Anteprima
Vedrai una selezione di 1 pagina su 79
Riassunto esame diritto comparato dei minori, prof Panforti. Libro consigliato Manuale di diritto minorile di Alfredo Carlo Moro Pag. 1
1 su 79
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

Sarebbe opportuno che si scindessero le due aree oggi attribuite tutte lo stesso organismo, prevedendo,

sia pure in stretta correlazione tra loro, sia consultorio sanitario che un consultorio psicosociale

3.8Le risorse della comunità locale

Se è indispensabile una razionale distribuzione dei servizi sul territorio e una rilevante professionalità

degli operatori, non è meno necessaria una reale partecipazione, che significa anche assunzione diretta

responsabilità, della intera comunità civile.

Il sistema integrato di interventi e servizi sociali a tra gli scopi anche la promozione della solidarietà

sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto aiuto

e di reciprocità della solidarietà organizzata.

Il “terzo settore” Opera perseguendo obiettivi diversi del solo reddito monetario dei propri soci e sviluppo

attività di promozione e di tutela, di distribuzione di risorse, di produzione di beni e servizi. Concorre così

a costruire un nuovo sistema di Welfare più flessibile, Meno burocratico decentralizzata, più attento alle

nuove domande emergenti e maggiormente in grado di elaborare nuovi modelli di intervento.

Sotto il termine di terzo settore si cela un arcipelago di realtà diverse:

a)! Le fondazioni sono istituzioni private con personalità giuridica costituite sulla base di un fondo

patrimoniale autonomo destinato per statuto al conseguimento di un determinato scopo senza

fini di lucro

b)! I gruppi di auto-mutuo aiuto costituiscono una organizzazione informale, volontaria che sviluppa

una attività di autotutela autopromozione

c)! Le cooperative sociali di cui la legge 381 del 1991 individuo due tipologie differenti: quelle che

hanno come scopo la gestione dei servizi sociosanitari educativi, quelle che ha come scopo lo

svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate

d)! Le organizzazioni di volontariato sviluppano un servizio continuativo, spontaneo e gratuito, svolto

in funzione della promozione umana e dell'integrazione sociale di tutti, a partire dalle persone più

svantaggiate e nella prospettiva di un impegno solidale.

In ambito minorile la collaborazione della società non può non deve esaurirsi con la costituzione delle

strutture organizzate, è necessario che si sviluppi anche una cattiva solidarietà da parte di soggetti

singoli. Capitolo 4. La tutela sul piano giurisdizionale

4.1La diaspora delle competenze in materia di tutela minorile

L'ordinamento italiano non attribuisce competenze in materia minorile a un unico organo giudiziario ma

ad una pluralità di organi:

Il tribunale per i minorenni

!! Il tribunale ordinario sia civile che penale

!! Il giudice tutelare

!! Il pretore

!! Il procuratore generale della Repubblica

!! La procura della Repubblica presso il tribunale ordinario

!!

Per gli interventi penali competente il tribunale per minorenni per i reati commessi da un minore, mentre

è competente il tribunale ordinario o il pretore con la corte d’assise quando il reato è commesso da un

adulto, anche se vittima sia un minore.

Alcune osservazioni in materia di distribuzione delle competenze:

La ripartizione di competenze tra vari organi giudiziari non risponde ad alcun criterio di razionalità ma

pare dettata da mera casualità. La recente riforma attuata con la legge 10 dicembre 2012 n.219 ha

concentrato la competenza per tutti i provvedimenti relativi all'affidamento del mantenimento dei migliori

in capo al tribunale ordinario.

A fronte della scelta del legislatore di concentrare la tutela

Il tribunale ordinario, occorre in ogni caso ricordare che la corte costituzionale ha solennemente

affermato che la tutela dei minori si colloca tra interessi costituzionalmente garantiti che il tribunale per

minorenni deve essere annoverata tra questi istituti dei quali la Repubblica deve favorire lo sviluppo di

funzionamento; così adempiendo al precetto costituzionale che lo impegna alla protezione della gioventù.

l’art.38 disp.att. Prevede perché la competenza del tribunale per i minorenni resta esclusa ove sia incorso

tra le stesse parti un giudizio di separazione o divorzio. In tali casi i provvedimenti limitativi della

responsabilità genitoriale, normalmente di competenza del tribunale per i minorenni, dovrebbe essere

chiesto al giudice ordinario davanti al quale pende giudizio di separazione o divorzio.

4.2Un organo giudiziario per la tutela minorile

L'ordinamento italiano riconosce che per un'adeguata protezione e promozione dei diritti dei minori è

indispensabile un organo giudiziario specializzato nella nostra corte costituzionale, con la sentenza del

1983, riconosciuto non solo o non tanto la piena legittimità quanto piuttosto la fondamentalità per

l'attuazione dell'impegno costituzionale di protezione della gioventù.

Tribunali per la gioventù, del resto, sono previsti in quasi tutti gli ordinamenti giuridici stranieri nella

stessa convenzione ONU sui diritti del fanciullo prescrive che gli Stati si sforzino per costituire autorità

destinate specificamente ai fanciulli tra cui evidentemente vanno ricomprese le autorità giudiziarie

specializzate.

La costituzione degli organi giudiziari per i minori è una conquista recente. Sono alla fine del secolo

scorso si avvertiva la necessità di istituire alcuni particolari organi giudiziari per il minore, capaci di

provvedere non solo non tanto all'irrogazione di una pena più adeguata all'effettiva responsabilità di un

soggetto non ancora pienamente maturo, quanto piuttosto di iniziare un'efficace opera di recupero e nel

contempo di prevenzione dei fenomeni delittuosi.

scorso storico dalla nascita del movimento alla creazione del tribunale vero e proprio:

1 luglio 1399 sorge a Chicago la prima “juvenil court”

•! Nel 1908 fu emanato il Children act

•! Nel 1909 venne istituita una commissione per studiare le cause della delinquenza minorile: la

•! terza sottocommissione prepara un progetto di magistratura dei minerali che prevedeva

l'istituzione di un magistrato in ogni sede di tribunale, con competenza materia penale, e

l'istituzione di un magistrato minorile mandamentale con competenza anche i rapporti tra minore

e famiglia. La proposta non venne tradotta in un provvedimento legislativo

Si torna a parlare di un magistrato minorile del 1922 anche questo progetto non divenne mai

•! legge

Solo nel 1934 fu decisa l'istituzione del tribunale per i minorenni, Ma la competenza attribuita

•! questo nuovo organo giudiziario era prevalentemente penale e parapenale

Una svolta assai significativa si è avuta negli anni 60: innanzitutto con la legge 9 marzo 1971

•! n.35 cui è stata riconosciuta l'autonomia dei tribunali per minorenni e poi con la la legge

sull'adozione e la riforma del diritto di famiglia che hanno notevolmente ampliato le competenze

civili di quest'organo giudiziario e, quindi, trasformato di fatto la sua funzione da quella di semplice

controllo ad una funzione di promozione sociale.

Il tribunale per minorenni non è un organo speciale di giurisdizione non organo della giustizia ordinaria

specializzato.

4.3Il tribunale per minorenni

a)! La competenza per materia

Il tribunale competente civile, penale e materie di rieducazione.

Sul piano civile le materie attribuite quest'ordine giudiziario sono indicate dall'articolo 38 delle

disposizioni per l'attuazione del codice civile. Questo articolo specifica che sono emessi dal tribunale

ordinario di provvedimenti per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità

giudiziaria.

Attribuita anche al tribunale per minorenni una competenza in materia di rieducazione dei minori che

diano manifeste prove d'irregolarità della condotta o del carattere.

Sul piano penale la competenza per i reati commessi da minorenni e piena: non vi è alcuna esclusione

in relazione al reato commesso e vi è la competenza di quest'ordine giudiziario nei confronti del

minorenne anche quando il reato sia stato commesso in concorso con adulti.

b)! La competenza territoriale

La circoscrizione territoriale del tribunale per minorenni coincide con quella della corte d'appello o della

sezione distaccata di corte d'appello, Il che significa che normalmente l'ambito territoriale coincide con

la regione. La circoscrizione territoriale appare troppo vasta per consentire sia un intenso rapporto tra

giudice servizi territoriali sia una facile accessibilità dell'utenza al suo organo di tutela

c)! La competenza mista dell’organo

Il tribunale per minorenni opera in una composizione mista, prevedendo l'ordinamento accanto a giudici

professionali anche la presenza di giudici esperti. L'articolo 50 dell'ordinamento giudiziario sancisce che

il tribunale per minorenni è composto da un magistrato di corte d'appello, che lo presiede, è un

magistrato di tribunale e da due esperti, un uomo e una canna, aventi i requisiti richiesti dalla legge ai

quali è conferito il titolo di giudice onorario del tribunale per minorenni. La composizione mista dell'ordine

giudiziario minorile è essenziale per assicurare un'effettiva specializzazione del giudice. È indispensabile

una valutazione interdisciplinare che non può essere assicurata da un solo individuo, perché nessuno

può essere contemporaneamente giurista, psicologo, pedagogista, sociali e così via. La specializzazione

della della giudiziaria minorile non è assicurata dalla conoscenza da parte del giudice delle diverse scienze

umane ma è assicurata essenzialmente dalla presenza in sede decisionale di più professionalità che si

integrino tra loro. Il singolo membro del collegio non è il giudice ma una parte del giudice.

d)! La componente onoraria

Innanzitutto è da sottolineare che è assai diversa la funzione e il ruolo dell'esperto che compone il collegio

da quella dell’esperto (consulente tecnico) a cui il giudice può rivolgersi per chiarimenti e approfondimenti

su questioni giuridiche.

Il sapere del consulente tecnico si affianca dall'esterno a quelle del tribunale, mentre quello del giudice

esperto gioca all'interno della competenza del giudice

il sapere del primo rapporto occasionale e distribuisce coccole competenza del tribunale, mentre sapere

del secondo è istituzionalmente integrato e accompagna la preparazione e determina la decisione del

giudice.

L'esigenza del primo nasce dalla possibilità di una lacuna delle conoscenze extra giuridiche dell'organo

decidente, mentre l'esigenza del secondo nasce dalla necessità di integrare nel corso di tutto il

proc

Dettagli
A.A. 2016-2017
79 pagine
2 download
SSD Scienze giuridiche IUS/02 Diritto privato comparato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher universitaria2312 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto comparato dei minori e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Panforti Maria Donata.