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Etichettatura
1 regolamento 1169/2011
2 definizioni
3 obiettivo
4 responsabilità
5 elenco indicazioni obbligatorie
6 allergeni
7 dichiarazione nutrizionale
8 alimenti ai quali non deve essere applicato l’obbligo della dichiarazione nutrizionale
9 entrata in vigore e data di applicazione
10 claims
11 codice a barre
1 del Parlamento Europeo e del
L’etichettatura alimentare è disciplinata dal Regolamento 1169/2011
Consiglio del 2011 che è relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Questo
regolamento stabilisce le basi che garantiscono un in materia
elevato livello di protezione dei consumatori
di informazioni sugli alimenti, definisce in modo generale i principi, i requisiti e le responsabilità che
e, in particolare, l’etichettatura degli alimenti. Fissa gli strumenti
disciplinano le informazioni sugli alimenti
volti a garantire il e le procedure per la fornitura di informazioni
diritto dei consumatori all’informazione
sugli alimenti. Si applica agli operatori del settore alimentare (OSA) in tutte le fasi della catena alimentare
quando le loro attività riguardano la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Si applica a tutti
gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività, e a quelli destinati alla
fornitura delle collettività.
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Fornisce alcune importanti definizioni,
«informazioni le informazioni concernenti un alimento e messe a disposizione del
sugli alimenti»:
consumatore finale mediante un’etichetta, altri materiali di accompagnamento o qualunque altro mezzo,
compresi gli strumenti della tecnologia moderna o la comunicazione verbale;
«etichetta»: qualunque marchio commerciale o di fabbrica, segno, immagine o altra rappresentazione
grafica scritto, stampato, stampigliato, marchiato, impresso in rilievo o a impronta sull’imballaggio o sul
contenitore di un alimento o che accompagna detto imballaggio o contenitore;
[l’etichettatura dei prodotti alimentari deve essere chiara, comprensibile e leggibile]
«campo il campo visivo di un imballaggio più probabilmente esposto al primo sguardo
visivo principale»:
del consumatore al momento dell’acquisto e che permette al consumatore di identificare immediatamente
il carattere e la natura del prodotto e, eventualmente, il suo marchio di fabbrica. Se l’imballaggio ha diverse
parti principali del campo visivo, la parte principale del campo visivo è quella scelta dall’OSA;
«ingrediente l’ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50 % di tale
primario»:
alimento;
«termine la data fino alla quale tale prodotto conserva le sue
minimo di conservazione di un alimento»:
proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione;
3 (Obiettivo)
La fornitura di informazioni sugli alimenti tende a un livello elevato di protezione della salute e degli
fornendo ai consumatori finali le basi per effettuare delle scelte consapevoli e
interessi dei consumatori,
per utilizzare gli alimenti in modo sicuro, nel rispetto in particolare di considerazioni sanitarie, economiche,
ambientali, sociali ed etiche.
4 (Responsabilità)
L’OSA responsabile delle informazioni sugli alimenti è l’operatore con il cui nome o con la cui ragione
o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel
sociale è commercializzato il prodotto
mercato dell’Unione. L’OSA responsabile delle informazioni sugli alimenti assicura la presenza e l’esattezza
delle informazioni sugli alimenti, conformemente alla normativa applicabile in materia di informazioni sugli
alimenti e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali.
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Elenco delle indicazioni obbligatorie
sono obbligatorie le seguenti indicazioni:
a) la denominazione dell’alimento;
b) l’elenco degli ingredienti;
..
e) la quantità netta dell’alimento;
f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego;
h) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’OSA;
..
j) le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato
dell’alimento;
k) per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;
l) una dichiarazione nutrizionale.
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Dichiarazione nutrizionale
È obbligatorio:
-valore energetico
-la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale.
Il contenuto della dichiarazione nutrizionale obbligatoria può essere integrato con l’indicazione delle
quantità dei seguenti elementi:
-acidi grassi monoinsaturi
-acidi grassi polinsaturi
-polioli
-amido
-fibre i erali o vita i e…
-Sali