Capitolo secondo
Oggetto e funzioni della giurisdizione minorile
La nostra Costituzione ha adottato il principio dell'unità della giurisdizione, infatti all'art. 102, co. 2°, essa vieta la creazione dei giudici straordinari e speciali diversi da quelli espressamente previsti. L'art. 49 Cost. disciplina la struttura della giurisdizione minorile, prescrivendo che “in ogni sede della Corte d'appello o di sezione distaccata di Corte d'appello è costituito un tribunale per i minorenni con giurisdizione su tutto il territorio della Corte d'appello”.
L'art. 50 bis affida al giudice le indagini preliminari; nell'udienza preliminare, il tribunale per i minorenni giudica composto di un magistrato e da due giudici onorari, un uomo e una donna. La giurisdizione minorile è una forma specializzata di giurisdizione ordinaria per il legame con il vertice istituzionale della magistratura ordinaria, cioè il Consiglio superiore. Infatti, come recita la Costituzione, al Consiglio superiore sono riservati tutti i poteri in ordine allo status di magistrati ordinari, siano essi professionali o onorari.
L'istituzione di questo tribunale si basa sulla consapevolezza che, spesso, il minore commette reato a causa di carenze di personalità, dovute a fattori familiari o sociali, la cui valutazione spetta a giudici specializzati. Questi devono essere in grado di valutare la personalità, ancora in fieri, di tale soggetto e scegliere il trattamento rieducativo più appropriato (ossia la pena). Dunque nel processo penale il minore non è oggetto di una tutela eventuale, ma è soggetto di diritto e tra questi vi è il diritto ad un organo giurisdizionale specializzato.
Il d.P.R. n. 448 del 1988 è legge speciale rispetto al c.p.p., il relativo rito risulta atteggiarsi come procedimento differenziato, in quanto non vi è una piena corrispondenza con i moduli del processo ordinario. La specialità ordinamentale ha fondamento in situazioni di natura oggettiva e/o soggettiva che spingono il legislatore a prevedere protocolli normativi particolari.
Il diritto ad una giurisdizione differenziata in ambito europeo
La Convenzione sui diritti dell'infanzia, nel riproporre le garanzie dell'equo processo per il minore sospettato, accusato o ritenuto colpevole di reato, pone l'accento sulla rapidità del giudizio, sulla competenza, sull'indipendenza e imparzialità del giudice; anche se non viene fatto riferimento esplicito al divieto di sottoporre il minore ad un giudice ordinario. A favore di un giudice specializzato si rintracciano solo indicazioni di massima, anche se è pacifico che gli stati parti siano tenuti a costituire autorità e istituzioni destinate ai minorenni autori di reato.
La composizione mista dell'organo giudiziario minorile è essenziale per assicurare una valutazione interdisciplinare del caso e così un'effettiva specializzazione del giudice. Secondo la Corte Costituzionale, la competenza del giudice specializzato minorile è imposta anche nella materia dei rapporti giurisdizionali con autorità straniere dall'art. 58 ord. giud., che demanda alla sezione per i minorenni della Corte d'appello tutte le funzioni previste dal c.p.p. a carico di imputati minorenni.
La Corte di Cassazione ha sollevato la questione inerente agli art. 701 e 704 c.p.p., perché contrastanti con la Costituzione nella parte in cui attribuiscono alla Corte d'appello, e non alla sezione per i minorenni, la competenza a decidere sull'estradizione di minorenni. La giurisprudenza di legittimità ha sempre negato l'estradizione sia nelle ipotesi in cui l'ordinamento dello Stato richiedente prevedeva che il minorenne fosse giudicato come adulto e che la pena fosse eseguita negli ordinari istituti carcerari, sia in presenza di una legislazione che non assicurava un trattamento differenziato.
Per i giudici di legittimità è irragionevole equiparare i minorenni agli adulti nel procedimento di estradizione, perché se così fosse, il minore non potrebbe essere valutato da organi giudiziari idonei (magistrati dotati di specifica attitudine ed esperti). La Corte Costituzionale ha corretto il vizio ermeneutico relativo agli artt. 701 e 704 c.p.p. e ha chiarito che il rinvio esplicito alla Corte d'appello, competente in materia di estradizione, deve essere letto nel senso che: “quando il procedimento riguarda un minore, la competenza a decidere spetta alla sezione dei minorenni.”
In definitiva, il giudice nazionale deve rifiutare la consegna del soggetto infraquattordicenne, quando l'assetto giuridico dello Stato membro non prevede differenza di trattamento carcerario tra minorenne e maggiorenne, o quando il soggetto risulti non imputabile, o quando nell'ordinamento dello Stato richiedente non è previsto l'accertamento dell'effettiva capacità di intendere e di volere.
Ma la tendenza in Europa è tutt'altra: ossia trasformare il giudice minorile in un'articolazione interna dell'ufficio giudiziario. In Italia vari disegni di legge hanno previsto l'abolizione del tribunale per i minorenni, in particolare si è pensato di sopprimere la componente onoraria, trasformando l'attuale tribunale per i minorenni in una sezione del tribunale ordinario. In realtà eliminare la figura degli esperti significa annullare la specializzazione dell'organo giudiziario; non si può pensare di sostituire i compiti svolti dai giudici onorari con l'espletamento di consulenze tecniche in quanto il giudice esperto esplica la sua funzione all'interno della competenza dell'organo giurisdizionale, integrando istituzionalmente il sapere giuridico.
La minore età come regola di attribuzione funzionale
La minore età è la regola astratta attraverso cui il legislatore assegna la cognizione dei reati commessi dai minori di anni 18 al tribunale dei minorenni (art. 3 d.P.R. 448/1988). Allo stesso tribunale e magistrato di sorveglianza sono attribuiti la magistratura di sorveglianza nei confronti di coloro che commisero il reato, essendo minori di anni 18; si tratta di competenza funzionale che cessa al compimento del 25° anno d'età. Si determina lo spostamento della competenza per connessione solo se l'episodio in continuazione riguarda lo stesso o gli stessi imputati, se sono più di uno, giacché l'interesse alla trattazione unitaria dei fatti in continuazione non può pregiudicare il diritto del coimputato al suo giudice naturale.
La giurisprudenza classifica la sua inosservanza come causa di nullità assoluta rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. L'incompetenza ex art. 21 c.p.p. si limita a prescrivere i tempi di eccepibilità, di deducibilità e di rilevabilità del vizio. Il giudice d'appello ha il potere di annullamento e di trasmissione degli atti del giudice di primo grado competente quando riconosce che il giudice di primo grado è incompetente ex art. 21, 1° co c.p.p. Il potere di annullamento manifesta la volontà di recuperare il più presto possibile il presupposto di legittimazione del processo.
Si nega inoltre la riconducibilità dell'incompetenza per materia alla nullità assoluta, ed è smentito l'identificazione dell'incompetenza funzionale con quella per materia. La prima si manifesta con riferimento alle regole di attribuzione, al singolo magistrato o al collegio, di specifiche attività, rendendo così impossibile per altri conoscere la vicenda nel merito. L'incompetenza per materia non si traduce nel vizio in forma specifica della capacità del giudice e perciò non rientra nel dispositivo dell'art. 178 lett. a) c.p.p.; quando si tratta dell'inosservanza della regola di attribuzione funzionale siamo di fronte ad una causa di incapacità generica del giudice all'esercizio della funzione, rilevante ai sensi dell'art. 178 lett. a) c.p.p.
L'art. 3 del d.P.R. 448/1988 assegna compiti d'ufficio ad un determinato organo e/o giudice in via esclusiva, ponendo così il divieto per il giudice ordinario di trattare le vicende che attengono al minore degli anni 18. Dall'età dell'imputato dipende la competenza dell'autorità giudiziaria minorile; e qualora essa sia incerta, il giudice minorile deve disporre perizia al fine di accertare l'età effettiva; se l'incertezza permane, si presumono la minore età e quindi la competenza del tribunale per i minorenni. Qualora, anche dopo la perizia, permangono dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto; tutto ciò per evitare il rischio di influenze negative sulla formazione della personalità del minore, causate dall'impatto con il processo ordinario.
Nel caso di reato abituale, affinché il minorenne, che ha compiuto i 14 anni, possa essere considerato responsabile, previo accertamento della capacità di intendere e di volere, è necessario che la condotta tenuta sia sufficiente a configurare gli estremi dell'illecito. Nell'ipotesi di reato continuato, se i singoli illeciti sono connessi, in parte prima e in parte dopo il compimento dei 18 anni d'età, rispetto a tutto ciò che è stato compiuto quando il reo era ancora minorenne, dovrà essere accertata in concreto la capacità di intendere e di volere, senza che trovi applicazione l'attenuante dell'art. 98 c.p.
Nel caso di reato permanente è sufficiente che anche una piccola porzione della condotta venga tenuta dopo il superamento dei 14 o 18 anni, affinché il fatto possa essere ascritto all'imputato (nella prima ipotesi previo accertamento della capacità di intendere e di volere).
L'incertezza sull'età
L'incertezza circa l'età equivale ad incertezza sul presupposto del procedere; non è un caso se è previsto il giudice delle indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni, non quello ordinario. Il giudice minorile ha la competenza funzionale a verificare l'incertezza circa l'età, proprio per applicare all'indagato o all'imputato il regime più favorevole. Se il dubbio sull'età sorge innanzi alla magistratura ordinaria, ciò comporta la cessazione della competenza di quest'ultima e la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni, affinché inizi il procedimento incidentale di verifica.
Il giudice può disporre la perizia anche d'ufficio, ma non è obbligato a farlo; qualora fosse possibile eliminare l'incertezza ricorrendo ad altre attività, ad es. documenti forniti dalla direzione sanitaria dell'ospedale, se da essa risulta indicata la data di nascita o da cartelle cliniche. A seguito dell'accertamento si perviene alternativamente:
- Alla competenza del giudice ordinario, se è accertata la maggiore età, con la prosecuzione del procedimento ordinario, nel frattempo sospeso;
- Alla competenza del tribunale per i minorenni, anche in ipotesi di incertezza insuperabile, con la trattazione del procedimento principale ex novo davanti a tale giudice.
La competenza del giudice originariamente investito permane in virtù di un principio automatico. Nell'ipotesi in cui l'incertezza sull'età del fermato o dell'arrestato emerga in sede di convalida, la competenza ad espletare il controllo spetta al giudice ordinario. Trova applicazione l'art. 390 c.p.p. che conferisce la competenza funzionale al giudice ordinario in relazione al luogo dove il fermo è stato eseguito.
Se è certa la minore età dell'arrestato o del fermato, è necessario privilegiare la competenza del giudice specializzato (ossia tribunale per i minorenni).
Declatoria di non imputabilità o di incapacità processuale del minore
Ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. N°448/1988 “in ogni stato e grado del procedimento, il giudice, quando accerta che l'imputato è minore degli anni 14, pronuncia anche d'ufficio, sentenza di non luogo a procedere, trattandosi di persona non imputabile”. La regola recepisce il principio fondante del sistema penale che condiziona la legge a ritenere ex ante il minore degli anni 14 incapace a stare nel processo, senza eccezioni.
L'articolo non chiarisce però se l'attribuzione funzionale è limitata al giudice per le indagini preliminari o si estenda anche al giudice collegiale dell'udienza preliminare. L'art. 26 ha sollevato dei dubbi: ci si chiede se questa norma imponesse sempre e comunque di dichiarare la non imputabilità mediante sentenza, o se si potesse utilizzare anche il decreto di archiviazione, il quale evita l'iscrizione nel casellario giudiziale. Nessuna incertezza nasce quando a presiedere è il giudice delle indagini preliminari (con sentenza), il problema nasce quando il PM si sia accorto, nel corso delle indagini, della non imputabilità dell'indagato e abbia chiesto al giudice per le indagini preliminari espressa declatoria di non imputabilità.
Mentre la giurisprudenza è orientata verso un'applicazione letterale della norma e quindi verso l'adozione di sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità, la dottrina è orientata in senso opposto: il giudice per le indagini preliminari, in presenza di minore di 14 anni, anche quando il PM erroneamente ritiene l'... [Testo interrotto]
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