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Psicologo e professioni sanitarie

Attraverso la Legge dell'11 gennaio 2018 n. 3, lo psicologo entra a far parte delle professioni sanitarie.

Concetti fondamentali

Morale definisce stili di vita, comportamenti e pensieri umani, considerando "bene" o "male" le situazioni. Etica studia la morale, definisce i criteri da valutare, e rappresenta un continuo processo di verifica ed aggiustamento interno ad ogni individuo. Deontologia è quell'insieme di valori, principi e regole alle quali ogni gruppo professionale deve ispirarsi durante l'esercizio della sua professione.

Codice deontologico è lo strumento che stabilisce le norme deontologiche, ovvero quelle regole che devono essere necessariamente rispettate nell'esercizio di una specifica attività professionale. Il codice è in vigore dal 16 febbraio del 1998, è previsto dalla legge 56/89, ed è istitutiva della professione di Psicologo e dal relativo Ordine Professionale; si approva tramite referendum ed è in periodico aggiornamento.

Struttura del codice deontologico

  • Capo I: Principi generali (art. 1-21)
  • Capo II: Rapporti con l'utenza e la committenza (art. 22-32)
  • Capo III: Rapporti con i colleghi (art. 33-38)
  • Capo IV: Rapporti con la società (art. 39-40)
  • Capo V: Norme di attuazione (art. 41-42)

Finalità ispiratrici

  • Tutela del cliente: art. 4, 9, 11, 17, 28
  • Tutela nei confronti dei colleghi: art. 35, 36
  • Tutela del gruppo professionale: art. 6, 8
  • Responsabilità nei confronti della Società: art. 3, 34
  • Meritare la fiducia del cliente: art. 11, 18, 21, 24, 25, 32
  • Possedere competenza adeguata: art. 5, 22, 37
  • Usare con giustizia il proprio potere: art. 22, 4, 18, 28, 38, 39, 40
  • Difendere l'autonomia professionale: art. 6

Articoli fondamentali

Articolo 1: Lo psicologo è tenuto alla conoscenza delle regole, che devono essere attuate anche se le prestazioni si svolgono a distanza/via internet o con qualunque altro mezzo. Per l'articolo 5 del codice penale ignorare la legge non ha scusanti.

Articolo 2: Ogni azione che va contro il decoro, la dignità e il corretto esercizio della professione è punita secondo quanto previsto dall'articolo 26 comma 1 della legge 56/89, che prevede in varie fasi:

  • L’avvertimento: contestazione/richiamo del collega agli obblighi deontologici; lo psicologo viene avvertito e non deve ripetere l'errore commesso. Non sono previste multe o sospensioni e viene effettuato in modo privato.
  • La censura: il consiglio comunica, anche in forma pubblica, la propria disapprovazione e il proprio dissenso nei confronti della condotta tenuta dallo psicologo. Non sono previste multe o sospensioni, ma può comportare una comunicazione pubblica da parte dell'ordine. Ciò avviene, ad esempio, per condotta professionale scorretta/comunicazioni pubblicitarie false.
  • La sospensione dell'esercizio professionale per un periodo non superiore a un anno: essa può avvenire per accertamento di gravi infrazioni commesse dallo psicologo, emissione o mandato di cattura, ricovero in ospedale psichiatrico, ricovero in caso di custodia su procedimento penale, mora di due anni e più nel pagamento dei contributi dovuti all'Ordine.
  • La radiazione.

Articolo 3: Lo psicologo deve accrescere le conoscenze sul comportamento umano e deve utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell'individuo, gruppo/comunità. È consapevole che interviene in modo significativo nella vita degli altri.

Articolo 4: Lo psicologo rispetta la dignità, la riservatezza, l'autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni, ne rispetta le opinioni e le credenze, si astiene dall'imporre il suo sistema di valori, non discrimina sulla base di religione, etnia, nazionalità o estrazione sociale, sullo stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità.

Articolo 5: Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel settore in cui opera. Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti e i riferimenti scientifici, non suscita aspettative infondate.

Articolo 6: Lo psicologo accetta condizioni di lavoro che non compromettono la sua autonomia professionale. Nella collaborazione con altri professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze. Il Codice deontologico difende l'autonomia professionale.

Articolo 7: Nelle proprie attività professionali o di ricerca, lo psicologo valuta attentamente il grado di validità e di attendibilità delle informazioni.

Il segreto professionale

Gli articoli che fanno riferimento al segreto professionale sono: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

Articolo 11: Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale, non rivela notizie, fatti o informazioni apprese nello svolgimento della sua professione, non informa sulle prestazioni professionali effettuate o programmate. Secondo l'articolo 622 del codice di procedura penale chi non rispetta il segreto professionale può avere la reclusione fino a un anno o una multa da 60.000 fino a 1 milione.

Articolo 12: Lo psicologo si astiene dal dare testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza durante il suo rapporto professionale. Egli può testimoniare in presenza di valido consenso del destinatario, ma bisogna considerare la tutela psicologica dello stesso. Secondo l'articolo 200 del codice di procedura penale sul segreto doveroso professionale, afferma che il segreto professionale è fondamentale.

  • Non possono essere obbligati a deporre, tranne i casi in cui si ha l'obbligo dall'autorità giudiziaria: I ministri di confessioni religiose (preti, sacerdoti, vescovi), Medici e chirurghi, farmacisti, ostetriche, Altri membri di professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre.
  • Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.
  • Le disposizioni dei 2 commi precedenti si applicano ai giornalisti.

Interventi preventivi, curativi e riabilitativi

Articolo 120-126: Terapia volontaria e anonimato. I dipendenti del servizio pubblico per le tossicodipendenze non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria attività professionale.

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Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche M-FIL/03 Filosofia morale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher agneseagata di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Etica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Stablum Franca.
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