Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
GLI EFFETTI DEL FALLIMENTO PER I CREDITORI
L’art. 52 stabilisce che il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito, che:
dal pdv formale, consiste nell’assoggettamento dei creditori concorsuali alle forme ed alle
- modalità dell’accertamento dei crediti,
- dal pdv sostanziale, si realizza attraverso le regole che impongono la distribuzione pro quota
dell’attivo e la ripartizione proporzionale delle perdite.
Ogni tipologia di credito deve essere assoggettata all’accertamento concorsuale, ossia:
1. i crediti muniti di diritto di prelazione o privilegio speciale;
2. i crediti di massa non concorsuali o prededucibili, tali sono quelli qualificati così da una
legge e quelli sorti in funzione delle procedure concorsuali;
3. ogni diritto personale o reale mobiliare ;
4. i diritti reali immobiliari;
5. i crediti fatti valere in via riconvenzionale dal creditore del fallito nel giudizio promosso dal
curatore per il recupero di un credito del fallito; secondo la Cassazione la domanda
riconvenzionale promossa dal creditore deve essere stata dichiarata inammissibile e
riproposta con la domanda di ammissione al passivo nel fallimento, mentre la domanda
proposta dalla curatela, resta davanti al giudice competente, che pronuncerà nelle forme
della cognizione ordinaria;
6. i crediti esonerati dal divieto di azioni esecutive e cautelari individuali.
L’art. 51 stabilisce che dalla data della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale,
esecutiva o cautelare, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento, perché tali
azioni possono danneggiare gli altri creditori concorrenti.
La necessaria partecipazione al concorso, mediante domanda di ammissione al passivo, preclude
l’esercizio delle azioni esecutive e cautelari e di ogni altra azione, di accertamento o di condanna,
che compete al creditore nei confronti del fallito.
Eventuali azioni individuali promosse da un creditore nei confronti del fallito sono inefficaci nei
confronti del fallimento, e perciò inopponibili ai creditori concorrenti.
La norma preclude anche il proseguimento delle azioni esercitate prima della dichiarazione di
fallimento, le quali dalla data del fallimento divengono improcedibili ed il pignoramento
individuale deve essere assorbito nel procedimento concorsuale.
però l’art. 107 stabilisce che la procedura esecutiva già pendente potrà
A questo proposito
proseguire se il curatore decide di subentrarvi; altrimenti il giudice dell’esecuzione deve dichiarare
l’improcedibilità dell’azione esecutiva individuale ma solo su istanza del curatore. Ciò significa che
è preclusa la rilevabilità d’ufficio dell’improcedibilità dell’azione esecutiva, in quanto si tratta di un
vizio di inefficacia nell’interesse dei creditori da far valere su istanza del curatore.
Dopo la riforma del 2006 il divieto ex art. 51 si applica anche alle misure cautelari, per cui è
preclusa la proposizione e la prosecuzione
- dei procedimenti di sequestro conservativo e giudiziario dei beni del fallito,
provvedimenti d’urgenza,
- dei
- e di tutti i provvedimenti cautelari volti ad anticipare effetti che la tutela ordinaria non
potrebbe garantire in pendenza del procedimento di fallimento.
Il divieto è esteso anche per i crediti maturati durante il fallimento. 1
Per i crediti di imposta, invece, è previsto che in caso di fallimento del debitore, il concessionario
possa chiedere, sulla base del ruolo, l’ammissione al passivo; mentre per i crediti fondiari l’azione
esecutiva può essere iniziata o proseguita anche dopo la dichiarazione di fallimento.
Gli artt. 55-63 disciplinano gli effetti del fallimento nei confronti dei creditori.
In virtù del principio di universalità soggettiva la dichiarazione di fallimento sospende il corso degli
interessi, convenzionali o legali, agli effetti del concorso fino alla chiusura del fallimento: si tratta
dell’effetto di cristallizzazione dei crediti chirografari, in base al quale il credito resta determinato
nell’ammontare con riguardo al capitale ed agli interessi maturati fino alla data del fallimento; ciò
ha un doppio significato:
- chiarire che nei rapporti interni tra creditore e fallito, gli interessi continuano a decorrere,
quindi una volta chiuso il fallimento il creditore potrà pretendere gli interessi dal debitore;
stabilire che l’ammontare del credito, cristallizzato a quella data, rappresenta
- la misura in cui
il creditore chirografario parteciperà alla ripartizione dell’attivo.
L’art. 55 comma 2 stabilisce che i debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del
regola riflette quella posta nell’art. 1186
concorso, alla data di dichiarazione del fallimento, questa
cc che dispone che, anche se per l’adempimento di un’obbligazione è stabilito un termine, il
creditore può esigere immediatamente la prestazione dal debitore divenuto insolvente.
I crediti assistiti da pegno, ipoteca o privilegi continuano a maturare interessi in pendenza di
fallimento: i creditori privilegiati fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni
vincolati per capitale, gli interessi e le spese con la possibilità di concorrere con i creditori
chirografari nella ripartizione del residuo.
Prima della riforma l’art. 54 riteneva che la regola, ex art. 2749 cc, di estensione del diritto di
privilegio agli interessi successivi al fallimento non operasse per i crediti garantiti da privilegio: la
Corte Costituzionale ha affermato l’ingiusta disparità di trattamento a danno dei creditori
privilegiati concorsuali, in favore dei creditori muniti di privilegio nell’ambito dell’esecuzione
individuale, ciò è stato recepito dal legislatore che nell’art. 54 comma 3 ha espressamente introdotto
il richiamo all’art. 2749 cc.
I titolari di crediti sottoposti a condizione possono prendere parte al concorso attraverso
l’ammissione al passivo con riserva; ciò consente di insinuare anche quei crediti la cui inesigibilità
al momento dell’apertura del fallimento dovrebbe determinare l’esclusione dal concorso. Esso
consiste nell’accantonamento delle somme assegnate ai creditori ammessi con riserva, tramite
deposito nei modi stabiliti dal giudice delegato; nel momento in cui si verifica la condizione, su
istanza del curatore o dell’interessato, il giudice delegato modifica con decreto lo stato del passivo,
disponendo che la domanda sia definitivamente accolta.
Ai crediti condizionali vengono equiparati anche i crediti che non possono farsi valere contro il
fallito, se non previa escussione di un obbligato principale.
L’art. 56 comma 1 deroga al principio di parità di trattamento tra i creditori concorsuali, in quanto
prevede che i creditori hanno il diritto di compensare, con i debiti nei confronti del fallito, i crediti
che hanno verso lo stesso, anche se non scaduti prima della dichiarazione di fallimento ed nel
comma 2 pone un eccezione alla disciplina della compensazione legale, in quanto stabilisce che la
compensazione può operare anche per i crediti non scaduti prima della dichiarazione di fallimento,
a prescindere dal requisito di esigibilità, nelle ipotesi in cui il creditore abbia acquistato il credito,
per atto tra vivi, in epoca successiva o nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento. 2
La regola della scadenza anticipata si applica anche per i crediti infruttiferi, non ancora scaduti al
momento della dichiarazione di fallimento, che sono ammessi al passivo per l’intera somma: l’art.
57 prevede che ad ogni singola ripartizione siano detratti gli interessi composti, in ragione del 5%
annuo, per il tempo che resta a decorrere dalla data del mandato di pagamento sino al giorno della
scadenza del credito.
L’art. 58 regola la partecipazione al concorso dei titolari di obbligazioni ed altri titoli di debito
emessi dalle società.
La dizione normativa include non solo le obbligazioni ma anche altri titoli di debito emessi da srl,
strumenti finanziari emessi dalle spa, le obbligazioni convertibili in azioni, per le quali la
dichiarazione di fallimento preclude al titolare la possibilità di esercitare il diritto di opzione.
Per quanto concerne l’ammontare, si prevede che il titolo sia ammesso al passivo secondo il valore
dall’acquirente al momento dell’emissione.
nominale, indipendentemente dalla somma corrisposta
Nell’ipotesi in cui la società abbia effettuato dei rimborsi parziali anteriormente al fallimento, il
creditore può prendere parte al concorso, previa decurtazione dei rimborsi ricevuti dal valore
nominale del titolo.
L’art. 59 stabilisce che i crediti concorrono secondo il valore assunto alla data del fallimento, e si
estende sia ai crediti aventi oggetto una prestazione diversa dal denaro, sia ai crediti aventi ad
oggetto una prestazione in denaro determinata con riferimento ad altri valori (crediti di valore).
Anche per questi crediti si applica il principio della scadenza anticipata, dato che i crediti non
pecuniari non ancora scaduti devono essere convertiti prima in una somma di denaro poi essere
ammessi al passivo, per il valore quantificato alla data di dichiarazione di fallimento; mentre i
crediti già scaduti sono ammessi al passivo secondo il valore determinato al momento della
scadenza.
L’art. 60 disciplina i casi di crediti derivanti dalla costituzione, prima del fallimento, di rendita
perpetua o vitalizia a carico del fallito.
per la rendita perpetua è previsto che il credito corrispondente sia riscattato per una somma
che risulta dalla capitalizzazione della rendita annua sulla base dell’interesse legale. Se però
il creditore avesse fatto valere il proprio diritto al riscatto prima dell’apertura del fallimento
e la somma non fosse stata pagata, ha diritto di insinuare al passivo la somma del riscatto,
aumentata degli interessi dal giorno del riscatto alla dichiarazione di fallimento.
per la rendita vitalizia è previsto che il creditore ha diritto di prendere parte al concorso per
una somma corrispondente al valore capitale posseduto dalla rendita la momento della
dichiarazione di fallimento. Il debitore di una rendita vitalizia non può liberarsi offrendo il
rimborso del capitale, anche se rinuncia alla ripetizione delle annualità pagate. La
quantificazione della somma si calcola in base alle ccdd tabelle di sopravvivenza, che
considerano l’entità del reddito e l’età del beneficiario.
Infine dobbiamo considerare le ipotesi di più condebitori solidali; premettiamo che in tali rapporti si
distingue:
- un rapporto esterno, per cui il creditore è legittimato a pretendere da ciascuno dei
condebitori l’adempimento per la totalità de