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ARTICOLO 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

Le regole del CD sono vincolanti per tutti gli iscritti e le iscritte (prima differenza con il vecchio

testo è il riportare entrambi i generi) all’Albo. Tutti sono tenuti alla loro conoscenza e

l’ignoranza non esima dalla responsabilità disciplinare. Le stesse regole si applicano per

prestazioni a distanza (seconda aggiunta dal testo vecchio in riferimento alla pandemia del

’20). L’articolo 28 comma 6c della Legge 56/1989 prevede che il CNO predisponga ed

aggiorni il CD per i seguenti motivi: la giurisprudenza in materia deontologica (art 41

corpo V CD) ovvero l’osservatorio ha il compito di raccogliere proposte dei consigli regionali e

provinciali da portare in CNOP, le disposizioni di legge (aggiornamenti legislativi come l’art

23 revisionato con l’abolizione dei tariffari minimi e massimi e l’art 40 dopo la liberalizzazione

della pubblicità) e la prassi (es. l’art 1 dopo la pandemia del 2020).

ARTICOLO 2 PROCEDURE DISCIPLINARI E SANZIONI

La psicologa/o non mettono in atto azioni e comportamenti (sia attivi che omissivi) che ledono

il decoro e la dignità della professione. L’inosservanza, ogni azione od omissione contrarie sono

punite dall’art 26 comma 1 della Legge 18 febbraio 1989 n 56.

ARTICOLO 3 PRINCIPIO DI RESPONSABILITA’

La psicologa e lo psicologo considerano loro dovere accrescere le conoscenze sul

comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell’individuo,

del gruppo e della comunità.

In ogni ambito professionale operano per migliorare la capacità delle persone di comprendere

sé stesse e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace.

La psicologa e lo psicologo sono consapevoli della responsabilità sociale derivante dal fatto

che, nell’esercizio professionale, possono intervenire significativamente nella vita delle altre

persone.

Pertanto, devono prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, culturali,

organizzativi, finanziari e politici al fine di evitare l’uso inappropriato della loro influenza, e non

utilizzare indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza di committenti e

persone destinatarie della loro prestazione professionale.

La psicologa e lo psicologo sono responsabili dei loro atti professionali e delle loro prevedibili e

dirette conseguenze.

ARTICOLO 4 PRINCIPI DEL RISPETTO E DELLA LAICITA’

La psicologa e lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, forniscono

all’individuo, al gruppo, all’istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti,

informazioni adeguate e comprensibili circa le proprie prestazioni, le finalità e le modalità delle

stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza.

Riconoscono le differenze individuali, di genere e culturali, promuovono inclusività, rispettano

opinioni e credenze e si astengono dall’imporre il proprio sistema di valori.

La psicologa e lo psicologo utilizzano metodi, tecniche e strumenti che salvaguardano tali

principi e rifiutano la collaborazione ad iniziative lesive degli stessi.

Quando sorgono conflitti di interesse tra l’utente e l’istituzione presso cui la psicologa e lo

psicologo operano, questi ultimi devono esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle

proprie responsabilità ed i vincoli cui sono professionalmente tenuti.

NOTA: La psicologia è una disciplina laica che si basa su valori legati all’individualità e alla

soggettività umana (viene collegata alla scienza e al campo della conoscenza in generale). Un

professionista psicologo ben addestrato non deve essere dominato da istanze morali o

ideologiche da perdere il carattere laico del proprio operato tecnico e professionale.

ARTICOLO 5 COMPETENZA PROFESSIONALE

La psicologa e lo psicologo sono tenuti a mantenere un livello adeguato di preparazione e

aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai settori nei quali operano.

La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare che è

sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale.

Riconoscono i limiti della loro competenza e usano, pertanto solo strumenti teorico-pratici per i

quali hanno acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione.

La psicologa e lo psicologo impiegano metodologie delle quali sono in grado di indicare le fonti

e riferimenti scientifici e non suscitano nella persona cliente e/o utente aspettative infondate.

NOTA: proprio perché la conoscenza scientifica è in continua evoluzione e progresso, si

richiede al professionista una formazione permanente sia attraverso la partecipazione a

seminari e congressi, sia attraverso lo studio di pubblicazioni rilevanti. Con delibera del 10

giugno 2020, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha stabilito che a

decorrere dal triennio 2020-2022 tutti gli psicologi sono soggetti all’obbligo formativo ECM

secondo normativa vigente.

ARTICOLO 6 AUTONOMIA PROFESSIONALE

La psicologa e lo psicologo accettano unicamente condizioni di lavoro che non compromettano

la loro autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente codice, e, in assenza di

tali condizioni, informano il loro Consiglio territoriale.

La psicologa e lo psicologo salvaguardano la loro autonomia nella scelta dei metodi, delle

tecniche e degli strumenti psicologici, nonché della loro utilizzazione; sono perciò responsabili

della loro applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni e delle interpretazioni che ne

ricavano.

Nella collaborazione con professionisti di altre discipline, la psicologa e lo psicologo esercitano

la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze.

NOTA: Ogni pratica professionale deriva da competenze specifiche acquisite attraverso

formazione specifica e appropriata pertanto l’articolo sottolinea di difendere l’autonomia

professionale cercando di evitare sovrapposizioni disfunzionali di ruoli e compiti, nonché di

impedire tentativi di appropriazioni di funzioni e servizi psicologici da parte di altri

professionisti.

ARTICOLO 7 VALIDITA’ DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI

Nelle attività di ricerca, nelle comunicazioni dei risultati e in ogni altra attività professionale,

nonché nelle attività didattiche, di formazione e supervisione, la psicologa e lo psicologo

valutano attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità, di attendibilità, di

accuratezza, di affidabilità di dati, informazioni e fonti su cui basano le conclusioni raggiunte ;

espongono, all’occorrenza, le ipotesi interpretative alternative ed esplicitano i limiti dei risultati

a cui sono arrivati.

La psicologa e lo psicologo, su casi specifici, esprimono valutazioni e giudizi professionali solo

se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata,

coerente con il tema oggetto di valutazione ed attendibile.

NOTA: lo psicologo formula interpretazioni basate su info valide e affidabili, presentando il

proprio giudizio come ipotesi ed evitando di esprimerlo su fatti e persone di cui non ha

conoscenza professionale.

ARTICOLO 8 TUTELA DELLA PROFESSIONE E CONTRASTO ALL’ESERCIZIO ABUSIVO

La psicologa e lo psicologo contrastano l’esercizio abusivo della professione come definita dagli

articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56 e segnalano al Consiglio dell’Ordine i presunti

casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui vengono a conoscenza.

Parimenti, utilizzano il loro titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti e

non avallano con esso attività ingannevoli od abusive.

Le attività proprie dello psicologo citate dalla 56/89 sono:

PREVENZIONE

Tutte le attività che mirano a sensibilizzare, educare, informare e anticipare comportamenti

rischiosi o desiderabili promuovendo il benessere individuale, collettivo, sociale, lavorativo etc.

La prevenzione psicologica interviene su aspetti rappresentativi ideativi ed emotivi, sia consci

che inconsci, che influenzano il comportamento umano.

DIAGNOSI

È l’atto di esame e valutazione orientato alla comprensione e comunicazione in risposta ad una

richiesta specifica. Lo psicologo effettua diagnosi attraverso il colloquio psicologico e strumenti

psicodiagnostici dedicati, come test e altre misure standardizzate.

ABILITAZIONE-RIABILITAZIONE

Il piano di trattamento (tutto ciò che promuove l’equilibrio dinamico tra l’individuo, i suoi

bisogni, le sue risorse e le richieste dell’ambiente in cui vive) è il risultato dell’azione

diagnostica.

SOSTEGNO

È volto a migliorare la qualità di vita e comporta lo sviluppo e il potenziamento dei punti di

forza e della capacità di autodeterminazione dell’individuo. Questi interventi ottimizzano le

relazioni affettive, adattano la percezione del carico di responsabilità e sviluppano reti di

supporto e assistenza.

CONSULENZA PSICOLOGICA

Il counseling prevede l’ascolto attivo, la definizione del problema, la valutazione e

l’empowerment. L’obiettivo è di sostenere, motivare, abilitare o riabilitare all’interno della rete

affettiva, relazionale e valoriale; esplorare le difficoltà legate alla crescita, transizione e

decadenza e rafforzare le capacità del soggetto nella scelta, nella risoluzione dei problemi e nel

cambiamento.

Sulla psicoterapia la medesima legge non si esprime. Per approfondire dobbiamo ricorrere alla

declaratoria CNOP del 2015 che definisce l’idonea e necessaria specializzazione di durata

quadriennale (L56/89 art 3).

ARTICOLO 9 – CONSENSO INFORMATO NELLA RICERCA

La prima parte di questo articolo è stata modificata per rimarcare l’importanza e la centralità

dell’attività di ricerca.

Nella loro attività di ricerca la psicologa e lo psicologo sono tenuti ad informare adeguatamente

le persone in essa coinvolte rispetto agli scopi, alle procedure, ai metodi, ai tempi e ai rischi

della stessa, nonché alle modalità di trattamento dei dati personali raccolti al fine di acquisirne

il consenso.

Sono altresì tenuti a fornire adeguate informazioni anche relativamente al nome, allo status

scientifico e professionale della ricercatrice e del ricercatore ed alla loro istituzione di

appartenenza.

Devono altresì garantire alle persone partecipanti alla ricerca la piena libertà di concedere, di

rifiutare ovvero di ritirare il consenso stesso.

Nell’ipotesi in cui la natura della ricerca non consenta di informare preventivamente,

correttamente e completamente le persone partecipanti su alcuni aspetti della ricerca stessa,

la psicologa e lo psicologo hanno l’obbligo di fornire, alla fine de

Dettagli
A.A. 2024-2025
13 pagine
SSD Scienze politiche e sociali SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Wonderbabajaga di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Laboratorio di etica e deontologia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica Niccolò Cusano di Roma o del prof Rondinara Francesca.