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Costituzione IRI: pubblicizzazione del settore bancario e industriale

Tra il 1936 e il 1938 vengono emanati una serie di decreti legge (legge bancaria e II legge bancaria) che costituiscono il primo corpus organico per la disciplina dei soggetti che svolgono attività bancaria. Accanto alle norme primarie inizia la proliferazione di norme regolamentari di attuazione, questa tecnica legislativa ha però pregi e difetti: ha sì aggiornato le leggi del '36-'38 per renderle attuali ma la delegificazione ha anche consentito di rivoltare le due leggi come un guanto portando notevoli problemi a livello di democrazia. Si tratta di modifiche extraparlamentari.

Art. 1 d.lgs. 12 marzo 1936: raccolta di risparmio esercizio del credito

La legge stabilisce che la raccolta di risparmio e l'esercizio del credito sono funzioni di interesse pubblico, quindi l'attività bancaria è una funzione di interesse pubblico, un’attività che viene svolta nell'interesse della collettività. Sorge un dubbio: l'attività bancaria può convivere con attività di impresa, atteso che l'attività bancaria è funzione di interesse pubblico?

Il fatto della funzione d'interesse pubblico si traduce nell'attività di vigilanza, quindi la matrice di tale vigilanza è una matrice politica. Ciò si deduce dalle autorità di controllo delle banche:

  • Comitato dei ministri: funzioni di indirizzo generale
  • Ispettorato per difesa del risparmio ed esercizio del credito: funzioni esecutive
  • Banca d'Italia: non ha poteri di vigilanza diretta ma funzioni di politica monetaria

Riforma del 1994 e vigilanza bancaria

Dal 1994 viene soppresso l’ispettorato e le funzioni di vigilanza vengono trasferite alla Banca d'Italia. Nella legge 1936-1938 viene riconosciuto che la vigilanza deve essere esercitata in base alle esigenze economiche del mercato, quindi è una vigilanza non solo prudenziale (riguarda il singolo intermediario e deve contenere i singoli intermediari intraprendenti) ma anche una vigilanza strutturale (valutazione delle esigenze del sistema complessivamente). Così facendo si va a limitare la concorrenza! Gli intermediari non competitivi escono dal mercato: chi ci rimette maggiormente sono gli stakeholders.

Tipi di soggetti bancari

Dal punto di vista dei soggetti che svolgono attività bancaria possiamo eseguire una distinzione sul piano delle caratteristiche tra:

  • Istituti di credito: soggetti che possono raccogliere risparmio ed esercitare credito, soltanto a medio-lungo termine (per esempio l'emissione di titoli obbligazionari) con tendenziale coincidenza tra raccolta del risparmio ed esercizio del credito.
  • Aziende di credito: raccolta del risparmio a breve termine (ad esempio deposito) ed esercizio di credito a breve termine.
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Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

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