Le crisi d'impresa
La crisi di impresa come crisi dell’organizzazione
Esercizio dell'impresa e rischio imprenditoriale: Il risultato che l’imprenditore si ripromette di ottenere dalla sua attività, ovvero la creazione di valore, è incerto. L’imprenditore nella sua attività deve affrontare un rischio legato all’eventualità che errori di gestione o eventi esterni più o meno prevedibili compromettano il pieno e corretto svolgimento del programma imprenditoriale e il conseguimento dei risultati attesi. Quando questo accade e non vi si pone rimedio, è inevitabile che l’attività vada verso il proprio declino.
Disfunzioni dell’organizzazione e inadeguatezza della garanzia patrimoniale
Il diritto fallimentare si occupa dell’impresa in crisi e, sebbene il presupposto di attivazione delle diverse procedure concorsuali si basi sull’incapacità dell’imprenditore di adempiere regolarmente le obbligazioni contratte, la crisi dell’impresa non coincide con il deficit della garanzia patrimoniale dell’imprenditore. L’incapacità del patrimonio dell’imprenditore di far fronte al proprio indebitamento è normalmente l’esito ultimo di un graduale processo di alterazione e degenerazione delle corrette funzioni organizzative e gestionali dell’attività imprenditoriale e quando l’impresa versa in una simile condizione essa può già dirsi in crisi.
A una efficiente organizzazione dell’impresa sono in realtà interessati non solo i suoi creditori, ma anche tutti i suoi stakeholder, ovvero tutti coloro che hanno un interesse nell’impresa. Quando si parla di crisi dell’impresa ci si riferisce a situazioni complesse, che si originano essenzialmente da anomalie dell’organizzazione, mentre la stessa garanzia patrimoniale è a rischio non solo e non necessariamente in caso di carenza dell’attivo rispetto al passivo, ma anche laddove si sia attivato un qualche processo degenerativo dell’organizzazione aziendale che, in tempi più o meno brevi, può portare l’impresa all’incapacità di far fronte al proprio indebitamento.
La nozione di crisi
Un’impresa può essere considerata in senso ampio in crisi quando, per disfunzioni radicatesi nel tempo o per eventi imprevisti e congiunturali, si trova ad operare in condizioni economicamente inefficienti o versa in una situazione di diffuso disordine organizzativo e gestionale.
Crisi di legalità e crisi economiche
Nell’organizzazione della sua attività l’imprenditore deve innanzitutto operare in condizioni di legalità: gode sì della libertà economica, ma deve operare nel rispetto della legge. Se nell’organizzazione e nella conduzione dell’impresa queste regole siano disattese e siano perpetrate gravi violazioni di legge, saranno messi a rischio non solo gli interessi dei terzi implicati nella sua attività, ma anche gli equilibri organizzativi interni e la stessa conservazione dell’impresa.
L’impresa inoltre deve essere organizzata e gestita secondo formule di tipo tecnico-economico coerenti e appropriate che assicurino il perseguimento di risultati economici positivi che la mettano in grado di conservare il valore esistente e di incrementarlo attraverso il reddito che l’attività riuscirà a produrre. Le alterazioni che allontanano l’impresa da condizioni di equilibrio e di corretto funzionamento possono quindi riguardare sia la condotta dei suoi titolari e amministratori, sia il lato strettamente economico della sua attività.
Le crisi di legalità
L’illegalità nell’organizzazione e nell’amministrazione dell’impresa: Un’organizzazione imprenditoriale è investita da una vera e propria crisi di legalità quando al suo interno la violazione di norme assume un’importanza tale da esporre a grave pregiudizio gli interessi coinvolti nella sua attività, nonché di mettere a rischio la vita dell’impresa stessa. Normalmente i comportamenti illegali posti in essere dall’imprenditore o dai suoi ausiliari vengono contrastati con le ordinarie misure di prevenzione e repressione. Tuttavia, di fronte a una particolare gravità delle irregolarità perpetrate o all’accertata inefficienza dei controlli interni l’ordinamento interviene su situazioni di illegalità grave o diffusa per imporre al titolare specifici comportamenti o per sottrargli, in via temporanea o definitiva, il potere di gestione dell’impresa.
Ciò accade innanzitutto quando condotte illegali poste in essere nell’ambito di attività imprenditoriali si sostanziano nel compimento di reati. In questi casi la disciplina prevede talora forme di intervento radicale che hanno l’effetto di sospendere o rimuovere dalle proprie funzioni gestionali e direttive il titolare dell’impresa e i suoi collaboratori che si siano resi colpevoli di attività o comportamenti illeciti e di imporre, nei casi più gravi, la cessazione dell’attività.
Le crisi di legalità nelle imprese del mercato finanziario
Dove siano accertate gravi irregolarità nell’amministrazione o gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l’attività delle imprese del mercato finanziario, il T.U.B., il T.U.F. e il cod.ass. prevedono l’assoggettamento dell’impresa stessa a un procedimento denominato amministrazione straordinaria sulla base di un decreto ministeriale che dispone anche lo scioglimento degli organi sociali e la nomina di uno o più commissari straordinari unitamente al consiglio di sorveglianza al fine di impedire la reiterazione degli illeciti e, se possibile, rimuoverne gli effetti. In caso di assoluta urgenza, l’authority di settore può disporre l’insediamento di un commissario provvisorio, sospendendo temporaneamente dalle proprie funzioni l’organo amministrativo. Si tratta di forme di gestione sostitutiva.
Nei casi in cui le violazioni risultino di eccezionale gravità, il ministro competente, ancorché sia già in corso l’amministrazione straordinaria, e previa revoca dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività, può disporre la liquidazione coatta amministrativa dell’impresa e la nomina di uno o più commissari liquidatori.
Le gravi irregolarità degli amministratori di s.p.a. e di società cooperative
Anche la disciplina codicistica della s.p.a. tradizionalmente contempla un istituto che consente all’autorità giudiziaria, ove siano denunciate gravi irregolarità di gestione, di assoggettare la società ad uno specifico controllo esterno sull’amministrazione (art.2409). Al suo esito il tribunale potrà disporre gli opportuni provvedimenti per il ripristino della legalità e, nei casi più gravi, revocare gli amministratori e i sindaci nominando un amministratore giudiziario cui affidare temporaneamente la gestione della società.
Per le imprese operanti in alcuni settori soggetti a vigilanza (bancario e assicurativo) il procedimento di controllo sulle gravi irregolarità di gestione idonee a recare danno alla società o a sue controllate è regolato da norme speciali finalizzate alla tutela di interessi di stampo pubblicistico. In ogni caso la prevenzione di irregolarità capaci di creare danno alla società avvantaggia direttamente i suoi creditori e li tutela quantomeno dal rischio che gli abusi e le illegalità compiuti nella gestione, compromettendo la consistenza del patrimonio sociale, pregiudichino il soddisfacimento dei loro creditori. Negli stessi termini avvantaggia tutti coloro i cui interessi siano implicati nell’attività dell’impresa, per i quali solo la gestione sana e regolare garantisce il corretto svolgimento dei rapporti in essere.
A tutela di interessi generali e a presidio del rispetto della causa mutualistica, pare invece ispirato il controllo di legalità svolto dall’autorità di vigilanza sulle cooperative. L’autorità amministrativa in questi casi dispone specifici poteri comminatori e può sciogliere le società cooperative che non perseguono lo scopo mutualistico o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio d’esercizio o non hanno compiuto atti di gestione.
Le crisi economiche
Crisi economiche e diritto concorsuale
Le condotte illegali poste in essere nella conduzione dell’impresa spesso si ripercuotono sull’andamento della sua attività e sul suo risultato economico e quindi anche una situazione di grave o diffusa violazione di legge può esporre l’impresa a un deficit di redditività e a una possibile crisi di solvibilità. C’è da dire che le diverse tipologie di disfunzioni spesso si manifestano e si intrecciano in una situazione di crisi globale dell’impresa, dal momento che sia la grave o reiterata illegalità può procurare una dispersione di risorse e risultati economicamente inefficienti, sia la difficoltà economica può indurre l’imprenditore a violare la legge nell’ottica di tentare disperate operazioni di recupero o allo scopo di mettere in salvo gli interessi economici personali.
Incapacità dell’impresa di creare valore
Nella vita di un’impresa si instaura una situazione di crisi economica quando al suo interno si producono e si stabilizzano anomalie che non le consentono di raggiungere il suo obiettivo naturale, cioè la creazione di valore e che viceversa innescano un trend capace di portare l’impresa ad ulteriore decadenza, riducendo i flussi di reddito fino all’azzeramento e alimentando la produzione di perdite, con effetti sull’integrità del patrimonio e conseguente crisi di solvibilità. La crisi economica dell’impresa è quindi, in linea di massima, sempre generata da disfunzioni di gestione.
La fase di declino
La crisi dell’impresa non matura mai in modo istantaneo, ma è preceduta da un più o meno rapido processo di declino che spesso si evidenzia attraverso risultati negativi sul piano reddituale. I motivi che possono innescare un processo di declino sono a volte attinenti alle scelte di gestione specificamente operate (quindi a fattori umani) e a volte dipendono da cause esterne ed oggettive.
Le ragioni del declino e della crisi dell’impresa interessano il giurista nei casi in cui si tratti di applicare una procedura concorsuale con finalità di risanamento e di valutare, attraverso l’esame del relativo progetto, le reali possibilità di recupero dell’equilibrio economico dell’impresa mediante le necessarie modifiche alle strategie di gestione. In generale la crisi dell’impresa interessa il giurista non solo laddove assuma i caratteri della vera e propria insolvenza, ma anche quando esprima un’alterazione degli equilibri aziendali tale da esporre l’impresa ad uno specifico rischio di dissesto.
Le situazioni di criticità che destano un particolare allarme per le condizioni di salute dell’impresa vengono normalmente individuate negli squilibri che specificamente riguardano la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’impresa, abbiamo quindi tre tipi di squilibrio:
- Economico,
- Finanziario,
- Patrimoniale.
Lo squilibrio economico
L’incapacità dei ricavi di coprire i costi di gestione: L’impresa manifesta uno squilibrio economico quando i ricavi prodotti dalla sua attività non riescono più a coprire i costi di gestione e quindi opera in una condizione antieconomica. Se l’imprenditore non interviene con iniziative correttive di questa tendenza, lo squilibrio finirà immancabilmente per generare perdite di gestione destinate alla fine ad intaccare il patrimonio netto fino al suo azzeramento. Lo squilibrio economico quindi, ove non risulti un mero evento transitorio, ma appaia condizione ormai stabilizzata a strutturale, integra senza dubbio una situazione di rischio di insolvenza, di fronte alla quale l’ordinamento non interviene in modo particolarmente incisivo se non in casi speciali in cui dispone l’autorità determinate misure o impone all’imprenditore alcuni comportamenti.
La prevenzione di gravi perdite di gestione nelle imprese del mercato finanziario
Un esempio in tal senso è rappresentato dalla disciplina delle crisi bancarie, in cui la sola previsione di gravi perdite, possano esse desumersi dalla contabilità dell’impresa o dalle risultanze delle ispezioni compiute dall’autorità di vigilanza, costituisce presupposto per l’assoggettamento dell’impresa ad amministrazione straordinaria. Nel caso in cui le perdite risultino di eccezionale gravità può essere aperta la liquidazione coatta amministrativa.
I caratteri della gravità o della eccezionale gravità sono stati talora interpretati in chiave quantitativa con riferimento agli effetti prodotti dalle perdite sul patrimonio netto o comunque sull’equilibrio patrimoniale dell’impresa. In realtà questa interpretazione non appare necessaria, tant’è che la differente intensità del requisito di gravità è secondo alcuni riferibile soltanto alla sussistenza di qualche possibilità di risanamento, giacché unicamente ove le perdite siano soltanto gravi è possibile l’apertura dell’amministrazione straordinaria, che tipicamente persegue appunto la finalità di risanamento. Quando invece le perdite sono gravissime si apre la procedura liquidatoria che presuppone una situazione irrimediabilmente compromessa.
- Perdite gravi: amministrazione straordinaria, risanamento.
- Perdite gravissime: situazione non risanabile, liquidazione.
Si tratta di misure finalizzate a rendere estremamente tempestivo l’intervento delle autorità di vigilanza sulle situazioni di possibile crisi dell’impresa per evitarne l’aggravamento e contenerne al massimo gli effetti, in considerazione degli specifici interessi rilevanti nei settori considerati e delle ripercussioni sull’intero sistema economico che l’instabilità patrimoniale di simili imprese potrebbe provocare.
Le perdite di gestione nelle società di capitali
Nella disciplina comune l’evidenziarsi di perdite di gestione impone all’imprenditore di adottare misure correttive soltanto quando l’impresa assuma la forma di società di capitali. In particolare tali perdite assumono rilevanza quando abbiano inciso sul capitale provocandone una riduzione di oltre un terzo. In questo caso l’assemblea, se entro l’esercizio successivo la perdita non sia diminuita a meno di un terzo, dovrà procedere alla riduzione del capitale sociale in proporzione alle perdite accertate. Se la perdita porta il capitale al di sotto del minimo legale, l’assemblea, per evitare lo scioglimento della società, dovrà senz’altro deliberare la riduzione e il contemporaneo aumento del capitale per un importo pari almeno al minimo legale o la trasformazione della società.
Lo squilibrio finanziario
La leva finanziaria: L’impresa vive in situazione di squilibrio finanziario quando finanzia la propria attività con modesti mezzi propri e prevalentemente con mezzi di terzi. Il patrimonio netto di cui l’impresa dispone risulta inadeguato a finanziare le attività programmate, in particolare a sostenere quegli investimenti durevoli necessari per il loro svolgimento. Di qui la necessità di ricorrere all’indebitamento, la leva finanziaria, per poter proseguire nella gestione.
Quando lo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto supera certi limiti può innescarsi una situazione patologica che pone a rischio il futuro dell’impresa stessa e può condurla ad una irreversibile crisi di solvibilità. In questi casi l’impellente necessità di finanziarsi all’esterno e la difficoltà di offrire garanzie ai finanziatori per la carenza di risorse proprie possono porre l’impresa in una posizione contrattuale debole e costringerla ad accettare oneri finanziari (costo del credito) elevati o addirittura insostenibili.
L’aumentare del costo del credito fa lievitare i costi di gestione dell’impresa finanziata, con l’effetto di diminuire la sua redditività e di deprimerne ulteriormente la consistenza patrimoniale. Lo squilibrio finanziario in condizioni non fisiologiche rischia di innescare una spirale degenerativa che può attivare o accelerare il declino economico alimentando un sempre maggiore indebitamento destinato a portare inevitabilmente l’impresa all’insolvenza.
L’impresa sottocapitalizzata
Bisogna precisare che lo squilibrio finanziario può essere, nella vita dell’impresa, una condizione motivata da disfunzioni oggettive o da esigenze finanziarie contingenti, ma in alcuni casi può derivare da scelte deliberate dallo stesso imprenditore intese a tradurlo in una condizione stabile della sua organizzazione imprenditoriale. In questo caso l’impresa è volutamente dotata di un capitale iniziale insufficiente a fronteggiare gli impegni finanziari richiesti dall’attività programmata e quindi il ricorso al finanziamento esterno appare una scelta inevitabile. È il caso dell’impresa sottocapitalizzata dall’origine e mantenuta tale nel tempo.
In altri casi lo squilibrio finanziario è condizione che sopravviene per l’instaurarsi di qualche fattore di decadenza economica. L’impresa nasce con una capitalizzazione adeguata, ma l’innescarsi di un calo di redditività e il conseguente accumulo di perdite di gestione possono portare ad una erosione del patrimonio netto che diviene incapace di finanziare ulteriormente e in modo adeguato le attività d’impresa.
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