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Codice Rocco

Parte generale e speciale

Codice del 1930 e tutt’ora vigente. A) Parte generale: comprende i principi che governano la responsabilità, norme di carattere generale che ci dicono come il singolo reato si può imputare ad una persona. B) Parte speciale: elenco e descrizione dei singoli reati, fattispecie. (n.b. ce ne sono anche altri fuori dal codice)

Ideologia e struttura del codice

Il codice riflette l’ideologia totalitaria del regime fascista, infatti l’ordine delle varie categorie di reati nella parte speciale esprime la nuova gerarchia di valori su cui si fondano i rapporti tra Stato e cittadini:

  • Delitti contro la personalità dello Stato
  • Delitti contro la pubblica amministrazione
  • Delitti contro il sentimento religioso
  • Delitti contro l’ordine pubblico
  • Delitti contro l’incolumità pubblica
  • Delitti contro la fede pubblica
  • Delitti contro la moralità pubblica e il buon costume
  • Delitti contro l’integrità e la sanità della stirpe
  • Delitti contro la famiglia
  • Ultimo posto = delitti contro la persona e contro il patrimonio nell’ideologia fascista l’individuo è secondario allo Stato.

Le fattispecie vengono elencate per tipologia = tipo di interesse leso/offeso dal reato. Ci sono state molte modifiche nel corso dei 70 anni trascorsi dalla caduta del fascismo. Queste modifiche sono intervenute per iniziativa del legislatore, interventi della Corte Costituzionale (illegittimità), indirizzi interpretativi più liberali della giurisprudenza ordinaria.

La costituzione e le garanzie penali

Rispetto al diritto penale sostanziale, la Costituzione repubblicana ha enunciato le garanzie di stampo liberale negli artt. 25 comma 2 e 27 comma 1. Principio di legalità. L’Italia è l’unico paese dell’Unione Europea ad avere un codice penale precedente al secondo conflitto mondiale. Dopo il 1948 ci sono stati molti interventi da parte del legislatore ordinario e della C. Costituzionale per rendere compatibile la codificazione penale fascista con i nuovi principi e le garanzie fondamentali previste dalla Cost.

La Costituzione dedica alcune norme al sistema penale:

  • Principio di personalità della responsabilità penale
  • Divieto di pene contrarie al senso di umanità
  • Finalità rieducativa della pena
  • Divieto della pena di morte
  • Principio di legalità

Principio di legalità

Durante l’ancien régime il potere di emanare le norme penale e di giudicare spettava al sovrano; con l’Illuminismo si fa strada l’idea che le norme che possono limitare la libertà personale dei cittadini debbano essere introdotte solo attraverso la legge. Nasce quindi il principio di legalità:

  • Fondamentale limite all’abuso del potere sovrano
  • Riserva la potestà normativa penale al Parlamento
  • Impone che le norme penali non possano mai incriminare fatti che erano leciti al momento della loro commissione
  • Le norme penali devono essere comprensibili, prive di margini di incertezza interpretativa in modo da consentire ai destinatari (cittadini) e a coloro che devono applicarle (magistrati), di comprendere quali sono i fatti vietati e con quali sanzioni sono puniti

Questi principi = riserva di legge, irretroattività delle norme penali sfavorevoli, determinatezza del precetto penale, sono i tre corollari fondamentali del principio di legalità.

Principio di riserva di legge

Sistema penale italiano = a legalità formale, quindi può essere considerato reato solo ciò che è definito tale da una legge.

A) Esigenza di certezza: il cittadino deve poter sapere con precisione quali sono i fatti vietati e ciò è possibile grazie alle modalità di formazione e pubblicità delle leggi dello stato;

B) Ragione di garanzia: gli interventi limitativi della libertà personale devono essere frutto di un procedimento di formazione e produzione delle norme che coinvolga tutte le forze politiche rappresentative in Parlamento e soprattutto le minoranze per evitare possibili abusi da parte del potere costituito.

Per legge si intendono le leggi costituzionali, le leggi ordinarie, i decreti governativi in tempo di guerra.

  • Decreti legge e decreti legislativi? È presente un controllo parlamentare, fondamentale per garantire il rispetto del principio di legalità. Il decreto legge deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni ed in caso contrario perde efficacia; il decreto legislativo trova origine solo in una legge del Parlamento (legge delega) che deve indicare principi e criteri direttivi e circoscrivere l’atto del governo ad oggetti definiti e solo per un tempo limitato
  • Leggi regionali consigli regionali = organi elettivi ma se si attribuisse loro la possibilità di emanare norme che limitano la libertà personale dei cittadini si avrebbe una disparità trattamentale tra cittadini di regioni diverse.

La riserva di legge esclude che possa farsi ricorso alla consuetudine. In ambito civilistico è ammesso che gli usi possono avere rilevanza giuridica nelle materie che non sono regolate né da leggi né da regolamenti. Ma la questione diventa delicata per i reati culturalmente orientati = comportamenti ritenuti legittimi o imposti dalle convinzioni religiose dell’autore.

  • Rapporti tra legge e fonti subordinate: si ritiene che la riserva di legge debba essere assoluta cioè non è legittimo che la legge rimandi ad una fonte subordinata. Unica eccezione: rinvio al decreto ministeriale, relativo a valutazioni tecniche (es. materia delle sostanze stupefacenti).
  • Ordinamento comunitario: l’Ue non ha una potestà normativa penale diretta ma può introdurre direttamente negli ordinamenti degli stati membri nuove fattispecie incriminatrici né abrogare o modificare quelle esistenti. Ma con sempre maggiore frequenza le direttive europee impongono agli stati membri di introdurre nuovi reati a tutela degli interessi comunitari. A seguito del Trattato di Lisbona (2007) le direttive possono stabilire norme minime relative alla definizione di reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che hanno una dimensione transnazionale derivante dal carattere di tali reati o dalla necessità di combatterli su basi comuni (es terrorismo, tratta degli esseri umani, criminalità organizzata).

La Corte di giustizia delle Comunità europee ha affermato il principio di preminenza del diritto comunitario in virtù del quale ogni volta che vi è un contrasto tra norme interne e norme europee queste ultime devono prevalere, costringendo il giudice a disapplicare le norme interne incompatibili con un regolamento o una direttiva europea.

Principio di irretroattività della legge penale

Tale principio impone che la legge penale non può che disporre per l’avvenire. Una fattispecie che incrimina fatti precedenti alla sua entrata in vigore da un lato impedisce ai cittadini di sapere con certezza quali fatti sono vietati penalmente e quali sono leciti (ratio di certezza); e consente forme di abuso rese possibili dall’introduzione di nuovi reati finalizzati a colpire coloro che in precedenza hanno tenuto comportamenti punibili all’epoca dei fatti (ratio di garanzia). Il fine è tutelare il singolo e la sua libertà individuale.

L’irretroattività delle norme penali sfavorevoli è sancita dalla Costituzione: art. 25 comma 2 = «Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso».

Dal codice penale: art. 2 comma 1 = secondo la legge del tempo in cui fu commesso non costituiva reato. Nel sistema penale però ci sono spesso interventi legislativi che modificano il regime vigente, secondo tre modelli:

  • Si introducono nuove fattispecie incriminatrici
  • Si abrogano reati precedentemente puniti
  • Si mantiene la punibilità di determinate condotte ma se ne modifica in meglio o in peggio la disciplina

1° ipotesi: nuova fattispecie incriminatrice non potrà applicarsi retroattivamente. 2° ipotesi: abolito crimine art. 2 comma 2 c.p. prevede che nessuno può essere punito per un comportamento che secondo una legge posteriore non costituisce più reato; se è stata pronunciata una sentenza di condanna anche definitiva, ne cessa l’esecuzione e vengono meno gli effetti penali. La ragione sta nella disparità trattamentale tra chi sconterebbe una pena perché ha commesso il fatto prima dell’abrogazione e chi invece non verrebbe processato perché ha commesso il fatto successivamente all’abrogazione. La stessa regola vale anche nel caso in cui la C. Cost. dichiara l’incostituzionalità di una fattispecie incriminatrice.

3° ipotesi: il fatto mantiene rilevanza penale sia rispetto alla norma precedente che a quella successiva ma cambia la disciplina. La regola impone al giudice di applicare la disciplina più favorevole in concreto. Quale è la più favorevole? In astratto si guardano le cornici edittali, in concreto, ad esempio, c’è quella che stabilisce la pena più alta ma è perseguibile a querela oppure c’è la pena più alta ma c’è anche la multa. Valutazione della pena in concreto che viene fatta dal giudice.

Infatti, il sistema italiano confida nel fatto che il giudice faccia bene tutte le ipotesi e sia anche corretto e leale nel farle. Secondo l’art. 2, se però è stata già pronunciata una sentenza irrevocabile non è possibile applicare retroattivamente la disciplina penale successiva più favorevole (giudicato) è un limite valido per il diritto penale italiano.

Ma la Corte di Strasburgo (Cedu) dal 2014 ha ritenuto che il giudicato non è un limite valido all’applicazione retroattiva della legge più favorevole; chiunque lo richiede ha diritto al ricalcolo della pena. Invece se la modifica legislativa favorevole prevede che da una pena detentiva si passa ad una pecuniaria, la nuova disciplina si applica retroattivamente anche se c’è stata una sentenza detentiva in esecuzione.

Tutto questo sistema non si applica a due categorie di reati: quelli previsti da leggi eccezionali (mirano a fronteggiare un fenomeno specifico) e quelli previsti da leggi temporanee (in vigore solo per un determinato lasso di tempo), perché queste leggi perderanno efficacia in un dato momento.

Principio di determinatezza

In base a tale principio la tecnica di redazione delle fattispecie incriminatrici deve individuare con precisione tutti gli elementi costitutivi del reato e della norma penale. Questo monito è indirizzato:

  • Al legislatore che deve escludere ogni margine di incertezza
  • Al giudice al quale deve essere impedito di procedere a interpretazioni della norma penale oltre il loro significato letterale

N.B. ambiguità del linguaggio umano:

  • Pudore
  • Onore
  • Moralità pubblica
  • Atti sessuali

Il significato tende a trasformarsi e a mutare nel tempo e nelle diverse epoche storiche a seconda dei cambiamenti del costume sociale e del comune sentire della collettività. Sono stati individuati criteri interpretativi al fine di evitare che il significato possa estendere la portata di una fattispecie incriminatrice oltre i suoi confini. I canoni interpretativi tendono ad evitare il ricorso all’analogia in bonam partem. In ambito penale non è ammesso il ricorso al procedimento analogico perché introdurrebbe un’elusione del principio di legalità rimettendo al giudice (e non al legislatore) l’individuazione dei fatti penalmente rilevanti. L’analogia in materia penale è vietata sia dall’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale che dall’art. 1 c.p. ma è possibile il ricorso all’analogia in bonam partem purché non vi sia una lacuna intenzionale dal legislatore e non si tratti di norme eccezionali.

Reato

Definizione formale: il reato è un fatto umano, vietato dalla legge, la cui applicazione comporta l’applicazione di una sanzione penale. Il tipo di sanzione qualifica un reato come un illecito, distinguendolo da quello civile, amministrativo o disciplinare. L’art. 17 c.p. individua cinque tipi di pene principali: tre detentive (ergastolo, reclusione, arresto) e due pecuniarie (multa e ammenda). D.lgs. 28/08/2000 n.274 ha previsto per alcune fattispecie meno gravi la competenza del giudice di pace. Queste violazioni prevedono come pene principali la pena pecuniaria, permanenza domiciliare e lavoro di pubblica utilità.

Definizione sostanziale

La sanzione penale incide sulla libertà personale dei cittadini e quindi il ricorso a questa tipologia di sanzione è legittimo solo quando è necessario per tutelare beni e interessi di rango elevato. Per punire l’omicidio, la violenza sessuale e la corruzione dei pubblici ufficiali è doveroso ricorrere alla sanzione penale. Invece non si può ricorrere alla pena detentiva per sanzionare violazioni del codice della strada, in virtù della minima rilevanza dell’interesse da tutelare e dei fatti da scoraggiare.

La giurisprudenza della C. Europea dei diritti dell’uomo stabilisce che deve essere considerato reato ogni illecito al quale l’ordinamento reagisce con una sanzione caratterizzata da un contenuto sostanzialmente punito e/o da una dimensione sostanzialmente afflittiva (definizione sostanziale). La corte ha fornito un’esemplificazione dei criteri da utilizzare a riguardo: natura dell’infrazione, natura e gravità della sanzione, scopo perseguito, procedere per la sua adozione.

Delitti e contravvenzioni

Nel nostro ordinamento penale sono previste due categorie di reati: delitti e contravvenzioni. Delitti = reati puniti con:

  • Ergastolo
  • Reclusione
  • Multa

Contravvenzioni = reati puniti con:

  • Arresto
  • Ammenda

I delitti sono più gravi mentre le contravvenzioni riguardano violazioni di regole o procedure amministrative. La distinzione è importante perché il codice detta delle regole diverse per le due categorie di reati in materia di elemento soggettivo, rilevanza del tentativo, applicabilità di determinate cause estintive del reato. Dei delitti si risponde a titolo di dolo e la punibilità per colpa deve essere espressamente prevista (es. omicidio). Le contravvenzioni, a parte alcune eccezioni, sono punite indifferentemente a titolo di dolo o di colpa. Il tentativo, invece, è punito solo nei delitti.

Sistema sanzionatorio

Il nostro ordinamento penale reagisce alla commissione di un reato con molteplici sanzioni:

  • Pene principali di competenza del giudice e sono:
    • Ergastolo = pena perpetua per i delitti più gravi
    • Reclusione = pena detentiva per i delitti da 15 giorni a 24 anni
    • Multa = pena pecuniaria per i delitti da 50 a 25000 euro
    • Arresto = pena detentiva per le contravvenzioni da 5 giorni a 3 anni
    • Ammenda = pena pecuniaria per le contravvenzioni da 20 a 10000 euro
  • I reati di competenza del giudice di pace sono puniti con:
    • Pena pecuniaria
    • Permanenza domiciliare
    • Lavoro di pubblica utilità
  • Pene accessorie seguono la condanna penale e hanno natura prevalentemente interdittiva:
    • Interdizione dai pubblici uffici
    • Interdizione da una professione o un’arte
    • Interdizione legale
    • Interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
    • Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione
    • Estinzione del rapporto di impiego o di lavoro
    • Decadenza o sospensione della responsabilità genitoriale
  • Misure di sicurezza (introdotte dal codice del 1930) nella prospettiva repressiva del codice Rocco non avevano una durata massima proporzionata alla gravità del fatto commesso ma durano fino a quando permane una prognosi negativa sulla pericolosità del reo infatti i due presupposti per applicare una mis. di sicurezza sono: la commissione di un reato + la pericolosità sociale del soggetto. Le misure di sicurezza personale detentiva si applicano ai soggetti non imputabili ma anche i soggetti imputabili, dopo aver scontato una pena detentiva, possono essere sottoposti a misure di sicurezza personali detentiva se ritenuti soggetti socialmente pericolosi.
    • SISTEMA DEL DOPPIO BINARIO: criticato dalla nostra dottrina perché prevede per lo stesso soggetto sia la pena che la misura di sicurezza.

Ci sono poi le misure di sicurezza persona non detentive = libertà vigilata, e patrimoniali = confisca e cauzione di buona condotta. L’intero sistema sanzionatorio del codice Rocco è stato stravolto dalla legge di riforma dell’ordinamento penitenziario (l.354/1975) e da altre due leggi che hanno modificato le modalità di esecuzione delle pene detentive: legge Gozzini (l.10/10/1986 n.663) e legge Simeone-Saraceni (l.27/05/1998 n.165). L’attuale sistema sanzionatorio prevede alcune misure alternative alla detenzione che incidono sia sulla misura della pena inflitta che sulle sue modalità di esecuzione e vengono applicate dal Trib. di sorveglianza in fase esecutiva.

Ambito di studio del diritto penale

Il diritto penale ha tre principali settori di studio:

  • Tipicità: si affrontano gli elementi oggetti del reato cioè i tratti comuni a qualsiasi fattispecie criminosa. Sono elementi oggetti del reato: soggetto attivo e passivo del reato e le relative qualifiche, condotta, presupposti della condotta, oggetto materiale della condotta, evento naturalistico, rapporto causale tra condotta ed evento.
  • Antigiuridicità: studia le cause di giustificazione cioè quelle particolari situazioni di fatto che portano a ritenere lecito un fatto che...
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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Naliab di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Legislazione penale speciale e minorile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Cingari Francesco.
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