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IMPRESA IN CRISI E GARANZIA PATRIMONIALE
Il diritto dell’impresa in crisi è diritto a regolare situazioni che risultano tutte accomunate dalla
circostanza di pregiudicare le ragioni dei terzi e dei suoi creditori: il presupposto delle relative
discipline è infatti rappresentato da una disfunzione della garanzia patrimoniale dell’impresa e il
loro oggetto dal patrimonio dell’impresa in crisi, in quanto appunto strumento di garanzia dei
creditori.
La garanzia patrimoniale dell’impresa è sottoposta a due diversi sistemi di norme:
• fino a quando la crisi non è emersa, trova applicazione la disciplina generale del funzionamento
della garanzia patrimoniale;
• una volta che è emersa la crisi, può divenire operativa la disciplina dell’impresa in crisi, in
luogo di quella chiamata a regolare le disfunzioni della garanzia patrimoniale, e che viene
ritenuta inadeguata a risolvere gli specifici problemi sollevati dalla crisi dell’impresa.
La garanzia patrimoniale dell’impresa presenta di per sé gli atteggiamenti peculiari che riguardano
non già il contenuto della relativa disciplina, quanto piuttosto la sua estensione a seconda della
specifica forma nella quale l’impresa risulta in concreto organizzata.
Per quanto riguarda la garanzia patrimoniale, le diverse forme di organizzazione dell’impresa si
distinguono tra loro a seconda che i creditori dell’impresa risultino in via di principio garantiti
esclusivamente dal patrimonio destinato al suo esercizio, e cioè dal patrimonio dell’organizzazione,
o che invece a siffatta garanzia di aggiunga quella rappresentata da altri patrimoni, per esempio
quelli dei soci illimitatamente responsabili.
I creditori dell’impresa organizzata in forma di s.p.a. e di s.r.l. sono in via di principio garantiti
dall’intero patrimonio sociale e da esso soltanto. Al contrario, la garanzia patrimoniale dei creditori
dell’impresa organizzata in forme diverse è costituita non solo dal patrimonio sociale, ma anche da
quello dei soci a responsabilità illimitata.
La funzione di garanzia del patrimonio
Garanzie patrimoniali e destinazione del valore del patrimonio
Parlando di garanzia patrimoniale, si intende alludere a quella specifica normativa del patrimonio
(art.2740), in base alla quale il valore di un determinato complesso di risorse, l’attivo, è destinato in
primo luogo alla soddisfazione di una massa di debiti, il passivo.
Se l’attivo supera il passivo, il valore complessivo del patrimonio risulterà allora destinato in parte
al titolare ed in parte ai suoi creditori; quando invece il passivo supera l’attivo, il valore del
patrimonio spetterà integralmente ai creditori del suo titolare, ai quali verrà di fatto destinato un
valore inferiore a quello che spetta loro di diritto, ovvero, il valore reale dei loro crediti risulterà
inferiore al valore nominale, al valore cioè che i creditori avrebbero dovuto realizzare.
Il valore reale del diritto di credito, ce costituisce esso stesso una componente dell’attivo del suo
titolare, dipende dunque anche dall’entità del patrimonio del debitore.
La modificazione del valore del patrimonio
Mentre gli effetti giuridici degli atti posti in essere dal titolare si producono esclusivamente sul suo
patrimonio e quindi nella sua sfera giuridica; al contrario le loro conseguenze economiche, ovvero
le modificazioni del valore del patrimonio che derivano dai primi, possono incidere anche sulla
sfera economica dei creditori.
Anche da questo punto di vista si tratta di distinguere a seconda che l’attivo superi o meno il
passivo, a seconda cioè che il patrimonio presenti un valore netto positivo o negativo:
• se è positivo, tutte le modificazioni del valore netto incidono esclusivamente sulla sfera
giuridica del sul titolare (del debitore), lasciando invariata la parte del valore dell’attivo
destinata ai creditori;
• se è negativo, tutte le modificazioni di tale valore incidono sulla sfera dei creditori, a seconda
dei casi aumentando o diminuendo ulteriormente il valore ad essi destinato. Tali modificazioni
invece non riguardano il titolare del patrimonio, al quale continuerà a non spettare alcun valore.
La gestione del patrimonio capiente: l’interesse del titolare e gli interessi dei creditori
Se l’attivo supera il passivo, il titolare tenderà a gestire il proprio patrimonio al fine innanzitutto di
aumentarne illimitatamente il valore e comunque di non diminuirlo, perché ogni modificazione
incide economicamente soltanto su di lui. In questo caso il rischio della gestione è integralmente a
carico di chi lo pone in essere, ovvero il titolare, che sarà indotto a valutare la convenienza di una
operazione sulla base non sono delle aspettative di guadagno, ma anche del rischio di perdite.
In via di principio in tale situazione i creditori dovrebbero essere indifferenti alla gestione del
patrimonio del debitore, dal momento che eventuali aumenti del suo valore non sono a loro destinati
e le eventuali diminuzioni non riducono il valore spettante agli stessi. In realtà le diminuzioni di
valore del patrimonio non incidono sulla posizione dei creditori solo se l’attivo risulta superiore al
passivo.
Ciò consente di capire come i creditori, accanto all’interessi principale ad ottenere ciascuno la
soddisfazione integrale della propria pretesa, vantino altresì quello secondario a conservare l’attivo
superiore al passivo.
La gestione del patrimonio incapiente: gli interessi del titolare e il conflitto tra gli interessi dei
creditori
La situazione si presenta totalmente diversa nel caso di incapienza patrimoniale, qualora cioè il
passivo risulti superiore all’attivo: in questo caso l’intero valore del patrimonio è destinato ai
creditori, sulla sfera economica dei quali incideranno tutte le modificazioni.
In tale circostanza, il titolare del patrimonio non vanta più l’interesse di conservare il valore del
patrimonio, dal momento che le sue riduzioni incideranno esclusivamente sulla sfera economica dei
creditori.
Più articolato si presenta il discorso in ordine all’interesse del titolare ad aumentare il valore del
proprio patrimonio: potrebbe infatti darsi che questi non intenda più realizzare tale interesse, poiché
degli eventuali incrementi di tale valore si avvantaggerebbero in primo luogo i creditori; comunque
il titolare potrebbe confidare nella possibilità che, a seguito di successivi aumenti, il valore
dell’attivo non solo raggiunga quello del passivo, ma addirittura lo superi.
Il titolare del patrimonio quindi può assumere due atteggiamenti a seconda che decida di adottare
un’ottica di breve o di lungo periodo:
• nell’ottica di breve periodo, il titolare finirà per perdere qualsiasi interesse allo stesso
svolgimento di un’attività di gestione;
• nell’ottica di lungo periodo invece, continuerà a perseguire l’interesse ad aumentare il valore del
proprio patrimonio mediante una gestione che tuttavia risulta effettuata pur sempre nel proprio
interesse, ma rischio esclusivamente dei creditori.
La circostanza che il passivo superi l’attivo fa tuttavia emergere un conflitto, interno alla stessa
classe dei creditori, tra gli interessi di ciascuno di essi ad ottenere l’integrale soddisfazione della
propria pretesa.
In una situazione siffatta il patrimonio risulta di per sé insufficiente a soddisfare integralmente non
già la pretesa di un singolo creditore, ma delle pretese di tutti i creditori.
L’attuazione della garanzia patrimoniale
Le forme di tutela dei creditori
L’esigenza di una tutela dei creditori si pone nell’eventualità che il debitore, ancorché obbligato ad
eseguire la prestazione nei modi e nei tempi dovuti, non vi provveda spontaneamente, cioè di
propria iniziativa: al fine di realizzare coattivamente la propria pretesa, l’ordinamento riconosce a
ciascun creditore determinati poteri individuali, che risultano più o meno incisivi a seconda che:
• l’inadempimento costituisca già un fatto storico, quindi non resta che attuare la garanzia
patrimoniale attraverso l’esercizio dell’azione esecutiva;
• rappresenti ancora soltanto una eventualità, quindi si tratterà di conservare la garanzia
patrimoniale avvalendosi degli strumenti predisposti dalla legge.
La realizzazione coattiva del diritto di credito
L’esercizio dell’azione esecutiva consente al creditore di ottenere, a prescindere da qualsiasi
collaborazione del debitore, l’intero valore lui spettante.
In linea di principio la realizzazione coattiva del diritto di credito avviene in denaro, e ciò sia nel
caso in cui a restare inadempiuta sia una obbligazione pecuniaria, sia nel caso in cui la prestazione
dovuta non si presti ad essere coattivamente realizzata in natura.
Al fine di realizzare coattivamente il diritto di credito, si rende dunque normalmente necessaria la
liquidazione di alcuni elementi attivi presenti nel patrimonio del debitore e cioè la loro conversione
in denaro.
L’azione esecutiva
L’attuazione della garanzia patrimoniale viene effettuata nell’ambito di un procedimento
giurisdizionale, il così detto processo esecutivo, su iniziativa del creditore: ed è appunto nel potere
di avviare tale processo che si risolve l’esercizio dell’azione esecutiva. Si tratta di un potere da un
lato individuale, riconosciuto cioè al singolo creditore, e dall’altro singolare, dal momento che esso
risulta diretto alla liquidazione non già dell’intero patrimonio, ma di singoli elementi attivi in esso
presenti: se dunque il patrimonio svolge la funzione di garanzia patrimoniale nei confronti di tutti i
creditori, tale funzione si attua, rispetto al singolo creditore, in ordine allo specifico elemento attivo
sul quale è stata esercitata l’azione esecutiva.
Il concorso dei creditori
Nulla invece impedisce che sullo stesso attivo sia esercitata l’azione esecutiva da parte di più di un
creditore, dal momento che ciascun elemento risulta di per sé potenzialmente destinato a garantire
tutti costoro. Si verifica in tal caso una interferenza, al momento dell’esercizio, di prerogative di per
sé individuali, e proprio per questo in via di principio tra loro indipendenti, in quanto relative a
rapporti obbligatori a loro volta autonomi: i diversi creditori si troveranno infatti a concorrere sullo
stesso ricavato, quello cioè della vendita del medesimo bene.
Il conflitto tra creditori
Qualora il ricavato non sia sufficiente a realizzare integralmente il valore spettante a tutti i creditori
che hanno esercitato l’azione esecutiva sugli stessi elementi attivi, il concorso tra