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MECCANISMI DI FUORIUSCITA ANTICIPATA DAL CIRCUITO PENALE
Il DPR prevede anche strumenti particolari per fare sì che il minore rimanga nel circuito penale per il minor tempo possibile =
meccanismi di fuoriuscita anticipata dal circuito penale:
Non imputabilitá del minore infraquattordicenne – immediata declaratoria (art. 26 dpr 448/88).
● 1. In ogni stato e grado del procedimento il giudice, quando accerta che l'imputato è minore degli anni quattordici, pronuncia,
anche di ufficio, sentenza di non luogo a procedere trattandosi di persona non imputabile.
Cass. Pen., 22/04/2015 n° 16769: la sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità del minore postula il
necessario accertamento di responsabilità dell’imputato e delle ragioni del mancato proscioglimento nel merito
Non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (art. 27 dpr 448/88) = se il fatto è considerato di particolare tenuità.
● Art.27 → Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto:
1. Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto e l'occasionalità del comportamento, il pubblico ministero chiede
al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le
esigenze educative del minorenne.
4. Nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice pronuncia di ufficio sentenza di non
luogo a procedere per irrilevanza del fatto, se ricorrono le condizioni previste dal comma 1.
Sospensione del processo con messa alla prova (artt. 28 e 29 dpr 448/88).
● Art.28 DPR 448/88 → “sospensione del processo con messa alla prova” il giudice affida il minore “ai servizi minorili
dell’amministrazione della giustizia per lo svolgimento delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno”, può
contestualmente “impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del
minorenne con la persona offesa dal reato”.
Perdono giudiziale (art.169 c.p.).
● Qualora si proceda al giudizio, il giudice, può, nella sentenza, per gli stessi motivi, astenersi dal pronunciare condanna. Il
perdono giudiziale non può essere conceduto più di una volta. Ma C. cost. 7 luglio 1976, n. 154: possibile seconda
concessione se la pena, cumulata con quella precedente, non supera i limiti per l’applicabilità del beneficio.
Il giudice può astenersi dal pronunciare il rinvio al giudizio , quando:
pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore
○ nel massimo a euro 5 anche se congiunta a detta pena;
circostanze indicate nell'art.133,
○ presunzione che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.
○
In riguardo al concetto di funzione educativa della pena, bisogna sottolineare che la finalità educativa non deve mai far passare
in secondo piano le garanzie tipiche di un processo penale .
LE MISURE CAUTELARI A CARICO DI IMPUTATI MINORENNI
LA CENTRALITÀ DELL’ART. D.P.R.448/88
L’ art.9 riguarda gli accertamenti sulla personalità del minorenne e si situa in
una fase abbastanza anticipata del procedimento, ovvero nella fase delle
indagini preliminari .
Dalla ricostruzione della personalità si desumono quegli elementi necessari al
Pubblico Ministero e al giudice per assumere le decisioni legate agli istituti
adottati successivamente per il minore in modo individualizzato e adeguato alle
sue specifiche esigenze.
Attraverso l’art.9:
Viene accertata la maturità del soggetto sul quale si sta indagando (es: si
● indaga la capacità di intendere e volere o per difetto di età minima o difetto
della capacità di intendere e volere rispetto al quel singolo fatto per il quale si
sta procedendo).
Si può decidere di applicare, attraverso gli accertamenti svolti ex art.9, le misure “rieducative” che possono essere applicate
● dal giudice sia indipendentemente da comportamenti effettivamente costituenti reati, ma anche, ex art.26, accanto al
procedimento penale in aggiunta alla pena o in generale in accompagnamento al procedimento penale.
Dagli accertamenti dell’art.9 si potrà decidere poi di applicare l’istituto dell’irrilevanza del fatto con una sentenza di non
● luogo a procedere per irrilevanza del fatto (n.l.p.) ex art.27 del decreto 448/88.
Si potrà, in alternativa alla sentenza n.l.p., applicare un altro istituto tipico del processo penale minorile (meccanismo di uscita
●
anticipata del minore dal circuito penale) → sospensione del processo con messa alla prova , ex art.28 del decreto 448/88.
[Difatti, l’applicazione di questi istituti può avvenire solo dopo aver ricostruito la personalità del minorenne.]
Inoltre, le fasi dell’art.9, anche se avvengono nella fase iniziale del processo, possono essere utili anche nella fase finale nel
●
momento in cui avviene la decisione del giudice, nel caso in cui sia giunto a una sentenza di condanna e debba scegliere la
sanzione applicabile al minore condannato.
Infine potrebbe servire per applicare sin dalla prima fase procedimentale le misure cautelari .
●
LINEE GENERALI DELLE MISURE CAUTELARI
Le misure cautelari sono misure applicabili nel corso del processo, prima che si arrivi a una sentenza definitiva, però soltanto in
presenza di esigenze cautelari. Le esigenze cautelari si ritrovano all’ art.274 c.p.p. e sono riassumibili in 3 punti:
1. Pericolo per l’acquisizione e la genuinità della prova
2. Pericolo di fuga
3. Pericolo di riferimento del reato .
Queste possono però essere applicare soltanto laddove sussistano gravi indizi di colpevolezza a carico dell’imputato
(art.273 c.p.p.).
Il decreto 448/88 riguardante le misure cautelari afferma all’art.19 che nei confronti dell’imputato minorenne non possono essere
applicate misure cautelari personali diverse da quelle previste nel presente campo. L’art.19 poi prosegue affermando che
nell’applicazione delle misure cautelari per i minorenni sarà necessario tenere presente i criteri applicativi previsti dall’art.275
del c.p.p. e inoltre, a questi criteri dovrà essere aggiunta anche il criterio dell’ esigenza di non interrompere i processi
educativi in atto.
Art.275 c.p.p. → criteri di scelta delle misure :
1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle
esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
1-bis. Contestualmente ad una sentenza di condanna, l’esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche
dell’esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito
della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell’articolo 274, comma 1, lettera b) e c).
2. Ogni misura deve essere proporzionata all’entità del fatto e alla sensazione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata.
Dalla lettura delle norme del decreto 448/88 che disciplinano le misure cautelari dei minorenni emergono alcuni principi :
Principio di facoltatività = il giudice non è vincolato all’applicazione di una misura cautelare laddove anche si riscontrino
● delle esigenze cautelari, ma può valutare ogni situazione.
Principio della personalizzazione = idea che ogni misura cautelare (soprattutto per gli imputati minorenni) deve essere il più
● possibile individualizzata e calata sulle esigenze specifiche della personalità.
Principio della vincolatività dei presupposti applicativi = i presupposti applicativi sono vincolanti e non superabili in alcun
● modo e sono → i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari elencate dall’art.274.
Principio di tipicità = non possono essere applicate misure diverse da quelle previste dal decreto 448/88.
● Principio di adeguatezza e proporzionalità = riguardano i due criteri che il decreto 448/88 richiama attraverso il rimando
● all’art.275. Adeguatezza alle esigenze specifiche del minore e proporzionalità rispetto all’entità del fatto e alla sanzione che si
pensa possa essere applicata.
Principio di sostegno e controllo da parte dei servizi minorili nel momento in cui viene applicata una misura cautelare =
● difatti a seguito dell’applicazione di una misura cautelare, il soggetto viene affidato ai servizi minorili che svolgeranno
un’attività di sostegno e controllo insieme ai servizi sociali territoriali.
MISURA CAUTELARE DELLE PRESCRIZIONI
Misure cautelari previste dal decreto 448/88 e applicate al minore: l’ art.20 del decreto 448/88 prevede la misura cautelare delle
prescrizioni, che sono prescrizioni specifiche inerenti alle attività di studio o di lavoro o utili alla sua educazione (del
minore). Questa è la misura cautelare più blanda ed è applicata quando non è necessario ricorrere ad altre misure cautelari.
Le prescrizioni sono applicate soltanto dopo aver sentito la responsabilità genitoriali (obbligo) e decadono dopo 2 mesi . Nel
comma 3 viene riferito che nel caso vi siano ripetute violazioni di queste prescrizioni, il giudice potrà disporre la misura della
permanenza in casa, prevista dall’ art. 21 .
Equivoco : la misura cautelare delle prescrizioni non sembra in realtà costruita tanto sulle esigenze cautelari effettive, quanto
più invece su esigenze educative per il minorenne. Può capitare infatti che tale misura cautela si applica non tanto perché vi è
bisogno di questa misura cautelare, ma perché il giudice ritiene che sia necessario intervenire con un intervento educativo sul
minore.
MISURA CAUTELARE DELLA PERMANENZA IN CASA
Un’altra misura cautelare applicabile è la permanenza in casa (art. DPR 448/88) che prevede:
Obbligo di rimanere presso l’abitazione familiare o altro luogo di privata dimora.
● Limiti e divieti alla facoltà di comunicare con persone diverse dai conviventi.
●
Possibilità di uscire per ragioni di studio, lavoro, o altre attività educative.
● Genitori : onore di vigilare e consentire sostegno e controllo dei servizi (hanno dunque un ruolo attivo)
●
MISURA CAUTELARE DEL COLLOCAMENTO IN COMUNITÀ
E’ applicabile quando la più lieve misura di permanenza in casa sia stata violata . Il collocamento in comunità consiste
nell’affidamento del minore ad una comunit