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Legge 7 agosto 1990 n. 241
Principi generali dell'attivita amministrativa
- L'attivita amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità di efficacia, di imparzialità e pubblicata di trasparenza. (art.1. co.1)
- La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente. (art.1. co.1-bis)
- I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 1. (co.2-bis)
- La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria. (art.1co.2)
Motivazione del provvedimento
- Ogni provvedimento deve essere motivato.
- La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
- La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
- L'obblig . atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere
Responsabile del procedimento
Le PP.AA. sono tenute a determinare per ciascun tipo do:
- procedimento relativi ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni atto adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale. (art.4. co. 1 unità organizzata, responsabile del procedimento)
- Il dirigente di ciascuna unità organizzata provvede ad assegnare a sé e ad atto dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e ad ogn., l'at?ito adempimento inerente il singolo procedimento nonché eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale (art.5)