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ARTICOLO 1 CAMPO DI APPLICAZIONE
Le regole del CD sono vincolanti per tutti gli iscritti e le iscritte (prima differenza con il vecchio
testo è il riportare entrambi i generi) all’Albo. Tutti sono tenuti alla loro conoscenza e
l’ignoranza non esima dalla responsabilità disciplinare. Le stesse regole si applicano per
prestazioni a distanza (seconda aggiunta dal testo vecchio in riferimento alla pandemia del
’20). L’articolo 28 comma 6c della Legge 56/1989 prevede che il CNO predisponga ed
aggiorni il CD per i seguenti motivi: la giurisprudenza in materia deontologica (art 41
corpo V CD) ovvero l’osservatorio ha il compito di raccogliere proposte dei consigli regionali e
provinciali da portare in CNOP, le disposizioni di legge (aggiornamenti legislativi come l’art
23 revisionato con l’abolizione dei tariffari minimi e massimi e l’art 40 dopo la liberalizzazione
della pubblicità) e la prassi (es. l’art 1 dopo la pandemia del 2020).
ARTICOLO 2 PROCEDURE DISCIPLINARI E SANZIONI
La psicologa/o non mettono in atto azioni e comportamenti (sia attivi che omissivi) che ledono
il decoro e la dignità della professione. L’inosservanza, ogni azione od omissione contrarie sono
punite dall’art 26 comma 1 della Legge 18 febbraio 1989 n 56.
ARTICOLO 3 PRINCIPIO DI RESPONSABILITA’
La psicologa e lo psicologo considerano loro dovere accrescere le conoscenze sul
comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell’individuo,
del gruppo e della comunità.
In ogni ambito professionale operano per migliorare la capacità delle persone di comprendere
sé stesse e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace.
La psicologa e lo psicologo sono consapevoli della responsabilità sociale derivante dal fatto
che, nell’esercizio professionale, possono intervenire significativamente nella vita delle altre
persone.
Pertanto, devono prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, culturali,
organizzativi, finanziari e politici al fine di evitare l’uso inappropriato della loro influenza, e non
utilizzare indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza di committenti e
persone destinatarie della loro prestazione professionale.
La psicologa e lo psicologo sono responsabili dei loro atti professionali e delle loro prevedibili e
dirette conseguenze.
ARTICOLO 4 PRINCIPI DEL RISPETTO E DELLA LAICITA’
La psicologa e lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, forniscono
all’individuo, al gruppo, all’istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti,
informazioni adeguate e comprensibili circa le proprie prestazioni, le finalità e le modalità delle
stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza.
Riconoscono le differenze individuali, di genere e culturali, promuovono inclusività, rispettano
opinioni e credenze e si astengono dall’imporre il proprio sistema di valori.
La psicologa e lo psicologo utilizzano metodi, tecniche e strumenti che salvaguardano tali
principi e rifiutano la collaborazione ad iniziative lesive degli stessi.
Quando sorgono conflitti di interesse tra l’utente e l’istituzione presso cui la psicologa e lo
psicologo operano, questi ultimi devono esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle
proprie responsabilità ed i vincoli cui sono professionalmente tenuti.
NOTA: La psicologia è una disciplina laica che si basa su valori legati all’individualità e alla
soggettività umana (viene collegata alla scienza e al campo della conoscenza in generale). Un
professionista psicologo ben addestrato non deve essere dominato da istanze morali o
ideologiche da perdere il carattere laico del proprio operato tecnico e professionale.
ARTICOLO 5 COMPETENZA PROFESSIONALE
La psicologa e lo psicologo sono tenuti a mantenere un livello adeguato di preparazione e
aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai settori nei quali operano.
La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare che è
sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale.
Riconoscono i limiti della loro competenza e usano, pertanto solo strumenti teorico-pratici per i
quali hanno acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione.
La psicologa e lo psicologo impiegano metodologie delle quali sono in grado di indicare le fonti
e riferimenti scientifici e non suscitano nella persona cliente e/o utente aspettative infondate.
NOTA: proprio perché la conoscenza scientifica è in continua evoluzione e progresso, si
richiede al professionista una formazione permanente sia attraverso la partecipazione a
seminari e congressi, sia attraverso lo studio di pubblicazioni rilevanti. Con delibera del 10
giugno 2020, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha stabilito che a
decorrere dal triennio 2020-2022 tutti gli psicologi sono soggetti all’obbligo formativo ECM
secondo normativa vigente.
ARTICOLO 6 AUTONOMIA PROFESSIONALE
La psicologa e lo psicologo accettano unicamente condizioni di lavoro che non compromettano
la loro autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente codice, e, in assenza di
tali condizioni, informano il loro Consiglio territoriale.
La psicologa e lo psicologo salvaguardano la loro autonomia nella scelta dei metodi, delle
tecniche e degli strumenti psicologici, nonché della loro utilizzazione; sono perciò responsabili
della loro applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni e delle interpretazioni che ne
ricavano.
Nella collaborazione con professionisti di altre discipline, la psicologa e lo psicologo esercitano
la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze.
NOTA: Ogni pratica professionale deriva da competenze specifiche acquisite attraverso
formazione specifica e appropriata pertanto l’articolo sottolinea di difendere l’autonomia
professionale cercando di evitare sovrapposizioni disfunzionali di ruoli e compiti, nonché di
impedire tentativi di appropriazioni di funzioni e servizi psicologici da parte di altri
professionisti.
ARTICOLO 7 VALIDITA’ DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI
Nelle attività di ricerca, nelle comunicazioni dei risultati e in ogni altra attività professionale,
nonché nelle attività didattiche, di formazione e supervisione, la psicologa e lo psicologo
valutano attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità, di attendibilità, di
accuratezza, di affidabilità di dati, informazioni e fonti su cui basano le conclusioni raggiunte ;
espongono, all’occorrenza, le ipotesi interpretative alternative ed esplicitano i limiti dei risultati
a cui sono arrivati.
La psicologa e lo psicologo, su casi specifici, esprimono valutazioni e giudizi professionali solo
se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata,
coerente con il tema oggetto di valutazione ed attendibile.
NOTA: lo psicologo formula interpretazioni basate su info valide e affidabili, presentando il
proprio giudizio come ipotesi ed evitando di esprimerlo su fatti e persone di cui non ha
conoscenza professionale.
ARTICOLO 8 TUTELA DELLA PROFESSIONE E CONTRASTO ALL’ESERCIZIO ABUSIVO
La psicologa e lo psicologo contrastano l’esercizio abusivo della professione come definita dagli
articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56 e segnalano al Consiglio dell’Ordine i presunti
casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui vengono a conoscenza.
Parimenti, utilizzano il loro titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti e
non avallano con esso attività ingannevoli od abusive.
Le attività proprie dello psicologo citate dalla 56/89 sono:
PREVENZIONE
Tutte le attività che mirano a sensibilizzare, educare, informare e anticipare comportamenti
rischiosi o desiderabili promuovendo il benessere individuale, collettivo, sociale, lavorativo etc.
La prevenzione psicologica interviene su aspetti rappresentativi ideativi ed emotivi, sia consci
che inconsci, che influenzano il comportamento umano.
DIAGNOSI
È l’atto di esame e valutazione orientato alla comprensione e comunicazione in risposta ad una
richiesta specifica. Lo psicologo effettua diagnosi attraverso il colloquio psicologico e strumenti
psicodiagnostici dedicati, come test e altre misure standardizzate.
ABILITAZIONE-RIABILITAZIONE
Il piano di trattamento (tutto ciò che promuove l’equilibrio dinamico tra l’individuo, i suoi
bisogni, le sue risorse e le richieste dell’ambiente in cui vive) è il risultato dell’azione
diagnostica.
SOSTEGNO
È volto a migliorare la qualità di vita e comporta lo sviluppo e il potenziamento dei punti di
forza e della capacità di autodeterminazione dell’individuo. Questi interventi ottimizzano le
relazioni affettive, adattano la percezione del carico di responsabilità e sviluppano reti di
supporto e assistenza.
CONSULENZA PSICOLOGICA
Il counseling prevede l’ascolto attivo, la definizione del problema, la valutazione e
l’empowerment. L’obiettivo è di sostenere, motivare, abilitare o riabilitare all’interno della rete
affettiva, relazionale e valoriale; esplorare le difficoltà legate alla crescita, transizione e
decadenza e rafforzare le capacità del soggetto nella scelta, nella risoluzione dei problemi e nel
cambiamento.
Sulla psicoterapia la medesima legge non si esprime. Per approfondire dobbiamo ricorrere alla
declaratoria CNOP del 2015 che definisce l’idonea e necessaria specializzazione di durata
quadriennale (L56/89 art 3).
ARTICOLO 9 – CONSENSO INFORMATO NELLA RICERCA
La prima parte di questo articolo è stata modificata per rimarcare l’importanza e la centralità
dell’attività di ricerca.
Nella loro attività di ricerca la psicologa e lo psicologo sono tenuti ad informare adeguatamente
le persone in essa coinvolte rispetto agli scopi, alle procedure, ai metodi, ai tempi e ai rischi
della stessa, nonché alle modalità di trattamento dei dati personali raccolti al fine di acquisirne
il consenso.
Sono altresì tenuti a fornire adeguate informazioni anche relativamente al nome, allo status
scientifico e professionale della ricercatrice e del ricercatore ed alla loro istituzione di
appartenenza.
Devono altresì garantire alle persone partecipanti alla ricerca la piena libertà di concedere, di
rifiutare ovvero di ritirare il consenso stesso.
Nell’ipotesi in cui la natura della ricerca non consenta di informare preventivamente,
correttamente e completamente le persone partecipanti su alcuni aspetti della ricerca stessa,
la psicologa e lo psicologo hanno l’obbligo di fornire, alla fine de