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Sommario

1. L’AZIENDA, LA DITTA, L’INSEGNA ED IL MARCHIO: CONCETTI DIFFERENTI ............................................ 1

2. I LIBRI CONTABILI OBBLIGATORI. CONTABILITÀ ORDINARIA E SEMPLIFICATA ...................................... 2

3. LA RILEVAZIONE DEL COSTO DEL PERSONALE ......................................................................................... 5

4. IL BILANCIO A FINI CIVILISTICI E FISCALI. STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO ..................... 6

5. L’INVENTARIO, IL CONCETTO DI AMMORTAMENTO E LA SUA RILEVAZIONE CONTABILE ..................... 8

6. PLUSVALENZA E MINUSVALENZA: DEFINIZIONE E RILEVAZIONE CONTABILE ...................................... 10

7. DENUNCIA SALARI INAIL - LE RILEVAZIONI CONTABILI ......................................................................... 11

8. FATTURE DA RICEVERE E DA EMETTERE: FUNZIONE CONTABILE E RILEVAZIONI ................................. 12

9. FATTURAZIONE ELETTRONICA E CORRISPETTIVI TELEMATICI: SOGGETTI OBBLIGATI E SOGGETTI

ESCLUSI ............................................................................................................................................................ 13

10. LE SCRITTURE DI ASSESTAMENTO: I RATEI E I RISCONTI ................................................................... 14

1. L’AZIENDA, LA DITTA, L’INSEGNA ED IL MARCHIO: CONCETTI DIFFERENTI

L'azienda è definita all’articolo 2555 del C.C. come il complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio

dell'impresa. Nelle aziende il fattore lavoro si combina con il fattore capitale per lo svolgimento di un sistema di

operazioni che costituiscono l’attività economica.

L’attività economica è una serie di azioni rivolte al procacciamento delle risorse utili ad eliminare il bisogno da

soddisfare, anche detta impresa

Gli elementi costitutivi dell’azienda sono:

1. una stabile organizzazione, creata per garantire il perdurare del complesso aziendale per periodi di tempo medio –

lunghi

2. un insieme coordinato e differenziato di risorse, inteso come uomini, capitali, impianti etc, che a vario titolo e in

diverse forme partecipano allo svolgimento dell’attività aziendale

3. un insieme di mezzi patrimoniali, tra loro coordinati, che ne costituiscono il capitale (o patrimonio)

4. un sistema di operazioni, che permettono di realizzare il fine aziendale.

5. un fine da raggiungere, che si concreta nel soddisfacimento di bisogni umani attraverso i processi di produzione e

di consumo della ricchezza

La ditta, l’insegna e il marchio sono i segni distintivi dell’impresa, cioè quegli elementi che collegano l’attività alla

clientela. Infatti, attraverso tali elementi, i clienti individuano la ditta, i suoi prodotti e associano all’attività una

determinata immagine un certo livello di qualità. La ditta, in sostanza, è riconoscibile.

La ditta, disciplinata dall’art. 2563 del cc, è il nome commerciale scelto dall’imprenditore per svolgere la propria attività.

In base al cosiddetto principio della verità, il nome della ditta deve contenere almeno il cognome o la sigla

dell’imprenditore. Nel caso questi non vengano indicati, il nome della ditta coinciderà con il nome dell’imprenditore.

Essa è quindi formata:

• da un elemento necessario, costituito dal cognome o dalla sigla dell'imprenditore

• da un elemento eventuale che può essere costituito anche da parole liberamente scelte.

Il termine ditta viene definito ragione sociale nel caso di società di persone e denominazione sociale nel caso di società

di capitali.

Nella scelta del nome della ditta, l’imprenditore deve valutare se vi siano attività con nome simile, poiché per evitare di

generare confusione nella clientela, potrebbe poi dover integrare o modificare il nome della ditta (principio della

novità). Nel nostro ordinamento, infatti, è stato previsto il diritto all’uso esclusivo della ditta, dunque, in caso di

omonimia, la ditta successiva deve fare in modo da non generare indeterminatezza nella clientela.

L’insegna è disciplinata dal codice civile italiano, all'art. 2568 (richiamando le disposizioni dell’art. 2564). È uno

strumento, in genere una scritta o un segno nominativo o emblematico che serve a indicare al pubblico i locali presso

cui si svolge l’attività lavorativa dell’imprenditore, siano questi un negozio, un laboratorio o un magazzino. L’insegna

deve avere i caratteri:

• della liceità (ovvero che non contrasta con la legge),

• della veridicità (cioè non deve indurre in inganno la clientela oppure generare confusione tra ditte),

• della originalità e novità (ovvero deve distinguersi dalle ditte già preesistenti).

Come per il nome della ditta, anche l’insegna non può essere trasferita separatamente dall’azienda.

Infine, vi è il marchio, disciplinato nel codice civile artt. 2569-2574 e dagli articoli da 7 a 28 del codice della proprietà

industriale che rappresenta il segno distintivo dei prodotti e delle merci. Il marchio può essere un logo, un segno o una

denominazione. Come per gli elementi precedenti, l’importante è che abbia il carattere della novità e dell’originalità,

deve essere veritiero e non essere contrario alla legge o al buon costume. Se così non fosse, il marchio non avrebbe

diritto alla tutela giuridica.

Il nostro ordinamento riconosce un diritto esclusivo di utilizzazione del marchio a fronte della sua registrazione.

Attraverso tale istanza, l’imprenditore ha il diritto di utilizzazione dello stesso per 10 anni a partire dal deposito della

domanda e rinnovabili ogni 10 anni per prodotti o servizi dello stesso genere.

Il diritto all’utilizzazione di un marchio vige pure nel caso di mancata registrazione (cosiddetto marchio di fatto). In

questo caso, però, la tutela giuridica è più blanda.

Per poter validamente registrare un marchio all’interno del territorio nazionale è necessario depositare l’apposita

domanda presso l’Ufficio Italiano brevetti e marchi (UIBM) ovvero presso le Camere di commercio locali.

Il marchio è liberamente cedibile, anche a titolo parziale. Altra caratteristica del marchio è che lo stesso può essere

ceduto a titolo definitivo, ovvero può essere concesso in godimento temporaneo (licenza).

Vi sono diversi tipi di marchi:

1. collettivo: non registrato da singoli imprenditori, bensì da enti o associazioni

2. celebre, qualora abbia acquistato una particolare nomea all’interno del mercato di riferimento, venendo perciò

utilizzato per contraddistinguere anche prodotti completamente diversi da quello originario.

3. marchio comunitario: conferisce al suo titolare un diritto di esclusiva su tutto il territorio dell’Unione europea e si

registra presso l’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (U.A.M.I.).

4. internazionale che, a differenza dei precedenti, consente al è titolare di un marchio o di una registrazione di

marchio presso un Ufficio Brevetti nazionale, una volta trasmessa l’apposita richiesta all’Ufficio Internazionale per

la protezione della proprietà industriale, di poter estendere gli effetti della registrazione anche in altri paesi, come

se il marchio fosse stato direttamente depositato in ciascuno di questi Stati.

5. marchio non registrato si verifica invece quando un soggetto utilizzi di fatto un marchio che però è stato nel

frattempo registrato da altri: in tale caso egli potrà continuare ad utilizzare tale marchio entro i limiti in cui se ne

era anteriormente avvalso. Il marchio non registrato ha una tutela penale più limitata ed una tutela civile che si

incentra essenzialmente sull’azione di concorrenza sleale.

2. I LIBRI CONTABILI OBBLIGATORI. CONTABILITÀ ORDINARIA E SEMPLIFICATA

Per regime contabile si intende un insieme di regole e istruzioni che ogni impresa o professionista deve adottare per la

tenuta della contabilità, ai fini della determinazione del reddito, delle imposte e dell’IVA. Attualmente è possibile optare

per i seguenti regimi contabili:

• Contabilità ordinaria (professionisti e imprese)

• Contabilità semplificata (professionisti e imprese): per i contribuenti minori e per i contribuenti minimi

• Regime forfettario (solo per i professionisti/lavoratori autonomi): degli enti non commerciali, degli enti del terzo

settore non commerciali e per i contribuenti minimi

Le scritture contabili e l’elenco dei registri obbligatori cambiano sulla base del tipo di contabilità adottata: gli unici ad

essere esonerati dalla tenuta delle scritture contabili sono i contribuenti forfettari, che devono solamente conservare e

numerare fatture emesse e ricevute. Il Regime forfettario (entrato in vigore il 1° gennaio 2016 in sostituzione

del regime dei minimi) è infatti un’ulteriore semplificazione a favore delle micro attività.

Contabilità ordinaria e semplificata: cosa sono

La contabilità ordinaria è il sistema contabile obbligatorio delle imprese site nel territorio italiano: questo regime

definisce le regole per la contabilità delle società di capitali e delle imprese che superano determinati limiti di fatturato

annuo. Le regole del regime contabile ordinario sono descritte nel DPR 600/73 che definisce tutti gli obblighi contabili

previsti al fine delle imposte sui redditi, Iva e dell’accertamento fiscale.

Il regime di contabilità semplificata è il regime naturale per gli esercenti arti e professioni. Semplifica molti degli obblighi

imposti dalla contabilità ordinaria. Tale regime si applica per le aziende con ricavi annui inferiori a 400.000 euro se

erogano servizi e 700.000 se vendita di beni. Tali imprese possono comunque optare per il regime ordinario.

Principio di competenza e di cassa

Prima di entrare nel merito delle differenze tra i due regimi contabili, facciamo una premessa sul principio di

competenza e quello di cassa. La determinazione del reddito di un’impresa o di un lavoratore autonomo può seguire

uno di questi due principi, diversi e alternativi:

Principio di Competenza

• i costi e i ricavi vengono conteggiati nel reddito in base al periodo di maturazione, indipendentemente dalla reale

manifestazione finanziaria degli stessi.

Principio di Cassa

• i costi e i ricavi concorrono a determinare il reddito nell’esercizio in cui sono stati, rispettivamente, sostenuti e

percepiti, indipendentemente dalla loro effettiva maturazione.

Fino al 2016, il principio di cassa veniva applicato alla contabilità dei professionisti, mentre per le imprese era

obbligatorio applicare sempre il principio di competenza. Con Legge di Bilancio 2017 è stato modificato l’articolo 66 del

Testo Unico per le imprese minori, prevedendo il regime di cassa anche alle imprese in regime di contabilità

semplificata.

REGIME CONTABILE ORDINARIO – LIBRI OBBLIGATORI

I soggetti che devono attenersi al regime contabile ordinario sono obbligati a tenere alcune scritture contabili

precisamente indicate dalla legge. In particolare:

• il libro giornale

nel quale vengono registrati, in partita doppia, tutti i movimenti che comportano un’entrata o un’uscita per l’azienda

secondo un ordine cronologico; Tutte le operazioni devono essere perentoriamente trascritte sul Libro giornale entro e

non oltre 60 giorni dal loro accadimento. Deve essere stampato (o conservato in modalità elettronica) entro tre mesi

dal termine per la presentazione della dichiarazione annuale sui redditi.

• il libro degli inventari

contiene la consistenza dei beni raggruppati per categorie omogenee per natura e valore, il valore attribuito a ciascun

gruppo e la loro ubicazione. Il libro degli inventari e il libro giornale devono essere solo numerati progressivamente.

Non sono pertanto più soggetti a bollatura né a vidimazione. Deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e

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Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Asganawey di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Economia aziendale e ragioneria generale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Scienze economiche Prof.
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