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Estratto del documento

Etichettatura

1 regolamento 1169/2011

2 definizioni

3 obiettivo

4 responsabilità

5 elenco indicazioni obbligatorie

6 allergeni

7 dichiarazione nutrizionale

8 alimenti ai quali non deve essere applicato l’obbligo della dichiarazione nutrizionale

9 entrata in vigore e data di applicazione

10 claims

11 codice a barre

1 del Parlamento Europeo e del

L’etichettatura alimentare è disciplinata dal Regolamento 1169/2011

Consiglio del 2011 che è relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Questo

regolamento stabilisce le basi che garantiscono un in materia

elevato livello di protezione dei consumatori

di informazioni sugli alimenti, definisce in modo generale i principi, i requisiti e le responsabilità che

e, in particolare, l’etichettatura degli alimenti. Fissa gli strumenti

disciplinano le informazioni sugli alimenti

volti a garantire il e le procedure per la fornitura di informazioni

diritto dei consumatori all’informazione

sugli alimenti. Si applica agli operatori del settore alimentare (OSA) in tutte le fasi della catena alimentare

quando le loro attività riguardano la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Si applica a tutti

gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività, e a quelli destinati alla

fornitura delle collettività.

2

Fornisce alcune importanti definizioni,

«informazioni le informazioni concernenti un alimento e messe a disposizione del

sugli alimenti»:

consumatore finale mediante un’etichetta, altri materiali di accompagnamento o qualunque altro mezzo,

compresi gli strumenti della tecnologia moderna o la comunicazione verbale;

«etichetta»: qualunque marchio commerciale o di fabbrica, segno, immagine o altra rappresentazione

grafica scritto, stampato, stampigliato, marchiato, impresso in rilievo o a impronta sull’imballaggio o sul

contenitore di un alimento o che accompagna detto imballaggio o contenitore;

[l’etichettatura dei prodotti alimentari deve essere chiara, comprensibile e leggibile]

«campo il campo visivo di un imballaggio più probabilmente esposto al primo sguardo

visivo principale»:

del consumatore al momento dell’acquisto e che permette al consumatore di identificare immediatamente

il carattere e la natura del prodotto e, eventualmente, il suo marchio di fabbrica. Se l’imballaggio ha diverse

parti principali del campo visivo, la parte principale del campo visivo è quella scelta dall’OSA;

«ingrediente l’ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50 % di tale

primario»:

alimento;

«termine la data fino alla quale tale prodotto conserva le sue

minimo di conservazione di un alimento»:

proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione;

3 (Obiettivo)

La fornitura di informazioni sugli alimenti tende a un livello elevato di protezione della salute e degli

fornendo ai consumatori finali le basi per effettuare delle scelte consapevoli e

interessi dei consumatori,

per utilizzare gli alimenti in modo sicuro, nel rispetto in particolare di considerazioni sanitarie, economiche,

ambientali, sociali ed etiche.

4 (Responsabilità)

L’OSA responsabile delle informazioni sugli alimenti è l’operatore con il cui nome o con la cui ragione

o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel

sociale è commercializzato il prodotto

mercato dell’Unione. L’OSA responsabile delle informazioni sugli alimenti assicura la presenza e l’esattezza

delle informazioni sugli alimenti, conformemente alla normativa applicabile in materia di informazioni sugli

alimenti e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali.

5

Elenco delle indicazioni obbligatorie

sono obbligatorie le seguenti indicazioni:

a) la denominazione dell’alimento;

b) l’elenco degli ingredienti;

..

e) la quantità netta dell’alimento;

f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;

g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego;

h) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’OSA;

..

j) le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato

dell’alimento;

k) per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;

l) una dichiarazione nutrizionale.

6

7

Dichiarazione nutrizionale

È obbligatorio:

-valore energetico

-la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale.

Il contenuto della dichiarazione nutrizionale obbligatoria può essere integrato con l’indicazione delle

quantità dei seguenti elementi:

-acidi grassi monoinsaturi

-acidi grassi polinsaturi

-polioli

-amido

-fibre i erali o vita i e…

-Sali

Dettagli
A.A. 2018-2019
5 pagine
SSD Scienze mediche MED/42 Igiene generale e applicata

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher bagnatoeleonora di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Igiene degli alimenti e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cagliari o del prof Cosentino Sofia.