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Reati omissivi

La condotta rilevante consiste nell'omettere di compiere ciò che l'ordinamento giuridico richiede ai consociati, prevedendo una fattispecie omissiva. Il nostro sistema penale prevede 2 categorie di reati omissivi:

  1. Reati omissivi propri = reati di mera condotta che si consumano con la sola omissione del comportamento imposto dalla legge. Gli elementi costitutivi di un reato omissivo proprio sono 4:
    • Situazione tipica = situazione di fatto descritta dalla norma che fa scattare l'obbligo
    • Azione omessa = il legislatore descrive sempre quale comportamento il soggetto avrebbe dovuto tenere
    • Termine temporale = termine entro cui il soggetto avrebbe dovuto tenere il comportamento. Può essere espresso in termini numerici o tramite il ricorso ad avverbi o complementi di termine. A volte il termine non viene indicato esplicitamente e il soggetto deve agire immediatamente (nel 1° momento possibile)
    • Possibilità

di agire = il giudice non dovrà condannare per omissione di soccorso il disabile a bordo di un'autovettura che non può scendere da solo dall'auto e non ha mezzi a disposizione per avvisare l'autorità e chiedere aiuto

2) Reati omissivi impropri = fattispecie delle quali si risponde per non aver impedito un evento. Art. 40 comma 2 c.p. non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo. Si tratta di reati di evento = reati commissivi mediante omissione. La norma detta una clausola di equivalenza in base alla quale non impedire un evento equivale a cagionarlo, tale clausola opera in presenza di un obbligo giuridico, quindi non solo morale. La questione centrale rispetto ai reati omissivi impropri riguarda l'individuazione della fonte giuridica dell'obbligo in presenza della quale scatta la clausola di equivalenza tra non impedire e cagionare. Per la teoria formale la fonte dell'obbligo è

lalegge stessa e il contratto; invece quella funzionale o sostanziale fonda l'obbligo di impedimento su una posizione di garanzia quando un soggetto non è in grado di tutelare adeguatamente un proprio bene occorre individuare la figura di un bene garante che si sostituisce a lui nella posizione del bene. Per limitare le posizioni di garanzia penalmente rilevanti sono stati individuati 3 requisiti: 1) Il garante deve avere potere impeditivi che possono consistere in attività di sollecitazione 2) La posizione di garanzia deve essere precostituita in quanto non può venire in essere per il verificarsi di una situazione improvvisa di pericolo 3) La posizione di garanzia deve essere specifica cioè deve consentire di individuare quale bene o interesse specifico il garante deve proteggere La teoria mista invece accoglie l'impostazione funzionalista ma con il correttivo che la posizione del garante originario debba essere individuata da una legge. Tale teoria

Tende a imporsi attualmente nella giurisprudenza. Si distinguono 2 posizioni di garanzia:

  • Di posizione quando il garante si sostituisce alla tutela dei beni o dei diritti
  • Di controllo il garante ha il controllo di una fonte di pericolo che deve neutralizzare

Le posizioni di garanzia possono essere:

  • Originarie (genitori nei confronti dei figli)
  • Derivate cioè trasferite dal garante originario ad un terzo soggetto

In base alla teoria mista la giurisprudenza attribuisce rilevanza anche alla volontaria assunzione di una posizione di garanzia; in questi casi la fonte giuridica dell'obbligo viene individuata nei contratti atipici.

Rapporto di causalità nei reati di azione

Quando la fattispecie incriminatrice prevede un evento naturalistico per l'integrazione del reato è necessario il rapporto di causalità tra la condotta dell'agente e l'evento stesso verificare quali sono le condizioni per cui una condotta umana può essere

Considerata causa penalmente rilevante di un evento naturalistico o quando si può imputare un evento a una condotta umana. La presenza di più fattori concausali nella verificazione di ogni evento storico può rendere difficile decidere se l'autore debba rispondere o meno della sua azione. Nessuno può essere punito per un fatto previsto per legge come Art. 40 comma 1 c.p. reato se l'evento dannoso o pericoloso da cui dipende l'esistenza del reato non è una conseguenza della sua azione o omissione. Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute anche se Art. 41 c.p. dipendenti dall'azione o omissione del colpevole non esclude il rapporto di causalità tra azione o omissione e l'evento. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. Teorie che spiegano quando si può imputare un certo evento ad una condotta umana:

A)

Teoria condizionalista (o della condicio sine qua non): è causa penalmenterilevante qualsiasi azione umana che costituisce un antecedente necessario alverificarsi dell’evento. Il giudice, quindi, deve eliminare mentalmente la condottaumana e chiedersi se l’evento si sarebbe comunque verificato. Se la risposta è noc’è rapporto causale tra l’azione del colpevole e l’evento, al contrario se la rispostaè si la condotta umana non è un fattore necessario al verificarsi del fatto in quantomanca il nesso di causalità e la condotta non è penalmente rilevante.Correttivi alla teoria condizionalista finalizzati a dare rilievo alla differenza traconcezione scientifica di causa e concezione penalistica dove ciò che rileva è capirequando sia opportuno, legittimo e doveroso imputare un evento alla condotta dell’autore.

B) Teoria della causalità umana: l’uomo ha il controllo di una serie

di circostanze incui si inserisce la sua condotta. Tutti i fattori che rientrano in questa sfera dicontrollo vanno considerati come causati dall'uomo; quelli che sfuggono alcontrollo non possono essere imputati al soggetto agente.

Quando una condotta umana costituisce un antecedente necessario al verificarsi di unevento? A partire dalla metà degli anni '70 si è sviluppata l'idea che la valutazione deveessere ricondotta sotto la copertura di una legge scientifica o di leggi statistico-probabilistiche.

Rapporto di causalità nei reati omissivi impropriNei reati omissivi impropri la prova del rapporto causale è complessa in quanto si trattadi un'operazione doppiamente ipotetica:

  1. Il giudice deve individuare l'azione impeditiva omessa
  2. Si deve porre la domanda se quell'azione avrebbe impedito l'evento 2002intervento delle sezioni unite della C. di Cassazione.

Un primo orientamento si accontenta di percentuali

anche basse (30% di possibilità) un delitto ad evento naturalistico si convertiva in una fattispecie di condotta rischiosa. La giurisprudenza ha cambiato posizione, ritenendo che la prova del rapporto causale nei reati omissivi impropri dovesse conseguire lo stesso grado di certezza imposto per i reati d'azione (percentuale statistica prossima al 100%) + il giudice deve dare prova certa dell'efficacia impeditiva dell'azione omessa ma questa certezza non è quella statistico-probabilistica quanto quella logica, coincidente con un alto grado di credibilità razionale. Principio di offensività Si possono punire solo i fatti che costituiscono un'offesa ad un bene meritevole di protezione penale. Il principio di offensività ha 2 versanti: 1) Offensività in astratto si rivolge al legislatore e gli impone di prevedere solo e sempre fattispecie incriminatrici che offendono un bene giuridico, afferrabile, individuale e meritevole di essere.

protetto con il ricorso alla pena detentiva

2) Il princ di offensività è rivolto al giudice che deve sempre interpretare la fattispecie incriminatrice in modo da garantire che vengano puniti solo i fatti che meritano protezione penale cioè che ledono effettivamente il bene o l'interesse tutelato.

Art. 49 comma 2 c.p. impone la non punibilità del reato impossibile per l'idoneità dell'azione; ma a volte questa corrispondenza tra tipicità e offesa può mancare. Quindi in base all'art. 49 comma 2 c.p. il giudice non potrebbe punire il fatto tipico non offensivo in quanto l'azione non ha alcuna possibilità di offendere il bene protetto.

L'esigenza di non punire i fatti inoffensivi è stata recepita dalla nostra giurisprudenza soprattutto a livello costituzionale.

Esempio: per la C. Cost. il princ di offensività deve guidare l'interpretazione concreta del giudice che in materia di

detenzione di esplosivi deve stabilire se una minima quantità di esplosivo sia nella concreta fattispecie idonea ad offendere i beni tutelati dalle normative in discussione. La C. di Cassazione ha dato più volte conto delle necessità di interpretare le fattispecie penali in conformità al principio di offensività. Il cod. penale detta anche una disciplina entrata in vigore nel 2015, finalizzata a non sanzionare i fatti nei quali l'offesa risulti modesta. L'offesa del bene tutelato può assumere 2 diverse connotazioni:
  1. Coincide con il pregiudizio del bene tutelato (es. nel delitto di omicidio la vita della vittima viene distrutta; nella rapina il patrimonio della persona offesa subisce un danno concreto) = reati di danno
  2. Il legislatore per anticipare la tutela di determinati beni punisce la mera esposizione a pericolo del bene protetto (es nei delitti contro l'incolumità pubblica si punisce chi attenta alla sicurezza dei
to giuridico riconosce come legittimi. Esse sono previste dalla legge e possono essere di diversa natura, come ad esempio la legittima difesa, lo stato di necessità, il consenso dell'interessato, l'esercizio di un diritto o di un dovere. La legittima difesa, ad esempio, giustifica l'uso della forza da parte di una persona per difendersi da un'aggressione ingiusta e imminente. Lo stato di necessità, invece, giustifica un'azione che viene compiuta per evitare un pericolo attuale e grave per sé o per altri. Il consenso dell'interessato può giustificare determinate condotte che altrimenti sarebbero considerate illecite, come ad esempio le pratiche mediche o le attività sportive. L'esercizio di un diritto o di un dovere può giustificare un'azione che altrimenti sarebbe considerata illecita, come ad esempio l'uso della forza da parte di un agente di polizia per arrestare un criminale. In conclusione, le cause di giustificazione sono situazioni previste dalla legge che rendono lecita una condotta altrimenti considerata illecita. Esse rappresentano un bilanciamento tra interessi contrapposti e permettono di evitare la punizione di un fatto tipico in determinate circostanze.
Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
23 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Naliab di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Legislazione penale speciale e minorile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Cingari Francesco.