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INTRODUZIONE

Diritto = ha una base legata all’uomo, quindi fa fortemente riferimento alle scienze umane.

Legame tra diritto e scienze umane = entrambe le discipline hanno interesse per l’uomo.

Diritto minorile = non è un’area a sé, ma rientra nell’area didattica del diritto penale sostanziale.

Il diritto minorile è una materia relativamente recente. In passato non

esisteva in quanto al minore non era riconosciuta nessuna rilevanza

giuridica, l’unica attenzione che poteva avere era quella di essere

oggetto di posizione di potere​ (cioè faceva parte di una situazione di

potere dei genitori, ovvero la patria potestà, quella che oggi è la

responsabilità genitoriale - ciò non significa che si può fare ciò che si

vuole dei minori, il soggetto ha comunque dei diritti e doveri).

Patria potestà → potestà genitoriale → responsabilità genitoriale.

Successivamente alla persona minorenne (meglio dire “persona

minorenne” che minore) viene attribuita una​ piccola capacità

giuridica patrimoniale​ : può essere un soggetto con posizione

patrimoniale attiva. Quindi attenzione non è ancora per la persona, ma per le relazioni patrimoniali che possono avere sede nel

minore. ​

Un primo interesse verso il minore da parte del legislatore avviene, nel 1800, con la visione del minore come attore di

comportamenti antisociali​ . Ovvero, dopo la rivoluzione industriale, inizia a crearsi il fenomeno che vede comportamenti

minorili antisociali, cosa che coglie l’attenzione del legislatore.

Il minore diventa così soggetto di diritto e inizia a nascere l’idea del diritto minorile.

Quindi: esigenza di interventi mirati per gestire i minorenni antisociali ← è qui che fonda le sue radici l'importanza del diritto

penale nel trattare tutta la materia del diritto minorile.

I testi legislativi normativi più importanti e consistenti che si occupano dei minori sono i​ testi di diritto penale​ (decreto 448

dell’88 che disciplina il processo penale a carico dell'imputato minorenne). Il nucleo più rilevante delle norme che si occupano

del minore in quanto tale.

Il passaggio più importante dal punto di vista concettuale e ideale,

per arrivare alla concezione del diritto sul minore di oggi, è quello che

vede il minorenne non più come oggetto di posizione di potere e

necessariamente solo come soggetto che costituisce un “problema”,

ma come un soggetto autonomo di diritti.

Si arriva così nella posizione in cui il diritto minorile viene visto come

il diritto dei diritti dei minori​ . Questo significa che la persona

minorenne è vista come portatrice di autonomi diritti soggettivi.

Da minore oggetto di doveri → a minore soggetto di diritti​ .

Differenza tra la posizione iniziale, in cui il bambino era oggetto di

posizione di potere, e quella in cui la persona minorenne è vista come portatrice di autonomi diritti soggettivi: attribuendo il

minore che portatore di autonomi diritti lo vediamo come un soggetto con ruolo attivo nella società.

​ ​ ​

Questo passaggio avviene in Italia solo a partire dagli anni ‘60​ . In particolare, viene

​ ​

formalizzato in alcuni scritti degli anni ‘70 che teorizzano tale cambiamento; ciò che segna

questo passaggio è l’opera di alcuni magistrati del tribunale dei minorenni che iniziano a

riflettere in modo approfondito sulla persona minorenne come portatrice di diritti.

​ ​

Il personalismo della Costituzione costituisce una base fondamentale

per questo passaggio.

Personalismo = la Costituzione ha un’impostazione personalistica =

la persona umana viene considerata il fine della vita comunitaria

= il fine ultimo è la persona umana quindi diventa indispensabile che

anche attraverso l’organizzazione sociale comunitaria vengano

assicurate le esigenze fondamentali di sviluppo e di libertà di ogni

uomo. L’uomo assume nella Costituzione un valore fondamentale e

assoluto (uomo: indipendente da qualsiasi parametro); e il bambino in

quanto tale ha lo stesso valore assoluto. ​

Collegandosi al concetto in cui la persona umana viene considerata al fine della vita comunitaria, si può affermare che la

persona umana è vista nel suo aspetto relazionale​ : l’uomo in quanto tale deve essere considerato nella sua natura sociale di

essere in relazione e di essere che dalla relazione trae la sua identità (questo concetto è ben ripreso dalla Costituzione). Quindi,

il bambino in quanto essere umano, che partecipa pienamente alla natura umana, va visto nella sua essenza relazionale e

quindi nella sua socialità. Perciò anche la partecipazione alla vita sociale (è un cittadino) fa parte dell’essenza stessa dell’uomo

e va garantita in quanto tale.

Da ciò deriva un principio solidaristico, ovvero, da una parte lo Stato deve garantire partecipazione alla vita sociale, ma

dall’altra, incombono però alle persone dei doveri di solidarietà (doveri in cui si realizza compiutamente la dimensione

relazionale della persona umana). E’ necessario che alla costruzione della personalità umana collaborino gli uomini tra loro =

principio solidaristico​ .

Moro​ : la solidarietà è indispensabile per consentire quell’aiuto reciproco tra le persone in un autentico incontro di vita con vita

che solo può dare risposta alle esigenze più profonde della personalità umana.

Quello che riassume il discorso dell’importazione personalistica è l’articolo 2 della Costituzione:

Altri articoli fondamentali: ← Proposta di aggiungere questa ulteriore articolazione (poi non inserita

​ perché concetto già racchiuso nel 2° comma)

Oggi tecnicamente si parla da una parte di diritto dei diritti del minore e dall’altra del diritto per i minori. Si crea così un compiuto

sistema giuridico con al centro lo studio dei minori. ​

Ruolo centrale in questo processo: le dichiarazioni internazionali. Fondamentale risulta la Dichiarazione dei diritti del

fanciullo​ adottata nel ‘​ 59 dall’ONU, la quale era preceduta da una dichiarazione dei diritti del fanciullo adottata dalle Società

delle Nazioni del 1924. Ciò significa che si inizia ad avere l’attenzione della comunità internazionale sui diritti del fanciullo.

Questo non sta ad indicare che prima non vi fosse nulla su questo tema, ma vi erano delle specifiche convenzioni su temi

specifici (es: contro lo sfruttamento del lavoro minorile, per risolvere il problema del rimpatrio..), però non vi era un atto formale

che contenesse una serie di diritti che venivano considerati fondamentali per un adeguato sviluppo umano del minore,​ si

invitavano così gli Stati membri​ ad attuarli.

Questi diritti sanciscono: il divieto di discriminazione (razziale, di sesso, dovuta all’estrazione sociale), di protezione e

promozione dello sviluppo fisico, intellettuale, morale, spirituale e sociale in condizioni di libertà e dignità e sulla base del miglior

interesse del bambino, diritto alla salute (protezione della madre pre e post natale), diritto all’educazione e alla scolarizzazione,

uno speciale trattamento che deve essere riservato garantendo educazione e cura ai bambini portatori di handicap, diritto a una

famiglia, il diritto a una famiglia per il pieno e armonioso sviluppo della personalità, il diritto di protezione da ogni forma di

abbandono, crudeltà e sfruttamento, il diritto di protezione da ogni pratica che possa determinare discriminazioni razziali e

religiose di altro tipo.

Questi diritti sono pattuiti in un atto tra la comunità internazionale che non è obbligatorio per il nostro Stato.

​ ​

Nel 20 novembre 1989​ viene adottata la Convenzione sui diritti del fanciullo​ , essa delinea uno statuto dei diritti del minore in

modo organico e sufficientemente completo. Rappresenta una svolta perché raffigura un obbligo. Successivamente è stata

attivata la procedura mediante la quale una Convenzione può diventare legge nel nostro Stato mediante una legge di ratifica,

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

infatti la Convenzione del 20 novembre ‘

89 è stata ratificata, con legge di ratifica, il​ 27 maggio ‘

91​ (n.179).

Questa convenzione specifica che il fanciullo è un essere umano che non ha compiuto 18 anni e sancisce: diritto alla vita, alla

sopravvivenza e allo sviluppo, diritto al nome, alla cittadinanza e a un’identità, diritto a vivere con i propri genitori, diritto a

ricongiungimento familiare, diritto alla privacy, all’onore e alla reputazione, diritto ai più elevati standard possibili di salute, diritto

a standard di vita adeguati al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale, diritto ad essere ascoltato in ogni

procedimento che lo riguarda, libertà di associazione, di riunione pacifica, di pensiero, coscienza, religione, di espressione..

The best interest of the child, sancito dall’articolo 3 della Convenzione:

Art. 3 comma 1​ : in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale,

dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una

considerazione preminente.

Convenzione = accordo formale tra stati che possono decidere se partecipare o meno. Se aderiscono significa che pongono in

essere il processo di ratifica che porta una legge di ratifica e quindi a un atto vincolante per lo stato.

Dichiarazione = non è legalmente vincolante e di solito è volta ad affermare una serie di principi e aspirazioni.

Stato → Unione Europea → Comunità Internazionale

Unione Europea = unione di stati che hanno aderito al Trattato di Lisbona.

L’Unione Europea oltre al Trattato ha anche delle carte. In particolar modo sono molto importanti la CEDU (convenzione

europea dei diritti dell’uomo) e la Carta di Nizza del 2000 (carta dei diritti e delle libertà fondamentali).

Articolo 24​ : “​ Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo

qualora ciò sia contrario al suo interesse.​ ” Nonostante questi scritti, solo dal 2006 si inizia a dare attenzione a questi temi,

​ ​ ​

quando la Commissione Europea (organo dell’Unione Europea) ha adottato una comunicazione (n. 367 del 4 luglio 2006​ ) e

l’ha inviata al Parlamento Europeo. Essa reca la proposta di elaborare una strategia globale dell’unione europea per

promuovere i diritti del minore, che devono essere considerati parte integrante dei diritti dell’uomo.

A seguito di ciò, in concreto, ad esempio, l’Unione Europea ha deciso di restituire un unico numero di telefono dove chiamare

per i minori scomparsi. ​ ​

Per migliorare il dialogo e la comunicazione​ , l’Unione Europea ha creato il Forum europeo per i diritti dei minori che si

riunisce una volta all’anno. Partecipano diversi interlocutori: vari ministri degli Stati, l’UNICEF, la Childe Wilde Europe, i

mediatori dei diritti dei minori. A fine del dialogo si redige un documento che ha come oggetto un tema specifico affrontato dal

Forum in quell’anno. L’insieme di tutti i documenti negli anni forma così un sistema integrato di tutele. Infine, adotta

raccomandazioni (atti). ​

L’ultima molto importante è la raccomandazione dell’Unione Europea del 20 febbraio 2013​ (n.112: “Investire nell’infanzia per

spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale). E’ un invito agli Stati Membri di adottare misure iniziative per combattere i

minori che vivono in miseria e povertà garantendo ai minori pari opportunità.

ARTICOLI IMPORTANTI DELLA COSTITUZIONE

Articolo 30​ : È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di

​ ​ ​

incapacità dei genitori (3)​ , la legge​ provvede a che siano assolti i loro compiti (ovvero lo stato deve correre ai rimedi nel caso di

​ ​

carenza genitoriale)

. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio​ ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei

​ ​

membri della famiglia​ legittima (diritto allo status di figlio). La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

- Per la piena attuazione di questo principio è stata necessaria la Legge dell’affiliazione del 2012, anche se questo principio era

già stato scritto negli anni ‘40.

Articolo​ 31​ : La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento ​

dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose (lo stato così sancisce un sistema di assistenza alle famiglie)

.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo

Articolo​ 34​ : La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. ​

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi (si afferma il diritto allo

studio)

.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere

attribuite per concorso.

Articolo​ 37​ : La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le

condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al

bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di

retribuzione (il minore deve avere la stessa distribuzione dei maggiorenni)

.

Articolo​ 38​ : Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e

all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia,

invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera.

Articolo 2​ : La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si

svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Articolo 3​ :Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di

lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali​ (diritto all’uguaglianza)

.

E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza

dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione

politica, economica e sociale del Paese.

L’EVOLUZIONE NEL MODO DI VEDERE IL MINORE CAMBIA IN TUTTO IL MONDO

L’evoluzione nel modo di vedere la persona minorenne non avviene solo in Italia dagli anni 60/70, in realtà questo cambiamento

culturale è un processo nel pensiero politico e filosofico già da tempo in evoluzione a livello internazionale. In particolare questo

sviluppo avviene ancora prima che a livello nazionale, a livello internazionale (soprattutto per via delle due guerre mondiali).

INTERNATIONAL SAVE THE CHILDREN E LA CARTA DEI DIRITTI DEL FANCIULLO (DICHIARAZIONE DI GINEVRA)

IN SENO ALLA S. DELLE NAZIONI ​ ​

Questa situazione è quella nella quale si colloca l’opera di una donna inglese, Eglantyne Jebb​ , che nel ‘​ 19 decide con la

​ ​

sorella di fondare un’associazione internazionale a difesa dei bambini: International​ Save The Children Alliance​ :

organizzazione internazionale per la difesa e​ la promozione dei diritti dei bambini.

​ ​

Nel ‘​ 23​ , durante una riunione di questa associazione, viene elaborato e steso il primo​ progetto​ della carta dei diritti del

​ ​ ​

fanciullo. Poi nel ‘​ 24​ viene inviata alla Società​ delle Nazioni​ la quale approva e sottoscrive tale dichiarazione​ (Dichiarazione di

Ginevra o Carta dei diritti del fanciullo​ ).

Dunque, l'Assemblea approva la dichiarazione dei diritti del fanciullo, comunemente nota come la Dichiarazione di Ginevra, ed

invita gli Stati membri della Lega a seguirne i principi nelle attività per il benessere del fanciullo. “Secondo la dichiarazione del

Presidente, la Dichiarazione qui riprodotta, adottata all’unanimità, rappresenta la Carta del fanciullo della Società delle Nazioni.”

Secondo la presente Dichiarazione dei diritti del fanciullo, comunemente nota come la Dichiarazione di Ginevra​ , uomini e

donne di tutte le nazioni, riconoscendo che l'umanità deve offrire al fanciullo quanto di meglio possiede, dichiarano ed accettano

​ ​

come loro dovere che, oltre e al di là di ogni considerazione di razza, nazionalità e credo (​ 5 punti​ della Carta dei diritti del

fanciullo):

1. Al fanciullo si devono dare i mezzi necessari al suo normale sviluppo, sia materiale che spirituale.

2. Il fanciullo che ha fame deve essere nutrito; il fanciullo malato deve essere curato; il fanciullo il cui sviluppo è arretrato deve

essere aiutato; il minore delinquente deve essere recuperato; l'orfano ed il trovatello devono essere o

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Bargii di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto minorile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Pongiluppi Caterina.
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