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Legislazione alimentare

Organizzazione dello Stato italiano

Il Parlamento: art. 55 e seguenti Cost.

I parlamenti moderni possono essere sia monocamerali sia bicamerali. La nostra Costituzione ha optato per un parlamento bicamerale.

  • Il parlamento è formato da due camere: Camera dei deputati e Senato della Repubblica.
  • La nostra Costituzione ha previsto un bicameralismo perfetto: le due camere hanno le stesse funzioni e durano in carica entrambe 5 anni (vi sono differenze, però, per quanto riguarda la loro composizione numerica e l'età per poter avere accesso a ciascuna camera). Questo periodo si chiama legislatura.
  • Dal punto di vista delle funzioni le 2 camere si equivalgono e ciò crea problemi per quanto concerne il procedimento legislativo dato che gli stessi poteri implicano un prolungamento dei tempi di approvazione delle leggi.

Di regola le due camere funzionano separatamente; in alcuni casi (ad es. elezione Presidente della Repubblica) operano in seduta comune dei loro membri.

  • La Camera dei deputati (sede palazzo Montecitorio) è composta da 630 deputati; il Senato (sede palazzo Madama) è composto da 315 senatori.
  • Elettorato passivo: sono richiesti 25 anni per essere eletti deputati e 40 per essere eletti senatori.
  • Elettorato attivo: sono richiesti 18 anni per eleggere i deputati e 25 per eleggere i senatori.

Per saperne di più:

Il Governo: art. 92 e seguenti Cost.

Il governo è un organo complesso formato dal Presidente del Consiglio, dai ministri e dal Consiglio dei ministri (il Presidente del Consiglio e i ministri formano il Consiglio dei Ministri). Questi tre organi sono i componenti necessari del governo. Possono, però, essere individuati anche altri organi come il vice-presidente del Consiglio e i ministri senza portafoglio.

Molto importante è l'assetto dei rapporti fra i tre organi di cui si compone il governo. La formazione del governo è delineata dalla Costituzione nei suoi passaggi essenziali:

  • Il Consiglio dei ministri determina la politica generale del governo.
  • Il governo non è un organo elettivo, infatti il Presidente del Consiglio e i ministri sono nominati dal Capo dello Stato. Il Capo dello Stato nomina, inoltre, i ministri su proposta del Presidente del Consiglio.

Le personalità che vengono scelte come Presidente del Consiglio e come ministri devono essere in grado di avere il sostegno del parlamento. Il Presidente della Repubblica, quindi, può, in alcune circostanze, avere molta discrezionalità nella scelta dei componenti del governo che possono anche non derivare dal mondo politico, ma da quello dei cosiddetti tecnici. Nelle situazioni di maggiore crisi del sistema politico il Presidente della Repubblica può, infatti, scegliere, per formare il nuovo governo, delle personalità caratterizzate da grande autorevolezza tecnica, ma non appartenenti a partiti politici e non eletti formando così dei governi tecnici.

  • Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio; il Presidente della Repubblica nomina i ministri su proposta del Presidente del Consiglio.
  • I membri del governo, prima di assumere le loro funzioni, devono giurare nelle mani del Capo dello Stato.
  • Entro 10 giorni dalla sua formazione il governo deve presentarsi alle camere per ottenerne la fiducia.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri: art. 95 Cost.

  • Il Presidente del Consiglio dirige la politica generale del governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo del governo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.
  • I ministri dirigono i ministeri a cui sono preposti e sono responsabili individualmente degli atti dei loro ministeri.
  • Il presidente del Consiglio e i ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri.
  • Il peso effettivo del Presidente del Consiglio dipende da diversi fattori come gli equilibri complessivi del sistema politico, dal grado della compattezza della coalizione e della maggioranza e dal prestigio del Primo Ministro stesso.

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Rapporto fiduciario Parlamento – Governo

La forma di governo italiana è parlamentare. La forma di governo parlamentare si caratterizza per l'esistenza di un rapporto di fiducia tra governo e parlamento. Il governo, infatti, per poter operare e restare in carica, deve godere della fiducia del parlamento, ossia della maggioranza in parlamento. Questo rapporto fiduciario si instaura fin dall'inizio della formazione del nuovo governo e deve perdurare per tutto il periodo di durata. Il governo, a differenza del parlamento, non ha un periodo di durata prestabilito.

  • Mozione di fiducia
  • Mozione di sfiducia
  • Questione di fiducia
  • Crisi parlamentari
  • Crisi extraparlamentari

Fiducia delle Camere

  • Ogni camera concede o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
  • Entro 10 giorni dalla sua formazione, il governo deve presentarsi alle camere, illustrando il proprio programma politico, per ottenerne la fiducia (mozione di fiducia).
  • A governo in carica, ogni camera può revocare la fiducia votando una mozione di sfiducia.
  • In linea di principio, il voto contrario di una o di entrambe le camere su una proposta del governo non importa obbligo di dimissioni.

La questione di fiducia

La questione di fiducia, a differenza della mozione di fiducia e della mozione di sfiducia, disciplinate dalla Costituzione articolo 94, non è prevista dalla Costituzione. Essa, diversamente dalle altre due che sono atti parlamentari, è un atto del governo. Viene posta dal governo su atti che ritiene molto importanti per la realizzazione del proprio programma politico, minacciando le dimissioni nel caso la sua proposta non sia approvata dalle camere. Di solito è utilizzata durante il procedimento di formazione di leggi di iniziativa governativa, i cosiddetti disegni di legge. Viene presentata quando il governo vuole imporre il proprio indirizzo politico o superare i dissensi espressi dalle forze di opposizione tramite emendamenti. Questi ultimi sono spesso uno strumento utilizzato dalle forze di opposizione come pratica ostruzionistica attraverso la proposizione di un numero eccessivamente alto di emendamenti. La proposizione della questione di fiducia determina il decadere degli emendamenti presentati dalle forze politiche di opposizione, ma riduce in modo significativo il dibattito parlamentare.

Crisi di governo

Se il rapporto di fiducia tra governo e parlamento viene meno, il governo è obbligato a dimettersi. Quando il governo si dimette si ha una crisi di governo che può essere parlamentare o extraparlamentare:

  • Parlamentare quando il parlamento ha votato una mozione di sfiducia al governo oppure ha espresso voto contrario su una proposta sulla quale il governo ha posto la questione di fiducia. In questi casi il governo ha l'obbligo di presentare le proprie dimissioni al Presidente della Repubblica.
  • Extraparlamentare quando il governo si dimette volontariamente per una crisi politica all'interno della propria maggioranza che dovrebbe sostenerlo oppure perché si dimette, per ragioni politiche o personali, il Presidente del Consiglio dei ministri.

Quando il governo si dimette, il Presidente della Repubblica normalmente inizia un giro di consultazioni tra i personaggi, in particolar modo sentendo il Presidente del Consiglio uscente per individuare una nuova figura di Presidente del Consiglio e nuovi potenziali ministri. Il Presidente della Repubblica, in questo caso di dimissione del governo, può, inoltre, sciogliere anticipatamente il parlamento.

Il Presidente della Repubblica: art. 83 e seguenti Cost.

  • Il Presidente della Repubblica è eletto dal parlamento in seduta comune dei suoi membri.
  • Può essere eletto ogni cittadino che abbia compiuto i 50 anni di età.
  • Il Presidente dura in carica 7 anni.

Funzioni del Presidente della Repubblica

Nei sistemi parlamentari, il capo dello Stato è un organo di non facile definizione potendo assumere ruolo di organo di garanzia costituzionale oppure governante.

  • In quanto organo di garanzia costituzionale, egli risulta estraneo alle scelte politiche che sono riservate ai partiti, al parlamento e al governo.
  • In quanto organo governante, egli è un decisore politico che assume decisioni anche molto importanti per la vita del Paese.

La nostra Costituzione attribuisce espressamente, nell’articolo 87, al Presidente della Repubblica, il ruolo di capo dello Stato e di rappresentante dell'unità nazionale. Si tratta di un organo autonomo e distinto dal governo, ma il suo ruolo complessivo nel nostro ordinamento non è ben precisato dalla Costituzione. Per tale ragione il ruolo che svolge nel nostro ordinamento dipende in concreto dalla stabilità del quadro politico successivo alle elezioni. Si dice che i suoi poteri siano “a fisarmonica” espandendosi nelle fasi politiche più burrascose e contraendosi in quelle più quiete. Sui poteri del Presidente della Repubblica incide il carattere elettivo o meno della sua carica. In particolare il Presidente della Repubblica risulta essere titolare di poteri più forti qualora direttamente eletto dal popolo. Il nostro Presidente della Repubblica non è eletto direttamente dal popolo, bensì dalle camere in seduta comune. Per tale ragione, ricorrente nel nostro scenario politico, è la proposta di riforme costituzionali che portino all'elezione diretta del Presidente della Repubblica.

  • Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
  • Può inviare messaggi alle camere.
  • Può rinviare le leggi alle camere.
  • Può, sentiti i loro presidenti, sciogliere anticipatamente le camere o una sola di esse.
  • Autorizza la presentazione alle camere dei disegni di legge di iniziativa del governo.
  • Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
  • Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici.
  • Conferisce le onorificenze della Repubblica.
  • Ha il comando delle forze armate.
  • Può nominare senatori a vita cittadini per altissimi meriti in campo sociale, scientifico, artistico, letterario.
  • Ogni Presidente della Repubblica, al termine del suo mandato, è senatore a vita di diritto.

Per saperne di più:

Fonti del diritto italiano

Il concetto di norma giuridica

Parlando di norma giuridica è bene ricordare che ogni atto normativo (legge, decreto legge, ecc.) è suddiviso in articoli che sono numerati e hanno un titolo. Ogni articolo è, a sua volta, diviso in commi. Ogni comma è l’“a capo” dell’articolo.

Gli articoli possono essere anche definiti disposizioni che sono gli enunciati scritti dal legislatore. Ogni disposizione esprime una norma giuridica che è il significato che la legge attribuisce all’enunciato scritto dal legislatore. Soggetti particolarmente qualificati ad interpretare gli enunciati scritti dal legislatore e, quindi, a ricavare le norme sono i giudici (anche gli avvocati, gli studiosi del diritto e noi tutti quando leggiamo il testo di una legge ricaviamo da esso una norma che è l’interpretazione che diamo a quel testo di legge e, perciò, la regola che ricaviamo da esso).

Una norma giuridica è diversa da una regola etica di cortesia, religiosa perché è posta dallo Stato ed è caratterizzata da coercibilità, cioè la sua osservanza non è facoltativa, ma obbligatoria ed è sanzionata sino a penale. La norma di regola è generale ed astratta poiché non è destinata a disciplinare un caso singolo che si verifica una volta soltanto, ma tutti quelli che rientrano nella situazione ipotizzata da essa. Se è stabilito un divieto con relativa sanzione, ad esempio, tutte le volte che qualcuno lo viola verrà applicata la sanzione prevista. L’applicazione di quella norma, quindi, avverrà per tutti i casi che rientrano nella norma sino a che sarà vigente.

Le norme giuridiche statali sono:

  • Generali → si rivolgono ad una generalità di soggetti
  • Astratte → disciplinano una situazione ipotetica
  • Coattive (coattività o coercibilità) → la loro inosservanza è giudicata e sanzionata da organi dello Stato

Le sanzioni possono essere solo pecuniarie oppure possono essere tali da privare l’individuo della sua libertà personale.

Il concetto di fonte del diritto

Un argomento classico del diritto è il concetto di fonte del diritto. Si utilizza l’immagine della fonte come sorgente inesauribile per indicare gli strumenti attraverso i quali si produce nuovo diritto o si conosce il diritto vigente. Le fonti del diritto si distinguono in fonti di cognizione e fonti di produzione. Una legge è una fonte di produzione, mentre la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana è una fonte di cognizione del diritto.

  • →Fonti di cognizione strumenti per la conoscenza delle fonti di produzione e delle norme giuridiche

Le fonti di cognizione possono essere ufficiali o non ufficiali. La differenza fra le due consiste nel fatto che quelle non ufficiali sono raccolte di leggi vigenti create ad iniziativa di soggetti privati (es: editore) oppure della Pubblica Amministrazione o comunque di organismi statali (es: banca dati normativa). Si tratta di strumenti che servono per conoscere il diritto vigente, ma non incidono in alcun modo sulla loro efficacia, quindi sulla loro vigenza. Per far sì che una legge sia vigente nel nostro ordinamento, occorre che sia pubblicata su una fonte di cognizione ufficiale. La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana è la fonte ufficiale di tutte le leggi della Repubblica Italiana. La pubblicazione di una legge sulla Gazzetta Ufficiale ne determina l’entrata in vigore. Il testo che viene letto sulla Gazzetta Ufficiale è quello obbligatorio che tutti devono rispettare. Vi è, quindi, una profonda differenza fra una fonte di cognizione non ufficiale che serve semplicemente a conoscere ed una ufficiale che determina l’entrata in vigore e, perciò, la soggezione di tutti i cittadini all’applicazione di una nuova legge.

  • →Fonti di produzione atti o fatti abilitati dall’ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche

Le fonti di produzione si distinguono in fonti atto (atti normativi) e fonti fatto (fatti normativi).

Fonti di cognizione non ufficiali

  • Le fonti di cognizione non ufficiali sono raccolte di norme effettuate da soggetti pubblici o privati con la sola funzione di contribuire a far conoscere le norme giuridiche.
  • Non incidono in alcun modo sull’efficacia delle norme.
  • Esempi: raccolta di leggi pubblicata da editore privato / banca dati normativa.it.

Un esempio di fonte di cognizione non ufficiale delle fonti atto italiane:

Fonti di cognizione ufficiali

  • Le fonti di cognizione ufficiali incidono sull’efficacia delle norme.
  • Il testo pubblicato sulle fonti di cognizione ufficiali è quello che entra in vigore diventando obbligatorio per tutti.
  • Tutti gli atti normativi devono essere pubblicati su una fonte di cognizione ufficiale per poter entrare in vigore.
  • Fonti di cognizione ufficiali: G.U. (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana), B.U.R. (Bollettini Ufficiali delle Regioni), G.U.U.E. (Gazzetta Ufficiale Unione Europea)

Per approfondire:

Entrata in vigore degli atti normativi

  • La pubblicazione su una fonte ufficiale determina l’entrata in vigore di un atto normativo.
  • A seguito dell’entrata in vigore, l’atto normativo è obbligatorio per tutti e tutti lo devono osservare ed applicare.
  • Vacatio legis: l’atto normativo pubblicato non entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione sulla fonte ufficiale, ma, di regola, dopo un periodo di 15 giorni, durante i quali l’atto non produce ancora i suoi effetti.
  • Trascorso il periodo di vacatio legis, l’atto normativo è obbligatorio e vige la presunzione di conoscenza della legge da parte dei consociati (ignorantia legis non excusat) e l’obbligo, da parte del giudice, di applicarla.
  • Vige il principio di irretroattività degli atti normativi: gli effetti che essi producono valgono, di regola, solo per il futuro e non per il passato.

Le fonti atto o atti normativi

Quando si parla di atti normativi si intende fare riferimento, per l’ordinamento statale, alle leggi del parlamento, ai decreti legge o decreti legislativi del governo, ai regolamenti della pubblica amministrazione e, soprattutto, alla Costituzione Italiana. Questi sono gli atti normativi dell’ordinamento statale che possono essere anche definiti fonti atto. Gli atti normativi sono caratterizzati da alcuni principi: essenzialmente il principio di tipicità e quello di gerarchia. Il principio di tipicità significa che gli atti normativi sono solamente quelli previsti dall’ordinamento giuridico. In particolare la Costituzione prevede gli atti normativi ad essa immediatamente inferiori, ossia le fonti primarie. Queste ultime prevedono gli atti normativi ad esse inferiori, ovvero le fonti secondarie. Le fonti primarie sono la legge del parlamento e gli atti aventi fonte e valore di legge del governo, cioè atti che il governo produce, ma che sono equiparati come forza a quelli del parlamento. Si tratta dei decreti legge e dei decreti legislativi. Le fonti secondarie sono i regolamenti della pubblica amministrazione. Tra le fonti atto esiste un principio di gerarchia per cui la Costituzione è al

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Scienze giuridiche IUS/03 Diritto agrario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ede99 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Legislazione alimentare e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Genesin Maria Pia.
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