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DISTINZIONE NEGOZI

1) Forma​ vincolata​ (formali) → vincoli più o meno rigorosi

2) Forma​ libera​ (non formali) → libertà alle parti di scegliere la formalismo

Se io voglio manomettere il mio schiavo per ottenerlo devo seguire almeno una delle tre

forme giuridiche. ​

Negozio formale es. manomissio censitaria

​ ​

negozio non formale: es. manomissiones inter amicos (Stico continua a rimanere schiavo

per il diritto civile ma se stico se ne va non ho tutela per recuperarlo)

4)Contenuto

la disciplina che la parte o le parti intendono porre alla propria ed all’altrui sfera d’interessi.

Le parti esprimono il contenuto → l’ordinamento produce gli effetti giuridici opportuni

perché tale scopo venga raggiunto

tipicità dei negozi​ :

l’ordinamento consente ai privati di stabilire se compiere o no un certo negozio ma pone a

disposizione degli stessi solo un numero limitato di negozi fra i quali debbono scegliere

Interpretazione

Partire da un dato riconnetterlo ad un segno che manifesta la realtà (fenomeno) per

arrivare ad un concetto universalmente condiviso.

Noi partiamo dal concetto per arrivare alla realtà: i romani partivano dalla realtà per

arrivare al concetto.

Si fissava su distinzioni formali e non formali.

Formali​ : se erano state rispettate le forme dell’ordinamento il negozio era da considerarsi

valido così come gli effetti.

Non formali​ : Nel contenuto dispositivo quando non è necessario rispettare una forma

vincolante l’interprete ha un bel lavoro da fare→ canoni ermeneutici / interpretativi

→ Criteri differenti secondo una chiave d’interpretazione di natura soggettiva o oggettiva.

1. Inter vivos​ (oggettivo) posto in essere uni/bi/pluri lateralmente → ambito dei traffici

giuridico commerciali tra soggetti capaci e vivi

​ ​

→ interpretazione oggettiva: di natura media perchè è richiesta la mediazione.

Ricerca di ciò che normalmente le parti vogliono raggiungere mettendo in atto un

negozio plurilaterale inter vivos, chiarendo così il senso di quel negozio alla luce di

una valutazione della volontà

→ ID QUOD ACTUM EST (causa tipica) (comune intenzione delle parti)

2. mortis causa​ (soggettivo)

per disciplinare la successione/trasmissione dei suoi diritti ecc, SOLO

TRASMISSIBILI, per il momento successivo alla morte stessa.

necessità di ricostruire l’effettiva volontà del disponente (​ de cuius)

interpretare un’ unica sola volontà effettiva​ del soggetto.

Ciò vuol dire anche interpretare in modo diverso le parole​ nel caso in cui si

raggiunga meglio la volontà soggettiva dell’ intestatario.

VOLUNTAS DEFUNTI Criteri Suppletivi

criteri che troviamo ancora fissati nel nostro legislatore nel codice del ‘42

il nostro legislatore non ha inserito un capo generale sull’interpretazione perché ha scelto

di non introdurre il sintagma “negozio giuridico”,come conseguenza logica non ha potuto

prevederne un interpretazione …ha dovuto logicamente scindere perché non esisteva la

categoria del negozio giuridico ​

Quando ci si trova di fronte a delle a mibiguitas l’interpretazione segue determinate

regole interpretative Criteri sussidiari

i criteri che il nostro legislatore utilizza per i contratti sono quelli che i giuristi hanno

qualificato come sussidiari

1)​ interpretatio adversus (contra) stipulatorem

es: ​

Poiché c’è stata una stipulatio → l’interpretazione va fatta a favore del promittente e contro

lo stipulante. ​

Perché si ritiene che nella stipulatio lo strumento negoziale è stato predisposto da una

parte mentre l’altra può soltanto aderire.

L’interpretazione va a vantaggio di colui che ha aderito e contro chi ha disposto la

stipulatio.

2)​ criterio conservativo

laddove siano possibili

1. più interpretazioni che pongano in nulla gli effetti di un negozio contestato

2. e un'interpretazione che salvi una parte o addirittura tutto

Va preferita la seconda interpretazione secondo il principio di economia giuridica (salvare

il salvabile)

es:

Tizio pater familias, con figlio Caio, e scrive ...a mio figlio Sempronio…

interpretazione A → non è valido

interpretazione B (conservativa) → si considera un errore di struttura

3)criterio degli usi (​ mos regionis) → consuetudini locali

dove vigessero consuetudini locali si poteva decidere in​ base anche a questi nel

dubbio.

4) Buona fede

come criterio di interpretazione art.1362 (il prof non è sicuro)

per i romani non era una clausola di stile, era un caposaldo dell’intero sistema​ privatistico

​ ​

perché si trasforma addirittura in una divinità​ (la fides).

Origine del termine “fides” non è nota, ma in sostanza significa:

“Laddove io sia parte di un negozio giuridico con una controparte, sia io che la controparte

ci aspettiamo che entrambi manteniamo reciprocamente un comportamento del tutto

corretto”

- Leges perfectae: vietano un comportamento nell’ambito del negozio giuridico ed

inoltre ne sanciscono anche nullità. ​ ​ ​

- minus quam perfectæ: non disponevano la nullità dell’atto, ma una p ena a carico

del trasgressore

- imperfectae: il legislatore qui prevedeva solo un divieto.

Attualmente si fa differenza tra

Nullità​ il negozio giuridico nasce morto → vi sono determinati difetti o contrasti con norme

imperative che impediscono al negozio giuridico di essere sanato e solitamente può

essere fatta valere da chiunque.

L’annullabilità​ prevede che il negozio inizi a produrre i suoi effetti ma che tali effetti

possano essere annullati in seguito ad azione giudiziaria esercita da una delle parti

contraenti:

1. nullità​ quando:

manca uno dei requisiti essenziali del contratto

il contratto ha una causa illecita

fatta valere da chiunque abbia interesse → imprescrittibile

2. annullabilità​ quando:

errore dolo violenza→ 3 elementi che inficiano il contratto rendendolo annullabile

fatta valere solo dall’altra parte → si prescrive in termine breve.

In diritto romano non c’erano queste categorie dogmatiche.

Un contratto invalido è nullo! quando?

1. contrario alle norme imperative di legge

2. al buon costume

3. frutto di un vizio della volontà →

→ a) nel processo di formazione della volontà

→ b) divergenza tra la volontà e la manifestazione della volontà

Vizi della volontà

1) errore

Qualsiasi falsa rappresentazione della realtà, presa nella sua oggettiva rilevanza

senza considerare cioè le cause della stessa.

Errore ostativo​ :

si ha quando vi è un errore nella manifestazione della volontà

errore ostativo rientra nei casi di errata manifestazione della volontà ma non di

volontà viziata.

Nei casi in cui l’errore ostativo produce un’inconsapevole divergenza fra

dichiarazione e volontà, bisogna – nell’esperienza romana – rifarsi alla diversa

operatività dei negozi formali ed astratti e dei negozi causali.

Errore motivo(vizio)​ : ​

Si ha prevalentemente con l’ e rror in substantia: ​

quando i soggetti erano d’accordo sull’individuazione della r

es, ma erano in

contrasto sulla presenza o meno di alcune sue caratteristiche essenziali (es.:

ritengo d’oro un bracciale che, invece, è di metallo dorato).

La falsa rappresentazione si ha al momento della formazione​ della volontà nel

momento in cui il soggetto decide di concludere il negozio

All’errore vizio non è dedicata riflessione organica e sistematica ma una riflessione

casistica: se errore rileva o meno va visto nelle singole fattispecie.

L’errore poteva produrre l’annullabilità solo se era “scusabile” poteva essere

commesso da qualsiasi uomo. ​

Nei 1° gli effetti giuridici si producono in base ai certa verba (se accertato il loro

significato oggettivo)

nel 2° porta alla nullità dell’atto perché viene a mancare l’accordo tra le parti.

Può vertere su tutti gli elementi essenziali:

error in persona: è cioè sulla controparte del negozio

error in corpore: l’ oggetto risulta una cosa diversa da quella che si riteneva

error in negotio: errore sul tipo di negozio

DOLO

DEFINIZIONE DA STUDENTE DI 30LODE:

Labeone definisce così il dolo in un brano del digesto di giustiniano:

Ogni astuzia, furberia, macchinazione posta in essere per ingannare, indurre in

errore o raggirare un altro soggetto

Nel diritto romano quindi il nostro concetto di simulazione era inserito all’interno del

concetto di DOLO.

Il termine dolo deriva dal greco e significa ESCA, oggi è una delle cause di annullabilità

del contratto.

Errore etero-indotto → poiché è un soggetto 3° che induce in errore → tutelabile

L’idea di buona fede ebbe il suo pieno riconoscimento nel processo civile, dove fu

dato ingresso ai iudicia bonae fidei in contrapposizione ai iudicia stricti iuris.

Nei iudicia bonae fidei il giudice era chiamato a condannare il convenuto a fare o

dare tutto ciò che era dovuto secondo buona fede ("quidquid dare facere oportet ex

fide bona"). La buona fede assurgeva in tal modo a principio di giustizia sostanziale

e, al di là del processo, a precetto dell'agire umano.

Che succede se un soggetto fa concludere il contratto ad un altro mediante dolo?

Si presentavano due sistemi

ius civile scriptum → il dolo viene rilevato

ius civile di buona fede → inizialmente anche se uno dei soggetti era stato raggirato

valeva la

quel contratto era comunque valido perché, per esigenze di certezza del diritto,

manifestazione esteriore → il dolo non veniva rilevato ​

Ma ciò viene corretto dal pretore che attorno al I sec a.C. concede 2 rimedi

fondamentali (​ actio doli & exceptio doli) a favore del convenuto.

Dolo negoziale posto in essere durante l’esecuzione del contratto

Il contraente può rispondere per dolo o per colpa

Noi invece parliamo di dolo come vizio della volontà → rende invalido

Per renderlo invalido l’attore poteva esperire l’​ actio doli

Il convenuto per paralizzare la pretesa dell’attore poteva esperire l’​ exceptio doli

NON SONO AZIONI​ !

1. Actio doli: concesso a favore dell’attore (colui che agisce)

Azione petitor

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A.A. 2016-2017
17 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Siyah09 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Miglietta Massimo.