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Estratto del documento

P.5LA DIFFORMITA' DALLA FATTISPECIE ASTRATTA

Il primo gradino da superare per l'instaurazione del processo è definire la tipicità del

comportamento,inquadrando la condotta concreta in quella astrattamente prevista.La tipicità

è soltanto un indizio del reato,e ricorre quando la condotta è illecita:da ciò deriva

l'ANTIGIURIDICITA' e la COLPEVOLEZZA/RESPONSABILITA'.

Con l'evolversi della dottrina è stata superata la concezione della colpevolezza comprensiva

del dolo e della colpa,a favore di una concezione normativa della stessa in base alla quale la

colpevolezza diventa riprovevolezza,dipendente dall'imputabilità del soggetto.

Secondo la Iasevoli,la struttura dell'illecito penale è data dalla tipicità,antigiuridicità e

colpevolezza.Affinchè l'art.27,1°co.Cost.sia pienamente rispettoso e la responsabilità sia

personale,è necessario che la condotta dell'agente sia investita dal dolo e dalla colpa.

P.6.IL CRITERIO DELL'OFFENSIVITA'

Il principio di offensività afferma che non può esservi reato senza un'offesa al bene giuridico

protetto dall'ordinamento.

La Cassazione,in una pronuncia,ha stabilito che la particolare tenuità del fatto come causa di

improcedibilità,si individua nell'offesa concreta al bene protetto anche se attraverso un

giudizio sintetico sul fatto.Il principio di offensività esclude dalla punibilità quei fatti per i

quali non esiste un'effettiva lesione del bene giuridico protetto;dunque la mera

corrispondenza del fatto alla norma di per sé non da' vita al reato,essendo necessario che

anche la condotta sia oggettivamente lesiva del bene protetto,quindi il reato non può che

essere un fatto tipico offensivo.Il fondamento costituzionale di questa tesi si rinviene negli

artt.13,2,27 della Cost,in particolare l'art.13 garantisce la libertà individuale come bene di

primaria importanza e ciò comporta che il suo sacrificio,attraverso l'inflizione di una

sanzione penale,può avvenire solo quando venga arrecata offesa ad un bene

costituzionalmente significativo,quando non siano esperibili altri strumenti di controllo

sociale che incidono meno sulla sfera individuale.Vi è anche il divieto di strumentalizzare

l'uomo ai fini di politica criminosa (art.27,1°co.).In questo contesto si fonda la tesi della

costituzionalizzazione del principio di offensività,nella misura in cui ogni diritto

costituzionale non può subire limitazioni se non per esigenze di tutela del singolo o della

collettività-La mancanza di lesività in concreto della condotta dell'agente costituisce

l'oggetto di un giudizio devoluto al giudice ordinario.

P.7LA COMPLESSA PROGETTUALITA' DELLA CLAUSOLA DI IRRILEVANZA

PENALE DEL FATTO.

La prima volta in cui la Corte Cost, ricorreva al criterio dell'esiguità(tenuità) come indice di

inoffensività della condotta,risale alla questione di legittimità di una legge in materia di armi

che,reprimeva chiunque detenesse illegalmente ogni genere di esplosivo anche se in quantità

minima.Si ritenne che spettasse al giudice stabilire la quantità minima di esplosivo che fosse

fuori dall'ambito del penalmente rilevante.Attualmente si nega l'assimilazione tra fatto tenue

e fatto inoffensivo.L'unica strada per liberarsi da quelle concezioni formalistiche del reato

che caratterizzano l'illecito penale come pure disobbedienza,è ricondurre la tenuità del fatto

nell'ambito della tipicità apparente (si parla di tipicità apparente quando un fatto,che non sia

capace di offendere il bene tutelato dalla norma è solo in apparenza conforme al fatto

tipico).In quest'ottica l'irrilevanza penale del fatto,sul piano processuale mette in atto una

vera e propria politica di depenalizzazione giudiziale,sottraendo le manifestazioni apparenti

del reato alla sanzione penale.A parere della prof.la strutturazione originaria dell'art.27

d.P.R.448/1988 implicava la regola secondo cui,la scarsa significatività dell'offesa nelle

indagini preliminari,doveva avere come sbocco la richiesta di archiviazione.Una volta posto

in essere l'atto genetico del processo,la clausola può essere dichiarata con la formula

proscioglitiva “il fatto non costituisce reato” oppure con la sentenza non doversi

procedere.In quest'ottica l'esiguità o l'irrilevanza penale del fatto opererebbero come cause

di non punibilità del fatto,in quanto pur costituendo reato,risultano di un'esiguità tale che

l'applicazione della pena sarebbe irragionevole.Si parla di causa di non punibilità in quando

non si nega che il fatto commesso costituisca illecito penale,ma semplicemente essa fa venir

meno la pretesa punitiva dello Stato nei confronti del minore.Pertanto l'irrilevanza penale

del fatto non ha una valenza depenalizzante perchè non interviene sul

contenuto(?)precettivo,il reato continua ad esistere,ma sulla reazione

sanzionatoria,impedendo la punibilità del reo.

SEZIONE II

P.1. E 2.LA DECLATORIA DI IRRILEVANZA PENALE DEL FATTO

Durante le indagini preliminari,se risulta la tenuità del fatto e l'occasionalità del

comportamento,il PM chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza

penale del fatto quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative

del minorenne (art.27 d.P.R.448/1988).Prima della formulazione dell'imputazione,il fatto

non si identifica con il reato,il primo giudizio sul fatto ha ad oggetto la

tipicità/offensività,ossia la sua appartenenza o meno all'area del penalmente rilevante.A

parere della prof.l'irrilevanza penale del fatto è una manifestazione della mancanza di

concretezza dell'azione.Da qui la convinzione che il PM esamini il quadro acquisitivo

nell'ottica dell'accertamento giudiziale e qualora l'accusa sia infondata,disporre

l'archiviazione ai sensi dell'art.125 c.p.p.

L'irrilevanza può manifestarsi anche quando il PM verifica che le informative acquisite

presentino i requisiti minimo della notizia di reato.Peraltro l'art.109 delle

disp.att.c.p.p.prospetta in via alternativa l'iscrizione nel registro;da qui nasce l'obbligo di

svolgere le indagini senza procedere a nessuna attività investigativa perchè il fatto non ha le

caratteristiche della rilevanza penale.

(Sul piano concettuale,l'irrilevanza è antecedente all'infondatezza della notizia di reato;se

per la richiesta di rinvia a giudizio,è necessario che la notizia di reato risulti fondata,per

l'avvio delle indagini è sufficiente il fatto della sua corrispondenza ad un modello legale di

riferimento.La mancanza di una definizione della notizia di reato,rende incerto il confine tra

iscrizione nel registro e trasmissione all'archivio senza controllo giurisdizionale;da qui

l'utilità procedimentale della pronuncia di irrilevanza penale del fatto anche in sede di

chiusura delle indagini ovvero proprio nella sede di pronuncia di infondatezza).

Ai sensi dell'art.50 c.p.p.il PM non ha il dovere di iniziare il processo per qualsiasi notizia

criminis,l'organo d'accusa esercita l'azione penale q uando non sussistono i presupposti

per la richiesta d'archiviazione.

P.3IL CONTROLLO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI TRA

SPECIFICITA' DELL'OGGETTO E I LIMITI PRECLUSIVI.

Il 2°co, dell'art.27 stabilisce che la richiesta del PM comporta la fissazione di un'udienza

camerale,sulla richiesta il giudice decide in camera di consiglio sentiti il minorenne e

l'esercente la potestà dei genitori nonché la persona offesa dal reato.Il controllo

giurisdizionale ha ad oggetto la sussistenza dei presupposti che legittimano la richiesta del

PM;giacchè l'ambito del sindacato è più ristretto rispetto a quello che il giudice esplica sulla

domanda di archiviazione.Nel primo caso,l'organo della giurisdizione potrà solo vagliare la

rilevanza penale del fatto;nel secondo caso potrà valutare anche gli altri illeciti ravvisabili

nella notizia di reato.La Corte Cost.ha dichiarato l'illegittimità cost.degli art.409,comma 5,e

27,comma1,2 del d.P.R.448/1988,nella parte in cui non consentivano al PM,in potesi di

archiviazione non accolta,di richiedere al GIP la sentenza di non luogo a procedere per

irrilevanza del fatto,nonchè di fissare l'udienza in camera di consiglio per valutare la

ricorrenza dei presupposti.A seguito di richiesta di archiviazione del PM,era stata fissata

d'ufficio l'udienza ai sensi dell'art.409c.p.p.,nel corso della quale è stata respinta l'istanza del

difensore di proscioglimento per irrilevanza del fatto;si riteneva che fosse stata avanzata un

una sede impropria.Terminata l'udienza,il giudice ordinava al PM la formulazione

dell'imputazione,che,a sua volta,chiedeva allo stesso giudice richiesta di proscioglimento

per irrilevanza del fatto.Il giudice riteneva che il PM,avendo dato impulso alla procedura

che conduce alla fissazione dell'udienza preliminare,non poteva avanzare richieste

alternative.Una volta intervenuta la decisione del giudice,il minorenne è costretto ad

affrontare l'udienza preliminare in qualità di imputato;ciò sottolinea il fatto che la richiesta

di sentenza per irrilevanza penale del fatto non contiene l'imputazione.

-L'art.3 Cost.,si riferisce alla disparità di trattamento tra soggetti nei cui confronti il PM ha

avanzato richiesta di archiviazione poi non accolta,e quelli che pur trovandosi nelle stesse

condizioni,possono beneficiare del proscioglimento per irrilevanza penale del fatto nel corso

delle indagini preliminari.

-Risulta violato anche l'art.31 Cost,poichè l'archiviazione si trasformerebbe da attività a

favore del minore,in situazione pregiudizievole,costringendo il minore a subire l'impatto con

il processo.

Secondo la Casszione,il GIP investito della richiesta di sentenza di non luogo a procedere

per irrilevanza penale del fatto (art.129 c.p.p.)non può prosciogliere,in quanto l'ordinamento

gli ha conferito limitate attribuzioni funzionali:cogliere l'istanza o restituire gli atti.

P.4. L'UDIENZA CAMERALE.

Con la richiesta di declatoria di irrilevanza penale del fatto,il PM deposita il fascicolo con

gli atti acquisiti fino a quel momento su cui il giudice assumerà la decisione.Almeno 10

giorni prima dell'udienza,scattano gli avvisi nei confronti dei soggetti,per i quali è prevista

l'audizione,allo scopo di metterli in condizione di intervenire all'udienza.L'avviso deve

essere notificato anche al difensore,se l'imputato ne è privo esso va ino

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A.A. 2013-2014
14 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher tempesta9012 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Legislazione penale minorile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Iasevoli Clelia.