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LA CONSERVAZIONE E L'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO DEL FALLITO

L'atto iniziale che caratterizza tale fase è l'apposizione dei sigilli sui beni del fallito ad opera del curatore. Secondo l'art. 86 L.F., i beni sottoponibili all'apposizione dei sigilli non vengono consegnati al curatore.

All'apposizione dei sigilli segue nel più breve tempo possibile la loro rimozione e la redazione dell'inventario ad opera del curatore. Quest'ultimo prende in consegna i beni e dovrà provvedere alla loro amministrazione.

Gli atti di ordinaria amministrazione sono compiuti dal curatore liberamente, mentre quelli di straordinaria amministrazione richiedono la previa autorizzazione del comitato dei creditori.

Ai sensi dell'art. 104 L.F., quando dall'improvvisa interruzione possa derivare un danno grave, in questo caso il tribunale può autorizzare l'esercizio temporaneo dell'impresa del fallito.

purché non arrechi pregiudizio ai creditori.

Successivamente quando il curatore ed il comitato dei creditori ritengano opportuno continuare o riprendere in tutto o in parte l'esercizio dell'impresa, in tal caso il giudice delegato autorizza l'esercizio assunto il parere favorevole del comitato, anche solo specifici rami dell'azienda.

La continuazione può riguardare nella disciplina ante riforma l'esercizio provvisorio dell'impresa art 90 L.F. poteva aversi: quando dall'improvvisa interruzione dell'attività poteva derivare un danno grave ed irreparabile. lo stato passivo e nominato il comitato dei creditori quest'ultimo quando reso esecutivo deliberasse positivamente sulla possibilità di riprendere in tutto o in parte l'attività imprenditoriale sospesa.

L'ACCERTAMENTO DEL PASSIVO

Attraverso tale fase si individuano i creditori ammessi al concorso sulla massa attiva e si verifica se alcuni di

Questi vantano titoli privilegiati rispetto ad altri creditori.

INIZIO:

  • Domande di ammissione al passivo che i creditori devono presentare al curatore con prima dell'udienza di verifica.
  • Ricorso da depositarsi almeno 30gg scaduto il termine per la presentazione il curatore esamina le domande e predispone elenchi entro 15gg separati dei creditori e dei titolari di diritti sui beni del fallito rassegnando le sue conclusioni art 95 L.F. nuovo testo.
  • Predispone il progetto di stato passivo.

Competenza: curatore

Termine 15gg dalla data dell'udienza di verifica.

CONTENUTO:

  • Indica il nome dei creditori ammessi definitivamente, l'ammontare del loro credito, le eventuali garanzie ed i beni su cui esse gravano, gli eventuali diritti di prelazione, i creditori ammessi con riserva, i creditori non ammessi in tutto o in parte.

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30 gg prima udienza domanda di insinuazione ……………..> 15 gg prima

udienza progetto stato passivo comunicazione agli istanti

5gg prima udienza osservazioni scritte sul progetto.

udienza di verificazione dei crediti

formazione dello stato passivo

decreto di esecutorietà

deposito in cancelleria

comunicazione del creditore.

Nella disciplina ante riforma lo stato passivo era disposto dal cancelliere e rimesso al giudice delegato.

Il giudice doveva decidere con decreto l'ammissione dei crediti, motivando le ragioni dell'ammissione o dell'ammissione con riserva.

mancata ammissione 21

Secondo i nuovi art 95 e 96 L.F. all'udienza di verifica il giudice delegato decide su ciascuna domanda con decreto, accogliendola, respingendola o dichiarandola inammissibile tenuto conto delle eccezioni presentate dal curatore e dagli altri interessati.

Con l'accoglimento della domanda il giudice indica anche il grado dell'eventuale diritto

diprelazione.Se invece la domanda è dichiarata inammissibile il creditore potrà riproporla.

Nell'udienza partecipano:

  • Il giudice delegato
  • I creditori
  • Il curatore

Si verifica credito per credito in contradditorio e il giudice decide e forma lo stato passivo.

Avvenuta la verifica e formato lo stato passivo il giudice con decreto lo dichiara esecutivo art 96LF nuovo testo.

Lo stato passivo è depositato in cancelleria, il deposito viene comunicato dal curatore ai creditori.

È possibile opporsi alle decisioni del giudice delegato attraverso tre forme di impugnazione dello stato passivo:

  1. L'opposizione allo stato passivo stesso
  2. L'impugnazione dei crediti altrui
  3. La revocazione

Opposizione = atto con il quale un creditore che non è stato ammesso al passivo chiede di essere ammesso.

Impugnazione = atto con il quale un creditore ammesso chiede di escludere gli altri creditori. Da non confondere con l'azione revocatoria, è una azione che si

Può muovere la revocazione contro una sentenza o un provvedimento giurisdizionale divenuto definitivo. Con tale azione si dichiara che il giudizio è maturato senza conoscere fatti o documenti con dolo dell'altra parte essenziali oppure se non vengono proposte queste impugnative la decisione del giudice diventa incontestabile all'interno del fallimento. Regola generale << tutte le sentenze definitive non possono più essere impugnate ma c'è l'azione revocatoria>>. In generale tutte le impugnazioni allo stato passivo si propongono con ricorso da depositarsi presso la cancelleria del tribunale entro 30gg dalla comunicazione effettuata dal curatore. Il tribunale fissa l'udienza in camera di consiglio che si svolge alla presenza delle parti e del fallito. Le decisioni del tribunale sono prese con decreto motivato non reclamabile. Le parti nei successivi 30gg dalla comunicazione possono proporre ricorso in cassazione. Nella disciplina

Anteriore alla riforma le opposizioni dovevano essere proposte con ricorso al giudice delegato entro 15gg dalla data di ricezione della raccomandata con cui il curatore comunicava il deposito dello stato passivo.

Il giudice delegato fissava con decreto l'udienza in cui gli opponenti ed il curatore dovevano comparire.

I creditori dovevano costituirsi almeno 5gg prima dell'udienza, in caso contrario l'opposizione si reputava abbandonata.

Si instaurava un giudizio di cognizione avanti il tribunale in sede collegiale che si chiudeva con sentenza provvisoriamente esecutiva appellabile entro 15gg dalla notificazione o, in mancanza, entro 1 anno dalla pubblicazione.

La sentenza di appello era ricorribile in cassazione entro 3ogg.

DOMANDE TARDIVE DEI CREDITI = i creditori che non hanno proposto domanda nei termini possono presentare domanda tardiva, partecipano però solo alla ripartizione dell'eventuale residuo, dopo il riparto fra i creditori intervenuti tempestivamente, salvo

chesussistano cause di prelazione.

TERMINI.

1 da 30gg prima udienza di verificazione a 1 anno dopo il deposito del decreto di esecutorietà dello stato passivo.

LA LIQUIDAZIONE DELL’ATTIVO

Con la liquidazione dell’attivo i beni del fallito vengono tramutati in denaro ai fini del soddisfacimento dei creditori. Tale fase stabilendo che la liquidazione avvenga all’interno di un programma di liquidazione art 104 predisposto dal curatore, approvato dal giudice delegato acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori. formato entro 6ogg dalla redazione dell’inventario. Tale programma deve essere.

La liquidazione è stata innovata perché ci si rendeva conto che si perdevano molti valori del patrimonio. Si prevede:

  • maggiore rapidità
  • più poteri al curatore

la fase di liquidazione prevede come primo atto il programma e serve per rendere più snelle le modalità di liquidazione, entro 60gg

dall'inventario fatto dal curatore il quale appone i sigilli al patrimonio del fallito.

CONTENUTO:

  1. azioni da esercitare
  2. possibilità di cessione unitaria dell'azienda
  3. condizioni di vendita dei singoli cespiti
  4. eventuale proposte di concordato
  5. opportunità di disporre l'esercizio provvisorio
  6. derelizione di beni.

DERELIZIONE = cioè beni difficili da collocare sul mercato per cui il curatore può abbandonare certi beni o restituirli al fallito = debitore.

L'approvazione del programma condiziona la procedura di liquidazione.

LA LIQUIDAZIONE AVVIENE ATTRAVERSO VENDITE GIUDIZIALI.

LE VENDITE FALLIMENTARI ART 107

Per i beni immobili le vendite sono EFFETTUATE DAL CURATORE, le vendite devono avvenire secondo PROCEDURE COMPETITIVE, anche avvalendosi di soggetti specializzati, SULLA BASE DI STIME EFFETTUATE DA PARTE DI OPERATORI ESPERTI CON FORME ADEGUATE DI PUBBLICITÀ.

Il curatore deve farsi stimare i beni che vende, queste stime sono fatte da

Stimatori. È stata introdotta dalla riforma la previsione di offerte private se ritenute più vantaggiose, il curatore non è più obbligato ai rigidi schemi della vendita all'incanto ma può decidere la modalità di vendita più conveniente.

DELL'AZIENDA art 105

VENDITA

La liquidazione dei singoli beni è disposta quando risulta prevedibile che la vendita dell'intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori.

RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO

In tale fase si procede alla distribuzione ai creditori ammessi al passivo di quanto ricavato. Le somme disponibili devono essere ripartite secondo il seguente ordine preferenziale:

art 111

  1. crediti prededucibili privilegiati
  2. crediti
  3. crediti chirigrafari

CREDITI PREDEDUCIBILI art 111-

bisLe somme necessarie per soddisfarli vengono prelevate dalle disponibilità liquide, conesclusione però di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per laparte destinata ai creditori garantiti.

Se l’attivo è sufficiente a soddisfare tutti i crediti prededucibili quelli non contestati vengonosoddisfatti man mano che i debiti maturano, con l’autorizzazione del comitato dei creditoriovvero del giudice delegato se l’importo eccede i 25 mila euro.

n.b. i crediti prededucibili vengono pagati subito.

CREDITORI PRIVILEGIATI
Il ricavato della vendita dei beni oggetto di pegno ed ipoteca viene devoluto per il pagamentodei creditori a cui spetta la relativa garanzia.
Quanto residua dopo il pagament
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Publisher
A.A. 2010-2011
51 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" o del prof Campobasso Mario.