l’urbanistica
Nella formulazione originaria, la Costituzione menzionava all’art 117
Cost tra le materie di competenza concorrente Stato-Regioni. Successivamente alla
riforma del 2001, tuttavia, il legislatore sembra a ver usato un’espressione di
significato più ampio: la materia rientra pur sempre tra le materie di competenza
governo del territorio
legislativa regionale, ma si usa lo locuzione “ ”, che sembra
ricomprendere s ia l’urbanistica e l’edilizia (peraltro, la Corte Costituzionale con
sentenza 203/2003 ha confermato che la prima vi rientra).
La Costituzione si occupa del governo del territorio anche agli artt. 41 e 42 Cost.:
Art 41 Cost.: la legge determina programmi controlli opportuni affinché
l’attività di iniziativa
economica sia indirizzata e coordinata a fini sociali;
Art 42 Cost.: l’ordinamento tutela la proprietà privata ma al contempo ne
garantisce la funzione sociale. Ovviamente l’ottimale utilizzo del suolo richiede
indirizzo e vigilanza da parte delle autorità sulle attività dei privati in tal ambito.
Tuttavia, se è vero che spesso il diritto urbanistico ha avuto ad oggetto interventi
pubblici di disciplina e pianificazione dell’uso della proprietà, tale profilo non è
esaustivo: poiché l’urbanistica mira a guidare lo sviluppo del territorio, cercando di
assicurare ordine e convivenza pacifica tra gli uomini, nonché rispetto delle libertà
individuali, allora ha anche a che fare con gli artt. 2 e 3 comma 2, Cost. che
obbligano la Repubblica a garantire i diritti inviolabili dei singoli e a promuovere un
modello di società civile basato su valori di uguaglianza e solidarietà.
Il governo del territorio nelle tendenze legislative
“governo del territorio”,
Il legislatore tende verso una nozione ampia di come
ambito concettuale a ll’interno del quale ricadono varie materie (più che una
materia esso stesso). Nel corso della XVII Legislatura, sono stati presentati due
disegni di legge di portata generale:
All’art 1 comma 2 proposta di legge n. 478/2013 (Principi
- fondamentali per il governo del territorio): il governo del territorio è
l ’insieme «delle attività conoscitive, valutative, regolative,
definito come
di programmazione, di localizzazione e di attuazione degli interventi,
nonché di vigilanza e di controllo, volte a perseguire la tutela e la
valorizzazione del territorio, la disciplina degli usi e delle trasformazioni
dello stesso e la mobilità in relazione a obiettivi di sviluppo del
territorio». «comprende
Si precisa, inoltre, che il governo del territorio
altresì l ’urbanistica, l’edilizia, l’insieme dei programmi
paesaggio e delle bellezze
infrastrutturali, la difesa del suolo, la tutela del
naturali, nonché la cura degli interessi pubblici funzionalmente collegati a
tali materie». Se questo orientamento dovesse essere definitivamente
accolto dal legislatore, ne potrebbe risultare una variazione degli equilibri
con materie tradizionalmente ritenute limitrofe ma distinte dal punto di
vista dei contenuti, come la tutela dell’ambiente e del paesaggio.
Art 1 comma 2 e 4 proposta di legge n. 872/2013 (Principi
- fondamentali per il governo del territorio. Delega al Governo in materia
governo del territorio «consiste
di fiscalità urbanistica e immobiliare), il
nell’insieme coordinato delle attività conoscitive, regolatorie,
programmatorie, valutative e attuative, nonché di vigilanza e di controllo
degli interventi di trasformazione e di uso del territorio, allo scopo di
perseguire: la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale,
culturale e paesaggistico e del territorio rurale; l’utilizzo sostenibile delle
risorse non rinnovabili e la tutela della biodiversità; la riduzione del consumo
urbanizzato; il rapporto coerente tra localizzazione delle
di suolo non
funzioni, sistema della mobilità e infrastrutture tecnologiche ed
attivate dai
energetiche, in relazione alle risorse economiche e finanziarie
soggetti pubblici e privati». Il governo del territorio, inoltre, «comprende
l’urbanistica, l’edilizia, nonché, per le parti riguardanti gli aspetti
connessi alla programmazione e alla pianificazione del territorio, la
difesa del suolo, l’espropriazione e l’edilizia sociale». 2
1. La tutela dell’ambiente, dei beni culturali e del paesaggio
L’oggetto dell’urbanistica si sovrappone facilmente con l’oggetto di alte materie: es.
paesaggio, ambiente, agricoltura. È bene definire con precisione i confini, perché
oltre ad avere dei regimi differenti, il legislatore prevede delle distinzioni anche dal
punto di vista sanzionatorio in caso di violazione della disciplina. La C ostituzione
disciplina delle materie che sono limitrofe all’urbanistica: tutela dell’ambiente,
Il fallito tentativo di riforma costituzionale
Nella Gazzetta Ufficiale nel 2016 è stato pubblicato il testo della legge di revisione costituzionale
«Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei
parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL
e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione», di iniziativa governativa. Come è
noto, la riforma è stata sottoposta a referendum confermativo il 4 dicembre 2016 , con esito
negativo. Ciò nonostante, è interessante ricordare che, in base alla formulazione riformata
dell’art. 117 comma 2 lett. s) Cost
., sarebbero rientrate nella potestà legislativa esclusiva dello
Stato la « tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema »,
nonché l’emanazione di « disposizioni generali e Comuni sulle attività culturali ». La rifora avrebbe
perciò ampliato la competenza legislativa dello Stato
in ambiti limitrofi a quello del governo del territorio , con conseguente rinvigorimento
dei beni culturali e del paesaggio.
tendenziale delle istanze centraliste.
Tutela dell’ambiente e dei beni culturali> art 117 comma 2 lett. s) Cost.: è di
- esclusiva dello Stato.
competenza legislativa competenza legislativa
Valorizzazione dei beni culturali e ambientali>
- Regioni.
concorrente di Stato e
L’articolo 117 non si occupa espressamente della tutela del paesaggio, ma lo
menziona l’art 9 fra i compiti della Repubblica: quindi questo vuol dire che anche
tutti i soggetti dell’ordinamento devono contribuire, comprese le Regioni. La Corte
Costituzionale concorda con ciò affermano che la tutela del paesaggio costituisce un
“valore etico-culturale”, che comporta l’instaurazione di rapporti di reciproca
collaborazione fra Stato e Regioni: Il Codice dei beni culturali e del paesaggio
«valori
(d.lgs. n. 42/2004) identifica i beni paesaggistici in quanto espressione dei
storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio». Il rapporto f ra
governo del territorio e tutela dell’ambiente e dei beni culturali è problematico,
perché spesso l ’organizzazione del territorio può intersecarsi con la protezione
dell’ambiente e del patrimonio culturale. Il fatto tuttavia che a riguardo vi è una
competenza legislativa esclusiva dello Stato non preclude alle Regioni qualsiasi
intervento: possono intervenire in materia di governo del territorio anche su aspetti che
riguardano l a tutela dell’ambiente e beni culturali, purché con la finalità
di garantire uso ottimale del territorio. Infatti l’art 9 impone una collaborazione nei
vari livelli istituzionali. La tutela dell’ambiente e dei beni culturali, la protezione del
paesaggio e il governo del territorio possono quindi esplicarsi nello stesso ambito e
riguardare lo stesso oggetto, ma si distinguono reciprocamente per gli interessi pubblici
su cui si basano e per gli obiettivi che perseguono:
T utela dell’ambiente: garantire la salute e la qualità della vita dei cittadini;
Tutela dei beni culturali: individuazione del patrimonio culturale per garantirne
la protezione e la conservazione in vista della fruizione da parte della
collettività;
Protezione del paesaggio: s alvaguardia dei valori relativi all’identità
complessiva di un determinato
contesto;
Governo del territorio: corretta gestione delle trasformazioni urbanistiche ed
edilizie del suolo per
a ssicurarne l’uso ottimale. 3
Dunque, n ella misura in cui l’organizzazione del governo del territorio interferisce con
la tutela dell’ambiente e dei beni culturali, le Regioni possono comunque intervenire
nonostante la riserva di legge statale. Invece, le Regioni non potrebbero esercitare la
loro competenza legislativa in materia di governo del territorio per modificare o
abrogare norme statali finalizzate alla protezione dell’ambiente o del patrimonio
culturale. Un passo ulteriore nella determinazione dei compiti dello Stato e delle
Codice d ell’ambiente
Regioni è stato effettuato nel “ ” (d.lgs. 152/2006), che
all’art 3-bis comma 1, si pone espressamente come normativa di principio; inoltre,
all’art 3-quinquies comma 2, ammette la possibilità che le Regioni e le Province
autonome d i Trento e Bolzano introducano forme di tutela giuridica dell’ambiente
più restrittive di quelle assunte a livello statale, purché sia richiesto da situazioni
particolari esistenti sul loro territorio e non comporti discriminazioni arbitrarie. Di
regola, restano, invece, inammissibili deroghe in peius rispetto alla disciplina statale.
Governo del territorio, tutela dell’ambiente e dei beni culturali: l’orientamento della Corte
Costituzionale
Già da molti anni la Corte Costituzionale riconosce allo Stato il potere-dovere di legiferare a
tutela di i nteressi nazionali prevalenti, come la protezione della natura e
dell’ambiente. Dopo la riforma costituzionale del 2001, tale potere è codificato nell’art 117
Cost. Per la Corte, l a tutela dell’ambiente c ostituisce una sorta di “ macromateria ” e configura
«una competenza del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie rispetto alle quali il
legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per a ssicurare a tutti, sull’intero territorio
nazionale, il godimento di prestazioni garantite ». Peraltro, ciò
«non esclude la sussistenza, in capo alle Regioni, di competenze legislative su materie (governo
del territorio, salute, ecc.) per le quali quel valore costituzionale assume rilievo ». Occupandosi
della questione di costituzionalità di una legge regionale posta espressamente a salvaguardia
dell’ambiente e del paesaggio, la Corte ha affermato che, in materia di tutela dell’ambiente, lo
Stato ha il potere di dettare standard di protezione uniformi validi in tutte le Regioni (n.
307/2003), ma le Regioni possono emanare leggi in materia di governo del territorio che, nel
rispetto dei parametri nazionali, integrino la disciplina dello Stato e la adattino alle esigenze
locali in vista dell’uso ottimale del territorio . In un’altra occasione, la Corte costituzionale ha
ritenuto legittima una legge regionale che attribuisce alla p ianificazione urbanistica, tra l’altro, il
compito di individuare gli interventi e gli usi ammissibili nel territorio occupato da beni culturali :
nonostante la tutela dei beni culturali rientri nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, le
Regioni, esercitando la loro competenza legislativa concorrente in materia di governo del
territorio, hanno il potere di stabilire che i piani urbanistici predispongano dei meccanismi di
protezione del patrimonio culturale dettando una normativa aggiuntiva e non sostitutiva di quella
2. Il sistema delle competenze nell’ambito del governo del territorio
La disciplina legislativa
La riforma del 2001 non h inciso profondamente sul riparto di competenze in
materia urbanistica tra Stato e Regioni:
Quanto ai rapporti Stato-Regioni a statuto ordinario, la materia rimane di
competenza concorrente (i principi generali li fissa lo Stato). Quindi le
Regioni (a statuto ordinario) possono legiferare in materia, ma entro certi
legge “cornice”
limiti che possono essere indicati nella c.d. o desunti dalla
normativa statale in materia:
Limite del territorio entro cui la legge esplica i propri effetti;
Limite delle disposizioni generali previste nella legge statale;
Limite degli obblighi Comunitari e internazionali.
Il disegno di revisione costituzionale bocciato dal referendum del 2016 in realtà
non modificava molto tale assetto, anzi prevedeva un inasprimento dei poteri dello
disposizioni
Stato (fissazione delle 4
generali e Comuni sul governo del territorio in materie non
nonché intervento
riservate alla legislazione esclusiva quando lo richiedesse la tutela dell’unità
giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse
nazionale).
Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano
competenza legislativa
godono di autonomia maggiore, poiché sono dotate di
esclusiva in materia urbanistica, nel rispetto di principi costituzionali e generali
dell’ordinamento, dei vincoli Comunitari e internazionali. Possono poi discostarsi
dai principi della materia che emergono nella disciplina nazionale.
Il ruolo del diritto Comunitario nell’urbanistica: l’esempio della VAS
Nel diritto urbanistico, l’impatto dell’ordinamento dell’Unione europea non assume primario
rilievo. Però, il progressivo arricchimento degli obiettivi dell’Unione consente interventi per così
dire “ trasversali” che possono riguardare aspetti non estranei al governo del territorio in
senso ampio . Va segnalata, in particolare, la direttiva n 42/2001 , che ha determinato
l’introduzione nell’ordinamento italiano della (VAS),
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
attualmente disciplinata nel “Codice d ell’ambiente” (art. 4 ss.): si tratta di una procedura che
richiede lo svolgimento di consultazioni, verifiche, valutazioni e attività di monitoraggio, al fine
di garantire che gli effetti sull’ambiente e sul p atrimonio culturale che derivano dall’attuazione
di piani e programmi di intervento sul territorio siano presi in considerazione durante la loro
elaborazione.
dell’edilizia,
Nell’ambito l’individuazione dei principi che regolano la materia è
agevole: vige infatti il T.U. Edilizia (d.lgs. 380/2001), che si occupa di disciplinare il
settore, fungendo da legge cornice dello Stato e vincolando le Regioni. Sono
riconosciuti come ulteriori principi generali:
La possibilità per le Regioni di emanare una legislazione più restrittiva di quella
- statale quanto
a ll’attività edilizia in assenza di pianificazione;
La delimitazione dell’efficacia temporale di istituti eccezionali come le misure
- di salvaguardia ordinarie;
Le disposizioni relative ai titoli abilitativi per gli interventi edilizi e le norme
- nazionali che definiscono le varie categorie di interventi edilizi;
Altri principi sono tratti a livello sistematico:
- Tutela del patrimonio paesaggistico (art 9 Cost);
Principio di salvaguardia : le trasformazioni del territorio devono
trovare prima consacrazione in una valutazione amministrativa sul tipo
di variazione compatibile con l ’interesse pubblico. Non è
consentita alcuna trasformazione immobiliare se il potere pubblico non
ha definito cosa se è compatibile con l‘interesse della collettività. Quindi la
P.A. deve svolgere un’istruttoria adeguata, prima di compiere le sue
valutazioni, al fine di considerare ‘interesse pubblico e motivare
adeguatamente la sua scelta.
dell’urbanistica,
Nell’ambito l’individuazione dei principi generale è invece più
complessa, in quanto manca u n’apposita legge cornice. Oggi i fa riferimento alla
“legge urbanistica” (L 1150/1992), modificata spesso ed affiancata da leggi
settoriali. I principi vanno quindi desunti dal quadro normativo statale: nelle materie
di competenza concorrente, le Regioni esercitano potestà legislativo entro i limiti stabiliti
dallo Stato o in difetto entro quelli desumibili dalle leggi statali vigenti (in tal senso, L
. Non bisogna poi pensare che la legge
131/2003 e sentenze della Corte Costituzionale)
che venga emanata dallo Stato assuma sempre rilevanza e vincolatività nei confronti
delle Regioni, nel senso che deve essere sempre interpretata per verificare se può
essere considerata portatrice di un principio generale. Il contenuto della legge
statale non può poi essere tanto da generale da apparire vuoto: anzi, deve recare
indicazioni che indirizzino gli interventi in materia da parte delle Regioni. 5
governo del territorio
In merito al lo Stato ha il compito di fissare i requisiti delle
varie tipologie di strumenti urbanistici, mentre le Regioni emanano la normativa di
dettaglio e procedimentale. La Corte ha affermato che le Regioni possono
disciplinare le procedure per la formazione di un determinato tipo di piano u
rbanistico, senza poter però eliminare l’obbligo per i Comuni di trasmettere alle
Regioni i piani urbanistici attuativi di quelli regionali dopo la loro approvazione
(principio secondo cui l’ente regionale deve vigilare sulle scelte pianificatorie a livello
comunale). Tutte le Regioni, a statuto speciale e ordinario, hanno legiferato in materia
urbanistica, non tanto sostituendo completamente la legge nazionale, ma piuttosto
integrandola o sostituendola in parte (hanno attribuito ruolo più significativo ai
dottrina
Comuni, autori dei piani regolatori generali). Anche la ha cercato di
individuar
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