Sommario
1. L’AZIENDA, LA DITTA, L’INSEGNA ED IL MARCHIO: CONCETTI DIFFERENTI ............................................ 1
2. I LIBRI CONTABILI OBBLIGATORI. CONTABILITÀ ORDINARIA E SEMPLIFICATA ...................................... 2
3. LA RILEVAZIONE DEL COSTO DEL PERSONALE ......................................................................................... 5
4. IL BILANCIO A FINI CIVILISTICI E FISCALI. STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO ..................... 6
5. L’INVENTARIO, IL CONCETTO DI AMMORTAMENTO E LA SUA RILEVAZIONE CONTABILE ..................... 8
6. PLUSVALENZA E MINUSVALENZA: DEFINIZIONE E RILEVAZIONE CONTABILE ...................................... 10
7. DENUNCIA SALARI INAIL - LE RILEVAZIONI CONTABILI ......................................................................... 11
8. FATTURE DA RICEVERE E DA EMETTERE: FUNZIONE CONTABILE E RILEVAZIONI ................................. 12
9. FATTURAZIONE ELETTRONICA E CORRISPETTIVI TELEMATICI: SOGGETTI OBBLIGATI E SOGGETTI
ESCLUSI ............................................................................................................................................................ 13
10. LE SCRITTURE DI ASSESTAMENTO: I RATEI E I RISCONTI ................................................................... 14
1. L’AZIENDA, LA DITTA, L’INSEGNA ED IL MARCHIO: CONCETTI DIFFERENTI
L'azienda è definita all’articolo 2555 del C.C. come il complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio
dell'impresa. Nelle aziende il fattore lavoro si combina con il fattore capitale per lo svolgimento di un sistema di
operazioni che costituiscono l’attività economica.
L’attività economica è una serie di azioni rivolte al procacciamento delle risorse utili ad eliminare il bisogno da
soddisfare, anche detta impresa
Gli elementi costitutivi dell’azienda sono:
1. una stabile organizzazione, creata per garantire il perdurare del complesso aziendale per periodi di tempo medio –
lunghi
2. un insieme coordinato e differenziato di risorse, inteso come uomini, capitali, impianti etc, che a vario titolo e in
diverse forme partecipano allo svolgimento dell’attività aziendale
3. un insieme di mezzi patrimoniali, tra loro coordinati, che ne costituiscono il capitale (o patrimonio)
4. un sistema di operazioni, che permettono di realizzare il fine aziendale.
5. un fine da raggiungere, che si concreta nel soddisfacimento di bisogni umani attraverso i processi di produzione e
di consumo della ricchezza
La ditta, l’insegna e il marchio sono i segni distintivi dell’impresa, cioè quegli elementi che collegano l’attività alla
clientela. Infatti, attraverso tali elementi, i clienti individuano la ditta, i suoi prodotti e associano all’attività una
determinata immagine un certo livello di qualità. La ditta, in sostanza, è riconoscibile.
La ditta, disciplinata dall’art. 2563 del cc, è il nome commerciale scelto dall’imprenditore per svolgere la propria attività.
In base al cosiddetto principio della verità, il nome della ditta deve contenere almeno il cognome o la sigla
dell’imprenditore. Nel caso questi non vengano indicati, il nome della ditta coinciderà con il nome dell’imprenditore.
Essa è quindi formata:
• da un elemento necessario, costituito dal cognome o dalla sigla dell'imprenditore
• da un elemento eventuale che può essere costituito anche da parole liberamente scelte.
Il termine ditta viene definito ragione sociale nel caso di società di persone e denominazione sociale nel caso di società
di capitali.
Nella scelta del nome della ditta, l’imprenditore deve valutare se vi siano attività con nome simile, poiché per evitare di
generare confusione nella clientela, potrebbe poi dover integrare o modificare il nome della ditta (principio della
novità). Nel nostro ordinamento, infatti, è stato previsto il diritto all’uso esclusivo della ditta, dunque, in caso di
omonimia, la ditta successiva deve fare in modo da non generare indeterminatezza nella clientela.
L’insegna è disciplinata dal codice civile italiano, all'art. 2568 (richiamando le disposizioni dell’art. 2564). È uno
strumento, in genere una scritta o un segno nominativo o emblematico che serve a indicare al pubblico i locali presso
cui si svolge l’attività lavorativa dell’imprenditore, siano questi un negozio, un laboratorio o un magazzino. L’insegna
deve avere i caratteri:
• della liceità (ovvero che non contrasta con la legge),
• della veridicità (cioè non deve indurre in inganno la clientela oppure generare confusione tra ditte),
• della originalità e novità (ovvero deve distinguersi dalle ditte già preesistenti).
Come per il nome della ditta, anche l’insegna non può essere trasferita separatamente dall’azienda.
Infine, vi è il marchio, disciplinato nel codice civile artt. 2569-2574 e dagli articoli da 7 a 28 del codice della proprietà
industriale che rappresenta il segno distintivo dei prodotti e delle merci. Il marchio può essere un logo, un segno o una
denominazione. Come per gli elementi precedenti, l’importante è che abbia il carattere della novità e dell’originalità,
deve essere veritiero e non essere contrario alla legge o al buon costume. Se così non fosse, il marchio non avrebbe
diritto alla tutela giuridica.
Il nostro ordinamento riconosce un diritto esclusivo di utilizzazione del marchio a fronte della sua registrazione.
Attraverso tale istanza, l’imprenditore ha il diritto di utilizzazione dello stesso per 10 anni a partire dal deposito della
domanda e rinnovabili ogni 10 anni per prodotti o servizi dello stesso genere.
Il diritto all’utilizzazione di un marchio vige pure nel caso di mancata registrazione (cosiddetto marchio di fatto). In
questo caso, però, la tutela giuridica è più blanda.
Per poter validamente registrare un marchio all’interno del territorio nazionale è necessario depositare l’apposita
domanda presso l’Ufficio Italiano brevetti e marchi (UIBM) ovvero presso le Camere di commercio locali.
Il marchio è liberamente cedibile, anche a titolo parziale. Altra caratteristica del marchio è che lo stesso può essere
ceduto a titolo definitivo, ovvero può essere concesso in godimento temporaneo (licenza).
Vi sono diversi tipi di marchi:
1. collettivo: non registrato da singoli imprenditori, bensì da enti o associazioni
2. celebre, qualora abbia acquistato una particolare nomea all’interno del mercato di riferimento, venendo perciò
utilizzato per contraddistinguere anche prodotti completamente diversi da quello originario.
3. marchio comunitario: conferisce al suo titolare un diritto di esclusiva su tutto il territorio dell’Unione europea e si
registra presso l’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (U.A.M.I.).
4. internazionale che, a differenza dei precedenti, consente al è titolare di un marchio o di una registrazione di
marchio presso un Ufficio Brevetti nazionale, una volta trasmessa l’apposita richiesta all’Ufficio Internazionale per
la protezione della proprietà industriale, di poter estendere gli effetti della registrazione anche in altri paesi, come
se il marchio fosse stato direttamente depositato in ciascuno di questi Stati.
5. marchio non registrato si verifica invece quando un soggetto utilizzi di fatto un marchio che però è stato nel
frattempo registrato da altri: in tale caso egli potrà continuare ad utilizzare tale marchio entro i limiti in cui se ne
era anteriormente avvalso. Il marchio non registrato ha una tutela penale più limitata ed una tutela civile che si
incentra essenzialmente sull’azione di concorrenza sleale.
2. I LIBRI CONTABILI OBBLIGATORI. CONTABILITÀ ORDINARIA E SEMPLIFICATA
Per regime contabile si intende un insieme di regole e istruzioni che ogni impresa o professionista deve adottare per la
tenuta della contabilità, ai fini della determinazione del reddito, delle imposte e dell’IVA. Attualmente è possibile optare
per i seguenti regimi contabili:
• Contabilità ordinaria (professionisti e imprese)
• Contabilità semplificata (professionisti e imprese): per i contribuenti minori e per i contribuenti minimi
• Regime forfettario (solo per i professionisti/lavoratori autonomi): degli enti non commerciali, degli enti del terzo
settore non commerciali e per i contribuenti minimi
Le scritture contabili e l’elenco dei registri obbligatori cambiano sulla base del tipo di contabilità adottata: gli unici ad
essere esonerati dalla tenuta delle scritture contabili sono i contribuenti forfettari, che devono solamente conservare e
numerare fatture emesse e ricevute. Il Regime forfettario (entrato in vigore il 1° gennaio 2016 in sostituzione
del regime dei minimi) è infatti un’ulteriore semplificazione a favore delle micro attività.
Contabilità ordinaria e semplificata: cosa sono
La contabilità ordinaria è il sistema contabile obbligatorio delle imprese site nel territorio italiano: questo regime
definisce le regole per la contabilità delle società di capitali e delle imprese che superano determinati limiti di fatturato
annuo. Le regole del regime contabile ordinario sono descritte nel DPR 600/73 che definisce tutti gli obblighi contabili
previsti al fine delle imposte sui redditi, Iva e dell’accertamento fiscale.
Il regime di contabilità semplificata è il regime naturale per gli esercenti arti e professioni. Semplifica molti degli obblighi
imposti dalla contabilità ordinaria. Tale regime si applica per le aziende con ricavi annui inferiori a 400.000 euro se
erogano servizi e 700.000 se vendita di beni. Tali imprese possono comunque optare per il regime ordinario.
Principio di competenza e di cassa
Prima di entrare nel merito delle differenze tra i due regimi contabili, facciamo una premessa sul principio di
competenza e quello di cassa. La determinazione del reddito di un’impresa o di un lavoratore autonomo può seguire
uno di questi due principi, diversi e alternativi:
Principio di Competenza
• i costi e i ricavi vengono conteggiati nel reddito in base al periodo di maturazione, indipendentemente dalla reale
manifestazione finanziaria degli stessi.
Principio di Cassa
• i costi e i ricavi concorrono a determinare il reddito nell’esercizio in cui sono stati, rispettivamente, sostenuti e
percepiti, indipendentemente dalla loro effettiva maturazione.
Fino al 2016, il principio di cassa veniva applicato alla contabilità dei professionisti, mentre per le imprese era
obbligatorio applicare sempre il principio di competenza. Con Legge di Bilancio 2017 è stato modificato l’articolo 66 del
Testo Unico per le imprese minori, prevedendo il regime di cassa anche alle imprese in regime di contabilità
semplificata.
REGIME CONTABILE ORDINARIO – LIBRI OBBLIGATORI
I soggetti che devono attenersi al regime contabile ordinario sono obbligati a tenere alcune scritture contabili
precisamente indicate dalla legge. In particolare:
• il libro giornale
nel quale vengono registrati, in partita doppia, tutti i movimenti che comportano un’entrata o un’uscita per l’azienda
secondo un ordine cronologico; Tutte le operazioni devono essere perentoriamente trascritte sul Libro giornale entro e
non oltre 60 giorni dal loro accadimento. Deve essere stampato (o conservato in modalità elettronica) entro tre mesi
dal termine per la presentazione della dichiarazione annuale sui redditi.
• il libro degli inventari
contiene la consistenza dei beni raggruppati per categorie omogenee per natura e valore, il valore attribuito a ciascun
gruppo e la loro ubicazione. Il libro degli inventari e il libro giornale devono essere solo numerati progressivamente.
Non sono pertanto più soggetti a bollatura né a vidimazione. Deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e
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Esame di Stato CDL - Risposte Deontologia
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Esame di Stato CDL - Risposte INPS
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Esame di Stato CDL - Risposte INAIL
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Esame di Stato CDL - Risposte di Diritto penale
- Risolvere un problema di matematica
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