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P.5LA DIFFORMITA' DALLA FATTISPECIE ASTRATTA
Il primo gradino da superare per l'instaurazione del processo è definire la tipicità del
comportamento,inquadrando la condotta concreta in quella astrattamente prevista.La tipicità
è soltanto un indizio del reato,e ricorre quando la condotta è illecita:da ciò deriva
l'ANTIGIURIDICITA' e la COLPEVOLEZZA/RESPONSABILITA'.
Con l'evolversi della dottrina è stata superata la concezione della colpevolezza comprensiva
del dolo e della colpa,a favore di una concezione normativa della stessa in base alla quale la
colpevolezza diventa riprovevolezza,dipendente dall'imputabilità del soggetto.
Secondo la Iasevoli,la struttura dell'illecito penale è data dalla tipicità,antigiuridicità e
colpevolezza.Affinchè l'art.27,1°co.Cost.sia pienamente rispettoso e la responsabilità sia
personale,è necessario che la condotta dell'agente sia investita dal dolo e dalla colpa.
P.6.IL CRITERIO DELL'OFFENSIVITA'
Il principio di offensività afferma che non può esservi reato senza un'offesa al bene giuridico
protetto dall'ordinamento.
La Cassazione,in una pronuncia,ha stabilito che la particolare tenuità del fatto come causa di
improcedibilità,si individua nell'offesa concreta al bene protetto anche se attraverso un
giudizio sintetico sul fatto.Il principio di offensività esclude dalla punibilità quei fatti per i
quali non esiste un'effettiva lesione del bene giuridico protetto;dunque la mera
corrispondenza del fatto alla norma di per sé non da' vita al reato,essendo necessario che
anche la condotta sia oggettivamente lesiva del bene protetto,quindi il reato non può che
essere un fatto tipico offensivo.Il fondamento costituzionale di questa tesi si rinviene negli
artt.13,2,27 della Cost,in particolare l'art.13 garantisce la libertà individuale come bene di
primaria importanza e ciò comporta che il suo sacrificio,attraverso l'inflizione di una
sanzione penale,può avvenire solo quando venga arrecata offesa ad un bene
costituzionalmente significativo,quando non siano esperibili altri strumenti di controllo
sociale che incidono meno sulla sfera individuale.Vi è anche il divieto di strumentalizzare
l'uomo ai fini di politica criminosa (art.27,1°co.).In questo contesto si fonda la tesi della
costituzionalizzazione del principio di offensività,nella misura in cui ogni diritto
costituzionale non può subire limitazioni se non per esigenze di tutela del singolo o della
collettività-La mancanza di lesività in concreto della condotta dell'agente costituisce
l'oggetto di un giudizio devoluto al giudice ordinario.
P.7LA COMPLESSA PROGETTUALITA' DELLA CLAUSOLA DI IRRILEVANZA
PENALE DEL FATTO.
La prima volta in cui la Corte Cost, ricorreva al criterio dell'esiguità(tenuità) come indice di
inoffensività della condotta,risale alla questione di legittimità di una legge in materia di armi
che,reprimeva chiunque detenesse illegalmente ogni genere di esplosivo anche se in quantità
minima.Si ritenne che spettasse al giudice stabilire la quantità minima di esplosivo che fosse
fuori dall'ambito del penalmente rilevante.Attualmente si nega l'assimilazione tra fatto tenue
e fatto inoffensivo.L'unica strada per liberarsi da quelle concezioni formalistiche del reato
che caratterizzano l'illecito penale come pure disobbedienza,è ricondurre la tenuità del fatto
nell'ambito della tipicità apparente (si parla di tipicità apparente quando un fatto,che non sia
capace di offendere il bene tutelato dalla norma è solo in apparenza conforme al fatto
tipico).In quest'ottica l'irrilevanza penale del fatto,sul piano processuale mette in atto una
vera e propria politica di depenalizzazione giudiziale,sottraendo le manifestazioni apparenti
del reato alla sanzione penale.A parere della prof.la strutturazione originaria dell'art.27
d.P.R.448/1988 implicava la regola secondo cui,la scarsa significatività dell'offesa nelle
indagini preliminari,doveva avere come sbocco la richiesta di archiviazione.Una volta posto
in essere l'atto genetico del processo,la clausola può essere dichiarata con la formula
proscioglitiva “il fatto non costituisce reato” oppure con la sentenza non doversi
procedere.In quest'ottica l'esiguità o l'irrilevanza penale del fatto opererebbero come cause
di non punibilità del fatto,in quanto pur costituendo reato,risultano di un'esiguità tale che
l'applicazione della pena sarebbe irragionevole.Si parla di causa di non punibilità in quando
non si nega che il fatto commesso costituisca illecito penale,ma semplicemente essa fa venir
meno la pretesa punitiva dello Stato nei confronti del minore.Pertanto l'irrilevanza penale
del fatto non ha una valenza depenalizzante perchè non interviene sul
contenuto(?)precettivo,il reato continua ad esistere,ma sulla reazione
sanzionatoria,impedendo la punibilità del reo.
SEZIONE II
P.1. E 2.LA DECLATORIA DI IRRILEVANZA PENALE DEL FATTO
Durante le indagini preliminari,se risulta la tenuità del fatto e l'occasionalità del
comportamento,il PM chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza
penale del fatto quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative
del minorenne (art.27 d.P.R.448/1988).Prima della formulazione dell'imputazione,il fatto
non si identifica con il reato,il primo giudizio sul fatto ha ad oggetto la
tipicità/offensività,ossia la sua appartenenza o meno all'area del penalmente rilevante.A
parere della prof.l'irrilevanza penale del fatto è una manifestazione della mancanza di
concretezza dell'azione.Da qui la convinzione che il PM esamini il quadro acquisitivo
nell'ottica dell'accertamento giudiziale e qualora l'accusa sia infondata,disporre
l'archiviazione ai sensi dell'art.125 c.p.p.
L'irrilevanza può manifestarsi anche quando il PM verifica che le informative acquisite
presentino i requisiti minimo della notizia di reato.Peraltro l'art.109 delle
disp.att.c.p.p.prospetta in via alternativa l'iscrizione nel registro;da qui nasce l'obbligo di
svolgere le indagini senza procedere a nessuna attività investigativa perchè il fatto non ha le
caratteristiche della rilevanza penale.
(Sul piano concettuale,l'irrilevanza è antecedente all'infondatezza della notizia di reato;se
per la richiesta di rinvia a giudizio,è necessario che la notizia di reato risulti fondata,per
l'avvio delle indagini è sufficiente il fatto della sua corrispondenza ad un modello legale di
riferimento.La mancanza di una definizione della notizia di reato,rende incerto il confine tra
iscrizione nel registro e trasmissione all'archivio senza controllo giurisdizionale;da qui
l'utilità procedimentale della pronuncia di irrilevanza penale del fatto anche in sede di
chiusura delle indagini ovvero proprio nella sede di pronuncia di infondatezza).
Ai sensi dell'art.50 c.p.p.il PM non ha il dovere di iniziare il processo per qualsiasi notizia
criminis,l'organo d'accusa esercita l'azione penale q uando non sussistono i presupposti
per la richiesta d'archiviazione.
P.3IL CONTROLLO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI TRA
SPECIFICITA' DELL'OGGETTO E I LIMITI PRECLUSIVI.
Il 2°co, dell'art.27 stabilisce che la richiesta del PM comporta la fissazione di un'udienza
camerale,sulla richiesta il giudice decide in camera di consiglio sentiti il minorenne e
l'esercente la potestà dei genitori nonché la persona offesa dal reato.Il controllo
giurisdizionale ha ad oggetto la sussistenza dei presupposti che legittimano la richiesta del
PM;giacchè l'ambito del sindacato è più ristretto rispetto a quello che il giudice esplica sulla
domanda di archiviazione.Nel primo caso,l'organo della giurisdizione potrà solo vagliare la
rilevanza penale del fatto;nel secondo caso potrà valutare anche gli altri illeciti ravvisabili
nella notizia di reato.La Corte Cost.ha dichiarato l'illegittimità cost.degli art.409,comma 5,e
27,comma1,2 del d.P.R.448/1988,nella parte in cui non consentivano al PM,in potesi di
archiviazione non accolta,di richiedere al GIP la sentenza di non luogo a procedere per
irrilevanza del fatto,nonchè di fissare l'udienza in camera di consiglio per valutare la
ricorrenza dei presupposti.A seguito di richiesta di archiviazione del PM,era stata fissata
d'ufficio l'udienza ai sensi dell'art.409c.p.p.,nel corso della quale è stata respinta l'istanza del
difensore di proscioglimento per irrilevanza del fatto;si riteneva che fosse stata avanzata un
una sede impropria.Terminata l'udienza,il giudice ordinava al PM la formulazione
dell'imputazione,che,a sua volta,chiedeva allo stesso giudice richiesta di proscioglimento
per irrilevanza del fatto.Il giudice riteneva che il PM,avendo dato impulso alla procedura
che conduce alla fissazione dell'udienza preliminare,non poteva avanzare richieste
alternative.Una volta intervenuta la decisione del giudice,il minorenne è costretto ad
affrontare l'udienza preliminare in qualità di imputato;ciò sottolinea il fatto che la richiesta
di sentenza per irrilevanza penale del fatto non contiene l'imputazione.
-L'art.3 Cost.,si riferisce alla disparità di trattamento tra soggetti nei cui confronti il PM ha
avanzato richiesta di archiviazione poi non accolta,e quelli che pur trovandosi nelle stesse
condizioni,possono beneficiare del proscioglimento per irrilevanza penale del fatto nel corso
delle indagini preliminari.
-Risulta violato anche l'art.31 Cost,poichè l'archiviazione si trasformerebbe da attività a
favore del minore,in situazione pregiudizievole,costringendo il minore a subire l'impatto con
il processo.
Secondo la Casszione,il GIP investito della richiesta di sentenza di non luogo a procedere
per irrilevanza penale del fatto (art.129 c.p.p.)non può prosciogliere,in quanto l'ordinamento
gli ha conferito limitate attribuzioni funzionali:cogliere l'istanza o restituire gli atti.
P.4. L'UDIENZA CAMERALE.
Con la richiesta di declatoria di irrilevanza penale del fatto,il PM deposita il fascicolo con
gli atti acquisiti fino a quel momento su cui il giudice assumerà la decisione.Almeno 10
giorni prima dell'udienza,scattano gli avvisi nei confronti dei soggetti,per i quali è prevista
l'audizione,allo scopo di metterli in condizione di intervenire all'udienza.L'avviso deve
essere notificato anche al difensore,se l'imputato ne è privo esso va ino