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27.02.2014
Costituzione IRI: pubblicizzazione del settore bancario e industriale.
Tra il 1936 e il 1938 vengono emanati una serie di decreti legge (legge bancaria e II legge
bancaria) che costituiscono il primo corpus organico per la disciplina dei soggetti che svolgono
attività bancaria. Accanto alle norme primarie inizia la proliferazione di norme regolamentari di
attuazione, questa tecnica legislativa ha però pregi e difetti: ha sì aggiornato le leggi del ’36-’38 per
renderle attuali ma la delegificazione ha anche consentito di rivoltare le due leggi come un guanto
portando notevoli problemi a livello di democrazia. Si tratta di modifiche extraparlamentari.
Art. 1 d.lgs. 12 marzo 1936: raccolta di risparmio esercizio del credito sono funzioni di interesse
pubblico della legge quindi l'attività bancaria è una funzione di interesse pubblico, quindi un’attività
che viene svolta nell'interesse della collettività. Sorge un dubbio: l'attività bancaria può convivere
con attività di impresa atteso che l'attività bancaria e funzione di interesse pubblico?
Il fatto della funzione d'interesse pubblico si traduce nell'attività di vigilanza quindi la matrice di tale
vigilanza è una matrice politica, ciò si deduce dalle autorità di controllo le banche:
• Comitato dei ministri: funzioni di indirizzo generale
• Ispettorato per difesa del risparmio ed esercizio del credito: funzioni esecutive
• Banca d'Italia: non ha poteri di vigilanza diretta ma funzioni di politica monetaria
Dal 1994 viene soppresso l’ispettorato e le funzioni di vigilanza vengono trasferite alla Banca
d'Italia, nella legge 1936-1938 viene riconosciuto chela vigilanza deve essere esercitata in base
alle esigenze economiche del mercato quindi è una vigilanza non sono prudenziale (riguarda il
singolo intermediario e deve contenere i singoli intermediari intraprende) ma anche una vigilanza
strutturale (valutazione delle esigenze del sistema complessivamente) -> così facendo si va a
limitare la concorrenza! Gli intermediari non competitivi escono dal mercato: chi ci rimette
maggiormente sono gli stakeholders.
Dal punto di vista dei soggetti che svolgono attività bancaria possiamo eseguire una distinzione sul
piano delle caratteristiche tra:
• Istituti di credito: soggetti che possono raccogliere risparmio ed esercitare credito,
soltanto a medio-lungo termine (per esempio l'emissione di titoli obbligazionari) tendenziale
coincidenza tra raccolta del risparmio ed esercizio del credito
• Aziende di credito: raccolta del risparmio a breve termine (ad esempio deposito) ed
esercizio di credito a breve termine -> è importante calcolare scadenze
La legge bancaria detta una serie di norme uniformi per soggetti differenti. Nel 1942 viene
emanato il codice civile che all'art. 2195 riconosce l'attività bancaria come attività di impresa.
Con l'approvazione della Costituzione:
• art. 41: iniziativa economica privata è libera; meritano una valutazione anche gli altri
interessi
• art. 47: specialità dell'attività bancaria
Trattato di Roma del 1957: mercato comune europeo, da qui la legge bancaria comincia a
mostrare tutte le sue debolezze, la concorrenza diventa il principio fondamentale del mercato
comune europeo. Le prime direttive importanti a livello comunitario hanno riguardato il sistema
bancario con la prima e la seconda direttiva bancaria