Etica, regolamentazione e legislazione dell’esercizio professionale
Prof.ssa Visceglia Maria
F1 esame solo nelle date in appello in cui si deve sostenere tutto l’insegnamento.
Il profilo professionale dell’infermiere
Alla base del diritto in Italia vi sono due elementi fondanti: i diritti e i doveri, i quali sono inscindibili l’uno dall’altro. Nell’ambito dell’esercizio professionale gli infermieri hanno una serie di diritti (tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, diritto alla maternità, diritto allo studio, diritto alla retribuzione ecc.), ai quali corrispondono dei doveri. Gli infermieri possono e devono, in ragione del proprio operato libero e autonomo, essere in grado di assumersi dei doveri. Il non rispetto di tali doveri induce il professionista a essere chiamato a rispondere del difetto.
Vi è un documento che per la professione infermieristica esprime a chiare lettere il principio della responsabilizzazione: il DM 739 del 1994, intitolato “Regolamento concernente l’individuazione del relativo profilo della figura dell’infermiere”. È il documento principe della professione infermieristica. Il livello di responsabilizzazione della professione infermieristica è regolato sia dall’ordinamento giuridico che dal profilo professionale. La responsabilità comporta una maggiore autonomia e consapevolezza professionale (concetto “positivo”).
Secondo l’articolo 1 del profilo, l’infermiere è l’operatore sanitario che è in possesso del diploma universitario e dell’iscrizione all’albo e che è responsabile dell’assistenza infermieristica. Notiamo subito che vi sono due prerequisiti: il percorso formativo e l’iscrizione all’albo. Un professionista è responsabile quando si esprime in maniera autonoma e libera per ragione di una maturità professionale. Il profilo disegnato dal decreto è quello di un professionista infermiere responsabile.
Questa responsabilità deriva dallo sviluppo della scienza infermieristica, della capacità intellettuale, della competenza e dell’autonomia. L’infermiere assiste la persona e la collettività attraverso l’atto infermieristico inteso come il complesso dei saperi, delle prerogative, delle attività e delle competenze in ogni ambito professionale e nelle diverse situazioni. (Federazione IPASVI).
L’articolo 1 comma 2 del profilo afferma che l’assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale ed educativa; dunque le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l’assistenza ai pazienti e ai disabili di tutte le età e l’educazione sanitaria.
Mansioni e compiti dell'infermiere
Ma le mansioni e i compiti che prevedeva il mansionario sono ancora presenti dopo l’abrogazione? L’articolo 1 comma 3 punto d del profilo parla chiaro: “l’infermiere garantisce la corretta attuazione delle prescrizioni diagnostiche terapeutiche”. Quindi è come se il mansionario fosse stato inglobato all’interno del profilo. Il sistema però vuole che l’infermiere non sia solo un mero esecutore, ma vuole che sia un attore partecipante attivamente al percorso diagnostico-terapeutico, poiché dispone di un sapere (scienza infermieristica) che si compone di due dimensioni: teoria e pratica.
Nello sviluppo di questa scienza le due componenti sono strettamente collegate tra loro. Il sapere deriva dalle evidenze scientifiche, le quali nascono a loro volta dalla ricerca. L’infermieristica rientra nelle professioni intellettuali. La competenza deriva da tre dimensioni: sapere, saper fare e saper essere. L’autonomia è esplicata nei contesti dell’assistenza.
Ruoli dirigenziali e leggi
La legge 251 del 2000 dice che anche l’infermiere può assumere ruoli dirigenziali e funzioni direttive. Vengono istituite le lauree magistrali che abilitano ai ruoli manageriali. L’infermiere assume un ruolo di responsabilità anche riguardo ai processi assistenziali. Al giorno d’oggi si sta ragionando sull’attivazione dei percorsi magistrali con afferenza clinica, per andare ad assumere ruoli di direzione clinica.
Tutela professionale e prevenzione
Lo strumento di tutela professionale è la prevenzione/riduzione degli errori; solo attraverso la conoscenza dei problemi si può individuare il giusto metodo per prevenirli con alcuni accorgimenti. Verso l’errore c’è un sistema di tort system (autodifesa) piuttosto che una spirale virtuosa della cultura che impara dall’errore perché se ne possa fare una riflessione comune per evitare che l’errore si ripeta. Dunque, prevenire è possibile attraverso la proattività.
Le responsabilità
Al principio di responsabilità si associano molti doveri. Da un punto di vista professionale l’infermiere può incorrere in responsabilità che possono vederlo coinvolto in vari ambiti: responsabilità civile, disciplinare, contabile e penale.
Responsabilità civile
La responsabilità civile fa parte del diritto privato, il quale è uno dei capisaldi della giurisprudenza italiana. Essa si attiva quando vi è un danno ingiusto a terzi, come ad esempio una lesione personale. La pena è il provvedimento civile, in forma pecuniaria. La responsabilità civile e i suoi provvedimenti sono regolati dal codice civile.
Responsabilità disciplinare
La responsabilità disciplinare è quel tipo di responsabilità alla quale è chiamato ciascun professionista per aver adottato delle condotte non consone al contesto, al ruolo e al livello di responsabilità assunto. Un professionista può essere chiamato a rispondere di responsabilità disciplinare sia nei confronti del datore di lavoro, sia esso pubblico o privato, sia nei confronti del corpo professionale a cui appartiene (collegio IPASVI, nel caso della professione infermieristica).
In caso un professionista debba rispondere di difetto di responsabilità disciplinare nei confronti del datore di lavoro, la pena prevista sarà il cosiddetto provvedimento disciplinare. Nel contesto pubblico questo tipo di responsabilità verso il datore di lavoro, detta responsabilità disciplinare amministrativa, è diventata un elemento imperativo ed è regolata da una serie di atti inseriti nell’Atto Costitutivo del codice di comportamento di tutte le aziende sanitarie facenti parte del SSN.
Un infermiere è chiamato a rispondere di responsabilità disciplinare nei confronti del corpo professionale, detta responsabilità disciplinare deontologica, quando tale professionista, nel suo operato, ha violato gli atti del profilo professionale stesso, ledendo i principi di tale documento e della professione. Anche in questo caso si applicano dei provvedimenti disciplinari. Il provvedimento passa prima in delibera poi, per maggioranza al voto del consiglio, vi è l’ordine di radiazione dall’albo.
Responsabilità contabile
La responsabilità contabile è quella che tutti gli operatori sanitari hanno nei confronti delle strutture e delle risorse che appartengono al sistema. Ovviamente, in materia contabile, le diverse professioni operanti nel contesto sanitario presentano responsabilità diverse. Difettando di questo tipo di responsabilità si è chiamati a rispondere di peculato, ovvero l’abuso delle risorse che sono a disposizione di tutta l’azienda.
Responsabilità penale
La responsabilità penale si attiva quando vi è un danno ingiusto che ha fortemente leso l’integrità di un altro soggetto. Quando un professionista è chiamato a rispondere di responsabilità penale si applicano delle pene ben più gravi di quelle applicate dal codice civile. Esse vanno dalla forma pecuniaria alla detenzione carceraria.
Secondo il diritto, quando si vuole riconoscere la responsabilità di una condotta antigiuridica, vi deve essere il nesso, ovvero la relazione che lega causa ed effetto. Vi deve essere una stretta relazione tra la condotta del professionista, sia essa attiva che omissiva, e l’effetto che ne è derivato. Se questa relazione non sussiste non vi è il riconoscimento della condotta antigiuridica da parte della giustizia e quindi non vi è il livello di responsabilità.
Oltre al nesso, per quanto riguarda la difesa vi deve essere l’intenzione e la proporzione fra la causa e l’azione che ne deriva. Quindi vi deve essere una stretta relazione tra la condotta dell’operatore e il danno che ne deriva al paziente. Il codice penale rispetto al delitto nell’articolo 43 dice: il delitto è dolos quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’omissione o dell’azione da cui la legge fa dipendere il delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della sua azione o omissione; inoltre l’articolo dice che è preterintenzionale (oltre l’intenzione) quando dall’azione o dall’omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente; è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline. In ambito sanitario si verifica spesso per negligenza.
Oggi il clinico “procedurizza”, si affida agli esami strumentali più che alla clinica (sintomo) per paura di incappare in denunce. Da qui la nascita della Medicina di Difesa. Rispetto a questo il sistema ha risposto ieri perché dopo un lungo periodo di ragionamento è stato approvato dal senato il Decreto Gelli in cui non è più il medico a dover dimostrare di non avere colpevolezza ma è il paziente a dover dimostrare le ragioni per cui, secondo lui, il medico ha sbagliato.
Per negligenza si intende quando manca un livello di attenzione, un livello di interesse nel completamento dei propri doveri e delle mansioni affidate. È l’omesso compimento di un’azione doverosa. (Es. la stanchezza)
Per imprudenza si intende atteggiamento di eccessiva audacia, di trasgressione delle norme dettate dalla ragione, con cui si agisce in modo da mettere in pericolo se stessi o altri, o non valuta le possibili conseguenze dannose dei propri atti. È l’inosservanza di un divieto di agire o di un divieto di agire secondo determinate modalità. (Es paziente con BCPO staccato dalla respirazione artificiale, anche se i PV non lo consentivano, poiché prossimo alla dimissione)
Per imperizia si intende la mancanza di abilità, di esperienza. È la negligenza o imprudenza in attività che richiedono impegni specifici. Es cambio di reparto. È quindi importante aggiornarsi, abbiamo noi la responsabilità di richiedere per diritto approfondimenti, tutoraggi per quegli impegni altamente specialistici che richiedono un certo livello di abilità.
La colpa specifica è quando si verifica un’inosservanza di documenti, di disposizioni molto precisi, leggi, regolamenti, ordini. Dal momento che disattendo a una specifica disposizione rispondo ad una colpa specifica. Per disposizioni si intende un’indicazione rispetto a come svolgere una prestazione.
Quali forme può avere una disposizione? Scritta e orale e vengono date secondo gerarchia. Per quanto riguarda il nostro caso è il coordinatore a dare le disposizioni.
Il livello di responsabilità che ci può vedere più coinvolti è senza dubbio il danno alla salute. Il concetto di...
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Deontologia ed etica professionale
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Etica e deontologia professionale
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Etica - infermieristica