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Evoluzione del sistema bancario

Negli anni successivi alla fine della Prima guerra mondiale, il sistema creditizio era caratterizzato dalla presenza di un numero elevato di banche miste, cioè di banche vincolate da un forte legame simbiotico alle imprese sostenute nel periodo della ristrutturazione post bellica. Le pesanti conseguenze di questo stretto connubio furono aggravate dalla grande crisi del 1929.

Si rese indispensabile, da parte del governo, l’adozione di provvedimenti per il salvataggio delle imprese in fallimento e per la ristrutturazione del sistema economico. Le banche si videro costrette ad aumentare i finanziamenti all’industria, ma ben presto finirono per essere travolte nel dissesto economico generale.

Per queste ragioni nel 1931 venne istituito l’IMI (Istituto mobiliare italiano), ente progettato per sostituirsi alle banche nel finanziamento industriale di lungo termine. In breve tempo apparve eccessivo l’impegno demandato all’IMI e fu istituito nel 1933 l’Istituto per la ricostruzione industriale che si accollò il costo del risanamento bancario e il controllo delle principali banche coinvolte nella crisi.

Tuttavia questi provvedimenti non furono sufficienti. La necessità di porre rimedio al grave dissesto economico portò il governo ad emanare nel 1936 la legge bancaria che introdusse importanti cambiamenti nell’assetto strutturale e funzionale del sistema bancario.

Principali criteri introdotti

  • La specializzazione istituzionale: alle banche di interesse nazionale venne riconosciuta una competenza territoriale nazionale, agli istituti di credito di diritto pubblico una competenza interregionale, mentre l’operatività delle casse di risparmio, delle banche popolari, delle banche ordinarie e delle casse rurali ed artigiane fu limitata alla dimensione regionale, interprovinciale o provinciale, secondo le rispettive dimensioni.
  • La specializzazione temporale: istituiva una netta separazione tra i soggetti abilitati all’erogazione del credito a breve termine e a medio-lungo termine. Alle aziende di credito ordinario venne riservato l’esercizio dell’intermediazione a breve termine, agli istituti di credito speciale l’esercizio dell’intermediazione a medio-lungo termine.
  • La specializzazione operativa: rifletteva, nel caso delle aziende di credito ordinario, soprattutto il concetto di competenza territoriale, mentre, nel caso degli istituti di credito speciale, rifletteva anche un principio di specializzazione settoriale.
  • Il principio della separazione banca e impresa: sanciva il divieto per le banche di finanziare le imprese mediante assunzione di partecipazioni azionarie.
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Scienze politiche e sociali SPS/09 Sociologia dei processi economici e del lavoro

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