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Sarebbe opportuno che si scindessero le due aree oggi attribuite tutte lo stesso organismo, prevedendo,
sia pure in stretta correlazione tra loro, sia consultorio sanitario che un consultorio psicosociale
3.8Le risorse della comunità locale
Se è indispensabile una razionale distribuzione dei servizi sul territorio e una rilevante professionalità
degli operatori, non è meno necessaria una reale partecipazione, che significa anche assunzione diretta
responsabilità, della intera comunità civile.
Il sistema integrato di interventi e servizi sociali a tra gli scopi anche la promozione della solidarietà
sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto aiuto
e di reciprocità della solidarietà organizzata.
Il “terzo settore” Opera perseguendo obiettivi diversi del solo reddito monetario dei propri soci e sviluppo
attività di promozione e di tutela, di distribuzione di risorse, di produzione di beni e servizi. Concorre così
a costruire un nuovo sistema di Welfare più flessibile, Meno burocratico decentralizzata, più attento alle
nuove domande emergenti e maggiormente in grado di elaborare nuovi modelli di intervento.
Sotto il termine di terzo settore si cela un arcipelago di realtà diverse:
a)! Le fondazioni sono istituzioni private con personalità giuridica costituite sulla base di un fondo
patrimoniale autonomo destinato per statuto al conseguimento di un determinato scopo senza
fini di lucro
b)! I gruppi di auto-mutuo aiuto costituiscono una organizzazione informale, volontaria che sviluppa
una attività di autotutela autopromozione
c)! Le cooperative sociali di cui la legge 381 del 1991 individuo due tipologie differenti: quelle che
hanno come scopo la gestione dei servizi sociosanitari educativi, quelle che ha come scopo lo
svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate
d)! Le organizzazioni di volontariato sviluppano un servizio continuativo, spontaneo e gratuito, svolto
in funzione della promozione umana e dell'integrazione sociale di tutti, a partire dalle persone più
svantaggiate e nella prospettiva di un impegno solidale.
In ambito minorile la collaborazione della società non può non deve esaurirsi con la costituzione delle
strutture organizzate, è necessario che si sviluppi anche una cattiva solidarietà da parte di soggetti
singoli. Capitolo 4. La tutela sul piano giurisdizionale
4.1La diaspora delle competenze in materia di tutela minorile
L'ordinamento italiano non attribuisce competenze in materia minorile a un unico organo giudiziario ma
ad una pluralità di organi:
Il tribunale per i minorenni
!! Il tribunale ordinario sia civile che penale
!! Il giudice tutelare
!! Il pretore
!! Il procuratore generale della Repubblica
!! La procura della Repubblica presso il tribunale ordinario
!!
Per gli interventi penali competente il tribunale per minorenni per i reati commessi da un minore, mentre
è competente il tribunale ordinario o il pretore con la corte d’assise quando il reato è commesso da un
adulto, anche se vittima sia un minore.
Alcune osservazioni in materia di distribuzione delle competenze:
La ripartizione di competenze tra vari organi giudiziari non risponde ad alcun criterio di razionalità ma
pare dettata da mera casualità. La recente riforma attuata con la legge 10 dicembre 2012 n.219 ha
concentrato la competenza per tutti i provvedimenti relativi all'affidamento del mantenimento dei migliori
in capo al tribunale ordinario.
A fronte della scelta del legislatore di concentrare la tutela
Il tribunale ordinario, occorre in ogni caso ricordare che la corte costituzionale ha solennemente
affermato che la tutela dei minori si colloca tra interessi costituzionalmente garantiti che il tribunale per
minorenni deve essere annoverata tra questi istituti dei quali la Repubblica deve favorire lo sviluppo di
funzionamento; così adempiendo al precetto costituzionale che lo impegna alla protezione della gioventù.
l’art.38 disp.att. Prevede perché la competenza del tribunale per i minorenni resta esclusa ove sia incorso
tra le stesse parti un giudizio di separazione o divorzio. In tali casi i provvedimenti limitativi della
responsabilità genitoriale, normalmente di competenza del tribunale per i minorenni, dovrebbe essere
chiesto al giudice ordinario davanti al quale pende giudizio di separazione o divorzio.
4.2Un organo giudiziario per la tutela minorile
L'ordinamento italiano riconosce che per un'adeguata protezione e promozione dei diritti dei minori è
indispensabile un organo giudiziario specializzato nella nostra corte costituzionale, con la sentenza del
1983, riconosciuto non solo o non tanto la piena legittimità quanto piuttosto la fondamentalità per
l'attuazione dell'impegno costituzionale di protezione della gioventù.
Tribunali per la gioventù, del resto, sono previsti in quasi tutti gli ordinamenti giuridici stranieri nella
stessa convenzione ONU sui diritti del fanciullo prescrive che gli Stati si sforzino per costituire autorità
destinate specificamente ai fanciulli tra cui evidentemente vanno ricomprese le autorità giudiziarie
specializzate.
La costituzione degli organi giudiziari per i minori è una conquista recente. Sono alla fine del secolo
scorso si avvertiva la necessità di istituire alcuni particolari organi giudiziari per il minore, capaci di
provvedere non solo non tanto all'irrogazione di una pena più adeguata all'effettiva responsabilità di un
soggetto non ancora pienamente maturo, quanto piuttosto di iniziare un'efficace opera di recupero e nel
contempo di prevenzione dei fenomeni delittuosi.
scorso storico dalla nascita del movimento alla creazione del tribunale vero e proprio:
1 luglio 1399 sorge a Chicago la prima “juvenil court”
•! Nel 1908 fu emanato il Children act
•! Nel 1909 venne istituita una commissione per studiare le cause della delinquenza minorile: la
•! terza sottocommissione prepara un progetto di magistratura dei minerali che prevedeva
l'istituzione di un magistrato in ogni sede di tribunale, con competenza materia penale, e
l'istituzione di un magistrato minorile mandamentale con competenza anche i rapporti tra minore
e famiglia. La proposta non venne tradotta in un provvedimento legislativo
Si torna a parlare di un magistrato minorile del 1922 anche questo progetto non divenne mai
•! legge
Solo nel 1934 fu decisa l'istituzione del tribunale per i minorenni, Ma la competenza attribuita
•! questo nuovo organo giudiziario era prevalentemente penale e parapenale
Una svolta assai significativa si è avuta negli anni 60: innanzitutto con la legge 9 marzo 1971
•! n.35 cui è stata riconosciuta l'autonomia dei tribunali per minorenni e poi con la la legge
sull'adozione e la riforma del diritto di famiglia che hanno notevolmente ampliato le competenze
civili di quest'organo giudiziario e, quindi, trasformato di fatto la sua funzione da quella di semplice
controllo ad una funzione di promozione sociale.
Il tribunale per minorenni non è un organo speciale di giurisdizione non organo della giustizia ordinaria
specializzato.
4.3Il tribunale per minorenni
a)! La competenza per materia
Il tribunale competente civile, penale e materie di rieducazione.
Sul piano civile le materie attribuite quest'ordine giudiziario sono indicate dall'articolo 38 delle
disposizioni per l'attuazione del codice civile. Questo articolo specifica che sono emessi dal tribunale
ordinario di provvedimenti per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità
giudiziaria.
Attribuita anche al tribunale per minorenni una competenza in materia di rieducazione dei minori che
diano manifeste prove d'irregolarità della condotta o del carattere.
Sul piano penale la competenza per i reati commessi da minorenni e piena: non vi è alcuna esclusione
in relazione al reato commesso e vi è la competenza di quest'ordine giudiziario nei confronti del
minorenne anche quando il reato sia stato commesso in concorso con adulti.
b)! La competenza territoriale
La circoscrizione territoriale del tribunale per minorenni coincide con quella della corte d'appello o della
sezione distaccata di corte d'appello, Il che significa che normalmente l'ambito territoriale coincide con
la regione. La circoscrizione territoriale appare troppo vasta per consentire sia un intenso rapporto tra
giudice servizi territoriali sia una facile accessibilità dell'utenza al suo organo di tutela
c)! La competenza mista dell’organo
Il tribunale per minorenni opera in una composizione mista, prevedendo l'ordinamento accanto a giudici
professionali anche la presenza di giudici esperti. L'articolo 50 dell'ordinamento giudiziario sancisce che
il tribunale per minorenni è composto da un magistrato di corte d'appello, che lo presiede, è un
magistrato di tribunale e da due esperti, un uomo e una canna, aventi i requisiti richiesti dalla legge ai
quali è conferito il titolo di giudice onorario del tribunale per minorenni. La composizione mista dell'ordine
giudiziario minorile è essenziale per assicurare un'effettiva specializzazione del giudice. È indispensabile
una valutazione interdisciplinare che non può essere assicurata da un solo individuo, perché nessuno
può essere contemporaneamente giurista, psicologo, pedagogista, sociali e così via. La specializzazione
della della giudiziaria minorile non è assicurata dalla conoscenza da parte del giudice delle diverse scienze
umane ma è assicurata essenzialmente dalla presenza in sede decisionale di più professionalità che si
integrino tra loro. Il singolo membro del collegio non è il giudice ma una parte del giudice.
d)! La componente onoraria
Innanzitutto è da sottolineare che è assai diversa la funzione e il ruolo dell'esperto che compone il collegio
da quella dell’esperto (consulente tecnico) a cui il giudice può rivolgersi per chiarimenti e approfondimenti
su questioni giuridiche.
Il sapere del consulente tecnico si affianca dall'esterno a quelle del tribunale, mentre quello del giudice
esperto gioca all'interno della competenza del giudice
il sapere del primo rapporto occasionale e distribuisce coccole competenza del tribunale, mentre sapere
del secondo è istituzionalmente integrato e accompagna la preparazione e determina la decisione del
giudice.
L'esigenza del primo nasce dalla possibilità di una lacuna delle conoscenze extra giuridiche dell'organo
decidente, mentre l'esigenza del secondo nasce dalla necessità di integrare nel corso di tutto il
proc