un effetto giuridico in
sé considerati.
DICHIARAZIONI
a) scienza : rappresentative od enunciative → il soggetto dichiara, perché altri lo
conosca, un fatto che è a sua conoscenza, qualsiasi sia la funzione per cui ciò
avvenga.
b) volontà : precettive → egli formula per sé o per altri un comando, una direttiva
per l’agire.
c) desiderio : La manifestazione costituisce solo il presupposto per un atto
autonomo di un altro soggetto Differenza
1) Atto giuridico in senso stretto : gli effetti si producono soltanto in base alla coscienza
ed alla volontà della dichiarazione →
Si adatta senz’altro alle dichiarazioni di scienza, in quanto dichiarazioni rappresentative, in
cui gli effetti giuridici si manifestano indipendentemente od anche contro la volontà del
dichiarante (es: la confessione)
Si adatta pure ad alcune dichiarazioni di volontà, ad esempio la messa in mora del
debitore (gli effetti si verificano indipendentemente)
L’atto si caratterizza per il COMPORTAMENTO dell’uomo → può non avere uno scopo
2) Negozio giuridico : assume particolare rilievo lo scopo pratico voluto e perseguito dalle
parti, onde gli effetti del negozio stesso non si producono (o possono venire eliminati),
quando il nesso con tale rapporto non sussista o sia viziato.
Differenza Solutio (pagamento in senso stretto)
Nostra esperienza → semplice fatto giuridico (pur se dovuto)
Diritto romano → vero e proprio negozio
Negozi giuridici (sempre lecito)
Tra gli atti più rilevanti → dal concetto di negotium (affare, attività svolte da schiavi o figli) i
cui effetti in genere determinati dalle parti secondo una volontà di uno o più soggetti,
1
espressa dalla parte o dalle parti, secondo una causa e una forma prestabilita.
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Come in tutti gli atti giuridici, anche nei negozi è necessaria la presenza di uno o più
soggetti che pongano in essere il negozio: soggetti che debbono avere determinati
requisiti, perché l’attività da essi svolta possa dar luogo agli effetti del negozio giuridico.
Da questo punto di vista è necessaria la capacità di agire e la legittimazione.
CAUSE INCAPACITÀ DI AGIRE (totale/parziale):
1) età ( pupilli minores XXV annis)
2) sesso ( mulieres)
3) infermità mentale ( fuoriosi)
4) aspetti caratteriali ( prodigi)
Nell’esperienza romana questi aspetti funzionano in linea di massima come incapacità
legale.
ES: la pazzia non porta ad un provvedimento d’interdizione → si deve dimostrare di volta
in volta.
Legittimazione :
idoneità del soggetto a porre in essere un determinato assetto d’interessi, in funzione del
rapporto fra il soggetto stesso ed il contenuto dell’assetto in questione.
Effetti giuridici
creazione modificazione o estinzione di un diritto soggettivo o di un dovere giuridico
o di una qualifica giuridica
TRIPARTIZIONE (riguarda il profilo funzionale dell’atto)
1) essentiaalia negotii: effetti che conseguono necessariamente alla volizione degli
effetti essenziali
2) naturalia negotii: effetti che conseguono alla volizione degli effetti essenziali,
MA possono essere esclusi con una clausola negoziale
3) accidentalia negotii: effetti che si verificano soltanto in quanto le parti abbiano
specificamente inserito nel negozio una clausola volti a produrli
Classificazione
unilaterali → è sufficiente che la parte emetta la dichiarazione o tenga il
comportamento concludente perché il negozio venga in essere (vedi pag dopo)
a) dichiarazioni → testamento o la promessa al pubblico ( pollicitatio)
bilaterali → compravendita (tra 2 parti) scambio di un certo bene dietro pagamento
di una somma di denaro che corrisponde al valore intrinseco del bene venduto.
plurilaterali → il contratto di società.
Elementi essenziali del negozio giuridico
Essenziali → elementi la cui assenza comporta l’inesistenza o l’invalidità del
negozio.
1) la volontà (privata)
2) la causa
3) la forma libera o tipica
4) il contenuto precettivo (la regolamentazione degli effetti che nascono e si
producono sulla creazione di quel negozio)
1) Volontà
Deve essere reale, esplicita e desumibile dal contesto
non deve essere coartata (minaccia) né indotta (dolo/inganno) da errore o violenza.
→ vizi della volontà
MANIFESTAZIONE
a) dichiarazione
deve essere emessa volontariamente, con la consapevolezza di compiere un
attività socialmente impegnativa, perché il negozio assuma efficacia.
NON HANNO RILEVANZA dichiarazioni emesse evidentemente senza serietà.
b) comportamento concludente
deve essere accertata di volta in volta → la giurisprudenza valuta tipicamente certi
comportamenti per ricavarne una certa volontà negoziale dell’agente → regola
d’esperienza (vige nell’ambito del metodo casistico
2) CAUSA
La causa deve essere presente.
[Ma la stipulatio non ha una causa! Negozio astratto, certe condizioni, qualunque contenuto → La
causa tipica della stipulatio è quella di poter stringere un vincolo obbligatorio il cui contenuto è
libero]
Funzione economico-sociale perseguita dalle parti col contratto, che caratterizza
indefettibilmente un dato tipo di contratto → si deve riscontrare nella volontà di entrambe
le parti
Negozi giuridici
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Fatti e negozi giuridici
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Fatti, atti, negozi giuridici. Validità, perfezione, efficacia
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Il diritto (privato/pubblico), norma giuridica e fatti e atti giuridici
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