Introduzione
L’espropriazione è la privazione forzata del diritto di proprietà o di un altro diritto reale, fatta unicamente per motivi di pubblico e generale interesse. In materia di espropriazione, la prima legge dello Stato Italiano fu la legge fondamentale “n°2359 del 25/06/1865”, la quale nei suoi articoli regola la dichiarazione di pubblica utilità, individua i soggetti interessati (espropriante ed espropriato) nonché l’oggetto, definisce le procedure per la determinazione delle indennità nei casi di espropriazione totale, parziale ed occupazione temporanea.
Successivamente venne emanata la legge n°2892 del 15/01/1885 nota anche come “legge di Napoli”. Questa legge, nasce in seguito ad un’epidemia di colera scoppiata a Napoli nel 1884, dove per risanare la città, era necessario espropriare un numero considerevole di stabili degradati.
Attualmente la normativa sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità è costituita dal “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di espropriazione per pubblica utilità”, D.P.R. n°327 dell’8 giugno 2001. Questa nuova legge in vigore dal 1 luglio 2003, supera e abroga un complesso groviglio di leggi promulgato a partire dal 1865 fino al 1992. Il testo dà le definizioni dei soggetti che intervengono nella pratica dell’esproprio, essi sono:
- L’espropriato (proprietario del bene oggetto di esproprio);
- L’autorità espropriante (amministratore titolare del potere di espropriazione);
- Il beneficiario dell’espropriazione (il soggetto in cui favore è ammesso il decreto di esproprio);
- Il promotore dell’espropriazione (il soggetto che chiede l’espropriazione).
Fasi del procedimento espropriativo
Esamineremo ora, il procedimento di espropriazione come disciplinato dal T.U.
Esiste uno stretto coordinamento fra la normativa sull’espropriazione e quella urbanistica, sia nella sua fase di pianificazione del territorio, sia in quella di effettiva realizzazione delle opere previste. Secondo il D.P.R. n°327 del 2001, le fasi dell’espropriazione sono:
- Vincolo preordinato all’esproprio
- Dichiarazione di pubblica utilità
- Indennità di espropriazione
- Decreto di esproprio
Vincolo espropriativo
1. Un’area è sottoposta al vincolo preordinato all’esproprio con l’approvazione dello strumento urbanistico (P.R.G.) che prevede su di esso la realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità. Questo vincolo ha una durata di 5 anni, entro i quali dev’essere emanato il provvedimento che comporta la realizzazione dell’opera.
Dichiarazione di pubblica utilità
2. La pubblica utilità di un’opera si intende automaticamente dichiarata quando è approvato il progetto definitivo dell’opera medesima o lo strumento urbanistico che la prevede. Approvato che sia il progetto definitivo e così disposta la pubblica utilità, ne viene data comunicazione ai proprietari dei beni espropriandi, unitamente all’invito di fornire ogni utile elemento per determinare il valore dei beni ai fini della liquidazione dell’indennità. Divenuto efficace l’atto che dichiara la pubblica utilità, il promotore dell’espropriazione compila l’elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari, ai quali vengono notificate le somme offerte. Valutate le osservazioni, l’autorità espropriante, determina in via provvisoria l’indennità di espropriazione e la notifica agli interessati. Se il proprietario comunica entro 30 giorni che condivide la determinazione dell’indennità, questa gli viene corrisposta entro 60 giorni (oltre i quali sono dovuti anche gli interessi legali). Il proprietario e il beneficiario dell’esproprio sono allora tenuti a concludere un accordo di cessione volontaria, che va trascritto entro 15 giorni all’Ufficio dei registri immobiliari. In caso di non accettazione, la somma dell’indennità provvisoria, ridotta del 40% se il bene espropriato è un’area edificabile, viene depositata presso la Cassa depositi e prestiti.
Indennità di espropriazione
3. L’autorità espropriante invita i proprietari che non hanno concordato la cessione volontaria a comunicare se intendono avvalersi, per la determinazione definitiva dell’indennità, di un collegio peritale costituito da tre tecnici: uno designato da loro stessi, uno dal beneficiario dell’espropriazione e il terzo nominato dal presidente del tribunale civile competente per territorio. La determinazione dell’indennità di esproprio avviene con criteri diversi a seconda che l’espropriazione sia operata da un soggetto pubblico o sia finalizzata alla realizzazione di opere private di pubblica utilità, e ancora a seconda del tipo di bene espropriato.
“Se l’espropriazione è finalizzata alla realizzazione di opere private di pubblica utilità, che non rientrino nell’ambito dell’edilizia residenziale pubblica, convenzionata, agevolata o comunque denominata, l’indennità di esproprio è determinata nella misura corrispondente al valor venale del bene”. Per valor venale si intende: il valore di mercato del fondo da espropriare nel caso di espropriazione totale, riferito al momento dell’accordo di cessione volontaria o alla data di emanazione del decreto di esproprio; il valore complementare della parte espropriata nel caso di espropriazione parziale, ovvero la differenza fra il valor...
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